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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2707/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2707/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 maggio 2025 ad ore innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. ELIA CATERINA anche in sostituzione dell'avv. Parte_1
Giorgio Pasquale
Per l'avv. BERNINI EDO oggi sostituito dalla Dott.ssa Tina Giannuzzi Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2707/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ELIA CATERINA che lo/a Parte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. , con l'avv. BERNINI EDO che lo/a rappresenta giusta Controparte_1 P.IVA_2 delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, (di seguito società adiva Parte_2 Pt_1
l'intestato Tribunale chiedendo di annullare e/o comunque dichiarare nulla e priva di efficacia l'Ordinanza di Ingiunzione n. 97/2000, con la quale la aveva ingiunto al Sig. Controparte_1
trasgressore, e all'odierna esponente, obbligata in solido, il pagamento, quale Parte_3 sanzione amministrativa pecuniaria, della somma di €. 13.328,66 oltre €. 25,60 per spese di notifica, sulla base del verbale di accertamento e contestazione n.30067 del 26.11.2015 elevato dalla Polizia
Provinciale di Grosseto, con il quale è stato contestato alla di aver utilizzato nel proprio Parte_2
impianto, adibito a produzione di energia elettrica, biomasse vegetali provenienti dalla Regione
Veneto, violazione dei limiti imposti dall'Autorizzazione n. 3226/2014, rilasciata dalla Provincia di
Grosseto, in base alla quale la materia prima avrebbe dovuto essere reperita nel raggio di 70 chilometri, fatti salvi gli acquisti disciplinati dai contratti quadro o di filiera.
pagina 2 di 10 Il ricorrente chiedeva la disapplicazione della determinazione n. 3226/2014 della Controparte_2 nella parte in cui, con riferimento all'approvvigionamento delle materie prime provenienti da altre aziende per la quota del 49%, pone il limite territoriale di 70 KM di distanza dal centro dell'impianto sostenendo l'incompetenza della a porre i limiti indicati nella Determinazione n. Controparte_2
3226 del 23.10.2014.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta Controparte_1
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 20.05.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica svolta dalla polizia
Provinciale, che all'esito degli accertamenti documentali espletati in data 11.11.2015 presso l'azienda, accertava che la società agricola titolare di impianto di produzione di energia Parte_1
elettrica da biogas generato da biomasse agricole, sito in località Piano dei Grottoni, nel Comune di
Civitella Paganico, utilizzava parte delle biomasse vegetali provenienti dalla Regione Veneto ed in particolare dalla società Agricom Srl, con sede in Treviso (fattura n. 000778 del 31.12.2014) in difformità dei limiti imposti al punto 1) dell'Autorizzazione n. 3226 del 23 ottobre 2014, rilasciata dalla Provincia di Grosseto, che prescriveva di reperire la materia prima entro i 70 chilometri (filiera corta), fatti salvi gli acquisiti disciplinati da contratti quadro o di filiera.
Considerato che
il contratto quadro presentato alla Provincia di Grosseto, quale organo competente alla valutazione, non era risultato riconosciuto né registrato presso i competenti uffici del Ministero della Agricoltura, veniva contestato il mancato rispetto delle predette prescrizioni autorizzative.
Elevava pertanto il verbale di accertamento n. 30067 del 26 novembre 2015 (Doc 3) la Polizia
Provinciale di Grosseto con il quale contestava al sig. , in qualità di legale Parte_4
rappresentante della , e nei confronti della società medesima Parte_2
(obbligato in solido) la violazione dell'articolo 44, comma 3, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.
28 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, in conseguenza del mancato rispetto di alcune prescrizioni di cui all'Autorizzazione n. 3226 del 23 ottobre 2014 rilasciata dalla Provincia di Grosseto. La violazione contestata veniva sanzionata ai sensi pagina 3 di 10 dell'articolo 44, comma 3, del Decreto Legislativo 28/2011.
