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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/10/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1235/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa AL TT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1235/2020 tra
( ), nato a [...][...].07.1961 ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Avola (SR), corso Garibaldi n. 130, presso lo studio dell'avv. SIGNORELLO Paolo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Avola Controparte_1
(SR), via Ninni Cassarà n. 47, presso lo studio dell'avv. BARONE Marilena, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2020, esponeva di aver lavorato Parte_1 nell'interesse del , senza sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro, dal Controparte_1
25.07.2016 al 03.10.2016, con le mansioni di operaio per un totale di 413 ore;
precisava di aver svolto l'attività di apposizione e rimozione di transenne e segnaletiche provvisorie, nonché di guida di automezzi comunali e di aver prestato la propria attività lavorativa “a chiamata”, a qualsiasi ora, anche di notte, percependo esclusivamente un acconto di € 200,00 che l'Ente resistente aveva erogato quale “sussidio speciale”.
Assumeva che il rapporto di lavoro si era sempre svolto con le medesime modalità di un rapporto di lavoro contrattualizzato alle dipendenze dell'Amministrazione, alla luce del concreto atteggiarsi dell'attività – sottoposta al potere direttivo, organizzativo e gerarchico “del , sebbene Controparte_1 per mezzo dei responsabili/dirigenti degli uffici con cui il ricorrente è venuto in contatto” – e dei documenti attestanti l'assegnazione al ricorrente di “borse di lavoro” nell'anno 2016 e 2017.
Sulla base di tali circostanze, tenuto conto delle mansioni di fatto svolte e delle ore di lavoro effettivamente prestate, deduceva di aver maturato un credito per differenze retributive pari ad €
3.631,47.
Precisava di aver inviato formale richiesta al , a mezzo raccomandata del Controparte_1
21.10.2016, delle somme dallo stesso dovute, ma di non aver ricevuto alcun riscontro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il , in persona del Sindaco pro-tempore, per sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 3.631,47, “rappresentativa della somma allo stesso spettante per l'intercorso rapporto di lavoro”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del credito sino al soddisfo, determinata con applicazione della retribuzione oraria dovuta in base al CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali.
Con memoria depositata in data 12.03.2021, si costituiva il contestando la Controparte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Precisava che il , a causa del Pt_1 proprio stato di indigenza, in accoglimento della domanda del 18.02.2016, prot. n. 5322 dallo stesso presentata, era stato ammesso al Servizio di Assistenza economica del Comune di con la CP_1 prestazione di servizio civico di utilità sociale (come istituito dalla legge regionale del 09.05.1986 n.
22) avendo sottoscritto anche il “disciplinare per il conferimento di incarico” che prevede, per l'attività prestata, la corresponsione di un'assistenza mensile equivalente ad € 240,83 (€ 4,81 l'ora per 50 ore mensili al massimo e con il massimo di tre ore giornaliere) ed esclude la qualificazione del rapporto quale lavoro subordinato;
aggiungeva, altresì, che il ricorrente aveva prestato servizio civico per complessive n. 98 ore, risultanti dai fogli presenza prodotti in allegato alla memoria, ricevendo un compenso di € 480,00; inoltre, il , sempre a causa del suo stato di indigenza, Pt_1 aveva ricevuto dal due contributi economici di 200,00 ciascuno, per Controparte_1 complessivi € 400,00. Eccepiva, poi, il difetto di legittimazione passiva del con riferimento CP_1 alle pretese economiche vantate dal ricorrente sul presupposto della richiesta di prestazioni lavorative avanzate dai dirigenti Comunali e rese dallo stesso ricorrente al di fuori dell'intervento sociale di assistenza economica cui era stato ammesso.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso avendo il ricorrente percepito quanto spettantegli a titolo di assistenza economica per il servizio civico reso in conformità alle leggi ed ai regolamenti disciplinanti il suddetto istituto.
