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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/08/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1553/2022 avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche promossa da:
Per_
(C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore AR P.IVA_1
, elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Rosario Scalise e M. Paola Roullet, che Parte_2
lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), già titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._1 [...]
ora cessata, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonio Cavagnaro che la Controparte_2
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito in riforma della sentenza n. 728/2022 emessa dal LE di Alessandria in data 06.08.2022,
In via principale:
Accertare e dichiarare l'intempestività e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle riserve formulate dalla e, conseguentemente e comunque, rigettare tutte le domande formulate dalla stessa, CP_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare il grave inadempimento e il grave ritardo della nell'adempimento CP_2
delle obbligazioni dalla medesima contrattualmente assunte e, conseguentemente, previa declaratoria della correttezza del procedimento risolutorio posto in essere dal , dichiarare AR tenuta l risarcimento di tutti i danni patiti dall'amministrazione comunale, a seguito e in CP_2 conseguenza dell'inadempimento di e, conseguentemente condannare a CP_2 CP_2 corrispondere all'amministrazione comunale la somma di € 28.405,02, ovvero la maggiore o minore somma accertata e accertanda in corso di causa, oltre al danno per il ritardo nella fruizione dell'opera, delle spese legali e di consulenza, da liquidarsi in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
Istanze istruttorie: formulate nelle note scritte del 7.4.2025.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello di Torino adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, quanto all'appello principale respingere tutte le richieste formulate dal in quanto destituite di qualsivoglia AR fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello principale;
con riguardo all'appello incidentale per quanto dedotto nella narrativa del presente atto ovvero per le ragioni meglio viste e ritenute dall'Organo Giudicante, riformare parzialmente la sentenza n. 728/2022 emessa dal LE di
Alessandria e, in accoglimento della domanda dell'appellante incidentale, condannare il AR
a versare in favore di ,
[...] CP_1
pagina 2 di 20 -a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti da la somma totale di € 17.970,09 oltre i.v.a., CP_2
oltre ad interessi di mora e rivalutazione dalla data di iscrizione a ruolo del procedimento di a.t.p. n.
R.G. 3855/2015 sino al saldo;
-a titolo di risarcimento dei danni materiali, la somma complessiva di € 36.100,77 (= 33.220,77 +
€ 2.880,00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, nonché l'ulteriore importo per il risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione commerciale subito da nella CP_2
misura che verrà dalla Corte ritenuta di giustizia in corso di procedimento, da determinarsi mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.p.c. (oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo); con il favore degli esborsi e dei compensi professionali tutti relativi al presente procedimento.
In via istruttoria, istanze formulate nelle note scritte del 20.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione l'impresa individuale nella persona della Controparte_2
titolare, conveniva in giudizio il , allegando che: con contratto di appalto AR sottoscritto in data 4.10.2013 aveva ottenuto dal l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di Pt_1
“nuova edificazione di cinerari comuni e cappella funeraria con sistemazione area pertinenziale nel cimitero del capoluogo” per un ammontare di aggiudicazione di € 53.177,51; aveva eseguito lavori per un importo di € 24.974,96, di cui € 7.004,87 contabilizzati e versati, come risultato dalla c.t.u. svolta nella procedura di a.t.p.; il si era reso responsabile di varie di inadempienze, pertanto Pt_1
l'appaltatrice l'aveva diffidato, con comunicazione del 7.8.2015, ad adempiere ex art. 1454 c.c. in ordine alle istanze formulate, al fine di poter riprendere l'esecuzione delle opere;
il non aveva Pt_1
dato alcun riscontro e il contratto si era risolto per inadempimento e mancata cooperazione della stazione appaltante;
le inadempienze della stazione appaltante erano relative alle riserve iscritte nel registro di contabilità e alle riserve formulate mediante comunicazione pec, non iscritte nel registro di contabilità a causa della mancata messa a disposizione del medesimo da parte della D.L.; la vicenda aveva determinato per parte attrice anche la lesione all'immagine imprenditoriale e la perdita di chances lavorative. Chiedeva la condanna del al pagamento di € 17.970,09 a titolo di Pt_1
corrispettivo per i lavori eseguiti, di € 109.257,82 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento del di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno Pt_1 all'immagine e per perdita di chances, la condanna alla restituzione dei materiali e delle attrezzature di proprietà dell'impresa presenti in cantiere al momento della risoluzione del contratto e trattenuti pagina 3 di 20 indebitamente dalla stazione appaltante, nonché la condanna al rimborso delle spese sostenute nel procedimento di a.t.p..
Il , costituendosi, contestava le domande di parte attrice, chiedendone il rigetto;
AR
in via riconvenzionale domandava di condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti dall'amministrazione convenuta per € 28.405,02, oltre al danno per il ritardo nella fruizione dell'opera, delle spese legali e di consulenza, da liquidarsi in via equitativa;
deduceva che: era l'appaltatrice ad essere inadempiente al contratto;
la stessa aveva offerto migliorie, accettato il progetto e assunto l'obbligo di realizzare i lavori entro il termine di 79 giorni, con data di ultimazione lavori (poi indicata dal D.L. in apposito verbale) al 8.1.2014; in relazione alle inadempienze e all'inerzia dell'appaltatrice era stata effettuata contestazione di addebiti ex art. 136 D.Lgs. 163/2006 da parte del D.L. in data
29.9.2015, volta ad avviare la procedura di risoluzione del contratto di appalto per grave ritardo e grave inadempimento di controparte;
nello specifico alla data di avvio di tale procedura l'impresa aveva maturato un ritardo di oltre 198 giorni, a fronte di una produzione pari a € 21.621,26 rispetto all'importo di contratto di € 53.177,51; con deliberazione della Giunta Comunale del 24.12.2015 era stata disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa; le riserve formulate dall'appaltatrice erano inammissibili, tardive o infondate.
Il G.I. emetteva ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. ingiungendo al il pagamento AR immediato della somma di € 21.442,82.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove orali e c.t.u..
Con sentenza n. 728/2022 pubblicata in data 8.8.2022, il LE di Alessandria:
-accoglieva la domanda attorea di pagamento dei lavori in concreto eseguiti presso il cantiere nei limiti dell'importo di € 14.560,91 (oltre IVA e interessi legali dalla domanda di a.t.p. al saldo), rilevando che il c.t.u. in sede di a.t.p. aveva quantificato il valore dei lavori eseguiti in € 21.565,78, riguardando l'ulteriore importo di € 3.409,18 materiali e attrezzature giacenti in cantiere;
era già stata versata la somma di € 7.004,87; l'ordinanza ex art 186 bis c.p.c. (emessa per € 21.442,82) doveva essere revocata;
il pagamento da parte del di tale importo in forza dell'ordinanza revocata non era Pt_1
stato oggetto di domanda di restituzione, pertanto non poteva essere esaminata la questione di eventuali rimborsi tra le parti;
-dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di restituzione, in favore dell'attrice, dei materiali e delle attrezzature di proprietà della medesima trattenuti nel cantiere, poiché il Comune in corso di causa aveva provveduto alla restituzione;
-in ordine alle domande di risarcimento danni, condannava il a pagare all'attrice, a titolo di Pt_1
risarcimento del danno, la somma di € 33.220,77 (oltre interessi legali dalla sentenza), rigettando la pagina 4 di 20 domanda riconvenzionale del sul punto rilevava che: le riserve nn. 2, 3, 4, 5 formulate Pt_1 dall'appaltatrice erano ammissibili e fondate (mentre la riserva 1 era inammissibile per mancata quantificazione); in particolare, la riserva n. 2 aveva ad oggetto l'eccessiva durata della sospensione dei lavori, disposta il 7.11.2013 dalla stazione appaltante, perché eccessiva in relazione alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre nel progetto, ed era stata iscritta al momento della ripresa dei lavori in data 3.11.2014; l'iscrizione era stata preceduta dalla diffida inviata il 14.7.2014, da ritenersi conforme a quanto richiesto dall'art. 159 DPR 207/2010; la riserva era fondata perché, come emerso dalla c.t.u., la sospensione poteva ritenersi legittima per 166 giorni ed era riconoscibile il ristoro all'impresa per il periodo dal 23.4.2014 al 20.10.2014 (gg. 180); la riserva n. 3 riguardava la richiesta dell'impresa di allibramento delle lavorazioni in corso di esecuzione e da eseguire, inerenti le modifiche e integrazioni alle recinzioni di cantiere a seguito delle richieste della D.L. non previste in contratto, ed era ammissibile (iscritta con la ripresa dei lavori e poi integrata con quanto eseguito) e fondata in quanto confermata dall'ordine di servizio doc. 10 e dalle dichiarazioni dei testi;
la riserva n.