Sia il sig. (trasgressore), in qualità di legale rappresentante della Società Parte_4
sia la società obbligata in solido si avvalevano della facoltà di cui Parte_1 all'art. 18 della L. 689/1981 e perciò presentavano gli scritti difensivi al fine di ottenere una rideterminazione della misura della sanzione nei termini del minimo edittale sulla base delle seguenti motivazioni riconoscendo di aver commesso un errore di interpretazione della prescrizione imposta dall'Autorizzazione n. 3226/2014, in merito all'utilizzo di biomasse provenienti da oltre 70 km, per aver omesso di notificare al Ministero il contratto quadro, pur regolarmente firmato e presentato alla
Polizia Provinciale, per la fornitura di sottoprodotti, sostenendo altresì che si trattava di un solo fornitore e di una sola fornitura, come rilevato nel verbale. Chiedevano pertanto la rideterminazione della sanzione con applicazione del minimo edittale.
La pur ritenendo fondata la violazione accertata, accoglieva la richiesta di Controparte_1 applicazione del minimo edittale previsto dall'art. 44, comma 3, del D. Lgs. 28/2011, e pertanto veniva adottata l'ordinanza ingiunzione n.97/2020 nei confronti del sig. , in qualità Parte_4
di legale rappresentante della Società e nei confronti della società Parte_1
quale obbligato in solido, con la quale veniva ingiunto il pagamento di Parte_1
euro 13.354,26, di cui euro 25,60 per spese di notifica.
Va preliminarmente rilevato che come correttamente affermato da parte resistente, il ricorrente non contesta il merito della questione, ovvero la fondatezza della contestazione, infatti non ha fornito la prova della mancata violazione della norma contestata dall'organo accertatore, bensì eccepisce l'incompetenza della a porre i limiti indicati nella Determinazione n. 3226 del Controparte_2
23.10.2014 chiedendone per l'effetto la disapplicazione nella parte in cui, con riferimento all'approvvigionamento delle materie prime provenienti da altre aziende per la quota del 49%, pone il limite territoriale di 70 KM di distanza dal centro dell'impianto; conseguentemente l'annullamento o la nullità dell'ordinanza impugnata.
Sosteneva la l'inammissibilità del ricorso in quanto non sussistenti le condizioni per Controparte_1
l'accoglimento della richiesta di disapplicare la Determinazione n. 3226/2014 nella parte in cui è previsto e delineato il limite della filiera corta in quanto l'accertamento e la pronuncia del giudice ordinario sull'atto amministrativo al fine della sua disapplicazione è effettuata soltanto incidenter e non in via principale, rivelando il provvedimento solo indirettamente per la controversia e comportando perciò la disapplicazione ed inefficacia dello stesso esclusivamente nei limiti del caso concreto.
Evidenziava pertanto che la disapplicazione che può essere effettuata nel giudizio ordinario inerisce pagina 4 di 10 sempre atti amministrativi che rilevano per la controversia soltanto incidentalmente e mai quando siano direttamente determinativi del rapporto in lite dedotto.
Nel merito rilevava che la prescrizione era stata chiaramente ed integralmente violata dal legale rappresentante della società e quindi dalla società medesima ricorrente e da questi confermata come violazione negli scritti difensivi.
Va detto che la determinazione dirigenziale n. 3226/2014 (avente ad oggetto “Variante all'autorizzazione unica n. 778 del 11/04/2011 relativa a un impianto di biogas in località Piano dei
Grottoni, nel Comune di Civitella Paganico, della società per l'utilizzo di Parte_1
sottoprodotti e residui ai sensi della Delibera del Consiglio provinciale di Grosseto n. 27 del 25 luglio
2013.”) è stata adottata a seguito delle richieste effettuate proprio dalla società ricorrente, si riportano infatti per praticità i contenuti più rilevanti per il caso di specie della determina in oggetto, quanto alle
“Premesse”, i riferimenti normativi richiamati, la “Determina” vera e propria adottata proprio su richiesta della società ricorrente e le prescrizioni finali contenute nel “Ricorda” nelle quali si stabilisce le modalità di impugnazione del provvedimento.
pagina 5 di 10 pagina 6 di 10 ….. omissis…..