All'udienza del 18.3.2021 parte ricorrente precisava di aver instaurato per il medesimo periodo oggetto del presente procedimento un giudizio nei confronti dei dirigenti responsabili del CP_1 per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento delle retribuzioni maturate e che il Tribunale
[...] di Siracusa con sentenza n. 1063/2018 aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei resistenti per essersi il rapporto instaurato tra il ricorrente e il Controparte_1
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale ed espletamento di CTU contabile e, concesso un termine per il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza dell'11.09.2025 – la prima dinanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
***
Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento in quanto domanda nuova proposta dal ricorrente solo con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione e decisione dell'11.9.2025.
Nel merito, parte ricorrente chiede condannarsi l'amministrazione comunale al pagamento delle somme allo stesso spettanti per l'attività lavorativa svolta nel periodo 25.7.2016 – 3.10.2016 su disposizione dei dirigenti comunali e in assenza di regolare contratto, attività che, nella prospettazione del ricorrente, sarebbe diversa e ulteriore rispetto a quella svolta dal ricorrente nel periodo precedente
(4-20 aprile 2016) e immediatamente successivo (5-15 ottobre 2016) a quello oggetto di causa e riconducibile all'attività di “servizio civico con assistenza economica”.
La domanda è infondata e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, giova chiarire che la disciplina del Servizio civico con assistenza economica è contenuta nel Regolamento di Assistenza Economica del Comune di - ente titolare delle CP_1 funzioni amministrative in materia socio assistenziale – (Regolamento prodotto all'allegato 2 alla memoria di costituzione) che prevede una particolare forma di assistenza in favore dei cittadini in stato di indigenza, ma idonei allo svolgimento di attività lavorativa il cui scopo “fondamentale” è quello di “disincentivare la pigrizia lavorativa e di responsabilizzare l'assistito. Pertanto,
l'assistenza con servizio civico, anziché essere a fondo perduto, postula la prestazione di una attività di pubblica utilità da parte del beneficiario finalizzata a prevenire forme pericolose di emarginazione sociale e al reinserimento di soggetti portatori di un disagio”.
Il citato Regolamento disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione dell'assistenza prevedendo la pubblicazione, ad opera del Comune, di avvisi pubblici per la partecipazione e la formazione di graduatorie trimestrali per il riconoscimento del beneficio. Il regolamento prevede, poi, ai fini che qui interessano, che l'attività lavorativa svolta nell'ambito del servizio civico non costituisce rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato, ma esclusivamente prestazione d'opera, ai sensi dell'art. 2222 c.c. a favore della Pubblica amministrazione, non soggetta ad alcuna ritenuta, per cui “sarà corrisposta un'indennità mensile la cui misura verrà determinata annualmente con delibera della Giunta Municipale e verrà corrisposta con cadenza mensile sulla base delle effettive presenze giornaliere”.
Appare opportuno precisare che, ad avviso del giudicante, il rapporto di lavoro instaurato per effetto dell'ammissione al servizio civico con assistenza economica non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato: la genesi del rapporto di lavoro e la sua destinazione a specifiche categorie di soggetti indigenti, nonchè la peculiare disciplina in tema di trattamento economico depongono per la natura assistenziale della misura in questione.
Fatte tali premesse, deve evidenziarsi che dagli atti di causa emerge che ha Parte_1 presentato in data 18-2-2016 istanza di ammissione al Servizio Civico ai sensi del Bando pubblico approvato con delibera della Giunta Municipale n. 127/2004 e che, a seguito dell'ammissione, ha sottoscritto il disciplinare per il conferimento di incarico per lavori di pubblica utilità economicamente assistiti.
