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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1155/2024
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1155/2024 promossa con ricorso da
(p.iva ), con sede legale in PO NA (MC), Parte_1 P.IVA_1
Via Puccini n. 52, in persona dell'Amministratore Unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Giovanni Meruzzi del Foro di Verona e dall'Avv. Alberto Feliziani del
Foro di Velletri con domicilio eletto, ai fini del presente procedimento, presso lo studio del suddetto procuratore in Macerata (MC), Piazza della Libertà n. 25
- RECLAMANTE-
CONTRO
Liquidazione Giudiziale “ P.IV , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
PO NA (MC), Via Puccini n. 52, in persona del curatore Dott. Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Giuliodori del foro di Macerata ed
[...] elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Macerata, Via Batà 21 (C.F. e P. IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Carlo Del Torto del Foro di Teramo
- RECLAMATI –
e con l'intervento di
Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Ancona
OGGETTO: Reclamo avverso sentenza di fallimento n. 37/2024 del Tribunale di
Macerata pubblicata il 6/11/2024
Conclusioni per le parti: come da verbale di udienza 11.03.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato presso la cancelleria dell'intestata Corte,
ha proposto reclamo avverso il diniego di omologa del concordato Parte_1
e contestuale apertura della liquidazione giudiziale disposte con sentenza n. 37/2024 emessa dal tribunale di Macerata in data 06.11.2024.
ha richiesto l'omologa di un concordato liquidatorio ex art. 84 Parte_1
CCII, con l'intervento di finanza terza da parte di Controparte_2
Ad esito delle interlocuzioni istruttorie, la proposta valutata dal Tribunale di prime cure prevedeva due ipotesi:
“a) proposta senza offerte concorrenti: € 1.200.000,00 al momento dell'omologa del concordato liquidatorio ex art. 84, comma 4, CCII, presentato dalla Parte_1
di cui alla procedura n. 26-2/2024 R.G.PU Tribunale di Macerata da corrispondere nei seguenti termini: versamento di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) entro e non oltre 30 (trenta) giorni data omologa;
versamento di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) entro e non oltre 60 (sessanta) giorni data omologa;
€ 2.925.000,00 a titolo di acquisto dell'immobile di proprietà che saranno pagati entro Parte_1
24 mesi decorrenti dalla data di omologa del piano concordatario;
pag. 2/14 b) proposta con offerte concorrenti: - impegno a pagare complessivamente l'importo di
€ 4.305.000,00 a titolo sia di offerta concorrente che di aggiudicazione, rispetto alla quale la finanza esterna sarà l'ammontare necessario a coprire la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e l'importo di € 4.305.000,00. In ogni caso il prezzo di aggiudicazione non potrà superare l'importo di € 3.105.000,00 in modo da garantire l'apporto di finanza esterna per € 1.200.00,00 al fine di garantire il rispetto dei requisiti ex art. 84, comma 4, CCII. La somma complessiva di € 4.305.000,00 verrà pagata entro il termine stabilito per il versamento del saldo di aggiudicazione. Resta inteso che in caso di offerte superiori ad € 3.105.000,00 viene meno qualsiasi impegno contrattuale in capo alla società in persona dello scrivente Controparte_2
Director ; Controparte_3
Il Tribunale riteneva che l'apporto di finanza esterna fosse un elemento essenziale per la riuscita del piano ma che detto apporto fosse caratterizzato da un fattore di aleatorietà, in quanto risolutivamente condizionato all'esito della procedura competitiva
(alienazione dell'immobile a terzi ad un prezzo superiore ad € 3.105.000,00), con la conseguenza che “l'ammissione al concordato preventivo non sarebbe stata più conveniente della liquidazione giudiziale, considerato che il ricavato dalla vendita dell'immobile sarebbe il medesimo, non si avrebbe più l'apporto di nuova finanza e la procedura di concordato avrebbe un notevole aumento di costi derivanti dalla prededucibilità delle spese della procedura stessa in caso di ammissione, spese che non si avrebbero in caso di liquidazione giudiziale” (pag. 3 parere del 10.10.2024).
Aggiungeva che la garanzia offerta dalla società inglese (fideiussione a prima richiesta per l'importo complessivo di € 4.305.000,00 rilasciata da una banca inglese, Europa
NK PLC) non appariva adeguata, essendo condizionata all'aggiudicazione dell'immobile, e soprattutto reputando la sussistenza di criticità in merito alla escussione (Oltretutto tale garanzia è soggetta alle norme uniformi per le garanzie a prima richiesta (URDG), Revisione 2010, Pubblicazione ICC n. 758. Trattasi di norme convenzionali europee estremamente restrittive in ordine all'avveramento delle condizioni per l'escussione della polizza. La garanzia non è quindi soggetta alla
pag. 3/14 normativa italiana, né lo sono i soggetti “protagonisti” del concordato. Ogni adempimento delle obbligazioni assunte è sostanzialmente subordinato alla effettiva volontà e correttezza della , essendo di fatto impossibile Controparte_2
gestire un qualsiasi eventuale contenzioso. Sia Europa NK PLC che la società
[...]