4 riguardava un danno da fermo attività di 46 giorni per ritardata consegna del progetto esecutivo dell'armatura della platea di fondazione, per problematiche tecniche non contemplate nel progetto esecutivo di variante e per lavori oggetto dell'ordine di servizio n. 3, non previsti nel progetto esecutivo di variante;
la stessa era ammissibile, essendo stata inviata tempestivamente via pec dall'impresa, poiché alla stessa non era stato messo a disposizione il registro di contabilità e tale circostanza era addebitabile alla stazione appaltante;
ed era fondata in quanto il c.t.u. aveva verificato che i lavori principali, stante la tipologia dell'opera comprendente la platea di fondazione, erano stati rallentati per problemi tecnici non ascrivibili all'impresa; con la riserva n. 5 l'appaltatrice lamentava l'impossibilità di proseguire l'avanzamento delle lavorazioni a causa della mancata messa a disposizione del terreno confinante con il sito di costruzione, di proprietà privata, nel quale avrebbero dovuto essere posizionati i ponteggi, e il mancato riscontro da parte della stazione appaltante alla richiesta formale del 16.3.2015; come esposto dal c.t.u., l'occupazione dell'area non comunale in questione era necessaria per la regolare prosecuzione dei lavori e il non attivandosi in alcun modo, era venuto meno agli Pt_1 obblighi di cooperazione all'adempimento dell'appaltatore, ed era quindi stato inadempiente;
le allegazioni del che riteneva l'impresa inadempiente, erano infondate in quanto erano stati Pt_1
accertati dal c.t.u. rallentamenti e ritardi addebitabili al ed era stato il comportamento Pt_1
inadempiente del che aveva in concreto impedito all'appaltatrice di portare a termine Pt_1
regolarmente le opere oggetto di appalto;
il contratto doveva ritenersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo (impedimento della possibilità di proseguire regolarmente e correttamente i lavori) che era risultato determinante per lo scioglimento del rapporto;
pagina 5 di 20 pertanto, quando la stazione appaltante aveva attivato la procedura di risoluzione, il contratto risultava già legittimamente sciolto per suoi inadempimenti;
il danno da risarcire all'appaltatrice doveva essere quantificato in attuali € 33.220,77 (€ 29.792,94 oltre rivalutazione e interessi), come accertato dal c.t.u., escludendo (perché non dovuti) il danno per fermo escavatore, il danno all'immagine e il danno da perdita di chance;
dovevano essere poste a carico del anche le spese di lite e di c.t.u. nel Pt_1
procedimento per a.t.p., oltre alle spese di lite e di c.t.u. del presente giudizio.
Con atto di citazione in appello il impugnava la sentenza del LE, AR
chiedendone la riforma, previa sospensiva, per i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
, già titolare della cessata impresa individuale CP_1 Controparte_2 costituendosi chiedeva di rigettare l'appello, confermando la sentenza di primo grado quanto ai profili oggetto di impugnazione principale, e proponeva a sua volta appello incidentale per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate.
Con ordinanza 20.1.2023 questa Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
II. L'appello proposto dal è articolato in sei motivi di gravame. AR
Con il primo motivo - “Erronea valutazione della comunicazione del 14.7.2014. CP_2
Violazione dell'art. 159 dpr 207 del 2010 co 3. Carenza di presupposti. Motivazione errata e contraddittoria. Pagg.13 e 14 della sentenza” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
LE ha ritenuto che la comunicazione del 14.7.2014, inviata dall'appaltatrice, avesse natura di diffida ai sensi dell'art. 159 comma 3 DPR 207/2010; allega che: dalla lettura della comunicazione emerge che nella stessa manca il contenuto essenziale richiesto dal comma 3 dell'art. 159, ovvero la formale richiesta al RUP di sollecitare il D.L. alla pronta ripresa dei lavori;
anzi il tenore letterale del documento, che fa riferimento espresso ai commi 1 e 2 dell'art. 159 e non al comma 3, porta ad escludere che l'impresa volesse procedere alla diffida di cui al comma 3; l'impresa in nessun punto ha diffidato alla ripresa dei lavori, ma si è limitata a chiedere la documentazione progettuale in variante al fine di analizzarla e, in tempo congruo, procedere con la formulazione dell'accettazione o la redazione di osservazioni;
non avendo la comunicazione del 14.7.2014 contenuto di diffida, la relativa riserva n. 2
è inammissibile ai sensi dell'art. 159 comma 3 DPR 207/2010.
Il motivo è infondato.
pagina 6 di 20 Si premette che:
-i lavori oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti (con atto 11.10.2013) sono stati sospesi in data 7.11.2013 dal D.L., su incarico della stazione appaltante, a causa delle avverse condizioni meteorologiche durante la stagione invernale e per la necessità di redigere gli elaborati tecnici attinenti a una modificazione progettuale di iniziativa del D.L., su richiesta della stazione appaltante;
nel verbale di sospensione lavori viene ordinato all'appaltatrice di sospendere i lavori, per riprenderli quando le condizioni climatiche avrebbero consentito la loro realizzazione a perfetta regola d'arte e, comunque, non prima della predisposizione progettuale della suddetta modificazione tecnica e della prescritta firma del relativo atto di sottomissione (doc. 4 ); CP_1
-con la riserva n. 2 iscritta nel registro di contabilità il 3.11.2014, data del verbale di ripresa dei lavori,
l'appaltatrice lamenta i danni da eccessiva durata della sospensione in relazione alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre nel progetto;
-la diffida dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 159 comma 3 DPR 207/2010, oggetto del presente motivo,
“è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”.
L'art. 159 DPR 207/2010 (applicabile ratione temporis) dispone che:
“1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice;
nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d, del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
3. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”.
pagina 7 di 20 Nel caso di specie la lettera raccomandata a.r. del 14.7.2014 (doc.19 ), inviata dall'appaltatrice CP_1
al RUP, al D.L. e al (e da questi regolarmente ricevuta), costituisce idonea diffida ai sensi e Pt_1
per gli effetti del comma 3 citato, come rilevato da parte appellata (e correttamente ritenuto dal
LE).
Il documento ha il seguente contenuto:
“…Facendo riferimento al Verbale di Sospensione dei lavori nr. 01 redatto in data 07 Novembre 2013, essendo ampiamente cessate le cause ostative alla prosecuzione della sospensione degli stessi, così come decretato dall'art. 159 commi 1 e 2, si chiede l'immediato inoltro dell'intero progetto di variante completo di elaborati grafici, computo metrico estimativo, quadro di raffronto, verbale di concordamento nuovi prezzi, analisi prezzi ove non provenienti dal Prezzario Regione Piemonte 2014, bozza di Atto di Sottomissione completo in ogni parte. Tutto quanto in copia cartacea, debitamente firmata dalla Direzione lavori e dal R.U.P. e informatica per maggiore praticità di lavoro.
In un tempo congruo e dopo l'analisi della documentazione, sarà premura della scrivente di procedere con la formulazione dell'accettazione o la redazione delle osservazioni che potrebbero scaturire dalla lettura della stessa”.
Il documento ha chiaramente la natura e lo scopo di diffida a cura dell'appaltatrice, perché si provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 comma 3; è infatti rivolto al RUP e al D.L. (oltre che alla stazione appaltante), fa espresso riferimento alla cessazione delle cause ostative alla prosecuzione della sospensione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 159 e contiene la richiesta di inoltro del progetto di variante, con l'atto di sottomissione, al fine di procedere agli adempimenti necessari per la prosecuzione dei lavori;
è chiaro pertanto che l'impresa ha diffidato i soggetti coinvolti al fine di poter riprendere i lavori sospesi, ormai per un tempo ritenuto eccessivo.
