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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. CE S. CA Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. IC RI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 923/2025 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.12.25 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Tito Di Pietro del Foro di Teramo, giusta Parte_1 procura in calce all'atto di reclamo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Bellante (TE), via Nazionale n. 247/249;
RECLAMANTE
E
Controparte_1
, in persona dei curatori pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Pietro Referza del Foro di Teramo, giusta procura in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta certificata del difensore pietro.
[...]
Email_1
RECLAMATA
E
pagina 1 di 12 2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Sotgiu, giusta procura in calce Controparte_2 all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Teramo, via
Mario capuani n. 39;
RECLAMATA
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: <<che l'ecc.ma corte d'appello adita, in accoglimento del presente reclamo, voglia:
-In via preliminare e cautelare: -sospendere, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., l'efficacia e l'esecuzione della sentenza n. 84/2025 del Tribunale di Teramo, limitatamente alla parte in cui estende la liquidazione giudiziale alla IG.ra . Parte_1
-Nel merito: - in riforma della sentenza impugnata, revocare e/o annullare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata in estensione nei confronti della IG.ra Pt_1
, con conseguente sua esclusione dalla procedura e con ogni statuizione di legge.
[...]
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.>>
Per parte reclamata: CP_2
<<piaccia a codesta eccellentissima corte di appello rigettare il proposto reclamo, con condanna della reclamante alla refusione delle spese lite.>>
Per la Curatela parte reclamata:
<<si conclude per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del reclamo, con vittoria spese.>>
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019 avverso sentenza del Tribunale di Teramo n.
84/2025 pubblicata il 08.09.25 – Opposizione apertura liquidazione giudiziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di “ , in estensione nei confronti Controparte_1 di reclamante in qualità di socio unico, liquidatore e legale rappresentante, nonché Parte_1 socio accomandante.
I fatti possono essere di seguito riassunti, per ciò che qui rileva.
pagina 2 di 12 3
Il 23.02.24, la debitrice depositava ricorso per l'apertura della liquidazione Controparte_2 giudiziale nei confronti della società Controparte_3
e del socio accomandatario, questi già nominato liquidatore il
[...] Controparte_1
29.01.24, a seguito di liquidazione volontaria avvenuta con atto notarile del 28.04.23.
Tuttavia, , per il quale nelle more della procedura era già stato nominato un CP_1 amministratore di sostegno in ragione dell'incapacità psico-fisica sopravvenuta, decedeva il
29.04.24, pertanto veniva nominata in sostituzione, e dopo la rinuncia di altro liquidatore, quale liquidatrice l'odierna reclamante, peraltro sua coniuge nominata erede universale.
La nomina a liquidatrice, accettata, disposta con atto pubblico del 16.04.24, attribuiva a
[...]
i più ampi poteri di legge, compresi quelli indicati dall'art. 2278 c.c., nonché la Pt_1 rappresentanza, anche in giudizio, della società.
2. Il Tribunale, istruita la causa, decideva all'udienza dell'8.09.25, dichiarando aperta la liquidazione della ed in estensione alla odierna Controparte_1 reclamente.
Il Tribunale, in sintesi, considerati anche i numerosi depositi effettuati dalla società dopo la morte dell'orinario socio accomandatario/liquidatore, nonché ritenuto che nella medesima società risultava un socio accomandatario, e un unico accomandante, la coniuge CP_1 [...]
, ha dedotto nella sentenza impugnata che, a prescindere dalla modifica dei dati alla Pt_1
Camera di Commercio, l'odierna reclamante fosse da intendersi in veste di socio accomandatario succeduto al defunto estendo, per il richiamato effetto ex lege, la liquidazione nei suoi CP_1 confronti.
3. Avverso la sentenza proponeva reclamo , affidandosi ad un unico motivo appresso Parte_1 sintetizzato, con allegata istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., deducendone fondati il fumus boni iuris e il periculum in mora.
3.1 Motivo di reclamo: erronea qualificazione della reclamante come socio accomandatario di fatto. violazione e falsa applicazione degli artt. 2320 c.c. e 256 c.c.i.i.
La reclamante, in sintesi, contesta alla sentenza impugnata limitatamente nel punto in cui essa estende la liquidazione giudiziale a , ritenuta di fatto il socio accomandatario per Parte_1 successione al deceduto CP_1
Tuttavia, si insiste sul fatto che ella è sempre stata esclusivamente socia accomandante, come risulta dalle visure camerali e dall'atto costitutivo della società. Secondo il gravame, la nomina a pagina 3 di 12 4
liquidatrice non ha in alcun modo modificato automaticamente la sua qualifica societaria, ossia da accomandante ad accomandatario.
Il conferimento dei poteri previsti dall'art. 2278 c.c., a cui fa riferimento il Tribunale in sentenza, sarebbe limitato, per gli effetti, solo alla funzione di liquidatore e non implicherebbe l'assunzione della qualifica di amministratore o, tantomeno, di socio accomandatario.
Si aggiunge che, ai sensi dell'art. 2320 c.c., il socio accomandante può assumere la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali solo allorquando compia di fatto atti di amministrazione o concluda affari in nome della società: il che non riguarderebbe il caso di specie, posto che
[...]
non avrebbe compiuto alcun atto previsto dalla disposizione di legge richiamata, lo stato Pt_1 di liquidazione della società essendo già iniziata da un anno prima che fosse nominata liquidatore.
In realtà, gli atti compiuti in seno a tale procedura sarebbero stati concepiti nella funzione straordinaria di liquidatore, e non già in quella ordinaria di gestione dell'attività d'impresa.
Richiamando, infine, giurisprudenza di legittimità a commento dell'art. 2320 c.c., per gli effetti che qui rilevano e che sono contestati, si evidenzia che da essa emergerebbe il presupposto necessario di una concreta ingerenza nella gestione sociale, che qui la reclamante nega vi sia stata.