Il disciplinare di incarico sottoscritto dal ricorrente prevede, all'art. 3, che “giorni e orario di lavoro saranno stabiliti dagli Uffici Comunali competenti secondo le esigenze che di volta in volta si manifesteranno nel settore di intervento e nei limiti di quanto disciplinato dalla normativa di riferimento”; all'art. 4 che “per l'attività lavorativa prestata, analogamente a quanto previsto per i
LL.S.UU: sarà corrisposta un'assistenza mensile equivalente a € 240,83 (€ 4,81 l'ora per 50 ore mensili al massimo e con il tetto di tre ore giornaliere). Essa sarà erogata in denaro così come prevista dall'art. 10 del bando pubblico, L'assistenza sarà corrisposta con cadenza mensile sulla base delle effettive presenze giornaliere, con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali, su presentazione di regolare ricevuta e documentazione dell'attività svolta da parte dell'ufficio competente” e all'art. 8 che “Fra il lavoratore come sopra convenzionato ed incaricato e l'A.C. non viene a formarsi alcun rapporto di lavoro, essendo la prestazione fornita dall'assistito una modalità di erogazione dell'assistenza economica”.
Ebbene, ad avviso di parte ricorrente solo l'attività resa nel periodo precedente ( 4-20 aprile 2016) e immediatamente successivo (5 -25 ottobre 2016) a quello oggetto di causa sarebbe stata resa nell'ambito del servizio civico, mentre quella resa nel periodo 25.7.2016 – 3.10.2016 sarebbe riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del resistente. CP_1
L'assunto non può trovare accoglimento essendo smentito dagli esiti dell'istruttoria documentale.
In particolare, parte resistente ha prodotto la disposizione di Servizio – Settore Servizi Sociali prot.
n. 3862 del 12.7.2016 con cui si dispone che “presti servizio con decorrenza Parte_1
13.7.2016 presso l'Ufficio AUTOPARCO per svolgere le seguenti operazioni supporto a “Lavori
Vari” nei giorni da stabilirsi con il Responsabile del Servizio”, richiamando espressamente la normativa in materia di servizio Civico di cui al citato Regolamento. Conseguentemente, dato l'arco temporale indicato, può ritenersi che l'attività svolta nel periodo indicato dal ricorrente (25 luglio - 3 ottobre 2016) sia stata resa nell'ambito del Servizio Civico.
L'istruttoria orale, poi, non ha fornito positivo riscontro alle deduzioni del , sia con Pt_1 riferimento allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze del Comune, sia con riferimento al numero di ore svolte. In particolare, i testi ammessi per la parte ricorrente hanno riferito circostanze generiche e tra di loro contrastanti : il teste dipendente del Comune di con Testimone_1 CP_1 mansioni di conducente mezzi pesanti, ha dichiarato che la prestazione richiesta al ricorrente non aveva carattere di continuità e stabilità, in quanto il “lavorava “a chiamata” del Comune, Pt_1
a qualsiasi ora del giorno e della notte”, mentre il teste dipendente Testimone_2 comunale con la qualifica di operaio che si occupa della segnaletica stradale, ha riferito che “Il ricorrente faceva questa attività per il Comune insieme a me che sono dipendente comunale. Il lavoro era svolto tutti i giorni compresi i festivi e pertanto mi sembra corretta l'indicazione di 413 ore complessive, anche se non so essere preciso”.
Quanto al numero di ore di lavoro svolte dal ricorrente il teste ha riferito che “Le Testimone_1
413 ore da me indicate quale tempo complessivo plausibile del lavoro del ricorrente sono ore di
“reperibilità”, non di lavoro effettivo (guida del furgone e apposizione di cartelli e transenne)”, mentre il teste ha riferito che “Quando parlo di 413 ore di lavoro, mi Testimone_2 riferisco al lavoro effettivo e non alla “reperibilità” che il ricorrente doveva dare”.
Infine, il teste , pur avendo chiarito la procedura di erogazione dell'assistenza Testimone_3 economica con servizio civico, ha riferito “In particolare nulla so di un periodo di lavoro dal
25.07.2016 al 3.10.2016 non regolarizzato per il monte ore che mi viene indicato”.
