Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1225/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. ), con il C.F._1 Parte_3 C.F._2
patrocinio degli avv. e ( ) VIA Parte_3 Parte_2 C.F._1
GRAZIOLI 6 38122 TRENTO;
, elettivamente domiciliati in VIA GRAZIOLI, 6 TRENTO*, presso il difensore avv. Parte_3
ATTORI
contro
:
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3 CP_3 C.F._4
MOSCHEN SABRINA e COCCHIA MASSIMO ( VIA DIAZ 9 38056 C.F._5
LEVICO TERME;
elettivamente domiciliati in VIA REGIA 4 38056 LEVICO TERME presso lo studio dell'avv. MOSCHEN SABRINA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
ATTORI: IN VIA PREGIUDIZIALE - a seguito dello stralcio delle domande relative al pagamento dei compensi per attività in procedimenti civili (oggetto del procedimento sub R.G. 166/2023),
pagina 1 di 11
solamente domande relative a compensi per attività svolta in procedimenti penali e stragiudiziali in favore di e CP_2 CP_3
NEL MERITO - accertare e dichiarare che e hanno conferito all'avv. CP_2 CP_3
ed allo gli incarichi professionali di cui in Parte_2 Parte_1
atti; - accertare e dichiarare che, per l'attività professionale resa in relazione ai predetti incarichi,
e sono debitori, in solido tra loro, nei confronti dell'avv. CP_2 CP_3 Parte_2
e dello in solido tra loro, della somma di Euro 231,02 Parte_1
(come da nota che si produce nuovamente per comodità del Giudicante a seguito dello stralcio sub doc.
4), o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c.c., al tasso legale dal dì del dovuto sino alla domanda giudiziale ed al tasso moratorio dal dì della domanda sino al saldo effettivo;
- condannare, conseguentemente e in solido tra loro, al pagamento in CP_2 CP_3 favore dell'avv. e dello in via solidale, Parte_2 Parte_1
della somma di cui sopra;
- accertare e dichiarare che ha conferito all'avv. ed all'avv. CP_2 Parte_3 Parte_2
nonché allo gli incarichi professionali di cui in atti;
[...] Parte_1
- accertare e dichiarare che, per l'attività professionale resa in relazione ai predetti incarichi,
[...]
è debitore nei confronti dell'avv. , dell'avv. e dello CP_2 Parte_3 Parte_2 [...]
in solido tra loro, della somma di Euro 19.117,68 (come da note Parte_1
che si producono nuovamente per comodità del Giudicante a seguito dello stralcio sub doc. 5), o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c.c., al tasso legale dal dì del dovuto sino alla domanda giudiziale ed al tasso moratorio dal dì della domanda sino al saldo effettivo;
- condannare, conseguentemente al pagamento in favore dell'avv. , CP_2 Parte_3 dell'avv. e dello in via solidale, della Parte_2 Parte_1
somma di cui sopra;
IN OGNI CASO - con vittoria di anticipazioni, spese e compensi di causa, oltre accessori in misura di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA Al fine di non incorrere in alcuna decadenza, gli odierni deducenti dichiarano espressamente di non rinunciare alle istanze istruttorie formulate ed, in via subordinata, insistono per la loro ammissione, riportandole pedissequamente in questa sede. Senza che questo costituisca riconoscimento di alcunché od inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione di prova per pagina 2 di 11 interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che a partire dal gennaio 1997,
[...]
in proprio e quale legale rappre sentante in carica della CP_2 Parte_4
e in proprio, conferivano all'avv. ed all'avv. diversi CP_3 Parte_3 Parte_2
incarichi professionali, affinché fossero rappresentati e difesi in diversi procedimenti civili, penali e per attività stragiudiziale personale e/o collegata alla propria attività imprenditoriale;
2. vero che l'avv. ha svolto la propria attività professionale nell'interesse di e Parte_2 CP_2 [...] nella controversia con il sig.