4. Con comparsa del 27.11.25 si costituiva la Curatela della Liquidazione Giudiziale della
“ Controparte_1
Il 28.11.25 si costituiva in giudizio d'appello . Controparte_2
Entrambe resistono al reclamo, invocandone l'inammissibilità o il rigetto.
In particolare, la Curatela della Liquidazione oppone il principio, volto dal combinato disposto degli artt. 2323 e 2308 c.c., secondo cui, qualora la pluralità dei soci non si costituisca, come è avvenuto nel caso di specie, l'effetto dello scioglimento non è quello dell'estinzione dell'ente, ma piuttosto della concentrazione dei rapporti presso l'unico titolare che (nelle società di persone) si identifica con l'unico socio rimasto.
Occorre anche evidenziare che la reclamante, assunta la veste di liquidatore giudiziale, avrebbe eseguito di atti di amministrazione di stampo negoziale, come il contratto di locazione temporanea di terreni tra la (locatore) e (conduttore) sottoscritto Controparte_1 Per_1
Cont dalla reclamante quale legale rappresentante della in data 18.06.25, atto negoziale concluso senza autorizzazione alcuna.
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per suo conto, eccepisce che anche l'attività di liquidazione costituisce attività CP_2
d'impresa, che cessa solo con la conclusione delle operazioni di liquidazione e la cancellazione della società, con la conseguenza che la stessa, se compiuta dal socio accomandante, implica la perdita del beneficio della limitazione della responsabilità.
Né appare fondata l'affermazione, per la quale mancherebbe una concreta ingerenza nella gestione: una volta, infatti, venuta meno la pluralità di soci, a causa del decesso dell'unico socio accomandatario, e rimasta quale unica socia e liquidatrice l'odierna reclamante, in mancanza di attivazione della cautela di cui all'art. 2323, comma 2°, c.c., ogni attività di gestione, ordinaria o straordinaria, era inevitabilmente rimessa a , non potendo la stessa essere svolta da Parte_1 nessun altro.
In forza delle controdeduzioni riassunte, le parti reclamate sostengono la correttezza della decisione reclamata, chiedendone dunque l'integrale conferma.
5. All'esito dell'udienza del 10.12.25, la Corte tratteneva la causa in decisione.
6. I creditori istanti per il fallimento di società di persone o imprenditore individuale, assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui sia stato esteso il fallimento della società di persone o il fallimento del socio, ritenuto inizialmente un imprenditore individuale" (Cass., sez. 1^, 20 maggio
2005, n. 10693, m. 582126, Cass., sez. I, 10 luglio 2001, n. 9359, m, 548060).
Ritenuto poi che il PM non è legittimato a chiedere la revoca della sentenza di apertura della dichiarazione giudiziale, tanto desumendosi dall'art. 50 primo co., ma legittimato a ricorrere per
Cassazione avverso la decisione adottanda da questa Corte, si dispone in calce alla presente decisione la formale comunicazione in favore dell'Ufficio del PM presso questa Corte.
7. il reclamo è fondato.
7.1 E' vero che nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che pone in essere atti propri della gestione sociale incorre, a norma dell'articolo 2320 c.c., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità, sicché, ai sensi dell'articolo 147 l. fall., deve essergli esteso il fallimento (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16984 del 27 giugno 2018).
Quanto, poi, alla configurabilità dell'ingerenza nella gestione sociale da parte del socio accomandante – che, ai sensi dell'art. 2320 c.c., giustifica la responsabilità illimitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali – si evidenzia come sia necessario che essa non riguardi mai il mero profilo esecutivo, ma il momento genetico in cui si manifesta la scelta d'impresa,
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ovvero che si tratti di un atto di gestione e non di mero carattere attuativo. Ciò significa che i connotati di decisività e rilevanza necessari ai fini della configurabilità dell'indebita ingerenza non dipendono ad esempio tanto dalla durata nel tempo dell'attività complessivamente posta in essere dall'accomandante o dalla reiterazione e dalla frequenza degli atti compiuti, quanto dalla collocabilità degli stessi nell'alveo delle scelte spettanti al titolare dell'impresa, in cui si concreta la gestione della società, e in particolare al loro attenere alla decisione di instaurare i rapporti obbligatori con i terzi estranei alla società, restando conseguentemente esclusi invece gli aspetti di carattere esecutivo inerenti all'adempimento delle obbligazioni che da quei rapporti derivano
(nei termini ordinanza n. 6771/2022 della Cassazione, Cass., Sez. I, 6/06/2000, n. 7554, Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6771 Cassazione civile sez. I,
03/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13468).
La questione ora al vaglio di questa Corte è se la nomina del socio accomodante a liquidatore, ex se considerata ed a prescindere dalla indicazione di una o più specifiche e concrete condotte poi poste in essere, così come di fatto deciso nella sentenza qui reclamata, debba essere sussunta nell'ipotesi di “gestione sociale ex art. 2320 cc” con conseguente estensione allo stesso della dichiarazione di fallimento della società.
Rileva subito la Corte come nella decisione Cassazione civile sez. I, 17/07/2008, (ud. 10/06/2008, dep. 17/07/2008), n.19736, citata dal Giudice di prime cure la questione ora al vaglio di questo
Collegio e sopra evidenziata, non veniva in verità proprio affrontata, in quanto ivi tardivamente sollevata appunto solo in sede di legittimità.
Si legge infatti in quella decisione “A fronte di tale motivazione, le censure che la ricorrente muove alla sentenza impugnata tendono a fornire una diversa chiave interpretativa degli atti esaminati, sostenendosi che gli atti stessi fossero in realtà o dei meri atti di liquidazione ovvero che fossero cessati già dal 1995. In tal senso costituiscono delle doglianze che riguardano circostanze di fatto non rilevabili da questa Corte e che investono il merito della decisione e che, come tali non sono proponibili in questa sede di legittimità. Lo stesso deve dirsi in riferimento al dedotto assunto del ricorrente, secondo cui egli non avrebbe comunque compiuto atti di gestione, ma semmai attività di liquidazione, trattandosi di una mera prospettazione difensiva in punto di fatto che propone una diversa interpretazione degli elementi acquisiti in giudizio e come tale inammissibile in questa sede.”