sono inglesi e non risulta plausibile un'azione di recupero Controparte_2 all'estero (extra UE). Qualsivoglia azione sarebbe peraltro impedita dalla documentazione fornita a dimostrazione della validità ed esistenza della garanzia. Da informazioni acquisite dai portali di Europa NK PLC, risulta che la stessa non faccia operazioni bancarie con soggetti inglesi o comunque domiciliati in UK”);
Nel presente giudizio si sono costituite la e il creditore Controparte_4
procedente chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1
All'udienza del 11.03.2023 la Corte riservava la decisione.
Con il primo motivo la società reclamante contesta il rilievo relativo alla fattibilità del piano;
premesso che non spetta al Tribunale di valutare la fattibilità economica del concordato, ma solo la proposta sotto il profilo della completezza, coerenza, e attendibilità della documentazione alla base di piano ed attestazione, asserisce che il
Tribunale ha formulato un inammissibile giudizio di mera incertezza sulla realizzabilità delle soluzioni prescelte;
ricorda che la proposta era ammissibile prevedendo in particolare il soddisfacimento minimo dei chirografari in misura del 20% e l'apporto di finanza esterna tale da incrementare l'attivo del 10%; osserva che anche qualora l'immobile venisse venduto ad un importo di aggiudicazione superiore ad €
3.105.000,00, col conseguente venir meno della finanza esterna, non ci sarebbe alcuna convenienza per il ceto creditorio nel suo complesso, posto che in sede concorsuale il ricavato dell'asta sarebbe interamente destinato al creditore ipotecario GU NC
S.p.A.
Il motivo è in parte infondato, in parte carente di specificità.
pag. 4/14 Nella prospettiva consegnata a questa Corte, la fattibilità che va valutata è la realizzabilità della proposta di liquidazione proposta dal debitore, ossia una operazione di alienazione, che poggia sulla attendibilità della valutazione del complesso aziendale e sulla idoneità delle garanzie di adempimento da parte dei soggetti che hanno formulato le offerte o sono stati individuati come acquirenti;
e ciò in vista del soddisfacimento della percentuale del 20% dei creditori chirografari, atteso che secondo Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n.21336 “La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20 %, da definire in base a quanto emergente dall'elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente "assicurazione" (art. 161 l. fall. ) del pagamento;
ciò va fatto con un grado di certezza che, seppur relativo in quanto oggetto di una valutazione prognostica, è comunque riferibile in se a quell'ammontare percentuale;
altrimenti è violato il profilo giuridico del concordato.”
Orbene, nel caso di specie l'adempimento di sarebbe Controparte_2
garantito da una fideiussione a prima richiesta per l'importo complessivo di €
4.305.000,00, garanzia che tuttavia è condizionata risolutivamente per l'intero importo all'aggiudicazione dell'immobile; in caso di avveramento della condizione risolutiva quindi la garanzia offerta non copre l'incremento della finanza esterna promesso
[...]
Controparte_2
Il motivo è inoltre carente di specificità con riguardo alla valutazione della convenienza rispetto l'alternativa liquidatoria operata dal tribunale di prime cure, atteso che nel provvedimento gravato viene considerata la maggiore onerosità delle spese prededucibili di un concordato rispetto alle spese preventivabili con una liquidazione giudiziale;
la valutazione della convenienza viene effettuata unicamente nella prospettiva del soddisfacimento del solo creditore ipotecario, prospettiva che tuttavia si palesa puramente ipotetica, dipendendo dal futuro prezzo di aggiudicazione del bene immobile.
pag. 5/14 Va del resto rilevato che nella proposta liquidatoria non è chiaro chi sosterrà le spese della procedura relativa alla cessione del compendio immobiliare, non essendo valutate imposte, tasse e spese di procedura, e detta circostanza genera un ulteriore fattore di incertezza: ove si dovesse ritenere che dette spese siano da considerarsi ricomprese nel totale esborso economico proposto da , l'importo Controparte_2
totale approntato per le finalità del piano potrebbe rivelarsi insufficiente a garantire il pagamento dei chirografari nelle percentuali di legge.
