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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4117/2021 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5193/2021, pubblicata il giorno 1.6.2021 (n. 15033/2016 RG); impugnazione di testamento;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Raffaele Leanza (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. Gaetano Fusco (c.f. ) C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
E
c.f. , Controparte_2 C.F._5
c.f. Controparte_3 C.F._6
c.f. , Parte_2 C.F._7
c.f. , Controparte_4 C.F._8
APPELLATI - CONTUMACI
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA PROCESSUALE citava in giudizio , chiedendo al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Napoli, previo accertamento della sua qualità di erede del padre,
, deceduto il 2.7.2014, di dichiarare la falsità materiale del Persona_1 testamento olografo datato 24.11.2010 e pubblicato con verbale del notaio in data 8.7.2014, accertando che la scrittura, la data e la Persona_2 sottoscrizione che figuravano nella scheda testamentaria non erano autografe, in quanto non vergate da;
in via subordinata, di dichiarare la Persona_1 falsità materiale della firma che figurava apposta al testamento de quo, accertando che la sottoscrizione non era autografa;
in caso di accoglimento della domanda, all'esito dell'accertamento della falsità, condannare in via generica il convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi da essa attrice, da liquidarsi in separato giudizio;
con vittoria di spese e compensi del giudizio da attribuire al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio , il quale, eccepita Controparte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per non avere l'attrice esperito preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione e la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione delle scritture di comparazione utilizzate dal consulente di parte nella perizia grafologica, rilevava la non integrità del contradditorio, evidenziando la necessità di instaurare il giudizio anche nei confronti dei fratelli , e – anch'essi CP_2 Pt_2 CP_3 CP_4 potenziali eredi legittimi di – considerato che l'eventuale Persona_1 accoglimento della domanda attorea avrebbe determinato, quale conseguenza della declaratoria di invalidità del testamento, l'apertura della successione legittima per l'intero asse ereditario.
Infine, nel merito contestava la domanda attorea, ritenendo che il testamento era da considerarsi autentico in ogni sua parte, in quanto interamente redatto dal testatore di suo pugno e da lui datato e sottoscritto.
Aggiungeva che, sebbene la scheda presentasse alcune difformità ed anomalie nella scrittura, ciò era dovuto soltanto all'età avanzata del de cuius al momento dell'atto (85 anni) ed alle patologie da cui era affetto (vasculopatia cerebrale cronica e diabete mellito di tipo 2), le quali, tuttavia, non intaccavano la sua capacità di intendere e di volere, ma soltanto la vista.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda e, per l'effetto, di dichiarare la piena validità ed efficacia del testamento, con condanna dell'attrice al
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IV sezione civile risarcimento dei danni ex artt. 1226 e 96 cod. proc. civ., oltre vittoria di spese e competenze di lite.
A seguito dell'integrazione del contraddittorio, , Controparte_2
e rimanevano contumaci. Pt_2 CP_3 CP_4
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza indicata in epigrafe, statuiva quanto segue:
“1) dichiara la contumacia di , e Controparte_2 Parte_2 Controparte_5
; Controparte_4
2) rigetta la domanda di accertamento della nullità del testamento olografo datato
24.11.2020, pubblicato a Napoli con verbale del notaio del 9.7.2014, rep. n. Per_2
22672 racc. 8663:
3) dichiara assorbite le ulteriori domande proposte in citazione;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc proposta dal convenuto:
5) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in € 7.254,00 per compensi professionali del procuratore, oltre iva e
[...] cpa e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Fusco dichiaratosi antistatario;
6) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame , Parte_1 ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“in via principale: dichiarare la falsità materiale di tutto il testamento olografo in data
24.11.2010 che figura scritto e sottoscritto da , pubblicato con verbale
Persona_1 del Notaio Dr. di Napoli in data 8.7.2014, accertando che la scrittura, Persona_2 la data e la sottoscrizione che figurano nella scheda testamentaria non sono autografe in quanto non vergate dal;
Persona_1 in via subordinata: dichiarare la falsità materiale della firma che figura apposta nel testamento de quo, accertando che la sottoscrizione che figura nella scheda testamentaria non è autografa in quanto non vergata da;
Persona_1 accertare e dichiarare, in ogni caso, che al tempo in cui appare essere stata redatta la scheda testamentaria il era incapace di intendere e di volere.
Persona_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste nella rinnovazione della CTU grafologica, ed in ogni caso, affinché vengano disposte ulteriori indagini affidando l'incarico ad un grafo patologo, al fine di accertare lo stato di salute al tempo della presunta disposizione testamentaria del e, quindi, la sua capacità ovvero incapacità di Persona_1
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IV sezione civile
intendere e di volere, per le ragioni diffusamente rappresentate con i motivi di censura.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto: Controparte_1
“a) dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile fondandosi il gravame su fatti e circostanze non prospettate in primo grado;
b) in subordine, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
c) in ogni caso, per effetto, confermare in toto la sentenza gravata;
d) condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di difesa del grado con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 22.10.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - LA NULLITA' DEL TESTAMENTO
ha lamentato, con il primo motivo di gravame, la Parte_1 mancata valutazione da parte del c.t.u. e del Tribunale del profilo della incapacità di intendere e volere del testatore. Sul punto, ha evidenziato l'insufficienza del mandato conferito al c.t.u., poiché i quesiti erano diretti solo alla verifica dell'appartenenza al de cuius dello scritto e della firma di cui al testamento olografo oggetto di causa, prescindendo da ogni ulteriore indagine e verifica, come lo stato di salute suggeriva.