Vale a dire: la deduzione ivi solo sollevata dal ricorrente in ordine al compimento di meri atti di liquidazione e non di gestione rilevante ex art. 2320 cc non poteva essere scrutinata trattandosi di
“mera prospettazione difensiva in punto di fatto che propone una diversa interpretazione degli pagina 6 di 12 7
elementi acquisiti in giudizio e come tale inammissibile in questa sede”. Ma “atti concreti”, posti in essere da quel liquidatore accomandante, erano ivi stati dedotti in sede di merito e solo non tempestivamente nella loro tardivamente dedotta natura meramente attuativa della liquidazione.
La Corte quindi, diversamente da quanto assume il Tribunale di Teramo nella decisione qui reclamata, non ha affatto affermato che dalla nomina a liquidatore in capo all'accomodante consegue ex se l'estensione della dichiarazione di fallimento.
Si legge infatti nella sentenza del Tribunale teramano che l'estensione era semplicemente connessa “all'attribuzione alla liquidatrice dei più ampi poteri di legge compresi quelli indicati dall'art. 2278 cc nonché la rappresentanza in giudizio”.
Tale assunto, così formulato, a prescindere cioè da una valutazione della concreta attività posta in essere dalla liquidatrice, non può essere affatto condiviso, in quanto non tiene nel debito conto dei limiti ontologici propri dell'attività liquidatoria, ex se incompatibile, se diligentemente praticata dal liquidatore, con un concetto di “gestione attiva rilevante ai fini dell'art. 2320 cc.”.
7.2 La liquidazione rappresenta allora la fase conclusiva della vita della società. Con la liquidazione si verifica una trasformazione sul piano economico del capitale investito nell'impresa, che non rappresenta più uno strumento di produzione del reddito, bensì un semplice coacervo di beni destinato alla conversione in danaro, al pagamento dei creditori ed alla ripartizione ai soci dell'eventuale attivo residuo. La procedura di estinzione viene svolta nell'interesse preminente dei soci, a cui è attribuita la competenza nelle scelte fondamentali della liquidazione, mentre ai creditori è riservata una posizione relativamente marginale.
La liquidazione inizia dopo l'accertamento di una causa di scioglimento e gradualmente conduce la persona giuridica alla sua estinzione passando attraverso una serie di adempimenti intermedi, che competono ai liquidatori.
La messa in liquidazione di una società non determina certo un mutamento della personalità giuridica della stessa nè tantomeno la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma determina comunque la modifica dell'oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali.
Lo scioglimento di una società non ne produce l'estinzione dunque, ma essa continua ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacità, derivante dalla modificazione dello scopo che non è più quello dell'esercizio dell'impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito pagina 7 di 12 8
e di debito con i terzi. (Fattispecie relativa proprio ad una società in accomandita semplice ex
Cass. civ. n. 3221/1999).
Il verificarsi di una causa di scioglimento modifica quindi lo scopo della società: da lucrativo
(ovvero dall'esercizio in comune di un'attività economica a scopo di lucro) a liquidativo (ovvero diretto alla liquidazione del patrimonio al fine di pagare i creditori sociali e ripartire tra i soci l'eventuale residuo attivo).
Per quanto riguarda le società di persone, le disposizioni del Codice civile relative alla liquidazione sono contenute negli articoli da 2272 a 2283, che disciplinano la fattispecie della società semplice, esplicitamente richiamate e, pertanto, applicabili anche alle altre società di persone (ovvero società in nome collettivo e società in accomandita semplice).
In seguito alla messa in liquidazione della società, la gestione ordinaria della società passa dall'organo amministrativo ai liquidatori (salvo che la liquidazione della società di persone non venga gestita dagli amministratori stessi) e dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento, non è più consentito né agli amministratori (per il periodo in cui rimangono ancora in carica) né ai liquidatori, compiere nuove operazioni (artt. 2274 e 2279 c.c.).
In seguito all'accettazione della loro nomina, i liquidatori: sono investiti del potere di compiere gli atti necessari per la liquidazione del patrimonio sociale;
in particolare, è espressamente previsto il divieto di compiere nuove operazioni (art. 2279 c.c.) e, inoltre, hanno l'obbligo di rappresentare la società anche in giudizio (art. 2278 c.c.); hanno il potere-dovere di richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e , se occorre, le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni sociali, nei limiti della rispettiva responsabilità ed in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite (art. 2280, comma 2, c.c.); sono gravati degli obblighi e delle responsabilità stabilite per gli amministratori (art. 2276 c.c.), salvo che non sia diversamente stabilito da altre norme specifiche o dal contratto sociale ed, in particolare, hanno il dovere dell'ordinata tenuta della contabilità e dell'indicazione negli atti societari dello stato di liquidazione della società.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi qualora essi dovessero: contravvenire al divieto di compiere nuove operazioni;
agire a vantaggio dei soci, in pregiudizio dei creditori, in base al disposto dell'art. 2633 c.c.; contravvenire alla regola di ripartire tra i soci l'eventuale residuo attivo con criterio proporzionale.
pagina 8 di 12 9
Il divieto, stabilito dall'art. 2279 c.c. a carico dei liquidatori, di nuove operazioni - intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o di definizione dei rapporti in corso - ha l'evidente "ratio" d'impedire ai medesimi la prosecuzione dell'attività sociale, consentendo invece solo gli atti necessari per liquidare i risultati della cessata attività sociale
(Cassazione civile sez. III, 22/11/2000, n.15080).
Se allora l'oggetto sociale della società in liquidazione non è più l'esercizio in comune di un'attività economica a scopo di lucro, ma la mera liquidazione del patrimonio, è evidente come l'attività del liquidatore, se esercitata nei limiti impostigli, non possa mai essere equiparata a quella dell'amministratore.
