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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/07/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8290/24 RG, avente per oggetto: attribuzione della quota della pensione di reversibilità del coniuge ST
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 CodiceFiscale_1 allegata al ricorso, all'avv. Leonardo Gallo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Irno n. 11;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. e
[...] CP_2
RESISTENTI CONTUMACI
All'udienza del 15.7.25, all'esito della discussione orale del procuratore, la causa era riservata al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 9, co. 3, L 898/1970 depositato in data 31.10.24 innanzi al Tribunale di Salerno,
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 15.3.12 e che questi Parte_1 Persona_1 era deceduto in data 21.8.23, allegando altresì che il suo defunto marito era stato sposato in precedenza con dalla quale aveva divorziato in data 14.4.00 con sentenza n. 2078/00, CP_2 prevedendosi in sentenza un assegno divorzile di £. 2600,00, chiedeva accertarsi la propria quota di reversibilità, evidenziandosi che la dottori Parte_2 commercialisti aveva richiesto di individuare preventivamente la quota parte di pensione spettante anche all'ex coniuge.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio né per CP_2
(che riceveva la notifica via poste a mani proprie), né per la Cassa previdenziale, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia e, non essendovi provvedimenti ulteriori da adottare, si rinvia la causa all'udienza del 15.7.25 per la discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
All'esito della discussione era rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, va ribadita la dichiarazione di contumacia dei resistenti che, regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Deve poi procedersi alla qualificazione della domanda anche al fine di individuare sia i soggetti legittimati sia il rito da applicare.
Orbene, nel caso di specie, è il coniuge ST che chiede di accertare la quota alla stessa spettante della pensione di reversibilità, stante “l'inerzia del coniuge divorziato” che non ha proposto domanda di pensione di reversibilità e la contestuale “opposizione” dell'ente previdenziale ad erogare la prestazione previdenziale, ignorandosi l'entità delle somme, in applicazione dell'art. 9 l. 898/70.
Così delimitata la domanda, deve evidenziarsi che la controversia, in conformità con l'orientamento più recente della Suprema Corte, non ha natura previdenziale, in ragione dell'oggetto e della causa petendi, nonché della complessa qualificazione giuridica dei diritti in contesa, tutti scaturenti dalla solidarietà post coniugale da un lato (coniuge divorziato) e dalla posizione di parentela giuridicamente qualificata (coniuge ST) (sul punto si veda Cass. civ. 9879/25). Non riguarda, in altri termini, profili strettamente relativi al rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale, di talchè la controversia soggiace al rito famiglia di cui all'art. 473bis c.p.c.
Quanto alla legittimazione passiva, deve riconoscersi sia dell'ente previdenziale sia quella dell'ex coniuge.
In proposito, la Corte di Cassazione (si veda Cass. civ. n. 9493/2020), recependo un principio giurisprudenziale consolidato, ha affermato che "la controversia tra l'ex coniuge e il coniuge ST per l'accertamento della ripartizione – ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 – del trattamento di reversibilità, deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello ST, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto
(cfr Cass. 15111/2005, n 25220/2009, n 8266/2020).
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto, dovendo ritenersi che la ricorrente abbia diritto per intero alla pensione di reversibilità, non avendo inteso la resistente esercitare il relativo diritto. L'art. della L. 898/70, prevede che, in caso di morte, dell'ex coniuge ed in assenza del coniuge ST, il coniuge divorziato, se non è passato a nuove nozze ed è titolare di assegno divorziale, ha diritto alla pensione di reversibilità. Nel caso in cui esista, invece, un coniuge ST (che ha ovviamente i requisiti per ottenere la pensione di reversibilità), il coniuge divorziato ha diritto soltanto ad una quota della pensione, secondo la ripartizione decisa dal Tribunale.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi dopo la pronuncia delle
SS.UU. n. 159/98, i diritti alla pensione di reversibilità del coniuge ST e dell'ex coniuge divorziato, sono paritari, nel senso che entrambi i coniugi, ST e divorziato, hanno pari diritti all'unico trattamento di reversibilità che ordinariamente spetterebbe all'unico coniuge sopravvissuto.