3. vero che, dopo aver conferito con i clienti, l'avv. CP_3 Persona_1
predisponeva ed inviava lettera raccomandata dd. 12 giugno 2003 a al fine di Pt_2 Persona_1
intimare il suddetto a lasciar libera da cose o persone la proprietà degli occupata CP_2
ingiustificatamente e senza titolo;
4. vero che la vicenda si è risolta bonariamente tra le parti come comunicato dai clienti stessi che chiedevano, di conseguenza, di sospendere l'azione legale con e-mail dd. 20 agosto 2003; 5. vero che l'avv. ha svolto la propria attività professionale Parte_2 nell'interesse di nel procedimento penale R.G.N.R. 3851/05-21 in cui era CP_2 CP_2
imputato del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 393 comma I e II, c.p.; 6. vero che veniva CP_2
citato in giudizio con decreto dd. 5 marzo-20 luglio 2009 all'udienza del 4 marzo 2010; 7. vero che l'avv. ha svolto l'attività di studio, ha partecipato alle udienze dd. 4 marzo 2010 e 18 novembre Pt_2
2010, svolgendo l'attività professionale inerente alla difesa;
8. vero che l'avv. ha Parte_2 svolto la propria attività professionale nell'interesse di nel procedimento penale CP_2
R.G.N.R. 7247/08-21 avviato da con la presentazione di atto di denuncia-querela dd. 15 CP_2
settembre 2008 nei confronti di 9. vero che, a seguito di richiesta di Parte_5 archiviazione da parte del P.M., l'avv. presentava opposizione alla richiesta di archiviazione Pt_2
con atto dd.5 febbraio 2009; 10. vero che il predetto procedimento si è concluso con provvedimento di archiviazione dd. 10 febbraio 2010; 11. vero che l'avv. ha svolto la propria attività Parte_2 professionale nell'interesse di nel procedimento penale R.G.N.R. 68/07-21BIS che CP_2 ve deva imputato per il reato p. e p. dall'art. 633 c.p.; 12. vero che nel predetto Parte_6
procedimento penale e in si costituivano parte civile con CP_2 Parte_7 CP_2 dichiarazione dd. 12 novembre 2007 redatta dall'avv. 13. vero che il predetto Parte_2 procedimento si è concluso con sentenza n. 18/08 dd. 1-10 14. vero che l'avv. ha svolto Pt_2
l'attività di studio, ha partecipato alle udienze dd. 20 novembre 2007, 18 marzo 2008, 17 giugno 2008 e
1 luglio 2018, svolgendo l'attività professionale inerente alla difesa;
15. vero che l'avv. Parte_2 ha svolto la propria attività professionale nell'interesse di nel procedimento
[...] CP_2
penale R.G.N.R. 30710/09 in cui era indagato per il reato di cui agli artt. 110, 323 co. 1 CP_2
e 2 c.p.; 16. vero che la difesa di fiducia da parte dell'avv. è stata svolta nella fase Parte_2
pagina 3 di 11 delle indagini ed è consistita nella predisposizione di istanza ex artt. 335 c.p.p. e 110 bis disp. att. c.p.p depositata in dd. 27 ottobre 2009 e nella partecipazione all'interrogatorio di persona sottoposta alle indagini presso gli uffici della procura della Repubblica di Torino in data 1 aprile 2010; 17. vero che l'avv. ha svolto la propria attività professionale nell'interesse di nel Parte_3 CP_2
procedimento penale R.G.N.R. 1041/08-21BIS, instaurato a seguito della presentazione da parte di e in di atti di denuncia-querela dd. 14 giugno 2008 nei confronti di CP_2 Parte_7 CP_2
; 18. vero che, a seguito di richiesta di archiviazione da parte del P.M., l'avv. Parte_6 Pt_3
presentava opposizione alla richiesta di archiviazione dd. 13 settembre 2008; 19. vero che il
[...]
predetto procedimento si è concluso con provvedimento di archiviazione dd. 14 settembre 2009; 20. vero che gli avv.ti e invitavano ripetutamente e Parte_3 Parte_2 CP_2 [...]