L'esigenza di collegare l'amministrazione alla responsabilità illimitata (che ha indotto il legislatore ad imporre la scelta dell'amministratore tra i soli soci) non sussiste durante la fase di liquidazione, nella quale il potere di liquidare trova adeguato e sufficiente limite nel divieto di effettuare nuove operazioni e comunque nelle norme sull'amministrazione (Corte appello Trento,
21/01/1999).
La gestione allora del liquidatore, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Teramo, è di contenuto non rilevante ai fini della disposizione ex art. 2320 cc, in quanto per definizione non può comportare mai nella sua fisiologicità “scelte d'impresa”, ma solo atti esecutivi di precedenti obbligazioni ed atti comunque dismissivi in vista appunto della liquidazione.
Lo svolgimento dell'attività di liquidatore da parte del socio accomandante, regolarmente nominato, non può pertanto di per sé integrare una ipotesi di ingerenza nella gestione sociale tale da trasformare la sua responsabilità da limitata ad illimitata con conseguente estensione del fallimento.
La carica di liquidatore ha consentito all'accomodante, come ad ogni altro liquidatore (e prima della nomina della reclamante tale ruolo era stato conferito ad altro soggetto che aveva poi rinunciato) di svolgere solo determinate attività finalizzate esclusivamente alla liquidazione, in ontologica contrapposizione quindi proprio con l'attività di gestione rilevante ai fini dell'art. 2320 cc, tenuto conto di quel divieto di nuove operazioni.
Diversamente, qualora la Curatela o il creditore istante avessero almeno allegato che, pure in costanza di liquidazione, quel socio accomodante e nominato legittimamente liquidatore avesse adottato atti non finalizzati alla liquidazione, potrebbe effettivamente porsi una questione di applicabilità a quell'amministratore di fatto – e non più liquidatore ex 2276 cc - l'estensione della responsabilità illimitata e quindi della dichiarazione di fallimento.
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Anche l'attività che la Curatela in questa sede denuncia come sintomatica di una attività gestoria rilevante ai fini de quibus, non si sottrae invece dalla piena sussumibilità nell'ambito propriamente liquidatorio ( e tenuto conto del fatto che, deceduto l'accamandatario e solo in seguito alla rinuncia del precedente liquidatore, l'odierna accomondante aveva accettato di assumere tale incarico).
Come infatti condivisibilmente evidenzia la difesa della reclamante, la prosecuzione della procedura di concordato preventivo, già avviata dal precedente liquidatore IG. CP_1
, non può che qualificarsi come attività squisitamente liquidatoria. La stessa
[...] presentazione del piano, avvenuta a pochi giorni dalla sua nomina, è la prova che la reclamante si sia limitata a portare a compimento un'attività già deliberata e predisposta in precedenza, come
è logico ritenere data la complessità di tali atti. Il liquidatore, infatti, ha il preciso "potere- dovere" di gestire la crisi nell'interesse del ceto creditorio. Come chiarito dalla Suprema Corte, persino la richiesta di autofallimento non è un atto di straordinaria amministrazione, ma una
"dichiarazione di scienza, peraltro doverosa" (Cass. Civ., Sez. 1, n. 10523 del 15/04/2019, che specifica come tale attività rientri nel potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società).
A maggior ragione, la prosecuzione di una procedura concorsuale già pendente rientra a pieno titolo nei compiti del liquidatore, senza che ciò possa implicare un'ingerenza gestoria nell'impresa.
Anche il contratto di locazione temporanea stipulato in data 18/06/2025 (cfr. doc. 1 Curatela) è evidentemente un atto finalizzato solo alla liquidazione.
Si trattava di un contratto di brevissima durata (due mesi) per un canone di € 4.000,00, volto a rendere produttivo un bene non utilizzato e a reperire risorse utili alla massa dei creditori. Un atto dunque assolutamente isolato di tale natura, pienamente coerente con la finalità di monetizzare l'attivo, non può integrare quell'attività gestoria sistematica e decisiva richiesta dalla giurisprudenza per configurare la violazione del divieto di immistione.
Neanche allega la Curatela, che tale circostanza ha introdotto in questa sede, che quegli importi, ricavati da quell'isolata e marginale negoziazione, non siano poi stati destinati a monetizzare l'attivo.
8.Il reclamo deve essere pertanto accolto .
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8.1 Le spese, liquidate tenuto conto del valore effettivo della controversia ex art. 5 primo comma ultima parte DM 55/14 (quarto scaglione), e limitate al solo presente grado tenuto conto che in primo grado la reclamante non risulta costituita, seguono la soccombenza.
Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nel ricorso, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento.
Va invece applicato l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”.
Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il
23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m.
13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti.
Sussiste tuttavia ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti reclamate tutt'altro che del tutto sovrapponibile.
Ai sensi dell'art. 366 CCII si imputa la responsabilità dell'apertura della dichiarazione di liquidazione qui revocata in capo alla creditrice procedente, che, pur a fronte della sopravvenienza della rinuncia da parte del precedente liquidatore e del decesso del socio accomandatario con nomina della accomandante a liquidatore, ha insistito per l'accoglimento della iniziale richiesta di estensione della dichiarazione di liquidazione.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata con sentenza 84/2025 del Tribunale di Teramo in estensione nei confronti della
IG.ra , con conseguente sua esclusione dalla procedura;
Parte_1
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nulla sulle spese di lite in relazione al primo grado;
condanna nata a [...], il [...], ed ivi Controparte_2 residente in [...], C.F. e CodiceFiscale_1 [...]
Controparte_1
(P.IVA , in persona dei curatori legali rappresentanti dott.
[...] P.IVA_1 CP_4
e avv. Carlo Arfè in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di
[...] [...]
, C.F.: , che liquida per il presente grado in euro 415,50 per Parte_1 C.F._2 esborsi ed euro 9.991,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge;
ai sensi dell'art. 366 CCII imputa la responsabilità dell'apertura della dichiarazione di liquidazione qui revocata in capo alla creditrice procedente.