E' pertanto irrilevante che il documento non faccia esplicita menzione del comma 3 dell'art. 159, a fronte del chiaro contenuto evidenziato;
né la norma richiede, quale contenuto necessario dell'atto, una formale diffida alla ripresa dei lavori;
e nel caso di specie “quanto necessario alla ripresa” dei lavori (a cui fa invece riferimento il comma 3) era l'invio all'appaltatrice del progetto di variante, con i documenti allegati e l'atto di sottomissione, per l'accettazione o le osservazioni e la sottoscrizione
(come evidenziato nel verbale di sospensione, la ripresa dei lavori doveva avvenire “non prima della predisposizione progettuale della suddetta modificazione tecnica e della prescritta firma del relativo
Atto di Sottomissione”).
Con il secondo motivo - “Sulla sottoscrizione senza riserve dell'atto di sottomissione. Errore di fatto e di diritto. Violazione dell'art. 191, comma 2, del DPR 207/2010. Errore nella valutazione dei pagina 8 di 20 documenti. Pagine 14-17 della sentenza impugnata” - l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto tempestiva la riserva n. 2, che avrebbe potuto e dovuto essere formalizzata al momento della sottoscrizione dell'atto di sottomissione del 22.9.2014, prima del verbale di ripresa lavori;
allega che: secondo la disciplina delle riserve, in caso di fatti continuativi ovvero circostanze, come quelle in esame, che si protraggono nel tempo, l'appaltatore deve iscrivere riserva non appena si avvede del fatto a lui pregiudizievole, potendo poi quantificare la riserva alla prima contabilità utile;
nel caso di specie il primo atto utile dopo la sospensione dei lavori era l'atto di sottomissione del 22.9.2014; in tale atto on ha formulato alcuna osservazione e ne ha quindi accettato senza riserve il contenuto, CP_2
costituendo l'atto di sottomissione un'integrazione del contratto originario con valore parzialmente novativo;
le riserve formulate in sede di verbale di ripresa dei lavori erano tutte ricollegabili inscindibilmente a fatti antecedenti all'atto di sottomissione e già in allora percepite dall'impresa; pertanto le riserve n. 2 e n. 3 non erano tempestive perché ai sensi dell'art. 191 comma 2 DPR
207/2010 l'iscrizione delle medesime deve avvenire a pena di decadenza nel primo documento idoneo a riceverle.
Il motivo è infondato.
La riserva n. 2 riguarda i danni da eccessiva durata della sospensione dei lavori in relazione alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre nel progetto;
la stessa è stata iscritta dall'appaltatrice con la sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori del 3.11.2014 dopo la sospensione disposta dalla D.L. (il verbale è stato firmato con riserva e la riserva è stata iscritte nel registro di contabilità lo stesso giorno).
L'art. 191 DPR 207/2010 - “Forma e contenuto delle riserve”- dispone al comma 2 che “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”.
Nel caso di specie il primo atto dell'appalto idoneo a ricevere la riserva, successivo alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio (la sospensione dei lavori di durata eccessiva), è il verbale di ripresa dei lavori.
La sospensione dei lavori, di per sé legittima quando è stata disposta, è divenuta illegittima perché di durata eccessiva rispetto alle esigenze connesse alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre nel progetto di variante;
e il verbale di ripresa dei lavori è il momento in cui è cessato il fatto pregiudizievole;
sicché “la rilevanza causale del fatto illegittimo dell'appaltante rispetto ai maggiori pagina 9 di 20 oneri derivati all'appaltatore è accertabile solo al momento della ripresa dei lavori” (Cass. civ.
11647/2016).
La riserva è stata ritenuta fondata nel merito dal LE (con accertamento non oggetto di specifica censura in appello) per i giorni dal 23.4.2014 al 20.10.2014, periodo di sospensione illegittima in quanto eccessiva.
Con l'atto di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi, sottoscritto in data 22.9.2014 a seguito di perizia suppletiva di variante, l'appaltatrice si è impegnata a realizzare i lavori suppletivi e di variante ivi previsti per il corrispettivo aumentato di € 10.584,02; la sottoscrizione non preclude la facoltà di iscrivere riserve relative all'eccessiva durata della sospensione.
Le stesse considerazioni valgono per la riserva n. 3, iscritta dall'appaltatrice con la sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori del 3.11.2014 e integrata successivamente, che riguarda la richiesta di allibramento delle lavorazioni in corso di esecuzione e da eseguire (poi integrata con quanto eseguito), inerenti le modifiche e integrazioni alle recinzioni di cantiere a seguito delle richieste della direzione lavori, non previste in contratto al momento della maturazione del rateo di importo all'emissione del 1° sal;
la riserva contiene riferimenti a fatti cronologicamente successivi alla firma dell'atto di sottomissione;
nel merito è stata ritenuta fondata (con accertamento non oggetto di specifica censura in appello), essendo le lavorazioni state provate dall'ordine di servizio n.1, con cui veniva ordinato all'impresa di modificare le recinzioni eseguite nel cantiere in data 16.10.2014 (doc.10 e Pt_1
dalle dichiarazioni testimoniali (che hanno confermato le modifiche e integrazioni delle recinzioni di cantiere – smontaggio e montaggio – effettuate dall'impresa durante la sospensione dei lavori).
Con il terzo motivo - “Contraddittorietà della sentenza. Omessa valutazione dell'offerta formulata da e dei documenti dalla medesima sottoscritti. Pagg.20 e 21 della sentenza” - l'appellante CP_2
allega che: con riferimento alla riserva n. 5, il LE ha errato nel ritenere irrilevante la circostanza che vesse formulato la propria offerta dichiarando di avere preso visione dei luoghi e di CP_2 ritenere l'area cantierabile;
il terreno confinante non era previsto e indicato nel progetto iniziale e l'impresa ha dichiarato di conoscere l'area di cantiere;
l'impresa inoltre si era offerta di eseguire gli intonaci dei muri esterni, per cui avrebbe ugualmente dovuto collocare i medesimi ponteggi e concordare con il proprietario l'utilizzo del terreno confinante;
appare quindi del tutto illogico e contrastante con i documenti in atti, ritenere che la variante abbia comportato un disagio per l'impresa e che l'ente si sia dimostrato scarsamente collaborativo.
Il motivo è infondato.
pagina 10 di 20 La riserva n. 5 riguarda l'impossibilità per l'appaltatrice di proseguire l'avanzamento delle lavorazioni a causa della mancata messa a disposizione del terreno di proprietà privata, confinante con il sito di costruzione dei loculi, nel quale avrebbero dovuto essere posizionati i ponteggi;
e in particolare il mancato riscontro da parte della stazione appaltante alla richiesta formale di ottenere l'autorizzazione del proprietario del terreno, inviata dall'impresa in data 16.3.2015.
La c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado ha accertato, sulla base della documentazione prodotta, che:
-l'occupazione del suolo non comunale per l'installazione dei ponteggi non era stata prevista nel contratto di appalto, ma è stata inserita successivamente nella perizia di variante (nel computo metrico estimativo di progetto i ponteggi non erano contenuti e il terreno di proprietà privata non era compreso nell'area contrattuale nei documenti di progetto, ove era espressamente dichiarato che la zona interessata dall'intervento edilizio – comprensiva dell'area di cantiere e quindi delle zone per installazione di opere provvisionali - ricadeva completamente nell'area di proprietà comunale;
i ponteggi esterni sono invece contenuti nel computo metrico estimativo dei lavori in variante); in particolare solo con i lavori in variante è risultato necessario allestire ponteggi sulla base della previsione della costruzione in cemento armato;
-l'occupazione dell'area non comunale era necessaria per la regolare prosecuzione dei lavori dopo la perizia di variante (e l'esecuzione della pavimentazione esterna andava correttamente posposta a quella delle strutture in elevazione).