a fissare un incontro per la definizione contabile delle varie posizioni;
21. vero che gli odierni CP_3
convenuti non hanno mai preso contatto con gli attori;
22. vero che gli avv.ti e Parte_3
hanno inviato i vari avvisi di fattura predisposti secondo le tariffe vigenti all'epoca; Parte_2
23. vero che gli avv.ti e e lo Parte_3 Parte_2 Parte_1
hanno ripetutamente sollecitato il pagamento di quanto dovuto, sia telefonicamente che a
[...] mezzo mail e/o raccomandata;
24. vero che i convenuti non hanno mai contestato l'opera professionale prestata dagli avv.ti e 25. vero che gli avv.ti e Parte_3 Parte_2 Parte_3
hanno sempre relazionato tempestivamente i clienti, informandoli sugli esiti delle liti Parte_2
e sulle strategie processuali da adottare di volta in volta, richiedendo istruzioni sul prosieguo. Si indicano a testi: - avv. Maria Chiara Piccoli di Trento, - avv. Matteo Picetti di Trento;
- avv. Stefano
Pedrini di Trento;
- avv. NA FA di Trento;
- avv. Alessandro Seghetta di Trento;
- dr.ssa Caterina
Mulas di Trento. Ci si oppone all'ammissione del capitolato avversario, siccome inammissibili e/o inconferenti e/o da provarsi documentalmente, in particolare: cap. 1 – irrilevante e documentale;
cap. 2
– inammissibile in quanto negativo;
cap. 3 –irrilevante, in quanto le domande azionate riguardano il saldo delle competenze e non asseriti fondi spese mai richiesti e mai corrisposti;
in ogni caso inammissibile in quanto generico, non indicando le circostanze di tempo e di luogo, e tale da non consentire di articolare idonea prova contraria;
in ogni caso, laddove il capitolo dovesse essere ammesso, sarà dimostrato con i testi a prova contraria la falsità delle illazioni ivi contenute;
a seguito della prova della falsità delle accuse mosse da controparte, si chiede sin d'ora la cancellazione delle frasi offensive del decoro del professionista, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c.; cap. 4 – inammissibile in quanto generico;
inoltre da provare documentalmente ed, in ogni caso, irrilevante in quanto le domande azionate riguardano il saldo delle competenze. Senza che questo costituisca riconoscimento di alcunché od inversione dell'onere probatorio, si chiede pagina 4 di 11 l'abilitazione a prova contraria nonché sull'ulteriore capitolo: 26. vero che ho sollecitato personalmente il pagamento di quanto dovuto e non ha mai eccepito di aver corrisposti acconti non CP_2 fatturati;
con i testi già indicati a prova diretta, nonché con l'ulteriore teste: - di Trento. Testimone_1
CONVENUTO: In via pregiudiziale: -accertare e dichiarare l'inammissibilità, irritualità ed improponibilità della domanda per come svolta non essendo esperibile per il recupero crediti degli avvocati il processo ordinario di cognizione per le ragioni di cui in narrativa alla luce della nota Cass.
Sez. Unite 4485/18;
In via preliminare: -accertare e dichiarare la nullità ex art. 163 cpc dell'atto di citazione per l'indeterminatezza ed indeterminabilità della domanda;
-in via preliminare subordinata: -accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e a contraddire del signor relativamente alle richieste inerenti la vertenza r.g. 1008/06 CP_2
Tribunale di NA decisa con sentenza n. 90/08 dd. 21.04.2008 e successivo pignoramento r.g.
325/09 (richiesta doc.
3.e.ii di controparte) per i motivi di cui in narrativa;
in via preliminare di merito: -accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati da controparte e solo oggi azionati per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata preliminare di merito: -accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione del credito vantato da controparte con quello vantato da e di cui alle fatture n. 224/2002 dd. CP_4
08.03.2002 per euro 24.045,63, n. 697/2002 dd. 07.06.002 per euro 408,60, n. 736/2002 dd. 28.06.2002 per euro 196,22, n. 878/2002 dd. 30.07.2002 per euro 176,88, n. 1403 /2002 dd. 01.11.2002 per euro
661,20; in via di merito: -rigettare integralmente le domande avversarie siccome prescritte e/o nulle e/o infondate in fatto e diritto e/o non provate per i motivi di cui in narrativa con conseguente loro integrale rigetto;
in via subordinata di merito: -nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, accertare e dichiarare l'effettiva entità del credito nei limiti del provato e del dovuto considerando anche gli acconti ricevuti;
in via istruttoria: Come da 2 e 3 memoria ex art. 183 cpc rispettivamente dd. 28.03.2023 e 18.04.2023;
In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CNPA come per legge con distrazione in favore dei sottofirmati che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 11.5.2022 l'avv. – in proprio e quale legale rappresentante Parte_2 dello studio legale e l'avv. – hanno citato in giudizio l' Parte_1 Pt_3 [...]
e asserendo di aver svolto, per conto dei Parte_4 CP_2 CP_3
pagina 5 di 11 convenuti, numerose attività professionali in materia giudiziale civile, penale e stragiudiziale ed hanno chiesto che controparte fosse condannata a pagare il compenso dovuto.
Con comparsa dd. 15.9.2022 si sono costituiti l' e Parte_4 CP_2
eccependo la nullità della domanda attorea in quanto non era stato specificato in modo CP_3
dettagliato l'importo richiesto per ogni causa.