Ha dedotto che costituisce un'anomalia la circostanza per cui nel percorso argomentativo, tanto dell'ausiliario quanto della sentenza, non si faccia alcuna menzione dell'attitudine del de cuius, al tempo della redazione e sottoscrizione della scheda testamentaria, a comprendere il significato delle proprie azioni e della percezione che lo stesso avrebbe avuto del valore dell'atto a lui riferibile (capacità di intendere), nonché la sussistenza del potere di controllo dei propri stimoli e impulsi di agire (capacità di volere).
Con il secondo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le contestazioni sollevate alla c.t.u., da parte attrice, erano state già oggetto di esauriente risposta da parte del consulente e che, avendo queste il tratto distintivo della novità, non avrebbero potuto trovare ingresso oltre il termine di cui all'art. 195, co. 3, c.p.c.
I motivi di appello vanno rigettati in quanto infondati.
In via preliminare, va chiarito che la domanda di in Parte_1 primo grado si fondava esclusivamente sull'assenza del requisito dell'autografia del testamento oggetto di causa, non facendo invece alcun cenno all'incapacità di intendere e volere del de cuius.
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IV sezione civile
Difatti, negli atti processuali finalizzati a cristallizzare il thema decidendum della lite, ossia l'atto di citazione e la memoria ex art. 183, co. VI, n.1, c.p.c.,
ha sempre sostenuto la nullità del testamento solo ed Parte_1 esclusivamente per difetto del requisito dell'autografia. A sostegno di tale pretesa, quest'ultima evidenziava che, dall'analisi del testamento e dal suo confronto con altre scritture autografe del de cuius, emergevano una serie di anomalie tali da far ritenere la scheda testamentaria evidentemente apocrifa.
Con l'atto di appello, invece, l'istante, nel dolersi della sentenza di primo grado, ha argomentato valorizzando un profilo assolutamente diverso e mai prefigurato in precedenza, ossia la presunta incapacità di intendere e di volere del de cuius, in ragione delle sue gravi condizioni di salute e dell'età avanzata.
Ebbene, va evidenziato che la suddetta incapacità concretizza un fatto costituivo del tutto nuovo, autonomo e totalmente scisso dall'allegazione originariamente svolta in primo grado, determinando l'introduzione di questa tematica un inammissibile ampliamento del tema d'indagine in appello, essendo questa fondata su una causa petendi del tutto nuova.
A tal proposito appare opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità che, su un caso analogo sebbene a fattispecie “invertita”, ma pienamente assimilabile a quella in scrutinio, ha affermato che, proposta domanda di annullamento di un testamento olografo per incapacità naturale del testatore al momento della sua formazione, la richiesta, in sede di conclusioni, che la nullità del testamento sia dichiarata per difetto di autografia, trattandosi, di azioni distinte (di annullabilità e di nullità), basate su fatti diversi, non ne rappresenta una consentita modificazione, ma costituisce una nuova domanda, la cui proposizione nel corso del giudizio di primo grado non
è consentita dall'art. 184 cod. proc. civ., la. (Cass. n. 4528/1990).
In sostanza, l'azione di nullità del testamento ex art. 606 comma I cod. civ., per difetto dell'autografia (art. 602 cod. civ.), e l'azione di annullamento ex art. 591, co. II, n. 3) e comma IV cod. civ., per l'incapacità di intendere e di volere al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, sono tra loro affatto diverse ed autonome, in quanto differiscono tra loro per il petitum
(nullità/annullamento) e per la causa petendi (mancanza di autografia/incapacità mentale). Sono diversi, dunque, i fatti costitutivi delle due domande, sicchè resta esclusa qualsiasi assimilazione dell'una all'altra e precluso il mutamento dall'una all'altra, che viene a configurarsi, ove compiuto, come una vietata mutatio libelli.
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Ed infatti, nullità e annullabilità sono forme di invalidità nettamente distinte quanto a presupposti, disciplina e conseguenze e deve escludersi che l'una azione sia compresa nell'altra o siano tra loro in rapporto di fungibilità e/o di continenza anche quando siano fondate sui medesimi fatti (Cass. n.
8285/1999). E ancora, la Corte di Cassazione, in un caso in cui erano state proposte due domande di annullamento fondate su causae petendi diverse, ha affermato che, proposta domanda di annullamento di un testamento olografo per incapacità naturale del testatore, costituisce domanda nuova la richiesta, formulata in sede di memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente all'1 marzo 2006), di annullamento del medesimo testamento per altro motivo (nella specie, difetto di data), fondando le due azioni, pur nella identità di "petitum", su fatti costitutivi diversi, né potendo il giudice rilevare
“ex officio” l'annullabilità dell'atto di ultima volontà per tale diversa ragione, mancando una norma che espressamente gli riconosca tale potere. (Cass. n.
846/2016).
La ritenuta novità del fatto costitutivo introdotto da Parte_1 in questo giudizio di appello (l'incapacità di intendere e di volere del testatore) impone di disattendere la richiesta di un nuovo accertamento grafologico, ad opera di un c.t.u. grafo-patologo, giacchè comporterebbe un inammissibile ampliamento della domanda, come introdotta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
§ - LE SPESE DI CAUSA
Le spese di questo secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 ed al valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione di valore indeterminato/bile) e restano a carico di , per effetto della soccombenza, con Parte_1 attribuzione all'avv. Gaetano Fusco, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
Nulla va statuito sulle spese del rapporto processuale tra Parte_1
e , e
[...] Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 CP_2
, essendo questi ultimi rimasti contumaci e non avendo sostenuto oneri
[...] di difesa.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
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IV sezione civile pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012) e di tanto va fatta declaratoria nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5193/2021, pubblicata il giorno
1.6.2021 (n. 15033/2016 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio di Parte_1 secondo grado, che liquida in € 8.700,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Gaetano Fusco;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater d.p.r.
115/2002, a carico di , per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 21 gennaio 2025 .
IL PRESIDENTE est. (firma apposta in modalità digitale)
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