In data 16.3.2015 ha chiesto per iscritto al D.L. di avere l'autorizzazione formale del CP_2
proprietario del terreno, dovendo montare i ponteggi su una proprietà privata (doc. 10 dell'appellata); la stazione appaltante non ha dato risposta, così come avvenuto con riferimento alla richiesta reiterata con pec del 5.6.2015 al Comune, al D.L. e al RUP (doc. 22) e alla diffida ex art. 1454 c.c. del 7.8.2015
(doc. 11), e non si è attivata in alcun modo.
Il è quindi venuto meno al dovere di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il Pt_1
compimento di attività necessaria affinché l'appaltatore possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto. E tale inadempimento è stato rilevante ai fini della prosecuzione dei lavori.
Come correttamente evidenziato dal LE, non era esigibile dall'impresa che la stessa trovasse autonomamente una soluzione a tale problematica, sorta successivamente alla variante di progetto, rendendosi certamente necessaria la collaborazione e la cooperazione della stazione appaltante, che aveva effettuato la variante in corso d'opera, anche alla luce di quanto dichiarato dal Sindaco (sentito come teste) che pareva essere in grado di attivarsi per la soluzione della problematica;
l'impresa ha infatti chiesto l'autorizzazione formale dopo avere ricevuto la disponibilità verbale del Sindaco, confermata dallo stesso (che ha dichiarato “il terreno vicino al cimitero è condotto da un mio familiare pagina 11 di 20 per cui ho dato disponibilità all'occupazione temporanea del terreno stesso;
La disponibilità io l'ho data verbalmente”).
Essendo la necessità di occupare l'area di proprietà privata emersa solo in seguito a perizia in variante, sono irrilevanti le considerazioni dell'appellante in ordine alle dichiarazioni rese dall'appaltatrice, al momento dell'offerta e della stipulazione del contratto di appalto, circa la conoscenza dell'area di cantiere e la sussistenza delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori.
Ed è inammissibile, in quanto nuova, la deduzione secondo cui l'esecuzione degli intonaci dei muri esterni, offerta dall'impresa quale miglioria in sede contrattuale, richiedeva la realizzazione degli stessi ponteggi esterni, per cui l'appaltatrice avrebbe comunque dovuto concordare con il proprietario l'utilizzo dello stesso terreno confinante.
Tale deduzione è tardiva, non essendo stata svolta tempestivamente nel primo grado di giudizio.
Al contrario, nel giudizio avanti al LE, la tesi difensiva del era nel senso che l'area Pt_1
privata era “non prevista né in progetto (accettato dall'impresa), né nell'offerta tecnica dell'impresa” e che “Al mero fine di giustificare la mancata ripresa dei lavori, ha contestato al comune di non CP_2 avere messo a disposizione un'area che non era di proprietà dell'ente, che non aveva alcuna rilevanza contrattuale, che non era prevista in progetto e che la stessa aveva ritenuto non essenziale per CP_2
l'esecuzione dell'opera”.
Con il quarto motivo – “Erroneità della sentenza nella parte in cui riconduce l'inadempimento contrattuale al comportamento esclusivo della Stazione appaltante. Omessa valutazione della documentazione in atti. Carenza dei presupposti. Pagg. 23 e 24 sentenza” – l'appellante censura la sentenza per avere addebitato alla stazione appaltante un inadempimento tanto grave da determinare la risoluzione del contratto, allegando che: il LE trascura completamente le risultanze documentali e in particolare le comunicazioni scritte del D.L. e gli ordini di servizio, disattesi dall'impresa in epoca ben precedente rispetto alla diffida ex art. 1454 c.c. del 7.8.2015; dal doc. 9 risulta che il D.L., dopo la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, aveva convocato l'impresa per la ripresa dei lavori per il giorno 10.10.2014 e che l'impresa non si è presentata senza addurre alcuna giustificazione, costringendo il D.L. a riconvocarla alla data del 16.10.2014; dal doc. 10 emerge che l'impresa ha disatteso l'ordine di servizio n. 1 del 17.10.2014, che fissava per l'inizio dei lavori la data del
20.10.2014; risulta altresì documentalmente che, successivamente l'impresa ha richiesto una serie di proroghe per ragioni climatiche, non concesse dal D.L., senza procedere in modo sostanziale nelle lavorazioni proposte ed oggetto di miglioria;
il LE ha inoltre trascurato l'elemento fondamentale dell'impegno assunto dall'impresa di eseguire le opere in soli 79 giorni, come da contratto di appalto pagina 12 di 20 doc. 4, e la circostanza che il comportamento dell'impresa tendente ad ottenere proroghe era finalizzato unicamente ad allungare i tempi di ultimazione dei lavori;
lo stesso c.t.u. ha evidenziato una gestione superficiale del cantiere e una certa inerzia da parte dell'impresa.
Il motivo è infondato.
Come correttamente ritenuto dal LE, la risoluzione del contratto è avvenuta ai sensi dell'art. 1454 c.c., dopo la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata dall'impresa in data 7.8.2015 (doc.11), in quanto a fronte dell'inadempimento della stazione appaltante non è stato possibile proseguire i lavori.
Il Comune era inadempiente perché ha effettuato la variante in corso d'opera che richiedeva l'occupazione del terreno privato confinante e non ha procurato l'autorizzazione formale del proprietario, necessaria per proseguire i lavori, neppure rispondendo alla richiesta dell'impresa; a fronte di tale inadempimento, già esaminato con riferimento al precedente motivo di appello, e dell'ulteriore inadempimento relativo alla mancata messa a disposizione del registro di contabilità, su cui l'impresa intendeva apporre le riserve n. 3 aggiornata, n. 4 e n. 5 (relative al mancato inserimento dei lavori di smontaggio e rimontaggio recinzione, alle spese per fermo attività per 46 giorni, all'impossibilità di proseguire per mancata messa a disposizione formale del terreno confinante), l'appaltatrice ha inviato diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. concedendo il termine di 15 giorni, trascorso il quale il contratto sarebbe stato considerato risolto. E la stazione appaltante non ha adempiuto.
Si osserva che l'appellante non censura specificamente in modo argomentato il merito delle riserve n.2, per sospensione eccessiva dei lavori, n.3 per mancato allibramento di lavorazioni di smontaggio e rimontaggio recinzione, n. 4 per spese generali per fermo attività per 46 giorni, di cui 21 per ritardata consegna del progetto esecutivo dell'armatura della platea di fondazione, 19 per problematiche tecniche non contemplate nel progetto esecutivo di variante e 6 per i lavori ordinati nell'ordine di servizio n.3 in quanto non previsti nel progetto esecutivo di variante.
Sulla fondatezza nel merito della riserva n.5 si è già detto con riferimento al precedente motivo di appello.
Il doc. 9, invocato nel motivo in esame, è una convocazione del 13.10.2014 in cui il D.L. dà atto di avere convocato l'impresa per la ripresa dei lavori per il 10.10.2014, che la stessa non si è presentata e rifissa quindi la data del 16.10; il doc. 10, parimenti invocato, è l'ordine di servizio n.1 del 17.10.2014 con cui il D.L. ordina all'impresa di riprendere i lavori il 20.10.2014 in modo da ultimarli entro il
17.2.2015, di rimuovere l'escavatore, di modificare le recinzioni.
pagina 13 di 20 Precisato che il danno riconosciuto all'impresa per eccessiva sospensione dei lavori si ferma al
20.10.2014, i documenti in questione non incidono sulla valutazione dell'inadempimento contrattuale in considerazione di quanto avvenuto successivamente e non dimostrano che l'impresa fosse inadempiente nel momento in cui ha inviato la diffida 7.8.2015.