Hanno eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione passiva di , con riferimento al CP_2
procedimento RG 1008/06 avanti al Tribunale di NA, in quanto del tutto estraneo a tale vertenza.
Hanno eccepito la prescrizione dei crediti, affermando di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione.
Hanno, altresì, contestato la congruità delle somme richieste da controparte ed hanno asserito che la scarna documentazione prodotta da controparte non era sufficiente a fornire prova dell'effettivo svolgimento delle prestazioni indicate nelle parcelle.
Hanno affermato di aver versato acconti che non erano stati detratti;
hanno precisato, infine, che la società aveva prestato attività e fornito beni in favore dell'avv. , emettendo le relative fatture ed Pt_3
hanno eccepito la compensazione con tali importi.
Hanno chiesto, pertanto, che le domande attoree fossero respinte o, in via subordinata, fossero ridotte.
In occasione della prima udienza gli attori asserivano di avere già detratto nelle parcelle gli acconti ricevuti ed eccepivano l'intervenuta prescrizione del credito opposto da controparte in compensazione.
In tale udienza il Giudice rilevava che – in relazione ad alcuni procedimenti - sussisteva la competenza del Giudice di Pace o della Corte d'Appello.
Inoltre, con ordinanza dd. 18.1.2023 il Tribunale, rilevato che le domande di pagamento relative all'attività stragiudiziale e penale potevano essere proposte con rito ordinario, mentre le domande relative all'attività giudiziale civile dovevano essere necessariamente proposte con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., e dovevano dar luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del d.lgs n. 150 del 2011, da definire con un'ordinanza collegiale, disponeva la separazione dei procedimenti.
***
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti i quali hanno contestato di aver ricevuto le lettere di sollecito depositate da controparte.
Al riguardo, si può ritenere che l'unico valido atto interruttivo che può ritenersi sia pervenuto a parte convenuta sia la lettera dd. 21.11.2016 (doc.14); invero, nella pec dd. 25.11.2016 (doc.15), a firma di
, si faceva proprio riferimento a tale email (“vista la vostra email di lunedì 21 novembre CP_2
2016 con allegate fatture…”):
pagina 6 di 11 Esaminando il contenuto di tale email si evince che il sollecito riguardava molteplici procedimenti (sia penali che civili) che sono stati identificati con il numero della pratica (nell'indicazione degli allegati inviati: “pratica 4826; pratica 5192; pratica 1091; pratica 4039; pratica 4263; pratica 1144; pratica
3658”): in particolare:
“ZANOTTI MAURO/GAZZOLA- II^ QUERELA”: si riferisce alla pratica n.4826 (querela presentata dall'avv. ) Pt_3
”: si riferisce alla pratica n. 5192 Parte_8
relativa al procedimento penale R.G.N.R. 7247/08-21;
” pratica n. Parte_9
1091: non riguarda il presente giudizio in quanto è relativa ad un procedimento civile;
si riferisce alla pratica n. 4039 relativa procedimento Parte_10
penale R.G.N.R. 68/07-21BIS;
– APPELLO pratica n 4263: non è riconducibile ad alcun Parte_10
procedimento oggetto del presente giudizio;
” pratica n.1144: non riguarda Parte_11
il presente giudizio in quanto è relativa ad un procedimento civile;
pratica n.3658 si riferisce all'invio della lettera dd. Parte_12
12.6.2003.
Pertanto, va evidenziato quanto segue:
1. RICHIESTA DELL'AVV. PICCOLI NEI CONFRONTI DI
[...]
Parte_4
Definito dall'attore come “redazione della bozza dell'atto costitutivo di società semplice agricola fra
, e sotto la ragione sociale “ CP_5 CP_6 CP_2 Controparte_7
” dd. 5 ottobre 2007”.
[...]
Si tratterebbe, quindi, di un'attività stragiudiziale consistente nella redazione dell'atto costitutivo della società. Al riguardo non risulta documentato e provato lo svolgimento di tale attività (ed il relativo compenso sarebbe in ogni caso prescritto non essendo stato indicato nella missiva di cui sopra).
2. RICHIESTA DELL'AVV. PICCOLI NEI CONFRONTI DI E CP_2
CP_3
Definita dall'attore come “prestazioni stragiudiziali consistite nell'invio di lettera raccomandata dd. 12 giugno 2003 al sig. al fine di intimare il suddetto a lasciar libera da cose o persone la Persona_1
proprietà degli occupata ingiustificatamente e senza titolo, vicenda risoltasi bonariamente tra CP_2
pagina 7 di 11 le parti come comunicato dai clienti stessi che chiedevano, di conseguenza, di sospendere l'azione legale con e-2)
Si tratta, quindi, di un'attività stragiudiziale consistente nell'invio di una lettera raccomandata;
in realtà sembra che tale attività possa riferirsi alla lettera dd. 12.5.2003 (doc.
