CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
AL LL, EL
VENEZIA LL MARIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO TACITO REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Considerato che la Ricorrente_1 s.r.l., proponeva ricorso avverso il rifiuto tacito, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'istanza di rimborso dell'imposta di registro indebitamente versata, ed oggetto di controversia;
- Considerato che nelle more del giudizio l'AGE depositava istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, alla quale si riportava in udienza, e che il rappresentante dell'Agenzia, presente in udienza, dava conferma al riguardo;
- Considerato che anche la parte ricorrente, depositata comunicazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Posto che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- Considerato che le spese di lite debbano essere, stante la concorde richiesta delle parti, integralmente compensate;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
AL LL, EL
VENEZIA LL MARIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO TACITO REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Considerato che la Ricorrente_1 s.r.l., proponeva ricorso avverso il rifiuto tacito, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'istanza di rimborso dell'imposta di registro indebitamente versata, ed oggetto di controversia;
- Considerato che nelle more del giudizio l'AGE depositava istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, alla quale si riportava in udienza, e che il rappresentante dell'Agenzia, presente in udienza, dava conferma al riguardo;
- Considerato che anche la parte ricorrente, depositata comunicazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Posto che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- Considerato che le spese di lite debbano essere, stante la concorde richiesta delle parti, integralmente compensate;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.