Come verificato dalla c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado:
-nel verbale della riunione del 2.12.2014 (doc.20), presenti appaltante e appaltatrice, il D.L. ha evidenziato che il ritardo nella ripresa dei lavori era dovuto principalmente a cause impreviste;
-poco dopo la ripresa, i lavori erano di nuovo fermi per problematiche progettuali relative alle fondazioni;
e il ritardo accumulato, per dichiarazione della D.L., era dovuto a cause principalmente impreviste;
vi è stata violazione, da parte della stazione appaltante, dell'obbligo di predisposizione di un CP_3
progetto esecutivo completamente operativo, sia in fase progettuale che in occasione di perizia di variante, come dimostrato dalla necessità di continue modifiche alle strutture di fondazione anche in sede di ripresa dei lavori, che si è ripercossa sui tempi e sull'andamento del cantiere;
-era facilmente prevedibile che i lavori ripresi, poi interrotti per problematiche alle strutture di fondazione, non potessero essere terminati entro il 17.2.2015 come da ordine di servizio n.1, data la collocazione altimetrica del cantiere e le condizioni meteorologiche stimabili almeno per una parte del periodo invernale.
Con il quinto motivo – “Omessa e/o erronea valutazione delle somme già corrisposte dal in Pt_1 adempimento dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. Erronea e contraddittoria motivazione. Pagg. 11 della sentenza”- l'appellante lamenta che il LE ha erroneamente ritenuto che il pagamento da parte del dell'importo di € 21.442,82 in forza dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., non sia stato oggetto Pt_1
di domanda di restituzione;
afferma che: l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. non è impugnabile in corso di causa e l'unico strumento a disposizione del debitore, per riesaminare la correttezza della decisione, è quello di chiedere al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, di revocarlo in corso di causa, oppure di chiedere al giudice che decide la causa di respingere la domanda avversaria;
in tal senso ha agito il che ha chiesto di rigettare tutte le domande formulate dall'attrice, non occorrendo Pt_1
alcuna ulteriore domanda;
la restituzione al della somma pagata in eccesso doveva Pt_1
necessariamente essere disposta con la sentenza che definiva il giudizio, essendo il giudice tenuto a pronunciarsi su ogni questione sottoposta al suo esame.
Il motivo è infondato.
pagina 14 di 20 La restituzione delle somme pagate in virtù di titolo esecutivo successivamente revocato (nel caso di specie l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.) deve essere espressamente domandata per essere disposta dal giudice.
La domanda non è stata proposta dal e quindi correttamente il LE non ha disposto la Pt_1
restituzione con la sentenza, né peraltro la restituzione viene espressamente domandata in appello nelle conclusioni precisate.
Si rileva che comunque l'astratto diritto alla restituzione è assorbito dalla maggiore somma dovuta dal alla controparte in virtù della condanna complessiva (al pagamento non solo dei AR
corrispettivi ma anche del risarcimento danni).
Con il sesto motivo - “Sulla disposizione in punto spese di lite (legali e peritali). Pagg. 29 della sentenza”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui pone le spese di lite interamente a suo carico, deducendo che: la decisione è errata, non avendo il LE applicato i principi della soccombenza virtuale;
le domande dell'attrice non sono state accolte tutte e integralmente ma solo alcune e parzialmente;
tuttavia il LE, senza motivare e disapplicando i principi della soccombenza virtuale, ha integralmente posto a favore dell'attrice le spese legali, pur essendo la stessa soccombente integralmente relativamente alla domanda di danno all'immagine e di pubblicazione della sentenza e parzialmente soccombente in relazione alle altre domande.
Il motivo è infondato.
Le spese di lite sono state correttamente poste a carico del in applicazione del AR
principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., essendo il risultato soccombente in misura Pt_1
assolutamente prevalente.
Sono infatti state rigettate la domanda riconvenzionale e le eccezioni riguardanti l'inadempimento imputabile alla controparte, formulate dal mentre sono risultate fondate le domande di Pt_1
di risoluzione imputabile alla stazione appaltante, di pagamento del corrispettivo, di CP_2
risarcimento del danno, di restituzione dei materiali rimasti in cantiere (per cui è cessata la materia del contendere a seguito della restituzione in corso di causa da parte del;
a fronte del Pt_1
riconoscimento, a titolo di corrispettivo e di risarcimento danni, di somme inferiori a quelle domandate
(per esclusioni di talune voci richieste o per liquidazione di importo inferiore delle voci riconosciute), la liquidazione delle spese di lite è stata effettuata utilizzando, quale scaglione tariffario dei compensi, quello corrispondente al valore del riconosciuto (decisum) e non del domandato.
pagina 15 di 20 L'appello viene conseguentemente rigettato.
III. L'appello incidentale proposto da è articolato in due motivi di gravame. CP_1
Con il primo motivo - “corrispettivo contrattuale”- viene censurata la sentenza nella parte in cui determina il corrispettivo oggetto di condanna a carico del in € 14.560,91, pari a € 21.565,78 - Pt_1
€ 7.004,87 (importo già corrisposto), allegando che: il c.t.u. nel procedimento di a.t.p. ha quantificato la misura del corrispettivo maturato dall'impresa per i lavori eseguiti, in € 24.974,96; il LE, senza alcuna motivazione e senza giustificazione logica o giuridica, allorché ha indicato l'importo contrattuale complessivo dovuto dal ha erroneamente riportato la somma di € 21.565,78; Pt_1
l'importo deve essere quindi rettificato, con liquidazione di € 17.970,09, pari a € 24.974,96 -
€ 7.004,87.
Il motivo è inammissibile.
Il LE ha espressamente motivato la decisione di determinare in € 21.565,78 l'importo del corrispettivo complessivo maturato dall'impresa per i lavori eseguiti (da cui detrarre € 7.004,87 già versati), non accogliendo integralmente la domanda dell'attrice ha infatti rilevato (pagg. 9 CP_2
e 10 della sentenza) che:
-parte attrice indica la somma in € 24.974,96 richiamando le pagine 13 e 16 della relazione di c.t.u. svolta nel procedimento di a.t.p.;
-nell'ambito di tale procedimento il c.t.u. “ha indicato i lavori eseguiti elencandoli a pagina 13” della relazione peritale depositata;
quanto al “valore dei lavori” si rileva che il c.t.u. “ha indicato il valore di
€ 21.565,78, riguardando l'ulteriore importo di € 3.409,18 le barre d'acciaio e la rete metallica elettrosaldata quindi materiali e/o attrezzature giacenti in cantiere”;
-si deve pertanto riconoscere a favore dell'impresa per le lavorazioni eseguite, a fronte delle risultanze della c.t.u., l'importo di € 21.565,78;
-per espressa ammissione dell'attrice la somma di € 7.004,87 è già stata versata.
Il LE ha esplicitamente motivato la decisione di considerare solo il valore dei lavori eseguiti elencati a pag. 13 della relazione peritale, ritenendo di non dover tenere conto dell'ulteriore importo di
€ 3.409,18, in quanto relativo alle barre d'acciaio e alla rete metallica elettrosaldata, quindi materiali e/o attrezzature giacenti in cantiere.
Il motivo di appello in esame non si confronta con la sentenza e non prende in esame la motivazione illustrata (affermando erroneamente che la decisione non è stata in alcun modo motivata).
pagina 16 di 20 Si tratta pertanto di motivo inammissibile.
Sono tardive e inammissibili le considerazioni svolte con la memoria conclusiva di replica (in ordine al fatto che le barre d'acciaio e la rete metallica elettrosaldata sarebbero state definitivamente acquisite dal in quanto incorporate nelle strutture murarie). Pt_1
Con il secondo motivo - “risarcimento dei danni” - la sentenza viene censurata con riferimento al mancato riconoscimento delle voci di danno per fermo dell'escavatore e per danno all'immagine, allegando che: (i) con riguardo al danno da fermo mezzo, durante la sospensione dei lavori protrattasi dal 7.11.2013 al 3.11.2014, a mantenuto fermo in cantiere il suo escavatore per lasciarlo a CP_2
disposizione della stazione appaltante, in attesa della variante disposta dal D.L., come provato dai testi;
il c.t.u. ha quantificato il danno per fermo del mezzo in € 2.880,00 e il LE ha errato nel non tenerne conto;
infatti la domanda di era volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni CP_2 subiti in conseguenza dell'inadempimento del e, come rilevato dal c.t.p., il fermo Pt_1 dell'escavatore ha condizionato negativamente l'impresa in modo significativo, non consentendole di ricercare e assumere nuovi lavori e commesse, pertanto il danno doveva essere preso in considerazione nella determinazione della dimensione del nocumento subito dall'impresa; (ii) con riguardo al danno all'immagine, lo stesso è stato erroneamente escluso;
nel caso di specie tale danno era scaturito dalla pubblicità negativa data dal all'avvio del procedimento di risoluzione del contratto di appalto Pt_1
ex art. 139 D.Lgs. 136/2006, con la successiva pubblicazione della notizia, connotata in termini valutativi, sul giornale locale “Sette Giorni a Tortona”; ra una piccola impresa e lavorava CP_2
in prevalenza per gli enti pubblici locali dislocati nelle Valli Curone, Grue ed Ossona e tale pubblicità le ha causato un grosso danno anche perché il settimanale tortonese “Sette Giorni a Tortona” è il giornale locale più letto nelle Valli Curone, Grue ed Ossona;
né tali circostanze sono state contestate da controparte, ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Il motivo è infondato.