Si provveda agli adempimenti ex art. 51, 12 comma CCII e si comunichi al PM sede.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
IC RI CE S. CA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. CE S. CA Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. IC RI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 923/2025 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.12.25 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Tito Di Pietro del Foro di Teramo, giusta Parte_1 procura in calce all'atto di reclamo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Bellante (TE), via Nazionale n. 247/249;
RECLAMANTE
E
Controparte_1
, in persona dei curatori pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Pietro Referza del Foro di Teramo, giusta procura in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta certificata del difensore pietro.
[...]
Email_1
RECLAMATA
E
pagina 1 di 12 2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Sotgiu, giusta procura in calce Controparte_2 all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Teramo, via
Mario capuani n. 39;
RECLAMATA
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: <<che l'ecc.ma corte d'appello adita, in accoglimento del presente reclamo, voglia:
-In via preliminare e cautelare: -sospendere, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., l'efficacia e l'esecuzione della sentenza n. 84/2025 del Tribunale di Teramo, limitatamente alla parte in cui estende la liquidazione giudiziale alla IG.ra . Parte_1
-Nel merito: - in riforma della sentenza impugnata, revocare e/o annullare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata in estensione nei confronti della IG.ra Pt_1
, con conseguente sua esclusione dalla procedura e con ogni statuizione di legge.
[...]
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.>>
Per parte reclamata: CP_2
<<piaccia a codesta eccellentissima corte di appello rigettare il proposto reclamo, con condanna della reclamante alla refusione delle spese lite.>>
Per la Curatela parte reclamata:
<<si conclude per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del reclamo, con vittoria spese.>>
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019 avverso sentenza del Tribunale di Teramo n.
84/2025 pubblicata il 08.09.25 – Opposizione apertura liquidazione giudiziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di “ , in estensione nei confronti Controparte_1 di reclamante in qualità di socio unico, liquidatore e legale rappresentante, nonché Parte_1 socio accomandante.
I fatti possono essere di seguito riassunti, per ciò che qui rileva.
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Il 23.02.24, la debitrice depositava ricorso per l'apertura della liquidazione Controparte_2 giudiziale nei confronti della società Controparte_3
e del socio accomandatario, questi già nominato liquidatore il
[...] Controparte_1
29.01.24, a seguito di liquidazione volontaria avvenuta con atto notarile del 28.04.23.
Tuttavia, , per il quale nelle more della procedura era già stato nominato un CP_1 amministratore di sostegno in ragione dell'incapacità psico-fisica sopravvenuta, decedeva il
29.04.24, pertanto veniva nominata in sostituzione, e dopo la rinuncia di altro liquidatore, quale liquidatrice l'odierna reclamante, peraltro sua coniuge nominata erede universale.
La nomina a liquidatrice, accettata, disposta con atto pubblico del 16.04.24, attribuiva a
[...]
i più ampi poteri di legge, compresi quelli indicati dall'art. 2278 c.c., nonché la Pt_1 rappresentanza, anche in giudizio, della società.
2. Il Tribunale, istruita la causa, decideva all'udienza dell'8.09.25, dichiarando aperta la liquidazione della ed in estensione alla odierna Controparte_1 reclamente.
Il Tribunale, in sintesi, considerati anche i numerosi depositi effettuati dalla società dopo la morte dell'orinario socio accomandatario/liquidatore, nonché ritenuto che nella medesima società risultava un socio accomandatario, e un unico accomandante, la coniuge CP_1 [...]
, ha dedotto nella sentenza impugnata che, a prescindere dalla modifica dei dati alla Pt_1
Camera di Commercio, l'odierna reclamante fosse da intendersi in veste di socio accomandatario succeduto al defunto estendo, per il richiamato effetto ex lege, la liquidazione nei suoi CP_1 confronti.
3. Avverso la sentenza proponeva reclamo , affidandosi ad un unico motivo appresso Parte_1 sintetizzato, con allegata istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., deducendone fondati il fumus boni iuris e il periculum in mora.
3.1 Motivo di reclamo: erronea qualificazione della reclamante come socio accomandatario di fatto. violazione e falsa applicazione degli artt. 2320 c.c. e 256 c.c.i.i.
La reclamante, in sintesi, contesta alla sentenza impugnata limitatamente nel punto in cui essa estende la liquidazione giudiziale a , ritenuta di fatto il socio accomandatario per Parte_1 successione al deceduto CP_1
Tuttavia, si insiste sul fatto che ella è sempre stata esclusivamente socia accomandante, come risulta dalle visure camerali e dall'atto costitutivo della società. Secondo il gravame, la nomina a pagina 3 di 12 4
liquidatrice non ha in alcun modo modificato automaticamente la sua qualifica societaria, ossia da accomandante ad accomandatario.
Il conferimento dei poteri previsti dall'art. 2278 c.c., a cui fa riferimento il Tribunale in sentenza, sarebbe limitato, per gli effetti, solo alla funzione di liquidatore e non implicherebbe l'assunzione della qualifica di amministratore o, tantomeno, di socio accomandatario.
Si aggiunge che, ai sensi dell'art. 2320 c.c., il socio accomandante può assumere la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali solo allorquando compia di fatto atti di amministrazione o concluda affari in nome della società: il che non riguarderebbe il caso di specie, posto che
[...]
non avrebbe compiuto alcun atto previsto dalla disposizione di legge richiamata, lo stato Pt_1 di liquidazione della società essendo già iniziata da un anno prima che fosse nominata liquidatore.
In realtà, gli atti compiuti in seno a tale procedura sarebbero stati concepiti nella funzione straordinaria di liquidatore, e non già in quella ordinaria di gestione dell'attività d'impresa.
Richiamando, infine, giurisprudenza di legittimità a commento dell'art. 2320 c.c., per gli effetti che qui rilevano e che sono contestati, si evidenzia che da essa emergerebbe il presupposto necessario di una concreta ingerenza nella gestione sociale, che qui la reclamante nega vi sia stata.