pagina 7 di 10 Nella Determina viene altresì stabilita quale dovrà essere la procedura che l'azienda dovrà attuare in fatti stabilisce che: “al fine di garantire il controllo oggettivo del rapporto di connessione e complementarità citato, l'azienda dovrà attuano la seguente procedura:
tenere presso l'impianto un registro aggiornato almeno settimanalmente nel quale devono essere riportate le quantità, in peso, di tutte le biomasse introdotte nell'impianto distinte tra aziendali e extra aziendali;
• per quanto riguarda le biomasse extra aziendali, le, quantità annotate nel registro predetto, sommate a quelle stoccate, devono corrispondere alla documentazione di trasporto (bolle di accompagnamento), che devono essere visionabili presso l'impianto;
• e per quanto riguarda le biomasse aziendali, le quantità annotate nel registro predetto, sommate e dirette stoccate, sono verificate in base alla Pac seminativi al netto di eventuale vendita diretta;
• per garantire la verifica delle quantità predette, le biomasse aziendali devono essere stoccate separatamente da quelle extra aziendali;
• il rapporto di connessione, complementarietà (31% aziendale e 49% extra aziendale) è verificato in un arco temporale annuale a partire dal rilascio della presente autorizzazione;
• nel caso di utilizzo di biomasse di natura disomogenea il rapporto di connessione e complementarietà (51% aziendale e 49% extra aziendale) è misurabile in base al potere metanogeno pagina 8 di 10 delle biomasse introdotte nell'impianto. A tal fine devono essere presenti presso l'impianto i risultati delle analisi di laboratorio, effettuato da un laboratorio accreditato, sul potere metanogeno di tutti i prodotti. sottoprodotti e residui introdotti nell'impianto, distinti per tipologia e per provenienza
(aziendale o extra-aziendale), che confrontati con le quantità riportate nel registro di cui al primo punto permettano la verifica del rispetto del rapporto predetto;
”.
Infine, nella determina si
Il documento porta la data del 23.10.2014.
Ebbene, rilevato che con la determina veniva emessa proprio su richiesta della società ricorrente a poter utilizzare e che, come rileva la nell'opposizione odierna il motivo principale di Parte_1 impugnazione proposto afferisca il potere da parte dell'organo emittente di emettere il documento in oggetto, considerato altresì che nel “Ricorda” vengono precisate le modalità di impugnazione dell'atto
(“ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7.08.1990 n. 241 e smi, il soggetto titolare del presente provvedimento può ricorrere contro il presente atto, nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg o entro o 120 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto”), è di tutta evidenza che la società ritenendo l'incompetenza della a porre i limiti ivi indicati, avrebbe dovuto impugnare la determina nei tempi e Controparte_2
nei modi prescritti e ciò non è avvenuto.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie, si deve rilevare come la domanda avanzata dal ricorrente di disapplicazione dell'atto autorizzativo, o di parte di esso, è in realtà qui rivolta al giudice ordinario in via principale e non in via incidentale. Vale affermare il principio, fatto proprio dalla giurisprudenza a pagina 9 di 10 sezioni unite del giudice di legittimità, per cui, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (tra le più recenti, Cass., sez. un., 21 maggio 2014,
n. della posizione soggettiva dedotta in giudizio (tra le più recenti, Cass., sez. un., 21 maggio 2014, n.
11229; 15/1/2015, n. 604; 15 dicembre 20111229; 15/1/2015, n. 604; 15 dicembre 2016, n. 25836; 15 settembre 2017, n. 21522).6, n. 25836; 15 settembre 2017, n. 21522).
Sia pure dando rilievo al petitum sostanziale, si deve rilevare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere esclusivamente competente a decidere la controversia il giudice amministrativo, ciò impone il rigetto del ricorso.
