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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/09/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
Prima Sezione Civile
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: lesione personale,
promossa:
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Roberto Trigilio
Attore
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore, Controparte_1
con l'Avv. Carlo Alessi
Convenuta
CONTRO
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2 C.F._2
Convenuto contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI ATTORE
“Piaccia” condannare i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.500,00 o di quella maggiore o minore accertanda per tutti i danni subiti dal velocipede , con interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
condannare i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 20.000,00 o di quella maggiore o minore accertanda per i danni alla persona subiti. Vinte le spese da distrarre a favore del sottoscritto difensore.”
PARTE CONVENUTA Assicurazione
Reiectis adversis, in via istruttoria disporre l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale originato dall'atto di querela presentato dall'attore nei confronti del sig. nel merito, ritenere Controparte_2
e dichiarare la congruità dell'importo inviato e rigettare comunque le domande avversarie e nella misura richiesta perchè illegittime, infondate, erronee e non provate;
in via subordinata ritenere e dichiarare il concorso di colpa prevalente dell'odierno attore nella causazione del sinistro ed in via ancor più subordinata l'eguale responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 secondo comma c.c. Con vittoria di spese e compensi di difesa. Salvo ogni altro diritto azione e ragione nella più ampia e generale forma e con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito ed istruttoria.
Il giudizio è stato istruito con l'assunzione dell'interrogatorio formale di sempre contumace - sebbene citato con Controparte_3 notifica avvenuta a mani della convivente moglie;
nonché con prova orale e CTU MdL.
Conclusa l'istruttoria il procedimento all'udienza del 12.03.2025 è stato trattenuto in decisione ed evaso allo scadere dei termini di legge.
ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2019 il sig. Parte_1 ha chiamato in giudizio il sig. per
[...] Controparte_4 CP_5 ottenere il risarcimento dei danni in relazione al sinistro verificatosi in data 14/05/2018 alle ore 19 circa in Siracusa all'incrocio tra la via Reimann e la Via Laudien nel quadrivio di Largo Nedo Nadi.
Accadeva infatti che il sig. in sella alla propria Parte_1 bicicletta, provenendo dalla via Reimann con direzione via Politi
Laudien, giunto al quadrivio formato dalla detta via e da via Von Platen, entrava in collisione con il veicolo Fiat Stilo targata BY 312 WE condotto dal proprietario sig. assicurato per la r.c. Controparte_2 auto con che proveniva da via VON Platen CP_6
A causa dell'urto l'odierno attore prima urtava contro il parabrezza della vettura per poi rovinare sull'asfalto riportando lesioni e danni al biciclo.
Soccorso a mezzo del 118 veniva trasportato presso l'ospedale Umberto I° di Siracusa.
Nell'impossibilità di risolvere estragiudizialmente la vicenda, oggi agisce nei confronti dei convenuti per sentirli Parte_1 condannare al risarcimento di tutti i danni subìti e quantificati in complessivi euro 21.500,00.
Dei convenuti, si costituiva solo la Compagnia di Assicurazione che contestava in toto la domanda chiedendone il rigetto per essere la responsabilità del sinistro esclusivamente dell'attore, ed eventualmente in subordine, riconoscere il concorso di colpa ex art. 2054 comma2 cpc. in capo ad entrambi le parti coinvolte.
Il procedimento istruito con l'assunzione di prove orali e CTU medica all'udienza del 12.03.2025 è stato trattenuto in decisione sulle rassegnate conclusioni delle parti e deciso allo spirare dei termini di legge.
Tanto premesso.
L'esito dell'istruttoria non ha dato esiti certi e rigorosi circa l'esatta dinamica dell'incidente.
Infatti, il convenuto contumace nel rendere il deferito Controparte_2 interrogatorio formale, mentre confermava l'incidente come avvenuto nei tempi e luoghi di cui in citazione, rispondendo sull'articolato 4 dell'atto di citazione che chiedeva se fosse stato vero che iniziava l'attraversamento dell'incrocio senza rispettare la luce rossa del semaforo ivi esistente, negava la circostanza.
Neppure le prove orali sono state illuminanti
Infatti, il teste di parte attrice nella sua deposizione Parte_2 resa all' udienza del 18.01.22, “ riferiva “….conosco la circostanza in quanto quel
giorno a bordo della mia auto percorrevo via Reiman direzione villa Politi e ho visto, sebbene ci fosse un'altra auto davanti a me, chiaramente l'impatto della bici con questa auto che è partita a luce verde insieme a tutti noi fermi. Specifico che a sua volta la bici era davanti l'auto che mi precedeva. Sono riuscito a vedere l'incidente perché all'epoca proprietario di un SUV più in alto delle altre auto. … la bici percorreva via
Reiman direzione villa Politi mentre l'auto saliva dai pompieri da via V Platen. … noi siamo partiti con luce verde e quindi fosse rossa per chi viene da destra e cioè da via V.Platen…. A chiarimento dichiara” sono un ciclista anch'io ed ho riconosciuto il che poi successivamente mi ha chiesto di rendere Pt_1 testimonianza sull'accaduto”.