Il coniuge divorziato, pertanto, ha diritto sin dall'inizio al trattamento pensionistico di reversibilità ed il suo diritto è solo limitato quantitativamente dall'omologo diritto dell'altro coniuge ST e ciò che viene diviso tra i contitolari non è il diritto del coniuge ST, bensì il trattamento pensionistico.
Ciò comporta è foriero di una duplice conseguenza: 1) nel caso in cui il coniuge ST non abbia o perda il proprio diritto (magari perché ha contratto nuove nozze oppure è deceduto), il coniuge divorziato ha diritto all'intero trattamento di reversibilità; 2) nel caso in cui il coniuge divorziato non voglia esercitare il diritto alla sua quota di reversibilità, il coniuge ST ha diritto all'intero trattamento di reversibilità.
In sostanza, come ribadito da ultimo dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 9493/20), in presenza di un coniuge ST avente i requisiti per fruire della pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge ST (avente, in quanto tale natura e funzione del precedente assegno divorzile), ma costituisce un autonomo diritto di natura previdenziale che l'ordinamento attribuisce al coniuge divorziato, con la sola peculiarità che detto diritto è limitato quantitativamente dall'omologo diritto del coniuge ST.
Ciò vuole dire che sia il coniuge divorziato sia il coniuge ST sono titolari di un autonomo diritto, concorrente, in pari grado all'unico trattamento di reversibilità, e che si quantifica come diritto ad una quota della stessa pensione.
Questo diritto nasce per entrambi i coniugi nei confronti dell'ente previdenziale, tenuto all'erogazione del trattamento di reversibilità, perché è sull'ente che grava la relativa obbligazione previdenziale nei confronti di entrambi (seppure pro quota).
Ora è pacifico che la moglie divorziata non ha presentato domanda e non ha azionato il relativo diritto autonomo nei confronti dell'Ente previdenziale.
In assenza di una tale domanda (la resistente è stata posta in condizione di proporre nel presente giudizio la domanda e non ha inteso parteciparvi), sussiste l'obbligo dell'Ente previdenziale di corrispondere la prestazione previdenziale interamente alla ricorrente.
Né l'ente previdenziale resta esposto ad una duplice erogazione dello stesso trattamento nel caso in cui il coniuge divorziato decida di presentare domanda della sua quota parte della pensione di reversibilità, potendo in tal caso l'ente erogatore ripetere dalla ricorrente le somme indebitamente percepite in eccesso sulla quota effettivamente spettante al coniuge ST.
Dopotutto l'ultimo comma dell'art. 9 L. 898/70) prevede che, in ogni caso la sentenza che accoglie la domanda del coniuge divorziato non pregiudica la tutela nei confronti degli aventi diritto pretermessi.
D'altronde, diversamente opinando, sarebbe irragionevole pretendere che la ricorrente attenda un evento futuro ed incerto, quale è quello dell'eventuale ed ipotetica domanda di reversibilità da parte del coniuge divorziato (che tra l'altro potrebbe non presentare mai), per ottenere il trattamento pensionistico cui ella ha attuale ed autonomo diritto: l'obbligazione previdenziale è pacifica a cario dell'ente (nel senso che si tratta di un'erogazione che l'ente deve corrispondere all'unico coniuge ST, per cui l'ente è tenuto ad assolverla nei confronti del solo coniuge che l'ha azionata e che
è titolare del relativo diritto autonomo e non può certo trattenere la prestazione che ha l'obbligo di corrispondere a futura tutela di un soggetto che non ha avanzato alcuna pretesa in tal senso e che potrebbe non avanzarla mai.
Pertanto, deve riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire per intero la pensione di reversibilità, oltre interessi legali decorrenti dalla data di maturazione dei singoli ratei.
In considerazione della peculiarità del giudizio e della contumacia dei resistenti, vanno dichiarate non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dispone che la pensione di reversibilità spettante al coniuge ST di , Persona_1 Parte_1
sia corrisposta per intero alla ricorrente;
[...]
- ordina alla nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti territorialmente CP_1 competente di dare esecuzione a quanto disposto al capo precedente con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso di , con condanna al pagamento delle somme oltre Persona_1 interessi dalla data di scadenza dei singoli ratei;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18.7.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi