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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1426/2024 RG avente ad oggetto:
«Prestazione: malattia professionale – indennizzo/rendita»
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati MORO Parte_1
CA e TT CE ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro
[...] tempore – rappresentato e difeso dagli Avvocati CAPPELLUTI FRANCESCO e
IA LE ed elettivamente domiciliato presso S. CROCE 712 CP_1
30135 VENEZIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/07/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, il ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo « CP_1
conclusioni: - accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata;
- conseguentemente dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 10% per la patologia oggetto di causa e così in sommatoria con le menomazioni già riconosciute
1 dall' (mp 516112505 del 10.11.2017, 517263356 del 03.06.2019, 518397868 del CP_1
28.06.2021) nella misura complessiva del 24% ai sensi di quanto disposto dal D.
Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato alla diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medico-legali che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e CP_1
condannarsi lo stesso al pagamento di tali prestazioni in favore della CP_1
ricorrente e quindi alla corresponsione dell'indennizzo, in forma di rendita o captale, rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura del
10% per la patologia oggetto di causa e così in sommatoria con le menomazioni già riconosciute dall' (mp 516112505 del 10.11.2017, 517263356 del 03.06.2019, CP_1
518397868 del 28.06.2021)nella misura complessiva del 24% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi come per legge. Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli scriventi avvocati in qualità di anticipatari».
Nel costituirsi Controparte_1
contestando la pretesa del ricorrente e
[...]
chiedendo « 1) nel merito, - respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. - Spese e compensi del giudizio come per legge;
».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi addotti dal ricorrente e l'espletamento di c.t.u. medico legale.
*** *** ***
1. Il c.t.u. con esaustiva e condivisibile motivazione ha concluso nel senso che il ricorrente « è affetto da meniscopatia e condropatia genulea bilaterale» ma che tuttavia non sussiste nesso causale con le mansioni svolte di trasportatore addetto al carico, scarico e consegna delle bibite presso bar, ristoranti, alberghi ed esercizi commerciali della città di Venezia.
2. A tale conclusione il CTU è giunto esaminando proprio i filmati prodotti da
Parte Ricorrente che illustrano le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte dello stesso, da questi - ancora più espliciti rispetto alle deposizioni assunte -
2 secondo il CTU emerge «sicuramente che l'interessato svolgeva un'attività prettamente manuale, a significativo impegno fisico. Non risulta però che durante lo svolgimento delle mansioni, l'interessato esercitasse pressione sulle ginocchia (come ad esempio nell'attività di piastrellista). Non vi è ripetizione continua e costante della flesso-estensione genulea come ad esempio nei montatori di mobili e neppure l'assunzione di posizioni viziate delle ginocchia mantenute a lungo (come ad esempio nei lavoratori impiegati negli scavi)»
3. Il CTU ha anche rilevato che « I filmati, oltre a consentire di escludere rischi nocivi per l'apparato genuleo del lavoratore consentono anche di affrontare in maniera analitica la tematica delle patologie tabellate. Le nuove tabelle delle malattie professionali industria ed agricoltura “DM 10/10/2023 GU n. 270 del
18/11/2023” prevedono alla voce 75 “Meniscopatia degenerativa, malattie da sovraccarico biomeccanico del ginocchio: lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano movimenti ripetuti di estensione o flessione di ginocchio e/o mantenimento di postura incongrue” periodo massimo di indennizzabilità due anni”. L'analisi in precedenza illustrata consente di escludere che la malattia di cui soffre il ia tabellata. L'attività svolta dal Pt_1
periziato non può essere paragonata a quelle che prevedono movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e neppure alle mansioni che implichino il mantenimento di posture incongrue»
4. Per quanto attiene alla letteratura scientifica il CTU ha evidenziato come
«Nel notiziario INCA (n. 1/2012), “Patologia traumatica e professionale del ginocchio, aspetti medico-legali” si [sottolinei] (…) che la prevalenza della borsite del ginocchio è prevista nei posatori di pavimento/carpentieri/muratori.
Per quanto attiene “fattori di rischio occupazionale e lesioni meniscali” si descrive una situazione di rischio significativo nel caso di attività che prevedano: posizione inginocchiata>un'ora/giorno, posizione accovacciata >1h/giorno; alzarsi in piedi da posizione inginocchiata o accovacciata >30 volte/ giorno;
guidare 4h/giorno; salire >30 rampe di scale/giorno; movimentazione manuali di carico>10 Kg al giorno. Come si può ben comprendere si tratta di mansioni che implicano un marcato sovraccarico sugli arti inferiori che nel caso di specie, non sembra essere avvenuto».