4. Con comparsa del 27.11.25 si costituiva la Curatela della Liquidazione Giudiziale della
“ Controparte_1
Il 28.11.25 si costituiva in giudizio d'appello . Controparte_2
Entrambe resistono al reclamo, invocandone l'inammissibilità o il rigetto.
In particolare, la Curatela della Liquidazione oppone il principio, volto dal combinato disposto degli artt. 2323 e 2308 c.c., secondo cui, qualora la pluralità dei soci non si costituisca, come è avvenuto nel caso di specie, l'effetto dello scioglimento non è quello dell'estinzione dell'ente, ma piuttosto della concentrazione dei rapporti presso l'unico titolare che (nelle società di persone) si identifica con l'unico socio rimasto.
Occorre anche evidenziare che la reclamante, assunta la veste di liquidatore giudiziale, avrebbe eseguito di atti di amministrazione di stampo negoziale, come il contratto di locazione temporanea di terreni tra la (locatore) e (conduttore) sottoscritto Controparte_1 Per_1
Cont dalla reclamante quale legale rappresentante della in data 18.06.25, atto negoziale concluso senza autorizzazione alcuna.
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per suo conto, eccepisce che anche l'attività di liquidazione costituisce attività CP_2
d'impresa, che cessa solo con la conclusione delle operazioni di liquidazione e la cancellazione della società, con la conseguenza che la stessa, se compiuta dal socio accomandante, implica la perdita del beneficio della limitazione della responsabilità.
Né appare fondata l'affermazione, per la quale mancherebbe una concreta ingerenza nella gestione: una volta, infatti, venuta meno la pluralità di soci, a causa del decesso dell'unico socio accomandatario, e rimasta quale unica socia e liquidatrice l'odierna reclamante, in mancanza di attivazione della cautela di cui all'art. 2323, comma 2°, c.c., ogni attività di gestione, ordinaria o straordinaria, era inevitabilmente rimessa a , non potendo la stessa essere svolta da Parte_1 nessun altro.
In forza delle controdeduzioni riassunte, le parti reclamate sostengono la correttezza della decisione reclamata, chiedendone dunque l'integrale conferma.
5. All'esito dell'udienza del 10.12.25, la Corte tratteneva la causa in decisione.
6. I creditori istanti per il fallimento di società di persone o imprenditore individuale, assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui sia stato esteso il fallimento della società di persone o il fallimento del socio, ritenuto inizialmente un imprenditore individuale" (Cass., sez. 1^, 20 maggio
2005, n. 10693, m. 582126, Cass., sez. I, 10 luglio 2001, n. 9359, m, 548060).
Ritenuto poi che il PM non è legittimato a chiedere la revoca della sentenza di apertura della dichiarazione giudiziale, tanto desumendosi dall'art. 50 primo co., ma legittimato a ricorrere per
Cassazione avverso la decisione adottanda da questa Corte, si dispone in calce alla presente decisione la formale comunicazione in favore dell'Ufficio del PM presso questa Corte.
7. il reclamo è fondato.
7.1 E' vero che nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che pone in essere atti propri della gestione sociale incorre, a norma dell'articolo 2320 c.c., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità, sicché, ai sensi dell'articolo 147 l. fall., deve essergli esteso il fallimento (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16984 del 27 giugno 2018).
Quanto, poi, alla configurabilità dell'ingerenza nella gestione sociale da parte del socio accomandante – che, ai sensi dell'art. 2320 c.c., giustifica la responsabilità illimitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali – si evidenzia come sia necessario che essa non riguardi mai il mero profilo esecutivo, ma il momento genetico in cui si manifesta la scelta d'impresa,
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ovvero che si tratti di un atto di gestione e non di mero carattere attuativo. Ciò significa che i connotati di decisività e rilevanza necessari ai fini della configurabilità dell'indebita ingerenza non dipendono ad esempio tanto dalla durata nel tempo dell'attività complessivamente posta in essere dall'accomandante o dalla reiterazione e dalla frequenza degli atti compiuti, quanto dalla collocabilità degli stessi nell'alveo delle scelte spettanti al titolare dell'impresa, in cui si concreta la gestione della società, e in particolare al loro attenere alla decisione di instaurare i rapporti obbligatori con i terzi estranei alla società, restando conseguentemente esclusi invece gli aspetti di carattere esecutivo inerenti all'adempimento delle obbligazioni che da quei rapporti derivano
(nei termini ordinanza n. 6771/2022 della Cassazione, Cass., Sez. I, 6/06/2000, n. 7554, Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6771 Cassazione civile sez. I,
03/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13468).
La questione ora al vaglio di questa Corte è se la nomina del socio accomodante a liquidatore, ex se considerata ed a prescindere dalla indicazione di una o più specifiche e concrete condotte poi poste in essere, così come di fatto deciso nella sentenza qui reclamata, debba essere sussunta nell'ipotesi di “gestione sociale ex art. 2320 cc” con conseguente estensione allo stesso della dichiarazione di fallimento della società.
Rileva subito la Corte come nella decisione Cassazione civile sez. I, 17/07/2008, (ud. 10/06/2008, dep. 17/07/2008), n.19736, citata dal Giudice di prime cure la questione ora al vaglio di questo
Collegio e sopra evidenziata, non veniva in verità proprio affrontata, in quanto ivi tardivamente sollevata appunto solo in sede di legittimità.
Si legge infatti in quella decisione “A fronte di tale motivazione, le censure che la ricorrente muove alla sentenza impugnata tendono a fornire una diversa chiave interpretativa degli atti esaminati, sostenendosi che gli atti stessi fossero in realtà o dei meri atti di liquidazione ovvero che fossero cessati già dal 1995. In tal senso costituiscono delle doglianze che riguardano circostanze di fatto non rilevabili da questa Corte e che investono il merito della decisione e che, come tali non sono proponibili in questa sede di legittimità. Lo stesso deve dirsi in riferimento al dedotto assunto del ricorrente, secondo cui egli non avrebbe comunque compiuto atti di gestione, ma semmai attività di liquidazione, trattandosi di una mera prospettazione difensiva in punto di fatto che propone una diversa interpretazione degli elementi acquisiti in giudizio e come tale inammissibile in questa sede.”