Col secondo motivo di gravame viene contestata l'erroneità della sentenza nella parte in cui si afferma che “non venendo in rilievo l'ipotesi di concordato con assuntore, nel caso di specie non sia in ogni caso applicabile l'orientamento espresso da Tribunale di
Udine 5 settembre 2024, in base al quale in caso di concordato con assuntore non sarebbe applicabile il disposto di cui all'art. 91 CCII;
”; la società reclamante argomenta che nel piano, l'apporto di finanza nuova non proviene dai soci ma da un soggetto terzo, interessato all'aggiudicazione del compendio aziendale, che pertanto può essere parificato all'assuntore, in quanto trattasi di soggetto apportatore di finanza ulteriore rispetto a quella ritraibile dal realizzo dei crediti, garante dell'integrale pagamento della sia della liquidità aggiuntiva che del prezzo dell'immobile mediante fideiussione a prima richiesta, così assicurando garantire al ceto creditorio un più elevato livello di soddisfazione della massa dei creditori
Il motivo è infondato: l'assuntore è in realtà soggetto che subentra nell'attivo e nel passivo dell'azienda e non soggetto che si limita a garantire il pagamento dell'immobile e della finanza apportata imponendo un tetto di prezzo alla complessiva operazione economica.
pag. 6/14 Col terzo motivo di gravame viene contestata l'erroneità della valutazione della garanzia a prima richiesta datata 30.09.2024; si afferma la adeguatezza della garanzia proprio perchè a prima richiesta, e offerta da un istituto di credito di diritto inglese.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto considerato che la fideiussione bancaria risulta risolutivamente condizionata all'aggiudicazione dell'immobile, sicchè non può essere qualificata come garanzia a prima richiesta.
Va poi ribadito il giudizio di inadeguatezza della fideiussione espresso dal
Commissario, atteso che Europa NK PL non è un istituto di credito ma, come da essa indicato nel proprio sito aziendale, una società per azioni, che dichiara di non offrire prodotti e servizi ad aziende e/o persone registrate nel Regno Unito (sicchè la fideiussione alla sarebbe contraria alla politica Controparte_2
aziendale), e che non gode di elevata reputazione commerciale, come accertato dalla liquidazione giudiziale;
pertanto, a fronte dell'assetto giuridico emerso nel corso dell'istruttoria (Europa NK PL non risulta essere istituto di credito ma società per azioni), la garanzia proposta va ritenuta inadeguata ed insufficiente, in assenza di certificate informazioni relative alla capacità patrimoniale ed alla solvibilità della società garante.
Va poi osservato che la Liquidazione giudiziale contesta la validità dei documenti asseritamente provenienti della Europa NK, in quanto non depositati in originale, o in alternativa in copia conforme o sottoscritta digitalmente, trattandosi di mere scansioni;
aggiunge la Liquidazione di avere sottoposto a verifica il documento 9 allegato alla memoria depositata in data 16/09/2024, ed è emerso che trattasi di comunicazione apparentemente proveniente dalla società garante Europa NK PL, ma in realtà creata non dal firmatario ma da tale , già Parte_3 Persona_1
legato, in quanto fondatore e primo Director, alla Controparte_2
pag. 7/14 La contestazione, oltre a non essere stata efficacemente contrastata dalla reclamante, va ritenuta del tutto persuasiva: i documenti sono costituiti da file privi di firma digitale, di cui pertanto rimane incerta la provenienza.
Col quarto motivo di reclamo si deduce la nullità della procura alle liti rilasciata al difensore di avv Carlo Del Torto e conseguente Controparte_1
invalidità/inammissibilità dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
si osserva che la procura alle liti risulta essere stata conferita dalla dr.ssa Per_2
a ciò autorizzata in forza di procura speciale autenticata per atto Notaio
[...]
rep. 180134, raccolta 12348 del 22/06/2023 rilasciata da Persona_3
, che tuttavia la procura speciale prodotta unitamente al Controparte_1
ricorso – allegato 1 – non contiene alcun conferimento di facoltà e poteri alla dr.ssa avendo peraltro un differente numero di repertorio e raccolta rispetto a Persona_2
quelli indicati nella procura alle liti rilasciata all'avv. Carlo Del Torto;
deduce pertanto il difetto dello ius postulandi del difensore, rilevabile anche d'ufficio; aggiunge la società reclamante che l'istanza presentata da Agenzia delle Entrate-Riscossione è inammissibile, perché sottoscritta da un avvocato del Foro libero, in violazione dei canoni affermati dalle decisioni della Suprema Corte del 9 novembre 2018 n. 28684 e n.
28741; argomenta che secondo l'art. 4 del D.lgs. n. 50 del 2016, l' è obbligata CP_1
ad operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità, sicchè pertanto l'affidamento del patrocinio ad avvocati del foro libero per la difesa in giudizio presuppone: «a) che si sia in presenza di un "caso speciale"; b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell'organo deliberante;
c) che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza d) che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi.
Il motivo è infondato.
La società reclamante in primo luogo contesta che l' Controparte_5 non ha dato prova della rappresentanza dell'ente nella persona della dott.ssa Per_2
che ha conferito la procura alle liti.
pag. 8/14 Va tuttavia ricordato che In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto
a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa. (Cass. Civ. sezione III ordinanza n. 21403 del 30.08.2018; conf. Ordinanza 10 giugno 2022, n. 18867).