(i) Con riferimento al primo profilo, si rileva che l'appaltatrice ha domandato il risarcimento del danno da fermo dell'escavatore con la riserva n. 2, ai sensi dell'art. 160 comma 2 lett c) DPR 207/2010 quale mancato ammortamento dell'attrezzatura, svolgendo il conteggio sulla base dei criteri di tale norma;
così nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, ha allegato il danno per ammortamento escavatore come da riserva.
pagina 17 di 20 Tale danno è stato correttamente escluso dal LE in quanto, come emerso dalla c.t.u., l'escavatore era stato ammortizzato totalmente con termine di annualità al 2006, non sussistendo danno da mancato ammortamento.
L'appellante deduce che, a prescindere dall'ammortamento, il fermo dell'escavatore ha condizionato negativamente l'impresa in modo significativo, non consentendo alla stessa di ricercare e assumere nuovi lavori e commesse, e che quindi occorre valutare il danno da impossibilità materiale di utilizzare l'escavatore in altri cantieri.
Tale tipologia di danno è stata allegata in primo grado come danno da perdita di chances per la necessità di non distogliere le attrezzature e i mezzi impiegati presso il cantiere, con la materiale impossibilità per l'impresa di prendere parte a nuove gare di appalto e di acquisire nuove commesse.
Tuttavia la domanda è stata rigettata dal LE perché non ha fornito prova delle CP_2
attività che erano state previste e programmate per i mesi successivi e che non aveva potuto eseguire, e delle gare di appalto e commesse cui avrebbe rinunciato a partecipare, con conseguente grave difetto di prova in relazione al danno in questione.
L'appello non censura specificamente tale punto della sentenza, sicché l'accertamento deve ritenersi definitivo.
In ogni caso si condivide la valutazione del LE, non avendo l'appaltatrice fornito alcuna prova delle circostanze evidenziate.
(ii) Con riferimento al secondo profilo, si ritiene che non sia stata provata, neppure per presunzioni,
l'esistenza dell'allegato danno all'immagine e alla reputazione commerciale cagionato dal Pt_1
Si premette che la delibera comunale richiede in sé una pubblicazione e che i commenti, con valutazioni negative, da parte del giornale non sono imputabili al Pt_1
L'impresa non ha comunque fornito, neppure in via presuntiva, la prova del danno, che pacificamente non può ritenersi sussistere in re ipsa, come correttamente ritenuto dal LE.
La stessa ha affermato di avere subito ricadute negative sulla sua attività con rilevante riduzione di commesse e di fatturato, ma non ha fornito alcuna prova sul punto, non essendo documentati commesse e fatturato precedenti e successivi al fatto;
manca la prova di concrete conseguenze negative in relazione alla pubblicità della risoluzione.
Non opera il meccanismo della non contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., con riferimento alle allegazioni di irca l'insorgenza del danno all'immagine e circa il fatto che CP_2
l'impresa lavorasse in prevalenza per gli enti pubblici locali dislocati nelle Valli Curone, Grue e Ossona
e che il settimanale tortonese “Sette Giorni a Tortona” fosse il giornale locale più letto nelle Valli
Curone, Grue ed Ossona.
pagina 18 di 20 Il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c. può essere invocato per escludere la necessità della prova dei fatti soltanto per quelle circostanze che siano comuni alle parti, in relazione alle quali è configurabile un onere di specifica contestazione della parte contro la quale siano stati allegati, parte che viceversa non sarebbe in grado di prendere posizione su circostanze di fatto affermate dalla controparte che non le sono note (Cass. civ. 8397/2024; Cass. civ. 9439/2022).
Nel caso di specie l'insorgenza del danno all'immagine non è neppure un fatto ma una valutazione e comunque per tutte le allegazioni non vengono in questione circostanze comuni al AR
.
[...]
L'appello incidentale viene conseguentemente rigettato.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello vengono compensate tra le parti per la quota di 1/4, tenendo conto del rigetto dell'appello incidentale di , e per la restante parte dei 3/4 sono CP_1 poste a carico del , soccombente sull'appello principale e a carico del quale sono AR
confermate le condanne della sentenza di primo grado.
Le spese vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa (scaglione da
€ 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria, non svolta), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi, non essendovi ragioni per discostarsene: € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
la quota a carico del appellante è pertanto di € 5.209,50 per compensi, oltre al 15% Pt_1
rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. Viene disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Antonio Cavagnaro, che si dichiara antistatario, come da richiesta formulata in comparsa conclusionale (rilevando che la richiesta di distrazione delle spese può essere formulata anche in comparsa conclusionale, atteso che per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastarla: cfr. Cass. civ. 412/2006).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello principale proposto dal e l'appello incidentale proposto da AR
, già titolare della cessata impresa individuale , avverso la CP_1 CP_2 CP_1
sentenza n. 728/2022 del LE di Alessandria, pubblicata in data 8.8.2022, che per l'effetto conferma;
-compensa tra le parti le spese processuali per la quota di 1/4 e condanna l'appellante principale a pagare a , già titolare della cessata impresa individuale AR CP_1
la restante quota dei 3/4 delle spese processuali, quota che liquida in € Controparte_2
5.209,50 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Antonio Cavagnaro.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18.7.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1553/2022 avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche promossa da:
Per_
(C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore AR P.IVA_1
, elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Rosario Scalise e M. Paola Roullet, che Parte_2
lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), già titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._1 [...]
ora cessata, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonio Cavagnaro che la Controparte_2
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito in riforma della sentenza n. 728/2022 emessa dal LE di Alessandria in data 06.08.2022,
In via principale:
Accertare e dichiarare l'intempestività e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle riserve formulate dalla e, conseguentemente e comunque, rigettare tutte le domande formulate dalla stessa, CP_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare il grave inadempimento e il grave ritardo della nell'adempimento CP_2
delle obbligazioni dalla medesima contrattualmente assunte e, conseguentemente, previa declaratoria della correttezza del procedimento risolutorio posto in essere dal , dichiarare AR tenuta l risarcimento di tutti i danni patiti dall'amministrazione comunale, a seguito e in CP_2 conseguenza dell'inadempimento di e, conseguentemente condannare a CP_2 CP_2 corrispondere all'amministrazione comunale la somma di € 28.405,02, ovvero la maggiore o minore somma accertata e accertanda in corso di causa, oltre al danno per il ritardo nella fruizione dell'opera, delle spese legali e di consulenza, da liquidarsi in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
Istanze istruttorie: formulate nelle note scritte del 7.4.2025.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello di Torino adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, quanto all'appello principale respingere tutte le richieste formulate dal in quanto destituite di qualsivoglia AR fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello principale;
con riguardo all'appello incidentale per quanto dedotto nella narrativa del presente atto ovvero per le ragioni meglio viste e ritenute dall'Organo Giudicante, riformare parzialmente la sentenza n. 728/2022 emessa dal LE di
Alessandria e, in accoglimento della domanda dell'appellante incidentale, condannare il AR
a versare in favore di ,
[...] CP_1
pagina 2 di 20 -a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti da la somma totale di € 17.970,09 oltre i.v.a., CP_2
oltre ad interessi di mora e rivalutazione dalla data di iscrizione a ruolo del procedimento di a.t.p. n.