Vale a dire: la deduzione ivi solo sollevata dal ricorrente in ordine al compimento di meri atti di liquidazione e non di gestione rilevante ex art. 2320 cc non poteva essere scrutinata trattandosi di
“mera prospettazione difensiva in punto di fatto che propone una diversa interpretazione degli pagina 6 di 12 7
elementi acquisiti in giudizio e come tale inammissibile in questa sede”. Ma “atti concreti”, posti in essere da quel liquidatore accomandante, erano ivi stati dedotti in sede di merito e solo non tempestivamente nella loro tardivamente dedotta natura meramente attuativa della liquidazione.
La Corte quindi, diversamente da quanto assume il Tribunale di Teramo nella decisione qui reclamata, non ha affatto affermato che dalla nomina a liquidatore in capo all'accomodante consegue ex se l'estensione della dichiarazione di fallimento.
Si legge infatti nella sentenza del Tribunale teramano che l'estensione era semplicemente connessa “all'attribuzione alla liquidatrice dei più ampi poteri di legge compresi quelli indicati dall'art. 2278 cc nonché la rappresentanza in giudizio”.
Tale assunto, così formulato, a prescindere cioè da una valutazione della concreta attività posta in essere dalla liquidatrice, non può essere affatto condiviso, in quanto non tiene nel debito conto dei limiti ontologici propri dell'attività liquidatoria, ex se incompatibile, se diligentemente praticata dal liquidatore, con un concetto di “gestione attiva rilevante ai fini dell'art. 2320 cc.”.
7.2 La liquidazione rappresenta allora la fase conclusiva della vita della società. Con la liquidazione si verifica una trasformazione sul piano economico del capitale investito nell'impresa, che non rappresenta più uno strumento di produzione del reddito, bensì un semplice coacervo di beni destinato alla conversione in danaro, al pagamento dei creditori ed alla ripartizione ai soci dell'eventuale attivo residuo. La procedura di estinzione viene svolta nell'interesse preminente dei soci, a cui è attribuita la competenza nelle scelte fondamentali della liquidazione, mentre ai creditori è riservata una posizione relativamente marginale.
La liquidazione inizia dopo l'accertamento di una causa di scioglimento e gradualmente conduce la persona giuridica alla sua estinzione passando attraverso una serie di adempimenti intermedi, che competono ai liquidatori.
La messa in liquidazione di una società non determina certo un mutamento della personalità giuridica della stessa nè tantomeno la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma determina comunque la modifica dell'oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali.
Lo scioglimento di una società non ne produce l'estinzione dunque, ma essa continua ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacità, derivante dalla modificazione dello scopo che non è più quello dell'esercizio dell'impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito pagina 7 di 12 8
e di debito con i terzi. (Fattispecie relativa proprio ad una società in accomandita semplice ex
Cass. civ. n. 3221/1999).
Il verificarsi di una causa di scioglimento modifica quindi lo scopo della società: da lucrativo
(ovvero dall'esercizio in comune di un'attività economica a scopo di lucro) a liquidativo (ovvero diretto alla liquidazione del patrimonio al fine di pagare i creditori sociali e ripartire tra i soci l'eventuale residuo attivo).
Per quanto riguarda le società di persone, le disposizioni del Codice civile relative alla liquidazione sono contenute negli articoli da 2272 a 2283, che disciplinano la fattispecie della società semplice, esplicitamente richiamate e, pertanto, applicabili anche alle altre società di persone (ovvero società in nome collettivo e società in accomandita semplice).
In seguito alla messa in liquidazione della società, la gestione ordinaria della società passa dall'organo amministrativo ai liquidatori (salvo che la liquidazione della società di persone non venga gestita dagli amministratori stessi) e dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento, non è più consentito né agli amministratori (per il periodo in cui rimangono ancora in carica) né ai liquidatori, compiere nuove operazioni (artt. 2274 e 2279 c.c.).
In seguito all'accettazione della loro nomina, i liquidatori: sono investiti del potere di compiere gli atti necessari per la liquidazione del patrimonio sociale;
in particolare, è espressamente previsto il divieto di compiere nuove operazioni (art. 2279 c.c.) e, inoltre, hanno l'obbligo di rappresentare la società anche in giudizio (art. 2278 c.c.); hanno il potere-dovere di richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e , se occorre, le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni sociali, nei limiti della rispettiva responsabilità ed in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite (art. 2280, comma 2, c.c.); sono gravati degli obblighi e delle responsabilità stabilite per gli amministratori (art. 2276 c.c.), salvo che non sia diversamente stabilito da altre norme specifiche o dal contratto sociale ed, in particolare, hanno il dovere dell'ordinata tenuta della contabilità e dell'indicazione negli atti societari dello stato di liquidazione della società.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi qualora essi dovessero: contravvenire al divieto di compiere nuove operazioni;
agire a vantaggio dei soci, in pregiudizio dei creditori, in base al disposto dell'art. 2633 c.c.; contravvenire alla regola di ripartire tra i soci l'eventuale residuo attivo con criterio proporzionale.
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Il divieto, stabilito dall'art. 2279 c.c. a carico dei liquidatori, di nuove operazioni - intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o di definizione dei rapporti in corso - ha l'evidente "ratio" d'impedire ai medesimi la prosecuzione dell'attività sociale, consentendo invece solo gli atti necessari per liquidare i risultati della cessata attività sociale
(Cassazione civile sez. III, 22/11/2000, n.15080).
Se allora l'oggetto sociale della società in liquidazione non è più l'esercizio in comune di un'attività economica a scopo di lucro, ma la mera liquidazione del patrimonio, è evidente come l'attività del liquidatore, se esercitata nei limiti impostigli, non possa mai essere equiparata a quella dell'amministratore.