Nel caso di specie, la contestazione risulta essere stata formulata per la prima volta in sede di reclamo;
essa è comunque superata dal deposito della procura speciale del
22.06.2023, repertorio n. 180134, raccolta n. 12348, ammissibile in considerazione della natura totalmente devolutiva del giudizio di reclamo e dell'art. 182 comma 2 c.p.c.
.
La società reclamante sostiene inoltre la nullità della procura alle liti perché conferita da ad un avvocato del libero foro;
secondo la tesi Controparte_1
difensiva, la scelta di derogare al patrocinio riservato in via esclusiva alla Avvocatura dello Stato per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti.
pag. 9/14 Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, l' Controparte_1
è autorizzata “ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
[...]
sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e a! giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello
Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Ai sensi dell'art.
4-novies del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: “1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello
Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello
Stato ad assumere il patrocinio”;
Pertanto per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l' Controparte_1
si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione
[...]
intervenuta con la stessa, salve le ipotesi di conflitto, le condizioni di cui all'art. 43 comma 4 r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli pag. 10/14 organi di vigilanza) oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; quando la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro.
In altri termini, la scelta di tra l'Avvocatura di Stato Controparte_1
e il libero foro è regolata dalla convezione stipulata fra i due enti
Per quanto di interesse ai fini del presente procedimento, il vigente protocollo di intesa del 24.09.2020 prevede, al punto 3.3 relativo al Contenzioso afferente l'attività di
Riscossione (in cui va iscritto il presente procedimento, che tende alla riscossione della pretesa tributaria verso il contribuente insolvente attraverso l'apertura della procedura concorsuale), che l'Avvocatura assuma il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace);
- altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione.
Poiché nel presente giudizio civile di apertura della liquidazione giudiziale - da ricomprendere fra le altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello civile
- non risulta essere parte anche un ente difeso dall'Avvocatura di Stato,
[...]
può avvalersi ed essere rappresentata da un avvocato del libero foro Controparte_1
e, in virtù del punto 3.7 della convenzione e dell'assetto normativo sopra menzionato, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ossia non è necessaria apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
pag. 11/14
Va pertanto data adesione a Cass. Civ. ordinanza n. 4767/2025, secondo cui quando la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro.
Con l'ultimo motivo , la società reclamante lamenta la violazione e non corretta applicazione dell'art. 121 CCII;
argomenta che il Tribunale di Macerata non ha considerato che nella prospettiva del CCII la liquidazione è l'extrema ratio rispetto alle altre procedure recuperatorie, e , segnatamente, rispetto al concordato liquidatorio presentato, indubbiamente migliorativo e soprattutto, idoneo a rimuovere lo stato di insolvenza.
Il motivo è infondato.
Come è noto, la pendenza della domanda di concordato preventivo impedisce temporaneamente la apertura della liquidazione giudiziale, senza peraltro renderla improcedibile (nè consentire la sospensione) del procedimento avviato su impulso del creditore o del p.m.
Al comma 2 dell'art. 7 del CCII viene affermato il principio di prevalenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, degli strumenti di soluzione della crisi e dell'insolvenza diversi da quest'ultima, purché di non manifesta infondatezza o inammissibilità e di maggior convenienza per i creditori rispetto alla soluzione liquidatoria. Pertanto, nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata.
Il comma 3 dell'art. 7 CCII prevede poi che in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti
pag. 12/14 legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'art. 49, comma 2.
Il dettato dell'art. 7 regola quindi il rapporto sussistente le procedure di regolazione concordata della crisi di impresa e la liquidazione giudiziale;
quest'ultima si apre una volta definite le prime.
Non è richiesta, per l'apertura della liquidazione giudiziale, la valutazione della maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto l'alternativa liquidatoria, del resto smentita dalla inidoneità delle garanzie offerte con riguardo alla finanza esterna.
Non è prevista come condizione ostativa l'idoneità del concordato liquidatorio a rimuovere lo stato di insolvenza: idoneità peraltro solo allegata e non provata, ma anzi smentita dal confronto fra l'attivo realizzabile secondo la proposta concordataria (al massimo €. 4.305.000,00) ed lo stato passivo ( secondo quanto risulta dall'atto di pignoramento di cui all'all.to 8 fascicolo Liquidazione Giudiziale, il solo creditore
ER vanta un credito ipotecario pari a € 4.975.053,00).
In conclusione il reclamo va rigettato;
stante l'infondatezza del gravame va adottato il rigetto della contestuale domanda di sospensione della liquidazione dell'attivo.