R.G. 3855/2015 sino al saldo;
-a titolo di risarcimento dei danni materiali, la somma complessiva di € 36.100,77 (= 33.220,77 +
€ 2.880,00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, nonché l'ulteriore importo per il risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione commerciale subito da nella CP_2
misura che verrà dalla Corte ritenuta di giustizia in corso di procedimento, da determinarsi mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.p.c. (oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo); con il favore degli esborsi e dei compensi professionali tutti relativi al presente procedimento.
In via istruttoria, istanze formulate nelle note scritte del 20.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione l'impresa individuale nella persona della Controparte_2
titolare, conveniva in giudizio il , allegando che: con contratto di appalto AR sottoscritto in data 4.10.2013 aveva ottenuto dal l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di Pt_1
“nuova edificazione di cinerari comuni e cappella funeraria con sistemazione area pertinenziale nel cimitero del capoluogo” per un ammontare di aggiudicazione di € 53.177,51; aveva eseguito lavori per un importo di € 24.974,96, di cui € 7.004,87 contabilizzati e versati, come risultato dalla c.t.u. svolta nella procedura di a.t.p.; il si era reso responsabile di varie di inadempienze, pertanto Pt_1
l'appaltatrice l'aveva diffidato, con comunicazione del 7.8.2015, ad adempiere ex art. 1454 c.c. in ordine alle istanze formulate, al fine di poter riprendere l'esecuzione delle opere;
il non aveva Pt_1
dato alcun riscontro e il contratto si era risolto per inadempimento e mancata cooperazione della stazione appaltante;
le inadempienze della stazione appaltante erano relative alle riserve iscritte nel registro di contabilità e alle riserve formulate mediante comunicazione pec, non iscritte nel registro di contabilità a causa della mancata messa a disposizione del medesimo da parte della D.L.; la vicenda aveva determinato per parte attrice anche la lesione all'immagine imprenditoriale e la perdita di chances lavorative. Chiedeva la condanna del al pagamento di € 17.970,09 a titolo di Pt_1
corrispettivo per i lavori eseguiti, di € 109.257,82 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento del di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno Pt_1 all'immagine e per perdita di chances, la condanna alla restituzione dei materiali e delle attrezzature di proprietà dell'impresa presenti in cantiere al momento della risoluzione del contratto e trattenuti pagina 3 di 20 indebitamente dalla stazione appaltante, nonché la condanna al rimborso delle spese sostenute nel procedimento di a.t.p..
Il , costituendosi, contestava le domande di parte attrice, chiedendone il rigetto;
AR
in via riconvenzionale domandava di condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti dall'amministrazione convenuta per € 28.405,02, oltre al danno per il ritardo nella fruizione dell'opera, delle spese legali e di consulenza, da liquidarsi in via equitativa;
deduceva che: era l'appaltatrice ad essere inadempiente al contratto;
la stessa aveva offerto migliorie, accettato il progetto e assunto l'obbligo di realizzare i lavori entro il termine di 79 giorni, con data di ultimazione lavori (poi indicata dal D.L. in apposito verbale) al 8.1.2014; in relazione alle inadempienze e all'inerzia dell'appaltatrice era stata effettuata contestazione di addebiti ex art. 136 D.Lgs. 163/2006 da parte del D.L. in data
29.9.2015, volta ad avviare la procedura di risoluzione del contratto di appalto per grave ritardo e grave inadempimento di controparte;
nello specifico alla data di avvio di tale procedura l'impresa aveva maturato un ritardo di oltre 198 giorni, a fronte di una produzione pari a € 21.621,26 rispetto all'importo di contratto di € 53.177,51; con deliberazione della Giunta Comunale del 24.12.2015 era stata disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa; le riserve formulate dall'appaltatrice erano inammissibili, tardive o infondate.
Il G.I. emetteva ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. ingiungendo al il pagamento AR immediato della somma di € 21.442,82.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove orali e c.t.u..
Con sentenza n. 728/2022 pubblicata in data 8.8.2022, il LE di Alessandria:
-accoglieva la domanda attorea di pagamento dei lavori in concreto eseguiti presso il cantiere nei limiti dell'importo di € 14.560,91 (oltre IVA e interessi legali dalla domanda di a.t.p. al saldo), rilevando che il c.t.u. in sede di a.t.p. aveva quantificato il valore dei lavori eseguiti in € 21.565,78, riguardando l'ulteriore importo di € 3.409,18 materiali e attrezzature giacenti in cantiere;
era già stata versata la somma di € 7.004,87; l'ordinanza ex art 186 bis c.p.c. (emessa per € 21.442,82) doveva essere revocata;
il pagamento da parte del di tale importo in forza dell'ordinanza revocata non era Pt_1
stato oggetto di domanda di restituzione, pertanto non poteva essere esaminata la questione di eventuali rimborsi tra le parti;
-dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di restituzione, in favore dell'attrice, dei materiali e delle attrezzature di proprietà della medesima trattenuti nel cantiere, poiché il Comune in corso di causa aveva provveduto alla restituzione;
-in ordine alle domande di risarcimento danni, condannava il a pagare all'attrice, a titolo di Pt_1
risarcimento del danno, la somma di € 33.220,77 (oltre interessi legali dalla sentenza), rigettando la pagina 4 di 20 domanda riconvenzionale del sul punto rilevava che: le riserve nn. 2, 3, 4, 5 formulate Pt_1 dall'appaltatrice erano ammissibili e fondate (mentre la riserva 1 era inammissibile per mancata quantificazione); in particolare, la riserva n. 2 aveva ad oggetto l'eccessiva durata della sospensione dei lavori, disposta il 7.11.2013 dalla stazione appaltante, perché eccessiva in relazione alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre nel progetto, ed era stata iscritta al momento della ripresa dei lavori in data 3.11.2014; l'iscrizione era stata preceduta dalla diffida inviata il 14.7.2014, da ritenersi conforme a quanto richiesto dall'art. 159 DPR 207/2010; la riserva era fondata perché, come emerso dalla c.t.u., la sospensione poteva ritenersi legittima per 166 giorni ed era riconoscibile il ristoro all'impresa per il periodo dal 23.4.2014 al 20.10.2014 (gg. 180); la riserva n. 3 riguardava la richiesta dell'impresa di allibramento delle lavorazioni in corso di esecuzione e da eseguire, inerenti le modifiche e integrazioni alle recinzioni di cantiere a seguito delle richieste della D.L. non previste in contratto, ed era ammissibile (iscritta con la ripresa dei lavori e poi integrata con quanto eseguito) e fondata in quanto confermata dall'ordine di servizio doc. 10 e dalle dichiarazioni dei testi;
la riserva n.
4 riguardava un danno da fermo attività di 46 giorni per ritardata consegna del progetto esecutivo dell'armatura della platea di fondazione, per problematiche tecniche non contemplate nel progetto esecutivo di variante e per lavori oggetto dell'ordine di servizio n. 3, non previsti nel progetto esecutivo di variante;
la stessa era ammissibile, essendo stata inviata tempestivamente via pec dall'impresa, poiché alla stessa non era stato messo a disposizione il registro di contabilità e tale circostanza era addebitabile alla stazione appaltante;
ed era fondata in quanto il c.t.u. aveva verificato che i lavori principali, stante la tipologia dell'opera comprendente la platea di fondazione, erano stati rallentati per problemi tecnici non ascrivibili all'impresa; con la riserva n. 5 l'appaltatrice lamentava l'impossibilità di proseguire l'avanzamento delle lavorazioni a causa della mancata messa a disposizione del terreno confinante con il sito di costruzione, di proprietà privata, nel quale avrebbero dovuto essere posizionati i ponteggi, e il mancato riscontro da parte della stazione appaltante alla richiesta formale del 16.3.2015; come esposto dal c.t.u., l'occupazione dell'area non comunale in questione era necessaria per la regolare prosecuzione dei lavori e il non attivandosi in alcun modo, era venuto meno agli Pt_1 obblighi di cooperazione all'adempimento dell'appaltatore, ed era quindi stato inadempiente;
le allegazioni del che riteneva l'impresa inadempiente, erano infondate in quanto erano stati Pt_1
accertati dal c.t.u. rallentamenti e ritardi addebitabili al ed era stato il comportamento Pt_1
inadempiente del che aveva in concreto impedito all'appaltatrice di portare a termine Pt_1
regolarmente le opere oggetto di appalto;
il contratto doveva ritenersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo (impedimento della possibilità di proseguire regolarmente e correttamente i lavori) che era risultato determinante per lo scioglimento del rapporto;
pagina 5 di 20 pertanto, quando la stazione appaltante aveva attivato la procedura di risoluzione, il contratto risultava già legittimamente sciolto per suoi inadempimenti;
il danno da risarcire all'appaltatrice doveva essere quantificato in attuali € 33.220,77 (€ 29.792,94 oltre rivalutazione e interessi), come accertato dal c.t.u., escludendo (perché non dovuti) il danno per fermo escavatore, il danno all'immagine e il danno da perdita di chance;
dovevano essere poste a carico del anche le spese di lite e di c.t.u. nel Pt_1
procedimento per a.t.p., oltre alle spese di lite e di c.t.u. del presente giudizio.