Nulla è dovuto in merito alle spese di lite in quanto la si è difesa con proprio Controparte_1 funzionario e non ha documentato esborsi. Si ricorda infatti che per giurisprudenza costante “Ove la
Pubblica Amministrazione si costituisca in giudizio mediante un proprio funzionario, il Giudice non può attribuire a quest'ultimo diritti o onorari ma solo il rimborso delle spese vive (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 15641/20, e n. 9900 del 15 aprile 2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo;
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2707/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 maggio 2025 ad ore innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. ELIA CATERINA anche in sostituzione dell'avv. Parte_1
Giorgio Pasquale
Per l'avv. BERNINI EDO oggi sostituito dalla Dott.ssa Tina Giannuzzi Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2707/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ELIA CATERINA che lo/a Parte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. , con l'avv. BERNINI EDO che lo/a rappresenta giusta Controparte_1 P.IVA_2 delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, (di seguito società adiva Parte_2 Pt_1
l'intestato Tribunale chiedendo di annullare e/o comunque dichiarare nulla e priva di efficacia l'Ordinanza di Ingiunzione n. 97/2000, con la quale la aveva ingiunto al Sig. Controparte_1
trasgressore, e all'odierna esponente, obbligata in solido, il pagamento, quale Parte_3 sanzione amministrativa pecuniaria, della somma di €. 13.328,66 oltre €. 25,60 per spese di notifica, sulla base del verbale di accertamento e contestazione n.30067 del 26.11.2015 elevato dalla Polizia
Provinciale di Grosseto, con il quale è stato contestato alla di aver utilizzato nel proprio Parte_2
impianto, adibito a produzione di energia elettrica, biomasse vegetali provenienti dalla Regione
Veneto, violazione dei limiti imposti dall'Autorizzazione n. 3226/2014, rilasciata dalla Provincia di
Grosseto, in base alla quale la materia prima avrebbe dovuto essere reperita nel raggio di 70 chilometri, fatti salvi gli acquisti disciplinati dai contratti quadro o di filiera.
pagina 2 di 10 Il ricorrente chiedeva la disapplicazione della determinazione n. 3226/2014 della Controparte_2 nella parte in cui, con riferimento all'approvvigionamento delle materie prime provenienti da altre aziende per la quota del 49%, pone il limite territoriale di 70 KM di distanza dal centro dell'impianto sostenendo l'incompetenza della a porre i limiti indicati nella Determinazione n. Controparte_2
3226 del 23.10.2014.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta Controparte_1
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 20.05.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica svolta dalla polizia
Provinciale, che all'esito degli accertamenti documentali espletati in data 11.11.2015 presso l'azienda, accertava che la società agricola titolare di impianto di produzione di energia Parte_1
elettrica da biogas generato da biomasse agricole, sito in località Piano dei Grottoni, nel Comune di
Civitella Paganico, utilizzava parte delle biomasse vegetali provenienti dalla Regione Veneto ed in particolare dalla società Agricom Srl, con sede in Treviso (fattura n. 000778 del 31.12.2014) in difformità dei limiti imposti al punto 1) dell'Autorizzazione n. 3226 del 23 ottobre 2014, rilasciata dalla Provincia di Grosseto, che prescriveva di reperire la materia prima entro i 70 chilometri (filiera corta), fatti salvi gli acquisiti disciplinati da contratti quadro o di filiera.
Considerato che
il contratto quadro presentato alla Provincia di Grosseto, quale organo competente alla valutazione, non era risultato riconosciuto né registrato presso i competenti uffici del Ministero della Agricoltura, veniva contestato il mancato rispetto delle predette prescrizioni autorizzative.
Elevava pertanto il verbale di accertamento n. 30067 del 26 novembre 2015 (Doc 3) la Polizia
Provinciale di Grosseto con il quale contestava al sig. , in qualità di legale Parte_4
rappresentante della , e nei confronti della società medesima Parte_2
(obbligato in solido) la violazione dell'articolo 44, comma 3, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.
28 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, in conseguenza del mancato rispetto di alcune prescrizioni di cui all'Autorizzazione n. 3226 del 23 ottobre 2014 rilasciata dalla Provincia di Grosseto. La violazione contestata veniva sanzionata ai sensi pagina 3 di 10 dell'articolo 44, comma 3, del Decreto Legislativo 28/2011.