Ne deriva che in mancanza di specifiche e convergenti prove testimoniali la domanda del ricorrente non può ritenersi provata.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alle spese di lite, sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alla complessità degli accertamenti di fatto e alle condizioni soggettive delle parti. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. R.G. 1235/2020 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AL TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa AL TT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1235/2020 tra
( ), nato a [...][...].07.1961 ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Avola (SR), corso Garibaldi n. 130, presso lo studio dell'avv. SIGNORELLO Paolo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Avola Controparte_1
(SR), via Ninni Cassarà n. 47, presso lo studio dell'avv. BARONE Marilena, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2020, esponeva di aver lavorato Parte_1 nell'interesse del , senza sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro, dal Controparte_1
25.07.2016 al 03.10.2016, con le mansioni di operaio per un totale di 413 ore;
precisava di aver svolto l'attività di apposizione e rimozione di transenne e segnaletiche provvisorie, nonché di guida di automezzi comunali e di aver prestato la propria attività lavorativa “a chiamata”, a qualsiasi ora, anche di notte, percependo esclusivamente un acconto di € 200,00 che l'Ente resistente aveva erogato quale “sussidio speciale”.
Assumeva che il rapporto di lavoro si era sempre svolto con le medesime modalità di un rapporto di lavoro contrattualizzato alle dipendenze dell'Amministrazione, alla luce del concreto atteggiarsi dell'attività – sottoposta al potere direttivo, organizzativo e gerarchico “del , sebbene Controparte_1 per mezzo dei responsabili/dirigenti degli uffici con cui il ricorrente è venuto in contatto” – e dei documenti attestanti l'assegnazione al ricorrente di “borse di lavoro” nell'anno 2016 e 2017.
Sulla base di tali circostanze, tenuto conto delle mansioni di fatto svolte e delle ore di lavoro effettivamente prestate, deduceva di aver maturato un credito per differenze retributive pari ad €
3.631,47.
Precisava di aver inviato formale richiesta al , a mezzo raccomandata del Controparte_1
21.10.2016, delle somme dallo stesso dovute, ma di non aver ricevuto alcun riscontro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il , in persona del Sindaco pro-tempore, per sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 3.631,47, “rappresentativa della somma allo stesso spettante per l'intercorso rapporto di lavoro”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del credito sino al soddisfo, determinata con applicazione della retribuzione oraria dovuta in base al CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali.
Con memoria depositata in data 12.03.2021, si costituiva il contestando la Controparte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Precisava che il , a causa del Pt_1 proprio stato di indigenza, in accoglimento della domanda del 18.02.2016, prot. n. 5322 dallo stesso presentata, era stato ammesso al Servizio di Assistenza economica del Comune di con la CP_1 prestazione di servizio civico di utilità sociale (come istituito dalla legge regionale del 09.05.1986 n.
22) avendo sottoscritto anche il “disciplinare per il conferimento di incarico” che prevede, per l'attività prestata, la corresponsione di un'assistenza mensile equivalente ad € 240,83 (€ 4,81 l'ora per 50 ore mensili al massimo e con il massimo di tre ore giornaliere) ed esclude la qualificazione del rapporto quale lavoro subordinato;
aggiungeva, altresì, che il ricorrente aveva prestato servizio civico per complessive n. 98 ore, risultanti dai fogli presenza prodotti in allegato alla memoria, ricevendo un compenso di € 480,00; inoltre, il , sempre a causa del suo stato di indigenza, Pt_1 aveva ricevuto dal due contributi economici di 200,00 ciascuno, per Controparte_1 complessivi € 400,00. Eccepiva, poi, il difetto di legittimazione passiva del con riferimento CP_1 alle pretese economiche vantate dal ricorrente sul presupposto della richiesta di prestazioni lavorative avanzate dai dirigenti Comunali e rese dallo stesso ricorrente al di fuori dell'intervento sociale di assistenza economica cui era stato ammesso.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso avendo il ricorrente percepito quanto spettantegli a titolo di assistenza economica per il servizio civico reso in conformità alle leggi ed ai regolamenti disciplinanti il suddetto istituto.
