Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice nel procedimento iscritto al n. 1392/2025 R.G. “Volontaria Giurisdizione”, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)” e proposto da (c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f.: , rappresentati e difesi dall'avv. Dario Parte_2 CodiceFiscale_2
Malinconico, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 26/03/2025, le parti hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia , nata il [...] dalla relazione more uxorio tra loro instaurata. Per_1
Motivo della domanda è la decisione dei ricorrenti, stante la cessata convivenza, di giungere ad una regolamentazione dei rapporti nell'interesse della minore, come specificato in atti. In particolare, le parti hanno chiesto disporsi la regolamentazione nei seguenti termini:
1. la figlia viene affidata ad entrambi i genitori, non essendovi motivi ostativi Per_1 in tal senso. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere la minore;
2. la figlia verrà collocata prioritariamente presso la residenza della madre, sita in
Specchia alla Via Guglielmo Marconi, n. 73;
3. le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia a settimane alterne, nei seguenti modi:
a) nella prima settimana nei giorni infrasettimanali del martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00;
b) nella seconda settimana dal venerdì dalle ore 20:00 con pernottamento presso l'abitazione paterna anche nei seguenti giorni del sabato e della
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4. le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane di relative alla scuola, Per_1 al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato (da intendersi interamente richiamato);
5. quanto alle spese di mantenimento della figlia il Sig. Per_1 Parte_2 corrisponderà alla Sig.ra un assegno di mantenimento pari ad Parte_1 euro 200,00 (duecento/00) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'Assegno Unico Universale sarà percepito per intero dalla Sig.ra e, pertanto, il Sig, rinuncia al suo 50%; Parte_1 Parte_2
6. Quanto alle spese straordinarie esse sono da intendersi:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche che, invece, richiedono il preventivo accordo, quali a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
2 e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche che richiedono, invece, il preventivo accordo, quali a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F) spese extrascolastiche che richiedono, invece, il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
7. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
8. le parti prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
9. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
3 Ritiene il Tribunale che la domanda possa trovare accoglimento in quanto le condizioni riportate nel ricorso e stabilite consensualmente dalle parti, sopra trascritte e confermate all'udienza del 12/05/2025, risultano favorevoli all'interesse della minore oltre che rispettose del principio della bigenitorialità, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, fermo restando il riferimento alla disciplina prevista dal protocollo in vigore presso il Tribunale al fine della migliore individuazione delle spese straordinarie.
In ragione della natura del presente procedimento, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
1) dispone la regolamentazione come richiesta dalle parti e riportata in motivazione;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/06/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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