Sia il sig. (trasgressore), in qualità di legale rappresentante della Società Parte_4
sia la società obbligata in solido si avvalevano della facoltà di cui Parte_1 all'art. 18 della L. 689/1981 e perciò presentavano gli scritti difensivi al fine di ottenere una rideterminazione della misura della sanzione nei termini del minimo edittale sulla base delle seguenti motivazioni riconoscendo di aver commesso un errore di interpretazione della prescrizione imposta dall'Autorizzazione n. 3226/2014, in merito all'utilizzo di biomasse provenienti da oltre 70 km, per aver omesso di notificare al Ministero il contratto quadro, pur regolarmente firmato e presentato alla
Polizia Provinciale, per la fornitura di sottoprodotti, sostenendo altresì che si trattava di un solo fornitore e di una sola fornitura, come rilevato nel verbale. Chiedevano pertanto la rideterminazione della sanzione con applicazione del minimo edittale.
La pur ritenendo fondata la violazione accertata, accoglieva la richiesta di Controparte_1 applicazione del minimo edittale previsto dall'art. 44, comma 3, del D. Lgs. 28/2011, e pertanto veniva adottata l'ordinanza ingiunzione n.97/2020 nei confronti del sig. , in qualità Parte_4
di legale rappresentante della Società e nei confronti della società Parte_1
quale obbligato in solido, con la quale veniva ingiunto il pagamento di Parte_1
euro 13.354,26, di cui euro 25,60 per spese di notifica.
Va preliminarmente rilevato che come correttamente affermato da parte resistente, il ricorrente non contesta il merito della questione, ovvero la fondatezza della contestazione, infatti non ha fornito la prova della mancata violazione della norma contestata dall'organo accertatore, bensì eccepisce l'incompetenza della a porre i limiti indicati nella Determinazione n. 3226 del Controparte_2
23.10.2014 chiedendone per l'effetto la disapplicazione nella parte in cui, con riferimento all'approvvigionamento delle materie prime provenienti da altre aziende per la quota del 49%, pone il limite territoriale di 70 KM di distanza dal centro dell'impianto; conseguentemente l'annullamento o la nullità dell'ordinanza impugnata.
Sosteneva la l'inammissibilità del ricorso in quanto non sussistenti le condizioni per Controparte_1
l'accoglimento della richiesta di disapplicare la Determinazione n. 3226/2014 nella parte in cui è previsto e delineato il limite della filiera corta in quanto l'accertamento e la pronuncia del giudice ordinario sull'atto amministrativo al fine della sua disapplicazione è effettuata soltanto incidenter e non in via principale, rivelando il provvedimento solo indirettamente per la controversia e comportando perciò la disapplicazione ed inefficacia dello stesso esclusivamente nei limiti del caso concreto.
Evidenziava pertanto che la disapplicazione che può essere effettuata nel giudizio ordinario inerisce pagina 4 di 10 sempre atti amministrativi che rilevano per la controversia soltanto incidentalmente e mai quando siano direttamente determinativi del rapporto in lite dedotto.
Nel merito rilevava che la prescrizione era stata chiaramente ed integralmente violata dal legale rappresentante della società e quindi dalla società medesima ricorrente e da questi confermata come violazione negli scritti difensivi.
Va detto che la determinazione dirigenziale n. 3226/2014 (avente ad oggetto “Variante all'autorizzazione unica n. 778 del 11/04/2011 relativa a un impianto di biogas in località Piano dei
Grottoni, nel Comune di Civitella Paganico, della società per l'utilizzo di Parte_1
sottoprodotti e residui ai sensi della Delibera del Consiglio provinciale di Grosseto n. 27 del 25 luglio
2013.”) è stata adottata a seguito delle richieste effettuate proprio dalla società ricorrente, si riportano infatti per praticità i contenuti più rilevanti per il caso di specie della determina in oggetto, quanto alle
“Premesse”, i riferimenti normativi richiamati, la “Determina” vera e propria adottata proprio su richiesta della società ricorrente e le prescrizioni finali contenute nel “Ricorda” nelle quali si stabilisce le modalità di impugnazione del provvedimento.
pagina 5 di 10 pagina 6 di 10 ….. omissis…..