L'esigenza di collegare l'amministrazione alla responsabilità illimitata (che ha indotto il legislatore ad imporre la scelta dell'amministratore tra i soli soci) non sussiste durante la fase di liquidazione, nella quale il potere di liquidare trova adeguato e sufficiente limite nel divieto di effettuare nuove operazioni e comunque nelle norme sull'amministrazione (Corte appello Trento,
21/01/1999).
La gestione allora del liquidatore, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Teramo, è di contenuto non rilevante ai fini della disposizione ex art. 2320 cc, in quanto per definizione non può comportare mai nella sua fisiologicità “scelte d'impresa”, ma solo atti esecutivi di precedenti obbligazioni ed atti comunque dismissivi in vista appunto della liquidazione.
Lo svolgimento dell'attività di liquidatore da parte del socio accomandante, regolarmente nominato, non può pertanto di per sé integrare una ipotesi di ingerenza nella gestione sociale tale da trasformare la sua responsabilità da limitata ad illimitata con conseguente estensione del fallimento.
La carica di liquidatore ha consentito all'accomodante, come ad ogni altro liquidatore (e prima della nomina della reclamante tale ruolo era stato conferito ad altro soggetto che aveva poi rinunciato) di svolgere solo determinate attività finalizzate esclusivamente alla liquidazione, in ontologica contrapposizione quindi proprio con l'attività di gestione rilevante ai fini dell'art. 2320 cc, tenuto conto di quel divieto di nuove operazioni.
Diversamente, qualora la Curatela o il creditore istante avessero almeno allegato che, pure in costanza di liquidazione, quel socio accomodante e nominato legittimamente liquidatore avesse adottato atti non finalizzati alla liquidazione, potrebbe effettivamente porsi una questione di applicabilità a quell'amministratore di fatto – e non più liquidatore ex 2276 cc - l'estensione della responsabilità illimitata e quindi della dichiarazione di fallimento.
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Anche l'attività che la Curatela in questa sede denuncia come sintomatica di una attività gestoria rilevante ai fini de quibus, non si sottrae invece dalla piena sussumibilità nell'ambito propriamente liquidatorio ( e tenuto conto del fatto che, deceduto l'accamandatario e solo in seguito alla rinuncia del precedente liquidatore, l'odierna accomondante aveva accettato di assumere tale incarico).
Come infatti condivisibilmente evidenzia la difesa della reclamante, la prosecuzione della procedura di concordato preventivo, già avviata dal precedente liquidatore IG. CP_1
, non può che qualificarsi come attività squisitamente liquidatoria. La stessa
[...] presentazione del piano, avvenuta a pochi giorni dalla sua nomina, è la prova che la reclamante si sia limitata a portare a compimento un'attività già deliberata e predisposta in precedenza, come
è logico ritenere data la complessità di tali atti. Il liquidatore, infatti, ha il preciso "potere- dovere" di gestire la crisi nell'interesse del ceto creditorio. Come chiarito dalla Suprema Corte, persino la richiesta di autofallimento non è un atto di straordinaria amministrazione, ma una
"dichiarazione di scienza, peraltro doverosa" (Cass. Civ., Sez. 1, n. 10523 del 15/04/2019, che specifica come tale attività rientri nel potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società).
A maggior ragione, la prosecuzione di una procedura concorsuale già pendente rientra a pieno titolo nei compiti del liquidatore, senza che ciò possa implicare un'ingerenza gestoria nell'impresa.
Anche il contratto di locazione temporanea stipulato in data 18/06/2025 (cfr. doc. 1 Curatela) è evidentemente un atto finalizzato solo alla liquidazione.
Si trattava di un contratto di brevissima durata (due mesi) per un canone di € 4.000,00, volto a rendere produttivo un bene non utilizzato e a reperire risorse utili alla massa dei creditori. Un atto dunque assolutamente isolato di tale natura, pienamente coerente con la finalità di monetizzare l'attivo, non può integrare quell'attività gestoria sistematica e decisiva richiesta dalla giurisprudenza per configurare la violazione del divieto di immistione.
Neanche allega la Curatela, che tale circostanza ha introdotto in questa sede, che quegli importi, ricavati da quell'isolata e marginale negoziazione, non siano poi stati destinati a monetizzare l'attivo.
8.Il reclamo deve essere pertanto accolto .
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8.1 Le spese, liquidate tenuto conto del valore effettivo della controversia ex art. 5 primo comma ultima parte DM 55/14 (quarto scaglione), e limitate al solo presente grado tenuto conto che in primo grado la reclamante non risulta costituita, seguono la soccombenza.
Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nel ricorso, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento.
Va invece applicato l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”.
Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il
23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m.
13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti.
Sussiste tuttavia ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti reclamate tutt'altro che del tutto sovrapponibile.
Ai sensi dell'art. 366 CCII si imputa la responsabilità dell'apertura della dichiarazione di liquidazione qui revocata in capo alla creditrice procedente, che, pur a fronte della sopravvenienza della rinuncia da parte del precedente liquidatore e del decesso del socio accomandatario con nomina della accomandante a liquidatore, ha insistito per l'accoglimento della iniziale richiesta di estensione della dichiarazione di liquidazione.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata con sentenza 84/2025 del Tribunale di Teramo in estensione nei confronti della
IG.ra , con conseguente sua esclusione dalla procedura;
Parte_1
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nulla sulle spese di lite in relazione al primo grado;
condanna nata a [...], il [...], ed ivi Controparte_2 residente in [...], C.F. e CodiceFiscale_1 [...]
Controparte_1
(P.IVA , in persona dei curatori legali rappresentanti dott.
[...] P.IVA_1 CP_4
e avv. Carlo Arfè in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di
[...] [...]
, C.F.: , che liquida per il presente grado in euro 415,50 per Parte_1 C.F._2 esborsi ed euro 9.991,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge;
ai sensi dell'art. 366 CCII imputa la responsabilità dell'apertura della dichiarazione di liquidazione qui revocata in capo alla creditrice procedente.
Si provveda agli adempimenti ex art. 51, 12 comma CCII e si comunichi al PM sede.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
IC RI CE S. CA
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