La condanna al pagamento delle spese di reclamo segue la soccombenza, e va comminata nei confronti delle parti costituite.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Condanna al pagamento in favore di Liquidazione Giudiziale Parte_1
e di delle spese di reclamo che Parte_1 Controparte_1
pag. 13/14 per ciascuna si liquidano in €. 5.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura massima, IVA e CAP come per legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 11.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1155/2024
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1155/2024 promossa con ricorso da
(p.iva ), con sede legale in PO NA (MC), Parte_1 P.IVA_1
Via Puccini n. 52, in persona dell'Amministratore Unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Giovanni Meruzzi del Foro di Verona e dall'Avv. Alberto Feliziani del
Foro di Velletri con domicilio eletto, ai fini del presente procedimento, presso lo studio del suddetto procuratore in Macerata (MC), Piazza della Libertà n. 25
- RECLAMANTE-
CONTRO
Liquidazione Giudiziale “ P.IV , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
PO NA (MC), Via Puccini n. 52, in persona del curatore Dott. Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Giuliodori del foro di Macerata ed
[...] elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Macerata, Via Batà 21 (C.F. e P. IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Carlo Del Torto del Foro di Teramo
- RECLAMATI –
e con l'intervento di
Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Ancona
OGGETTO: Reclamo avverso sentenza di fallimento n. 37/2024 del Tribunale di
Macerata pubblicata il 6/11/2024
Conclusioni per le parti: come da verbale di udienza 11.03.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato presso la cancelleria dell'intestata Corte,
ha proposto reclamo avverso il diniego di omologa del concordato Parte_1
e contestuale apertura della liquidazione giudiziale disposte con sentenza n. 37/2024 emessa dal tribunale di Macerata in data 06.11.2024.
ha richiesto l'omologa di un concordato liquidatorio ex art. 84 Parte_1
CCII, con l'intervento di finanza terza da parte di Controparte_2
Ad esito delle interlocuzioni istruttorie, la proposta valutata dal Tribunale di prime cure prevedeva due ipotesi:
“a) proposta senza offerte concorrenti: € 1.200.000,00 al momento dell'omologa del concordato liquidatorio ex art. 84, comma 4, CCII, presentato dalla Parte_1
di cui alla procedura n. 26-2/2024 R.G.PU Tribunale di Macerata da corrispondere nei seguenti termini: versamento di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) entro e non oltre 30 (trenta) giorni data omologa;
versamento di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) entro e non oltre 60 (sessanta) giorni data omologa;
€ 2.925.000,00 a titolo di acquisto dell'immobile di proprietà che saranno pagati entro Parte_1
24 mesi decorrenti dalla data di omologa del piano concordatario;
pag. 2/14 b) proposta con offerte concorrenti: - impegno a pagare complessivamente l'importo di
€ 4.305.000,00 a titolo sia di offerta concorrente che di aggiudicazione, rispetto alla quale la finanza esterna sarà l'ammontare necessario a coprire la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e l'importo di € 4.305.000,00. In ogni caso il prezzo di aggiudicazione non potrà superare l'importo di € 3.105.000,00 in modo da garantire l'apporto di finanza esterna per € 1.200.00,00 al fine di garantire il rispetto dei requisiti ex art. 84, comma 4, CCII. La somma complessiva di € 4.305.000,00 verrà pagata entro il termine stabilito per il versamento del saldo di aggiudicazione. Resta inteso che in caso di offerte superiori ad € 3.105.000,00 viene meno qualsiasi impegno contrattuale in capo alla società in persona dello scrivente Controparte_2
Director ; Controparte_3
Il Tribunale riteneva che l'apporto di finanza esterna fosse un elemento essenziale per la riuscita del piano ma che detto apporto fosse caratterizzato da un fattore di aleatorietà, in quanto risolutivamente condizionato all'esito della procedura competitiva
(alienazione dell'immobile a terzi ad un prezzo superiore ad € 3.105.000,00), con la conseguenza che “l'ammissione al concordato preventivo non sarebbe stata più conveniente della liquidazione giudiziale, considerato che il ricavato dalla vendita dell'immobile sarebbe il medesimo, non si avrebbe più l'apporto di nuova finanza e la procedura di concordato avrebbe un notevole aumento di costi derivanti dalla prededucibilità delle spese della procedura stessa in caso di ammissione, spese che non si avrebbero in caso di liquidazione giudiziale” (pag. 3 parere del 10.10.2024).
Aggiungeva che la garanzia offerta dalla società inglese (fideiussione a prima richiesta per l'importo complessivo di € 4.305.000,00 rilasciata da una banca inglese, Europa
NK PLC) non appariva adeguata, essendo condizionata all'aggiudicazione dell'immobile, e soprattutto reputando la sussistenza di criticità in merito alla escussione (Oltretutto tale garanzia è soggetta alle norme uniformi per le garanzie a prima richiesta (URDG), Revisione 2010, Pubblicazione ICC n. 758. Trattasi di norme convenzionali europee estremamente restrittive in ordine all'avveramento delle condizioni per l'escussione della polizza. La garanzia non è quindi soggetta alla
pag. 3/14 normativa italiana, né lo sono i soggetti “protagonisti” del concordato. Ogni adempimento delle obbligazioni assunte è sostanzialmente subordinato alla effettiva volontà e correttezza della , essendo di fatto impossibile Controparte_2
gestire un qualsiasi eventuale contenzioso. Sia Europa NK PLC che la società
[...]
