Art. 4.
Gli agenti di custodia provenienti dall'Amministrazione coloniale, che intendono partecipare al concorso di cui al precedente art. 3, devono, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia domanda in carta da bollo da lire 32, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nello stesso art. 3.
Gli agenti di custodia provenienti dall'Amministrazione coloniale, che intendono partecipare al concorso di cui al precedente art. 3, devono, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia domanda in carta da bollo da lire 32, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nello stesso art. 3.