All'udienza del 18.3.2021 parte ricorrente precisava di aver instaurato per il medesimo periodo oggetto del presente procedimento un giudizio nei confronti dei dirigenti responsabili del CP_1 per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento delle retribuzioni maturate e che il Tribunale
[...] di Siracusa con sentenza n. 1063/2018 aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei resistenti per essersi il rapporto instaurato tra il ricorrente e il Controparte_1
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale ed espletamento di CTU contabile e, concesso un termine per il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza dell'11.09.2025 – la prima dinanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
***
Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento in quanto domanda nuova proposta dal ricorrente solo con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione e decisione dell'11.9.2025.
Nel merito, parte ricorrente chiede condannarsi l'amministrazione comunale al pagamento delle somme allo stesso spettanti per l'attività lavorativa svolta nel periodo 25.7.2016 – 3.10.2016 su disposizione dei dirigenti comunali e in assenza di regolare contratto, attività che, nella prospettazione del ricorrente, sarebbe diversa e ulteriore rispetto a quella svolta dal ricorrente nel periodo precedente
(4-20 aprile 2016) e immediatamente successivo (5-15 ottobre 2016) a quello oggetto di causa e riconducibile all'attività di “servizio civico con assistenza economica”.
La domanda è infondata e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, giova chiarire che la disciplina del Servizio civico con assistenza economica è contenuta nel Regolamento di Assistenza Economica del Comune di - ente titolare delle CP_1 funzioni amministrative in materia socio assistenziale – (Regolamento prodotto all'allegato 2 alla memoria di costituzione) che prevede una particolare forma di assistenza in favore dei cittadini in stato di indigenza, ma idonei allo svolgimento di attività lavorativa il cui scopo “fondamentale” è quello di “disincentivare la pigrizia lavorativa e di responsabilizzare l'assistito. Pertanto,
l'assistenza con servizio civico, anziché essere a fondo perduto, postula la prestazione di una attività di pubblica utilità da parte del beneficiario finalizzata a prevenire forme pericolose di emarginazione sociale e al reinserimento di soggetti portatori di un disagio”.
Il citato Regolamento disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione dell'assistenza prevedendo la pubblicazione, ad opera del Comune, di avvisi pubblici per la partecipazione e la formazione di graduatorie trimestrali per il riconoscimento del beneficio. Il regolamento prevede, poi, ai fini che qui interessano, che l'attività lavorativa svolta nell'ambito del servizio civico non costituisce rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato, ma esclusivamente prestazione d'opera, ai sensi dell'art. 2222 c.c. a favore della Pubblica amministrazione, non soggetta ad alcuna ritenuta, per cui “sarà corrisposta un'indennità mensile la cui misura verrà determinata annualmente con delibera della Giunta Municipale e verrà corrisposta con cadenza mensile sulla base delle effettive presenze giornaliere”.
Appare opportuno precisare che, ad avviso del giudicante, il rapporto di lavoro instaurato per effetto dell'ammissione al servizio civico con assistenza economica non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato: la genesi del rapporto di lavoro e la sua destinazione a specifiche categorie di soggetti indigenti, nonchè la peculiare disciplina in tema di trattamento economico depongono per la natura assistenziale della misura in questione.
Fatte tali premesse, deve evidenziarsi che dagli atti di causa emerge che ha Parte_1 presentato in data 18-2-2016 istanza di ammissione al Servizio Civico ai sensi del Bando pubblico approvato con delibera della Giunta Municipale n. 127/2004 e che, a seguito dell'ammissione, ha sottoscritto il disciplinare per il conferimento di incarico per lavori di pubblica utilità economicamente assistiti.
