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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159 R.G.A.C.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano VACCARELLA come da procura in Parte_1
atti;
-appellante-
E
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato;
Controparte_1
-appellate
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17 marzo 2025 il difensore di parte appellante precisava le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.1.2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 145/2022 del Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti che ha respinto l'opposizione che ella aveva promosso avverso il verbale di contestazione n. 146567630 del 26.1.2022 con il quale i Carabinieri della Stazione di Sant'Agata dei Goti gli avevano contestato la violazione dell'art. 193 comma 3 del
Codice della Strada in quanto circolava alla guida di un veicolo Fiat Punto privo di copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.
L'appellante ha censurato la sentenza di I grado per i seguenti motivi:
A)“erronea, contraddittoria e carente motivazione” nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto infondato il motivo di opposizione con il quale aveva sostenuto che la Parte_1 presunta trasgressione era giustificata dallo stato di necessità (ai sensi dell'art. 4 comma 1 L.
689/1981) in quanto al momento della contestazione ella “si stava recando presso il più vicino presidio medico al fine di vedersi prestate le cure urgenti dovute al trauma subito al piede” come dimostrato dalla certificazione medica in atti;
di trovarsi in una situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile se non recandosi presso il più vicino presidio
1 medico considerato che l'utilizzo di un mezzo di soccorso, data la lontananza, avrebbe impiegato tempi di intervento di gran luna maggiori.
In merito il Giudice di Pace ha motivato il rigetto di tale motivo di opposizione come segue: “circa lo stato di necessità avanzato dal ricorrente, esso non trova alcun riscontro nei fatti di causa.
Preliminarmente va detto che alcuna dichiarazione in tal senso, come sarebbe stato logico, la ricorrente ha rilasciato ai militi operanti. A parte ciò va evidenziato come nel caso in questione se si vuole invocare lo stato di necessità ebbene quello che vi è da dimostrare non è tanto l'infermità in sé per sé (la ricorrente produce un certificato medico) quando, piuttosto, l'assoluta urgenza di un intervento medico. Assoluta urgenza che, se esistente, come logico, avrebbe avuto come conseguenza l'intervento di un'ambulanza. Se, come detto in ricorso, il tempo impiegato dall'ambulanza sarebbe stato più lungo di quello che il ricorrente ha poi impiegato con
l'autovettura, ebbene questa urgenza avrebbe dovuto contenere un carattere ancora più allarmante tanto da dover essere riferito, addirittura, al rischio vita. Nulla viene provato in tal senso. Seppur fermata dai carabinieri, anche successivamente avrebbe avuto la necessità di recarsi al Pt_1
Pronto Soccorso. Nulla produce in tal senso.”
L'appellante ha dedotto che la decisione del Giudice di Pace era errata in quanto sia dalla certificazione medica sia dalle dichiarazioni del teste era emersa la prova della sussistenza dello stato di necessità poiché, in quel frangente, ella aveva la necessità di ricevere cure mediche e di recarsi al presidio di soccorso più vicino in seguito ad un improvviso malore che aveva posto in grave pericolo la propria salute
B) per “erronea, contraddittoria e carente motivazione-vizio di motivazione” nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione inerente il totale difetto di rappresentanza a stare in giudizio della che si era costituita mediante deposito di atti a firma Controparte_2
di un funzionario privo di delega o qualsivoglia mandato a stare in giudizio;
nella parte in cui aveva ritenuto non sussistente la carenza dei requisiti essenziali del verbale di contestazione;
nella parte in cui aveva ritenuto non sussistente la violazione della privacy e della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
c) “vizio di motivazione per omessa ammissione di un mezzo istruttorio” atteso che il Giudice di
Pace non aveva provveduto ad escutere il teste come richiesto dall'opponente o comunque aveva omesso integralmente di pronunciarsi su tale richiesta istruttoria su un punto decisivo della controversia in quanto la prova avrebbe potuto dimostrare che ella aveva agito in stato di necessità.
2 Si sono costituiti il e il i quali hanno contestato la Controparte_1 Controparte_1 carenza di legittimazione passiva del e la infondatezza dell'appello di cui Controparte_1
hanno chiesto il rigetto.
In via preliminare si osserva che l'appello è stato ritualmente notificato alla Controparte_2 presso l'Avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c. e quindi non si ravvisa alcun profilo di inammissibilità.