2.J.I) e non del 12.6.2003
(doc.2J.I.).
Tale pretesa è prescritta.
Invero, è evidente, che allorquando l'attore ha inviato la lettera di sollecito dd. 21.11.2016 il credito era già prescritto. Deve, inoltre, escludersi che controparte abbia manifestato la volontà di rinunciare alla prescrizione (doc.13).
Pertanto, nulla è dovuto per tale attività.
3. RICHIESTA DELL'AVV. EI CONFRONTI DI Pt_2 CP_2
Procedimento penale RGNR 3851/05-21 avanti al Tribunale di NA .
Definita dall'attore come “procedimento penale R.G.N.R. 3851/05-21 in cui imputato CP_2
del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 393 comma I e II, c.p, veniva citato in giudizio con decreto dd. 5 marzo -20 luglio 2009”
L'attività svolta risulta documentata nel documento sub 3 DI e la parcella è stata prodotta sub 3DII.
In particolare risulta essere stata presentata un'istanza dd.
4.3.2010 per la definizione del giudizio mediante giudizio abbreviato. Nessun'altra prova è stata fornita con riferimento alla ulteriore attività difensiva asseritamente svolta (udienze, citazioni testi, ecc..) ed alle spese sostenute.
Tale richiesta di pagamento, tuttavia, risulta prescritta in quanto la relativa parcella non era indicata nell'atto interruttivo sopra richiamato.
4. Procedimento penale RGNR 7247/08-21 avanti al Tribunale di Trento;
Definita dall'attore come “procedimento penale R.G.N.R. 7247/08-21 nel quale CP_2
presentava atto di denuncia-querela dd. 15 settembre 2008 nei confronti di e Pt_5 Parte_5
conclusosi con provvedimento di archiviazione dd. 10 febbraio 2010, previo esperimento dell'opposizione alla richiesta di archiviazione dd.5 febbraio 2009;
L'attività svolta risulta documentata nel documento sub 3 HI e la parcella è stata prodotta sub 3HII.
In particolare risulta essere stata redatto dall'avv. l'atto dd.
5.2.2009 con il quale Pt_2 CP_2
si è opposto alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero.
Nessun'altra prova è stata fornita con riferimento alla ulteriore attività difensiva asseritamente svolta
(presentazione querela, accessi, ecc..) ed alle spese sostenute.
La pretesa non è prescritta in quanto tale parcella era indicata tra quelle inviate con la lettera dd.
21.11.2016.
pagina 8 di 11 Ne consegue che, considerando applicando le tariffe applicabili nel 2009, può essere riconosciuta la somma di € 45,00 per posizione ed archivio e di € 150,00 (valore medio) per la redazione dell'istanza di cui sopra.
Pertanto, complessivamente € 195,00 per onorari oltre al 12,5 % per spese generali (€ 24,38) e 4 % per contributo previdenziale (€ 8.78).
L'imponibile è, pertanto, pari ad € 228,16;
Oltre iva 22 % = € 50,19;
Totale dovuto € 278,35.
5. Procedimento penale RGNR 68/07.21 bis avanti al Giudice di Pace di Pergine;
Definita dall'attore come “procedimento penale R.G.N.R. 68/07-21BIS che vedeva imputato Parte_6
per il reato p. e p. dall'art. 633 c.p., nel quale e in si
[...] CP_2 Parte_7 CP_2
costituivano parte civile con dichiarazione dd. 12 novembre 2007, e deciso con sent. n. 18/08 dd.
1-10 luglio 2008”;
L'attività svolta risulta documentata nel documento sub 3 FI e la parcella è stata prodotta sub 3FII.
In particolare risulta essere stata redatto dall'avv. l'atto dd. 23.10.2007 contenente la Pt_2
dichiarazione di costituzione di parte civile di nel procedimento penale sopra indicato e CP_2
pendente avanti al Giudice di Pace.
Nessun'altra prova è stata fornita con riferimento alla ulteriore attività difensiva asseritamente svolta
(opposizione all'archiviazione; partecipazione alle udienze dibattimentali;
accessi, ecc..) ed alle spese sostenute.
