CASS
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2024, n. 14017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14017 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5589/2023 R.G. proposto da: MAIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in POTENZA PIAZZA A. DE GASPERI, 10, presso lo studio dell’avvocato DE BONIS VITTORIO ([...]), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 226/01/22 depositata il 21/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. Civile Sent. Sez. 5 Num. 14017 Anno 2024 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 20/05/2024 2 di 7 Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Sentito l’avv. Eva Ferretti per la parte controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 226/01/22 del 21/07/2022, la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Main s.r.l. in liquidazione (di seguito Main) avverso la sentenza n. 272/02/20 della Commissione tributaria provinciale di Potenza (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di intimazione e delle sottostanti quattro cartelle di pagamento. 1.1. La CTR respingeva l’appello di Main, evidenziando che: a) le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate alla società contribuente;
b) la sospensiva prevista dalla l. 23 febbraio 1999, n. 44, pure ottenuta dalla contribuente, era definitivamente spirata in data 28/08/2018; c) l’Agenzia delle entrate Riscossione (di seguito AER) poteva essere difesa da un avvocato del libero foro;
d) la notifica del documento informatico era legittima e, in ogni caso, aveva raggiunto il suo scopo. 2. Avverso la sentenza di appello Main proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 3. AER resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Main deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 31, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR violato il diritto al contraddittorio: a) in ragione del mancato rispetto del termine dilatorio di trenta 3 di 7 giorni per la fissazione dell’udienza di trattazione del merito;
b) in ragione del mancato rispetto del termine dilatorio di venti e dieci giorni liberi anteriori all’udienza di trattazione del merito per il deposito documentale e per il deposito di memorie illustrative. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente (pag. 3 e 13 del ricorso), la trattazione della causa in primo grado è stata fissata per l’udienza del 22/05/2019 e, quindi, rinviata dapprima al 15/10/2019 e quindi all’11/11/2019, data in cui la causa è stata assunta in decisione. 1.3. Orbene, il rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché il rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 32 riguarda la prima udienza di fissazione della controversia, non già le successive udienze interlocutorie (cfr. Cass. n. 29087 del 13/11/2018; Cass. n. 2787 del 08/02/2006). 1.4. Inoltre, il termine concesso ad AER dalla CTR per la prova della rappresentanza processuale non incide sulla regolarità del contraddittorio, ben potendo la ricorrente dedurre sui documenti depositati dalla resistente all’udienza di discussione orale della causa, essendo del tutto irrituale il deposito di una memoria non autorizzata. 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, in ragione della carenza di legittimazione processuale del procuratore speciale nominato e della conseguente carenza di poteri alla attribuzione della rappresentanza tecnica;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di carenza di legitimatio ad processum del funzionario che opera nel processo tributario in forza di procura speciale. 4 di 7 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. In primo luogo, va esclusa l’omessa pronuncia della CTR: avendo deciso la causa nel merito valutando le difese di AER, il giudice di appello ha ritenuto di dover implicitamente rigettare il rilievo di carenza di legittimazione del procuratore speciale di AER di designare un difensore. Ne consegue il rigetto implicito del rilievo. 2.3. Sotto altro profilo, non sussiste la lamentata violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992. In buona sostanza, la ricorrente sostiene che la rappresentanza di AER spetterebbe ai propri funzionari e non potrebbe essere delegata ad un soggetto terzo, seppur dotato di procura speciale. 2.4. In realtà, a parte i limiti di autosufficienza della censura (non è stata trascritta la procura speciale contestata), come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, AER non è una pubblica Amministrazione, ma un ente pubblico economico (art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1° dicembre 2016, n. 225), soggetto, pertanto, alla disciplina privatistica. Ne consegue che – ferma restando la facoltà, prevista dalla legge, di stare in giudizio con il direttore o persona da lui delegata – non può disconoscersi validità alla procura speciale conferita ad un soggetto anche estraneo alla struttura di AER, al solo fine di conferire la procura ad un difensore del libero foro (legittimato a difendere l’Agente della riscossione, come chiarito da Cass. S.U. n. 30008 del 19/11/2019). 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato extrapetita: il giudice di appello avrebbe erronamente inteso la censura, vertente nei termini di illegibilità del documento 5 di 7 informatico allegato alla notifica della cartella di pagamento in ragione dell’esistenza di un errore informatico. 3.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dal mancato esame del documento informatico di cui si è detto con riferimento al terzo motivo. 3.2. In buona sostanza, la società contribuente si duole del fatto che nella notifica effettuata a mezzo PEC le cartelle di pagamento sarebbero mancanti o illegibili. 4. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. 4.1. A fronte di un accertamento in fatto del giudice di appello, che ha ritenuto legittima la notifica a mezzo posta elettronica certificata degli atti (cartelle di pagamento) con la stessa veicolati, ritenuti integri e conformi a legge, parte ricorrente non ha fornito alcun elemento per suffragare il proprio assunto, essendosi limitata ad una semplice contestazione. 5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente in ordine all’efficacia dell’intimazione di pagamento in costanza di sospensione anti-usura. 5.1. Il motivo è infondato. 5.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio 6 di 7 convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 5.3. Nel caso di specie, la CTR ha affermato, con ciò compiendo un accertamento di fatto, che il termine di sospensione era spirato in data 28/08/2018. AT di motivazione sicuramente essenziale, ma che induce chiaramente a comprendere la ratio decidendi in ordine al rigetto dell’eccezione formulata. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 201.741,00. 6.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 7.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. 7 di 7 Così deciso in Roma, il 16/05/2024.