pagina 7 di 10 Nella Determina viene altresì stabilita quale dovrà essere la procedura che l'azienda dovrà attuare in fatti stabilisce che: “al fine di garantire il controllo oggettivo del rapporto di connessione e complementarità citato, l'azienda dovrà attuano la seguente procedura:
tenere presso l'impianto un registro aggiornato almeno settimanalmente nel quale devono essere riportate le quantità, in peso, di tutte le biomasse introdotte nell'impianto distinte tra aziendali e extra aziendali;
• per quanto riguarda le biomasse extra aziendali, le, quantità annotate nel registro predetto, sommate a quelle stoccate, devono corrispondere alla documentazione di trasporto (bolle di accompagnamento), che devono essere visionabili presso l'impianto;
• e per quanto riguarda le biomasse aziendali, le quantità annotate nel registro predetto, sommate e dirette stoccate, sono verificate in base alla Pac seminativi al netto di eventuale vendita diretta;
• per garantire la verifica delle quantità predette, le biomasse aziendali devono essere stoccate separatamente da quelle extra aziendali;
• il rapporto di connessione, complementarietà (31% aziendale e 49% extra aziendale) è verificato in un arco temporale annuale a partire dal rilascio della presente autorizzazione;
• nel caso di utilizzo di biomasse di natura disomogenea il rapporto di connessione e complementarietà (51% aziendale e 49% extra aziendale) è misurabile in base al potere metanogeno pagina 8 di 10 delle biomasse introdotte nell'impianto. A tal fine devono essere presenti presso l'impianto i risultati delle analisi di laboratorio, effettuato da un laboratorio accreditato, sul potere metanogeno di tutti i prodotti. sottoprodotti e residui introdotti nell'impianto, distinti per tipologia e per provenienza
(aziendale o extra-aziendale), che confrontati con le quantità riportate nel registro di cui al primo punto permettano la verifica del rispetto del rapporto predetto;
”.
Infine, nella determina si
Il documento porta la data del 23.10.2014.
Ebbene, rilevato che con la determina veniva emessa proprio su richiesta della società ricorrente a poter utilizzare e che, come rileva la nell'opposizione odierna il motivo principale di Parte_1 impugnazione proposto afferisca il potere da parte dell'organo emittente di emettere il documento in oggetto, considerato altresì che nel “Ricorda” vengono precisate le modalità di impugnazione dell'atto
(“ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7.08.1990 n. 241 e smi, il soggetto titolare del presente provvedimento può ricorrere contro il presente atto, nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg o entro o 120 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto”), è di tutta evidenza che la società ritenendo l'incompetenza della a porre i limiti ivi indicati, avrebbe dovuto impugnare la determina nei tempi e Controparte_2
nei modi prescritti e ciò non è avvenuto.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie, si deve rilevare come la domanda avanzata dal ricorrente di disapplicazione dell'atto autorizzativo, o di parte di esso, è in realtà qui rivolta al giudice ordinario in via principale e non in via incidentale. Vale affermare il principio, fatto proprio dalla giurisprudenza a pagina 9 di 10 sezioni unite del giudice di legittimità, per cui, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (tra le più recenti, Cass., sez. un., 21 maggio 2014,
n. della posizione soggettiva dedotta in giudizio (tra le più recenti, Cass., sez. un., 21 maggio 2014, n.
11229; 15/1/2015, n. 604; 15 dicembre 20111229; 15/1/2015, n. 604; 15 dicembre 2016, n. 25836; 15 settembre 2017, n. 21522).6, n. 25836; 15 settembre 2017, n. 21522).
Sia pure dando rilievo al petitum sostanziale, si deve rilevare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere esclusivamente competente a decidere la controversia il giudice amministrativo, ciò impone il rigetto del ricorso.
Nulla è dovuto in merito alle spese di lite in quanto la si è difesa con proprio Controparte_1 funzionario e non ha documentato esborsi. Si ricorda infatti che per giurisprudenza costante “Ove la
Pubblica Amministrazione si costituisca in giudizio mediante un proprio funzionario, il Giudice non può attribuire a quest'ultimo diritti o onorari ma solo il rimborso delle spese vive (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 15641/20, e n. 9900 del 15 aprile 2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo;
Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
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