Va altresì evidenziato che, diversamente da quanto rilevato dalla parte appellata, l'opposizione avverso il verbale di contestazione è stata proposta da nel rispetto di 30 giorni Parte_1 prescritto dall'art. 7 Dlgs 150/2011 in quanto la violazione dell'art. 193 comma 2 del codice della strada è stata contestata immediatamente a con verbale del 26.1.2022 e Parte_1
l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato il 25.2.2022 ossia il 30° giorno successivo. Va, infatti, osservato che ai sensi dell'art. 155 c.p.c. nel computo dei termini dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale.
Procedendo all'esame del merito, il Tribunale ritiene l'appello infondato.
Il primo motivo di appello riguardante la mancata applicazione dell'esimente dello stato di necessità
è privo di pregio e deve essere respinto. In via generale, può rammentarsi come in tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui alla L. 689/1981 art. 4, presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione.
Dunque, il contravventore che invochi la sussistenza di cause di giustificazione dell'illecito addebitatogli è tenuto alternativamente - a provare l'esistenza delle stesse, ovvero di essere stato indotto in errore sulla sussistenza della esimente in forza di circostanze oggettive, non essendo sufficiente il mero convincimento dell'esistenza dei suoi presupposti. Occorre, quindi, dimostrare che la condotta fosse necessitata dall'imminente (ancorché supposto per errore di fatto) pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona oggetto del salvataggio: ove tale prova non venga raggiunta, secondo l'apprezzamento di merito del giudice, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, non potrà essere riconosciuta l'esimente.
Orbene, nel caso di specie non è stata offerta siffatta prova.
Ed invero la certificazione medica non evidenzia un trauma al piede, come dedotto dall'opponente.
Ed inoltre è da escludere che un trauma al piede possa avere esposto ad una Parte_1 situazione di pericolo imminente di vita o di grave lesione dell'integrità fisica così da integrare i
3 requisiti per riconoscere la ricorrenza dello stato di necessità che potesse giustificare la guida di un veicolo privo di copertura assicurativa.
E' altresì infondato il motivo di cui alla lettera B dell'atto di appello con il quale la sentenza di I grado è stata censurata poiché il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione inerente il totale difetto di rappresentanza a stare in giudizio della che si era costituita Controparte_2
mediante deposito di atti a firma di un funzionario privo di delega o qualsivoglia mandato a stare in giudizio.
Si osserva che l'art. 7 d.lgs. 150/11 dispone al comma 8 che nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Orbene anche a voler affermare che nel giudizio di I grado la si è costituita Controparte_2
con comparsa a firma di un dirigente privo di delega e quindi irritualmente, si osserva che ciò non ha alcuna incidenza ai fini della decisione atteso che tutti gli atti del procedimento sanzionatorio sono stati depositati nel giudizio di I grado dalla stessa parte opponente e quindi ritualmente acquisiti al fascicolo del Giudice di Pace.
Sull'omessa indicazione del codice fiscale nel verbale, si evidenzia la infondatezza della relativa eccezione, in quanto nel verbale sono indicati tutti gli elementi essenziali e identificativi del trasgressore, mentre alcuna norma impone l'indicazione del codice fiscale. D'altra parte,
l'appellante si duole di una presunta violazione formale, senza neppure indicare sul come la stessa abbia inciso sul proprio diritto di difesa. Né può ravvisarsi una violazione della normativa sulla privacy in quanto i dati del trasgressore sono stati raccolti al fine dell'irrogazione della sanzione e quindi per finalità istituzionale.
E' altresì infondato il motivo di cui alle letta C) dell'atto di appello con il quale si censura la mancata ammissione della prova testimoniale da parte del Giudice di Pace o comunque la mancata motivazione del rigetto della richiesta istruttoria.
In merito si osserva che dai verbali di causa non si evince che l'opponente abbia articolato le specifiche circostanze sulle quali sentire il testimone indicato nel ricorso introduttivo, ragione per cui ogni istanza dell'opponente di ammissione della prova testimoniale era da ritenere inammissibile.
In conclusione l'appello è infondato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Deve darsi atto che l'appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1bis d.p.r. 115/02.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 145/2022 del Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti, ogni Parte_1
altra istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in € 462,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese generali, IVA CPA come per legge;
dà atto che l'appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1bis d.p.r. 115/02 mandando alla cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento 17/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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