b) la sospensiva prevista dalla l. 23 febbraio 1999, n. 44, pure ottenuta dalla contribuente, era definitivamente spirata in data 28/08/2018; c) l’Agenzia delle entrate Riscossione (di seguito AER) poteva essere difesa da un avvocato del libero foro;
d) la notifica del documento informatico era legittima e, in ogni caso, aveva raggiunto il suo scopo. 2. Avverso la sentenza di appello Main proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 3. AER resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Main deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 31, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR violato il diritto al contraddittorio: a) in ragione del mancato rispetto del termine dilatorio di trenta 3 di 7 giorni per la fissazione dell’udienza di trattazione del merito;
b) in ragione del mancato rispetto del termine dilatorio di venti e dieci giorni liberi anteriori all’udienza di trattazione del merito per il deposito documentale e per il deposito di memorie illustrative. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente (pag. 3 e 13 del ricorso), la trattazione della causa in primo grado è stata fissata per l’udienza del 22/05/2019 e, quindi, rinviata dapprima al 15/10/2019 e quindi all’11/11/2019, data in cui la causa è stata assunta in decisione. 1.3. Orbene, il rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché il rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 32 riguarda la prima udienza di fissazione della controversia, non già le successive udienze interlocutorie (cfr. Cass. n. 29087 del 13/11/2018; Cass. n. 2787 del 08/02/2006). 1.4. Inoltre, il termine concesso ad AER dalla CTR per la prova della rappresentanza processuale non incide sulla regolarità del contraddittorio, ben potendo la ricorrente dedurre sui documenti depositati dalla resistente all’udienza di discussione orale della causa, essendo del tutto irrituale il deposito di una memoria non autorizzata. 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, in ragione della carenza di legittimazione processuale del procuratore speciale nominato e della conseguente carenza di poteri alla attribuzione della rappresentanza tecnica;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di carenza di legitimatio ad processum del funzionario che opera nel processo tributario in forza di procura speciale. 4 di 7 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. In primo luogo, va esclusa l’omessa pronuncia della CTR: avendo deciso la causa nel merito valutando le difese di AER, il giudice di appello ha ritenuto di dover implicitamente rigettare il rilievo di carenza di legittimazione del procuratore speciale di AER di designare un difensore. Ne consegue il rigetto implicito del rilievo. 2.3. Sotto altro profilo, non sussiste la lamentata violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992. In buona sostanza, la ricorrente sostiene che la rappresentanza di AER spetterebbe ai propri funzionari e non potrebbe essere delegata ad un soggetto terzo, seppur dotato di procura speciale. 2.4. In realtà, a parte i limiti di autosufficienza della censura (non è stata trascritta la procura speciale contestata), come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, AER non è una pubblica Amministrazione, ma un ente pubblico economico (art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1° dicembre 2016, n. 225), soggetto, pertanto, alla disciplina privatistica. Ne consegue che – ferma restando la facoltà, prevista dalla legge, di stare in giudizio con il direttore o persona da lui delegata – non può disconoscersi validità alla procura speciale conferita ad un soggetto anche estraneo alla struttura di AER, al solo fine di conferire la procura ad un difensore del libero foro (legittimato a difendere l’Agente della riscossione, come chiarito da Cass. S.U. n. 30008 del 19/11/2019). 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato extrapetita: il giudice di appello avrebbe erronamente inteso la censura, vertente nei termini di illegibilità del documento 5 di 7 informatico allegato alla notifica della cartella di pagamento in ragione dell’esistenza di un errore informatico. 3.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dal mancato esame del documento informatico di cui si è detto con riferimento al terzo motivo. 3.2. In buona sostanza, la società contribuente si duole del fatto che nella notifica effettuata a mezzo PEC le cartelle di pagamento sarebbero mancanti o illegibili. 4. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. 4.1. A fronte di un accertamento in fatto del giudice di appello, che ha ritenuto legittima la notifica a mezzo posta elettronica certificata degli atti (cartelle di pagamento) con la stessa veicolati, ritenuti integri e conformi a legge, parte ricorrente non ha fornito alcun elemento per suffragare il proprio assunto, essendosi limitata ad una semplice contestazione. 5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente in ordine all’efficacia dell’intimazione di pagamento in costanza di sospensione anti-usura. 5.1. Il motivo è infondato. 5.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio 6 di 7 convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 5.3. Nel caso di specie, la CTR ha affermato, con ciò compiendo un accertamento di fatto, che il termine di sospensione era spirato in data 28/08/2018. AT di motivazione sicuramente essenziale, ma che induce chiaramente a comprendere la ratio decidendi in ordine al rigetto dell’eccezione formulata. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 201.741,00. 6.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 7.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. 7 di 7 Così deciso in Roma, il 16/05/2024.