Il disciplinare di incarico sottoscritto dal ricorrente prevede, all'art. 3, che “giorni e orario di lavoro saranno stabiliti dagli Uffici Comunali competenti secondo le esigenze che di volta in volta si manifesteranno nel settore di intervento e nei limiti di quanto disciplinato dalla normativa di riferimento”; all'art. 4 che “per l'attività lavorativa prestata, analogamente a quanto previsto per i
LL.S.UU: sarà corrisposta un'assistenza mensile equivalente a € 240,83 (€ 4,81 l'ora per 50 ore mensili al massimo e con il tetto di tre ore giornaliere). Essa sarà erogata in denaro così come prevista dall'art. 10 del bando pubblico, L'assistenza sarà corrisposta con cadenza mensile sulla base delle effettive presenze giornaliere, con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali, su presentazione di regolare ricevuta e documentazione dell'attività svolta da parte dell'ufficio competente” e all'art. 8 che “Fra il lavoratore come sopra convenzionato ed incaricato e l'A.C. non viene a formarsi alcun rapporto di lavoro, essendo la prestazione fornita dall'assistito una modalità di erogazione dell'assistenza economica”.
Ebbene, ad avviso di parte ricorrente solo l'attività resa nel periodo precedente ( 4-20 aprile 2016) e immediatamente successivo (5 -25 ottobre 2016) a quello oggetto di causa sarebbe stata resa nell'ambito del servizio civico, mentre quella resa nel periodo 25.7.2016 – 3.10.2016 sarebbe riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del resistente. CP_1
L'assunto non può trovare accoglimento essendo smentito dagli esiti dell'istruttoria documentale.
In particolare, parte resistente ha prodotto la disposizione di Servizio – Settore Servizi Sociali prot.
n. 3862 del 12.7.2016 con cui si dispone che “presti servizio con decorrenza Parte_1
13.7.2016 presso l'Ufficio AUTOPARCO per svolgere le seguenti operazioni supporto a “Lavori
Vari” nei giorni da stabilirsi con il Responsabile del Servizio”, richiamando espressamente la normativa in materia di servizio Civico di cui al citato Regolamento. Conseguentemente, dato l'arco temporale indicato, può ritenersi che l'attività svolta nel periodo indicato dal ricorrente (25 luglio - 3 ottobre 2016) sia stata resa nell'ambito del Servizio Civico.
L'istruttoria orale, poi, non ha fornito positivo riscontro alle deduzioni del , sia con Pt_1 riferimento allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze del Comune, sia con riferimento al numero di ore svolte. In particolare, i testi ammessi per la parte ricorrente hanno riferito circostanze generiche e tra di loro contrastanti : il teste dipendente del Comune di con Testimone_1 CP_1 mansioni di conducente mezzi pesanti, ha dichiarato che la prestazione richiesta al ricorrente non aveva carattere di continuità e stabilità, in quanto il “lavorava “a chiamata” del Comune, Pt_1
a qualsiasi ora del giorno e della notte”, mentre il teste dipendente Testimone_2 comunale con la qualifica di operaio che si occupa della segnaletica stradale, ha riferito che “Il ricorrente faceva questa attività per il Comune insieme a me che sono dipendente comunale. Il lavoro era svolto tutti i giorni compresi i festivi e pertanto mi sembra corretta l'indicazione di 413 ore complessive, anche se non so essere preciso”.
Quanto al numero di ore di lavoro svolte dal ricorrente il teste ha riferito che “Le Testimone_1
413 ore da me indicate quale tempo complessivo plausibile del lavoro del ricorrente sono ore di
“reperibilità”, non di lavoro effettivo (guida del furgone e apposizione di cartelli e transenne)”, mentre il teste ha riferito che “Quando parlo di 413 ore di lavoro, mi Testimone_2 riferisco al lavoro effettivo e non alla “reperibilità” che il ricorrente doveva dare”.
Infine, il teste , pur avendo chiarito la procedura di erogazione dell'assistenza Testimone_3 economica con servizio civico, ha riferito “In particolare nulla so di un periodo di lavoro dal
25.07.2016 al 3.10.2016 non regolarizzato per il monte ore che mi viene indicato”.
Ne deriva che in mancanza di specifiche e convergenti prove testimoniali la domanda del ricorrente non può ritenersi provata.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alle spese di lite, sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alla complessità degli accertamenti di fatto e alle condizioni soggettive delle parti. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. R.G. 1235/2020 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AL TT