La pretesa non è prescritta in quanto tale parcella era indicata tra quelle inviate con la lettera dd.
21.11.2016.
Ne consegue che, considerando applicando le tariffe applicabili nel 2007, può essere riconosciuta la somma di € 35,00 per esame e di € 140,00 (valore medio) per la redazione dell'istanza di cui sopra.
Pertanto, complessivamente € 175,00 per onorari oltre al 12,5 % per spese generali (€ 21,88) e 4 % per contributo previdenziale (€ 7,88).
L'imponibile è, pertanto, pari ad € 204,76
Oltre iva 22 % = € 45,05;
Totale dovuto € 249,81.
6. Procedimento penale RGNR 30710/09 avanti al Tribunale di Torino
Definito dall'attore come “procedimento penale R.G.N.R. 30710/09 in cui il era CP_2
indagato per il reato di cui agli artt. 110, 323 co. 1 e 2 c.p. La difesa, previa nomina di fiducia, è stata svolta nella fase delle indagini ed è consistita nella predisposizione di istanza ex artt. 335 c.p.p. e 110
pagina 9 di 11 bis disp. Att. c.p.p depositata in dd. 27 ottobre 2009 e nella partecipazione all'interrogatorio di persona sottoposta alle indagini presso gli uffici della procura della Repubblica di Torino in data 1 aprile 2010”.
L'attività svolta risulta documentata nel documento sub 3 I I e la parcella è stata prodotta sub 3I II.
In particolare l'avv. quale difensore di fiducia di , risulta essere stato presenta Pt_2 CP_2
all'interrogatorio tenutosi il giorno 1.4.2010 presso la Procura della Repubblica di Torino.
Nessun'altra prova è stata fornita con riferimento alla ulteriore attività difensiva asseritamente svolta
(redazione istanze;
lettere, corrispondenza) ed alle spese sostenute.
Tale richiesta di pagamento, tuttavia, risulta prescritta in quanto la relativa parcella non era indicata nell'atto interruttivo sopra richiamato.
7. RICHIESTA DELL'AVV. NEI CONFRONTI DI Pt_3 CP_2
Procedimento penale RGNR 1041/08.21bis avanti al Tribunale di Trento.
L'attività svolta risulta documentata nel documento sub 3 J I e la parcella è stata prodotta sub 3J II.
In particolare l'avv. , quale difensore di fiducia di , risulta aver redatto un atto Pt_3 CP_2
dd. 13.9.2008 di opposizione alla richiesta archiviazione del procedimento penale sopra indicato.
Nessun'altra attività risulta essere stata documentata.
La pretesa non è prescritta in quanto tale parcella era indicata tra quelle inviate con la lettera dd.
21.11.2016.
Ne consegue che, considerando applicando le tariffe applicabili nel 2007, può essere riconosciuta la somma di € 35,00 per esame e di € 140,00 (valore medio) per la redazione dell'istanza di cui sopra.
Pertanto, complessivamente € 175,00 per onorari oltre al 12,5 % per spese generali (€ 21,88) e 4 % per contributo previdenziale (€ 7,88).
L'imponibile è, pertanto, pari ad € 204,76
Oltre iva 22 % = € 45,05;
Totale dovuto € 249,81.
Non può essere effettuata la compensazione di quanto sopra liquidato con gli importi vantati dalla per le forniture effettuate e di cui alle fatture prodotte;
non sfugge a Controparte_4
questo Tribunale che si tratta del corrispettivo per le opere di sistemazione del giardino dell'abitazione dei coniugi (nonostante siano formalmente intestate solo all'avv. ). Parte_13 Pt_3
Inoltre, la compensazione legale estingue "ope legis" i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza (e quindi la eccezione di prescrizione non rileva sotto tale profilo).
pagina 10 di 11 Tuttavia, il soggetto creditore è la società e non in proprio, con la Controparte_4 CP_2
conseguenza che, formalmente, non può operare tale compensazione.
L'esito del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna a corrispondere all'avv. la somma di € 528,16 CP_2 Parte_2
(somma comprensiva di iva, cnpa e 12,5 % di spese generali), oltre ad interessi ex D.L.vo n.231/2002 dal 21.11.2016 al saldo;
2. condanna a corrispondere all'avv. la somma di € 249,81 CP_2 Parte_3
(somma comprensiva di iva, cnpa e 12,5 % di spese generali), oltre ad interessi ex D.L.vo n.231/2002 dal 21.11.2016 al saldo;
3. rigetta le ulteriori domande;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 08/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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