sono inglesi e non risulta plausibile un'azione di recupero Controparte_2 all'estero (extra UE). Qualsivoglia azione sarebbe peraltro impedita dalla documentazione fornita a dimostrazione della validità ed esistenza della garanzia. Da informazioni acquisite dai portali di Europa NK PLC, risulta che la stessa non faccia operazioni bancarie con soggetti inglesi o comunque domiciliati in UK”);
Nel presente giudizio si sono costituite la e il creditore Controparte_4
procedente chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1
All'udienza del 11.03.2023 la Corte riservava la decisione.
Con il primo motivo la società reclamante contesta il rilievo relativo alla fattibilità del piano;
premesso che non spetta al Tribunale di valutare la fattibilità economica del concordato, ma solo la proposta sotto il profilo della completezza, coerenza, e attendibilità della documentazione alla base di piano ed attestazione, asserisce che il
Tribunale ha formulato un inammissibile giudizio di mera incertezza sulla realizzabilità delle soluzioni prescelte;
ricorda che la proposta era ammissibile prevedendo in particolare il soddisfacimento minimo dei chirografari in misura del 20% e l'apporto di finanza esterna tale da incrementare l'attivo del 10%; osserva che anche qualora l'immobile venisse venduto ad un importo di aggiudicazione superiore ad €
3.105.000,00, col conseguente venir meno della finanza esterna, non ci sarebbe alcuna convenienza per il ceto creditorio nel suo complesso, posto che in sede concorsuale il ricavato dell'asta sarebbe interamente destinato al creditore ipotecario GU NC
S.p.A.
Il motivo è in parte infondato, in parte carente di specificità.
pag. 4/14 Nella prospettiva consegnata a questa Corte, la fattibilità che va valutata è la realizzabilità della proposta di liquidazione proposta dal debitore, ossia una operazione di alienazione, che poggia sulla attendibilità della valutazione del complesso aziendale e sulla idoneità delle garanzie di adempimento da parte dei soggetti che hanno formulato le offerte o sono stati individuati come acquirenti;
e ciò in vista del soddisfacimento della percentuale del 20% dei creditori chirografari, atteso che secondo Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n.21336 “La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20 %, da definire in base a quanto emergente dall'elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente "assicurazione" (art. 161 l. fall. ) del pagamento;
ciò va fatto con un grado di certezza che, seppur relativo in quanto oggetto di una valutazione prognostica, è comunque riferibile in se a quell'ammontare percentuale;
altrimenti è violato il profilo giuridico del concordato.”
Orbene, nel caso di specie l'adempimento di sarebbe Controparte_2
garantito da una fideiussione a prima richiesta per l'importo complessivo di €
4.305.000,00, garanzia che tuttavia è condizionata risolutivamente per l'intero importo all'aggiudicazione dell'immobile; in caso di avveramento della condizione risolutiva quindi la garanzia offerta non copre l'incremento della finanza esterna promesso
[...]
Controparte_2
Il motivo è inoltre carente di specificità con riguardo alla valutazione della convenienza rispetto l'alternativa liquidatoria operata dal tribunale di prime cure, atteso che nel provvedimento gravato viene considerata la maggiore onerosità delle spese prededucibili di un concordato rispetto alle spese preventivabili con una liquidazione giudiziale;
la valutazione della convenienza viene effettuata unicamente nella prospettiva del soddisfacimento del solo creditore ipotecario, prospettiva che tuttavia si palesa puramente ipotetica, dipendendo dal futuro prezzo di aggiudicazione del bene immobile.
pag. 5/14 Va del resto rilevato che nella proposta liquidatoria non è chiaro chi sosterrà le spese della procedura relativa alla cessione del compendio immobiliare, non essendo valutate imposte, tasse e spese di procedura, e detta circostanza genera un ulteriore fattore di incertezza: ove si dovesse ritenere che dette spese siano da considerarsi ricomprese nel totale esborso economico proposto da , l'importo Controparte_2
totale approntato per le finalità del piano potrebbe rivelarsi insufficiente a garantire il pagamento dei chirografari nelle percentuali di legge.