3 5. Oltre a questo il CTU evidenziato che «non viene documentata una
“malattia” secondo la definizione medico-legale di “processo anatomopatologico evolutivo a carattere peggiorativo”. Infatti l'interessato ha esibito unicamente una RMN del 30/6/2023. (…) Si tratta di un accertamento strumentale effettuato quando l'interessato aveva 57 anni, un'età in cui le patologie del ginocchio sono frequenti nella popolazione. Pertanto, anche l'assenza di una evoluzione della patologia non fornisce elementi a suffragio dell'origine professionale della malattia»
6. Rileva infine il CTU come vi sia un'altra “causa” che può aver provocato la patologia in questione ovvero l'attività di bodybuilding che l'interessato avrebbe svolto dai 23 ai 35aa. (…) le lesioni meniscali degenerative, sono provocate solitamente da una scorretta biomeccanica dell'articolazione del ginocchio, come: nella condropatia femoro-rotulea; l'ipeutilizzo in compressione come in alcuni sport compreso l'allenamento con sovraccarichi o da un eccessivo peso corporeo. D'altra parte gli esercizi base previsti per lo sviluppo della muscolatura degli arti inferiori (squat, stacchi da terra;
affondi; leg press) prevedono tutti dei carichi ripetuti e gravosi proprio sulle articolazioni del ginocchio. Pertanto questa attività, protrattasi per molti anni in maniera intensa
(il presenta a tutt'oggi una muscolatura particolarmente sviluppata), in Pt_1
un soggetto a cui è stata diagnosticata una meniscopatia all'età di 57 anni, risulta quale causa della patologia genulea in questione. (…) si deve constatare che non esistono elementi sufficienti per stabilire che la patologia genulea di cui soffre sia riconducibili ad attività lavorativa». Parte_1
7. Le conclusioni del CTU debbono essere condivise in quanto secondo il consolidato orientamento della suprema corte, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessiti di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi
4 (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (vd. ex plurimis Cassazione 9057/04).
8. Tali considerazioni devono coordinarsi con il rilievo che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano -ad una valutazione "ex ante" -del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile, così che, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr.
Cassazione SS UU n. 576/08; Cassazione n. 10741/09).
9. Anche recentemente la S.C. ha affermato che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.” Ed a tal fine – ha ulteriormente osservato la
S.C. “ “il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Sez.
L - , Ordinanza n. 8773 del 10/04/2018)
10. Quanto al rischio la S.C. ha altresì statuito che “in tema di malattia professionale, la tutela assicurativa va estesa ad ogni forma di tecnopatia, CP_1
5 fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell'attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l'organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella, dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata” (Sez. L
- , Ordinanza n. 5066 del 05/03/2018)
11. Orbene, il CTU ha ben spiegato dopo aver visionato i filmati forniti dalla stessa parte ricorrente che le mansioni dallo stesso svolte dal ricorrente non rientrano tra quelle che secondo la letteratura scientifica costituiscono fattori di rischio per le lesioni meniscali mentre esiste un fattore extralavorativo certo in grado di provocare le ridette lesioni quale l'attività di body building.
12. A tale proposito il CTU ha anche precisato come il CTP di parte ricorrente avesse sottolineato che l'attività di culturismo era stata sospesa dall'interessato a 35 anni di età ma come dovesse rilevarsi una « incongruenza tra la dichiarazione dell'interessato ed il suo aspetto fisico» poiché « Pt_1
presenta una marcatissima ipertrofia muscolare diffusa che non può essere conseguenza di meri allenamenti hobbistici ma è frutto di una costante e verosimilmente attuale attività di pesistica marcata. Pertanto, l'obiezione che l'attività di body builder sia irrilevante nel determinismo della patologia genulea viene a cadere».
13. Quanto alla ulteriore difesa del ricorrente per cui il CTU avrebbe omesso di valutare l'apporto concausale dell'attività lavorativa, rileva la giudicante che di concausa si può parlare quando ogni singolo fattore abbia per parte sua, anche se poca, una efficienza causale, che nel caso in esame il CTU, per tutte le ragioni ampiamente svolte nella consulenza alla luce della letteratura scientifica richiamata, ha escluso.
14. Devono peraltro condividersi le conclusioni del c.t.u. in quanto immuni da vizi logici e giuridici, come appena rilevato, supportate da ogni necessario e possibile accertamento, adeguatamente motivate.
15. Deve pertanto concludersi come in dispositivo.
16. Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, atteso che la decisione della causa
6 involge complessi accertamenti di carattere medico-legali rispetto ai quali il lavoratore non ha certo alcuna cognizione, e che si prestano sempre ad un margine di controvertibilità (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018 la quale oltre a dichiarare “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 [...] convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ha affermato che dalla predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale comunque consegue che qualora “il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, debba [...] promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (cosiddetto contenzioso a controprova), costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite”).
17. Le spese di CTU devono essere poste a carico delle parti in solido e nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda di cui al ricorso;
2) Pone definitivamente a carico delle parti in solido – e nella misura del
50% ciascuna – le spese di c.t.u. separatamente liquidate.
Venezia, all'udienza del 11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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