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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/11/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 808/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 808/2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa
Di Rocco;
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Claudio
Verini;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 03.06.2025, e Parte_1 CP_1 chiedevano congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, contratto a Venezia in data 19.06.2010, nel cui ambito non sono nati figli.
2. Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
1 3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 01.10.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. La domanda va accolta nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con sentenza 549/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 11.07.2024, pubblicata il 03.08.2024, nel procedimento avente R.G. n.
38/2024).
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e , contratto il 19.06.2010 a Venezia, trascritto nei registri dello Pt_1 CP_1
Stato Civile dello stesso Comune (n. 215 - Parte II - Serie C - Ufficio 1 - Anno 2010), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) stabilisce che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile ex art. 5/6 L. 898/70 la somma mensile di € 200,00 rivalutabile
ISTAT in continuità con il pagamento mensile dello stesso importo, come da sentenza n. 549/2024 di codesto Tribunale di L'Aquila; tale importo verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, mediante accredito sul c/c intestato alla beneficiaria recante IBAN [...];
2) le spese legali del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 22 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 808/2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa
Di Rocco;
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Claudio
Verini;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 03.06.2025, e Parte_1 CP_1 chiedevano congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, contratto a Venezia in data 19.06.2010, nel cui ambito non sono nati figli.
2. Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
1 3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 01.10.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. La domanda va accolta nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con sentenza 549/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 11.07.2024, pubblicata il 03.08.2024, nel procedimento avente R.G. n.
38/2024).
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e , contratto il 19.06.2010 a Venezia, trascritto nei registri dello Pt_1 CP_1
Stato Civile dello stesso Comune (n. 215 - Parte II - Serie C - Ufficio 1 - Anno 2010), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) stabilisce che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile ex art. 5/6 L. 898/70 la somma mensile di € 200,00 rivalutabile
ISTAT in continuità con il pagamento mensile dello stesso importo, come da sentenza n. 549/2024 di codesto Tribunale di L'Aquila; tale importo verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, mediante accredito sul c/c intestato alla beneficiaria recante IBAN [...];
2) le spese legali del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 22 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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