Col secondo motivo di gravame viene contestata l'erroneità della sentenza nella parte in cui si afferma che “non venendo in rilievo l'ipotesi di concordato con assuntore, nel caso di specie non sia in ogni caso applicabile l'orientamento espresso da Tribunale di
Udine 5 settembre 2024, in base al quale in caso di concordato con assuntore non sarebbe applicabile il disposto di cui all'art. 91 CCII;
”; la società reclamante argomenta che nel piano, l'apporto di finanza nuova non proviene dai soci ma da un soggetto terzo, interessato all'aggiudicazione del compendio aziendale, che pertanto può essere parificato all'assuntore, in quanto trattasi di soggetto apportatore di finanza ulteriore rispetto a quella ritraibile dal realizzo dei crediti, garante dell'integrale pagamento della sia della liquidità aggiuntiva che del prezzo dell'immobile mediante fideiussione a prima richiesta, così assicurando garantire al ceto creditorio un più elevato livello di soddisfazione della massa dei creditori
Il motivo è infondato: l'assuntore è in realtà soggetto che subentra nell'attivo e nel passivo dell'azienda e non soggetto che si limita a garantire il pagamento dell'immobile e della finanza apportata imponendo un tetto di prezzo alla complessiva operazione economica.
pag. 6/14 Col terzo motivo di gravame viene contestata l'erroneità della valutazione della garanzia a prima richiesta datata 30.09.2024; si afferma la adeguatezza della garanzia proprio perchè a prima richiesta, e offerta da un istituto di credito di diritto inglese.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto considerato che la fideiussione bancaria risulta risolutivamente condizionata all'aggiudicazione dell'immobile, sicchè non può essere qualificata come garanzia a prima richiesta.
Va poi ribadito il giudizio di inadeguatezza della fideiussione espresso dal
Commissario, atteso che Europa NK PL non è un istituto di credito ma, come da essa indicato nel proprio sito aziendale, una società per azioni, che dichiara di non offrire prodotti e servizi ad aziende e/o persone registrate nel Regno Unito (sicchè la fideiussione alla sarebbe contraria alla politica Controparte_2
aziendale), e che non gode di elevata reputazione commerciale, come accertato dalla liquidazione giudiziale;
pertanto, a fronte dell'assetto giuridico emerso nel corso dell'istruttoria (Europa NK PL non risulta essere istituto di credito ma società per azioni), la garanzia proposta va ritenuta inadeguata ed insufficiente, in assenza di certificate informazioni relative alla capacità patrimoniale ed alla solvibilità della società garante.
Va poi osservato che la Liquidazione giudiziale contesta la validità dei documenti asseritamente provenienti della Europa NK, in quanto non depositati in originale, o in alternativa in copia conforme o sottoscritta digitalmente, trattandosi di mere scansioni;
aggiunge la Liquidazione di avere sottoposto a verifica il documento 9 allegato alla memoria depositata in data 16/09/2024, ed è emerso che trattasi di comunicazione apparentemente proveniente dalla società garante Europa NK PL, ma in realtà creata non dal firmatario ma da tale , già Parte_3 Persona_1
legato, in quanto fondatore e primo Director, alla Controparte_2
pag. 7/14 La contestazione, oltre a non essere stata efficacemente contrastata dalla reclamante, va ritenuta del tutto persuasiva: i documenti sono costituiti da file privi di firma digitale, di cui pertanto rimane incerta la provenienza.
Col quarto motivo di reclamo si deduce la nullità della procura alle liti rilasciata al difensore di avv Carlo Del Torto e conseguente Controparte_1
invalidità/inammissibilità dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
si osserva che la procura alle liti risulta essere stata conferita dalla dr.ssa Per_2
a ciò autorizzata in forza di procura speciale autenticata per atto Notaio
[...]
rep. 180134, raccolta 12348 del 22/06/2023 rilasciata da Persona_3
, che tuttavia la procura speciale prodotta unitamente al Controparte_1
ricorso – allegato 1 – non contiene alcun conferimento di facoltà e poteri alla dr.ssa avendo peraltro un differente numero di repertorio e raccolta rispetto a Persona_2
quelli indicati nella procura alle liti rilasciata all'avv. Carlo Del Torto;
deduce pertanto il difetto dello ius postulandi del difensore, rilevabile anche d'ufficio; aggiunge la società reclamante che l'istanza presentata da Agenzia delle Entrate-Riscossione è inammissibile, perché sottoscritta da un avvocato del Foro libero, in violazione dei canoni affermati dalle decisioni della Suprema Corte del 9 novembre 2018 n. 28684 e n.
28741; argomenta che secondo l'art. 4 del D.lgs. n. 50 del 2016, l' è obbligata CP_1
ad operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità, sicchè pertanto l'affidamento del patrocinio ad avvocati del foro libero per la difesa in giudizio presuppone: «a) che si sia in presenza di un "caso speciale"; b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell'organo deliberante;
c) che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza d) che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi.
Il motivo è infondato.
La società reclamante in primo luogo contesta che l' Controparte_5 non ha dato prova della rappresentanza dell'ente nella persona della dott.ssa Per_2
che ha conferito la procura alle liti.
pag. 8/14 Va tuttavia ricordato che In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto
a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa. (Cass. Civ. sezione III ordinanza n. 21403 del 30.08.2018; conf. Ordinanza 10 giugno 2022, n. 18867).