Alla medesima udienza del 18.01.22 veniva escusso anche altro teste di parte attrice- che precisava.” Non ho visto il momento Testimone_1
dell'impatto….nell'istante in cui mi sono girato ho visto il sul cofano, ma nulla so sul parabrezza. Pt_1
Non so didell'impatto…ento dell'autorità perchè sono andato via. Ho visto solo che perdeva sangue.
Conosco ed ho saputo dell'incidente e mi è stato chiesto di testimoniare…”. Parte_1
Si osserva
Il rapporto di amicizia esistente tra i testi e il danneggiato incide, in negativo, sulla attendibilità degli stessi.
In ogni caso uno riferisce che il semaforo era verde per Parte_2 chi veniva da via Reimann:
Il nulla sa dire sul semaforo e comunque ebbe a dichiarare di Tes_1 non aver visto l'incidente ma di essersene accorto solo ad evento avvenuto.
Anche il rapporto dell'autorità intervenuta è limitato alle dichiarazioni del solo odierno convenuto essendo l'attore assente al momento del loro intervento perché già soccorso dal 118.
Pertanto, non essendo stata raggiunta la prova certa e rigorosa dell'effettiva dinamica dell'incidente , va dichiarato il concorso di colpa di entrambi i veicoli in ragione del 50% ciascuno.
Relativamente ai danni fisici soccorre la CTU MdL espletata. Il professionista così conclude:
“In conclusione possiamo affermare che,
”. Le lesioni riportate dal periziando hanno determinato: un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta al 100% di giorni 30 (TRENTA), inter1vento chirurgico di osteosintesi frattura, confezione apparecchio gessato e rimozione dello stesso e dei punti di sutura un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di giorni 30 (TRENTA), utilizzo di tutore Walker per deambulazione con bastoni canadesi di carico e programma di rieducazione Per quanto sopra, è parere dello scrivente che il nesso causale fra evento e lesioni rispetta i criteri della Legge n.27 del 24/3/2012 art.32 comma 3 in grado, pertanto, di incidere sull'integrità psicofisica del periziando, sotto il profilo biologico (danno alla salute), in misura pari al 5% (CINQUE), utilizzando come bareme tabellare, per analogia, la voce “limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di 1/3, esiti cicatriziali arti” (Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente. . . 2015, pagg. 178 e 310); non si Email_1 Controparte_7
evince ulteriore danno biologico permanente risarcibile ex Legge 27/2012; situazione anche esaustiva della legge 124/2017. Le spese sanitarie effettuate allegate alla documentazione appaiono inerenti l'incidente in oggetto e congrue nella misura di €600 (SEICENTO). Data la stabilizzazione delle lesioni non sono previste cure né spese sanitarie future.”
Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri.
Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano, il danno risarcibile può quantificarsi:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 58 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 6.226,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 7.783,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 10.896,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 600,00
Totale generale: € 13.558,00
Tale ammontare va ridotto della metà in ragione del concorso di colpa paritario in capo ad entrambe le parti e da cui detrarre quanto già eventualmente percepito dal per i medesimi eventi. Parte_1
Nulla in ordine ai danni materiali ritenendo congrua la somma a tale titolo versata dalla convenuta compagnia.
In ordine al regime delle spese si ritiene compensarle in ragione del paritario concorso di colpa.
Solo le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento restano al 50% in capo alle parti
P.Q.M.
Il Giudice onorario Dr.ssa P.Fugallo
Definitivamente decidendo reictis adversis
Dichiara la contumacia di Controparte_2
-Accoglie la domanda nei termini di parte motiva
-Conseguentemente condanna in solido e Controparte_2 Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te legale pro.tempore a risarcire a
[...]
la somma di euro 13.558,00 ridotta alla metà per Parte_1 effetto del concorso di colpa e da cui detrarre quanto già eventualmente percepito dall'attore.
Su tale somma, calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
In ordine al regime delle spese si ritiene compensarle in ragione del paritario concorso di colpa.
Solo le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento restano al 50% in capo alle parti
Così deciso
Siracusa 20.09.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Patrizia Fugallo