Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6555 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06555/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2026, proposto da Global Starnet Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Barreca e Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio Vinti & Associati in Roma, Via Emilia, 88;
contro
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Procura Generale della Corte dei Conti, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del silenzio serbato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’istanza del 24 novembre 2025, volta ad ottenere l’avvio di un tavolo tecnico per una soluzione transattiva o, in subordine, la rateizzazione del debito scaturente dalla sentenza della Corte dei Conti, Sez. III Appello, n. 68/2015 e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza medesima, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine perentorio e con nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 il dott. VA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente ha agito in giudizio per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’istanza del 24 novembre 2025, volta ad ottenere l’avvio di un tavolo tecnico per una soluzione transattiva o, in subordine, la rateizzazione del debito scaturente dalla sentenza della Corte dei Conti, Sez. III Appello, n. 68/2015 e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza medesima;
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la cessazione della materia del contendere, avendo l’Agenzia dato riscontro all’istanza con nota del 12 febbraio 2026 agli atti;
- alla camera di consiglio del 23 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- “ L'azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta solo se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale e, quindi, se sussistano interessi legittimi; ne discende, quale corollario, che il rimedio contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell'atto, sia la posizione sostanziale d'interesse legittimo da parte del ricorrente (…)” (Cons. St., sez. IV, 27 marzo 2025, n. 2569);
Ritenuto che:
- la situazione giuridica soggettiva fatta valere nel presente giudizio non integra un interesse legittimo pretensivo, giacché l’obbligo di provvedere che si assume inadempiuto si configura, a ben vedere, quale obbligo a contrarre o ad intraprendere una trattativa, collocandosi, dunque, sul terreno civilistico;
- non essendo l’azione proposta diretta a stimolare l’esercizio di un potere pubblicistico, sussiste il difetto di giurisdizione eccepito dall’amministrazione, con conseguente inammissibilità del ricorso;
- tenuto conto della particolarità della vicenda, le spese di lite vengono compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LO | RI IC |
IL SEGRETARIO