Nel caso di specie, la contestazione risulta essere stata formulata per la prima volta in sede di reclamo;
essa è comunque superata dal deposito della procura speciale del
22.06.2023, repertorio n. 180134, raccolta n. 12348, ammissibile in considerazione della natura totalmente devolutiva del giudizio di reclamo e dell'art. 182 comma 2 c.p.c.
.
La società reclamante sostiene inoltre la nullità della procura alle liti perché conferita da ad un avvocato del libero foro;
secondo la tesi Controparte_1
difensiva, la scelta di derogare al patrocinio riservato in via esclusiva alla Avvocatura dello Stato per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti.
pag. 9/14 Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, l' Controparte_1
è autorizzata “ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
[...]
sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e a! giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello
Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Ai sensi dell'art.
4-novies del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: “1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello
Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello
Stato ad assumere il patrocinio”;
Pertanto per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l' Controparte_1
si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione
[...]
intervenuta con la stessa, salve le ipotesi di conflitto, le condizioni di cui all'art. 43 comma 4 r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli pag. 10/14 organi di vigilanza) oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; quando la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro.
In altri termini, la scelta di tra l'Avvocatura di Stato Controparte_1
e il libero foro è regolata dalla convezione stipulata fra i due enti
Per quanto di interesse ai fini del presente procedimento, il vigente protocollo di intesa del 24.09.2020 prevede, al punto 3.3 relativo al Contenzioso afferente l'attività di
Riscossione (in cui va iscritto il presente procedimento, che tende alla riscossione della pretesa tributaria verso il contribuente insolvente attraverso l'apertura della procedura concorsuale), che l'Avvocatura assuma il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace);
- altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione.
Poiché nel presente giudizio civile di apertura della liquidazione giudiziale - da ricomprendere fra le altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello civile
- non risulta essere parte anche un ente difeso dall'Avvocatura di Stato,
[...]
può avvalersi ed essere rappresentata da un avvocato del libero foro Controparte_1
e, in virtù del punto 3.7 della convenzione e dell'assetto normativo sopra menzionato, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ossia non è necessaria apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
pag. 11/14
Va pertanto data adesione a Cass. Civ. ordinanza n. 4767/2025, secondo cui quando la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro.
Con l'ultimo motivo , la società reclamante lamenta la violazione e non corretta applicazione dell'art. 121 CCII;
argomenta che il Tribunale di Macerata non ha considerato che nella prospettiva del CCII la liquidazione è l'extrema ratio rispetto alle altre procedure recuperatorie, e , segnatamente, rispetto al concordato liquidatorio presentato, indubbiamente migliorativo e soprattutto, idoneo a rimuovere lo stato di insolvenza.
Il motivo è infondato.
Come è noto, la pendenza della domanda di concordato preventivo impedisce temporaneamente la apertura della liquidazione giudiziale, senza peraltro renderla improcedibile (nè consentire la sospensione) del procedimento avviato su impulso del creditore o del p.m.
Al comma 2 dell'art. 7 del CCII viene affermato il principio di prevalenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, degli strumenti di soluzione della crisi e dell'insolvenza diversi da quest'ultima, purché di non manifesta infondatezza o inammissibilità e di maggior convenienza per i creditori rispetto alla soluzione liquidatoria. Pertanto, nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata.
Il comma 3 dell'art. 7 CCII prevede poi che in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti
pag. 12/14 legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'art. 49, comma 2.
Il dettato dell'art. 7 regola quindi il rapporto sussistente le procedure di regolazione concordata della crisi di impresa e la liquidazione giudiziale;
quest'ultima si apre una volta definite le prime.
Non è richiesta, per l'apertura della liquidazione giudiziale, la valutazione della maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto l'alternativa liquidatoria, del resto smentita dalla inidoneità delle garanzie offerte con riguardo alla finanza esterna.
Non è prevista come condizione ostativa l'idoneità del concordato liquidatorio a rimuovere lo stato di insolvenza: idoneità peraltro solo allegata e non provata, ma anzi smentita dal confronto fra l'attivo realizzabile secondo la proposta concordataria (al massimo €. 4.305.000,00) ed lo stato passivo ( secondo quanto risulta dall'atto di pignoramento di cui all'all.to 8 fascicolo Liquidazione Giudiziale, il solo creditore
ER vanta un credito ipotecario pari a € 4.975.053,00).
In conclusione il reclamo va rigettato;
stante l'infondatezza del gravame va adottato il rigetto della contestuale domanda di sospensione della liquidazione dell'attivo.
La condanna al pagamento delle spese di reclamo segue la soccombenza, e va comminata nei confronti delle parti costituite.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Condanna al pagamento in favore di Liquidazione Giudiziale Parte_1
e di delle spese di reclamo che Parte_1 Controparte_1
pag. 13/14 per ciascuna si liquidano in €. 5.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura massima, IVA e CAP come per legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 11.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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