Con atto di citazione in appello il impugnava la sentenza del LE, AR
chiedendone la riforma, previa sospensiva, per i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
, già titolare della cessata impresa individuale CP_1 Controparte_2 costituendosi chiedeva di rigettare l'appello, confermando la sentenza di primo grado quanto ai profili oggetto di impugnazione principale, e proponeva a sua volta appello incidentale per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate.
Con ordinanza 20.1.2023 questa Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
II. L'appello proposto dal è articolato in sei motivi di gravame. AR
Con il primo motivo - “Erronea valutazione della comunicazione del 14.7.2014. CP_2
Violazione dell'art. 159 dpr 207 del 2010 co 3. Carenza di presupposti. Motivazione errata e contraddittoria. Pagg.13 e 14 della sentenza” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
LE ha ritenuto che la comunicazione del 14.7.2014, inviata dall'appaltatrice, avesse natura di diffida ai sensi dell'art. 159 comma 3 DPR 207/2010; allega che: dalla lettura della comunicazione emerge che nella stessa manca il contenuto essenziale richiesto dal comma 3 dell'art. 159, ovvero la formale richiesta al RUP di sollecitare il D.L. alla pronta ripresa dei lavori;
anzi il tenore letterale del documento, che fa riferimento espresso ai commi 1 e 2 dell'art. 159 e non al comma 3, porta ad escludere che l'impresa volesse procedere alla diffida di cui al comma 3; l'impresa in nessun punto ha diffidato alla ripresa dei lavori, ma si è limitata a chiedere la documentazione progettuale in variante al fine di analizzarla e, in tempo congruo, procedere con la formulazione dell'accettazione o la redazione di osservazioni;
non avendo la comunicazione del 14.7.2014 contenuto di diffida, la relativa riserva n. 2
è inammissibile ai sensi dell'art. 159 comma 3 DPR 207/2010.
Il motivo è infondato.
pagina 6 di 20 Si premette che:
-i lavori oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti (con atto 11.10.2013) sono stati sospesi in data 7.11.2013 dal D.L., su incarico della stazione appaltante, a causa delle avverse condizioni meteorologiche durante la stagione invernale e per la necessità di redigere gli elaborati tecnici attinenti a una modificazione progettuale di iniziativa del D.L., su richiesta della stazione appaltante;
nel verbale di sospensione lavori viene ordinato all'appaltatrice di sospendere i lavori, per riprenderli quando le condizioni climatiche avrebbero consentito la loro realizzazione a perfetta regola d'arte e, comunque, non prima della predisposizione progettuale della suddetta modificazione tecnica e della prescritta firma del relativo atto di sottomissione (doc. 4 ); CP_1
-con la riserva n. 2 iscritta nel registro di contabilità il 3.11.2014, data del verbale di ripresa dei lavori,
l'appaltatrice lamenta i danni da eccessiva durata della sospensione in relazione alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre nel progetto;
-la diffida dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 159 comma 3 DPR 207/2010, oggetto del presente motivo,
“è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”.
L'art. 159 DPR 207/2010 (applicabile ratione temporis) dispone che:
“1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice;
nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d, del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
3. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”.
pagina 7 di 20 Nel caso di specie la lettera raccomandata a.r. del 14.7.2014 (doc.19 ), inviata dall'appaltatrice CP_1
al RUP, al D.L. e al (e da questi regolarmente ricevuta), costituisce idonea diffida ai sensi e Pt_1
per gli effetti del comma 3 citato, come rilevato da parte appellata (e correttamente ritenuto dal
LE).
Il documento ha il seguente contenuto:
“…Facendo riferimento al Verbale di Sospensione dei lavori nr. 01 redatto in data 07 Novembre 2013, essendo ampiamente cessate le cause ostative alla prosecuzione della sospensione degli stessi, così come decretato dall'art. 159 commi 1 e 2, si chiede l'immediato inoltro dell'intero progetto di variante completo di elaborati grafici, computo metrico estimativo, quadro di raffronto, verbale di concordamento nuovi prezzi, analisi prezzi ove non provenienti dal Prezzario Regione Piemonte 2014, bozza di Atto di Sottomissione completo in ogni parte. Tutto quanto in copia cartacea, debitamente firmata dalla Direzione lavori e dal R.U.P. e informatica per maggiore praticità di lavoro.
In un tempo congruo e dopo l'analisi della documentazione, sarà premura della scrivente di procedere con la formulazione dell'accettazione o la redazione delle osservazioni che potrebbero scaturire dalla lettura della stessa”.
Il documento ha chiaramente la natura e lo scopo di diffida a cura dell'appaltatrice, perché si provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 comma 3; è infatti rivolto al RUP e al D.L. (oltre che alla stazione appaltante), fa espresso riferimento alla cessazione delle cause ostative alla prosecuzione della sospensione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 159 e contiene la richiesta di inoltro del progetto di variante, con l'atto di sottomissione, al fine di procedere agli adempimenti necessari per la prosecuzione dei lavori;
è chiaro pertanto che l'impresa ha diffidato i soggetti coinvolti al fine di poter riprendere i lavori sospesi, ormai per un tempo ritenuto eccessivo.
E' pertanto irrilevante che il documento non faccia esplicita menzione del comma 3 dell'art. 159, a fronte del chiaro contenuto evidenziato;
né la norma richiede, quale contenuto necessario dell'atto, una formale diffida alla ripresa dei lavori;
e nel caso di specie “quanto necessario alla ripresa” dei lavori (a cui fa invece riferimento il comma 3) era l'invio all'appaltatrice del progetto di variante, con i documenti allegati e l'atto di sottomissione, per l'accettazione o le osservazioni e la sottoscrizione
(come evidenziato nel verbale di sospensione, la ripresa dei lavori doveva avvenire “non prima della predisposizione progettuale della suddetta modificazione tecnica e della prescritta firma del relativo
Atto di Sottomissione”).
Con il secondo motivo - “Sulla sottoscrizione senza riserve dell'atto di sottomissione. Errore di fatto e di diritto. Violazione dell'art. 191, comma 2, del DPR 207/2010. Errore nella valutazione dei pagina 8 di 20 documenti. Pagine 14-17 della sentenza impugnata” - l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto tempestiva la riserva n. 2, che avrebbe potuto e dovuto essere formalizzata al momento della sottoscrizione dell'atto di sottomissione del 22.9.2014, prima del verbale di ripresa lavori;
allega che: secondo la disciplina delle riserve, in caso di fatti continuativi ovvero circostanze, come quelle in esame, che si protraggono nel tempo, l'appaltatore deve iscrivere riserva non appena si avvede del fatto a lui pregiudizievole, potendo poi quantificare la riserva alla prima contabilità utile;
nel caso di specie il primo atto utile dopo la sospensione dei lavori era l'atto di sottomissione del 22.9.2014; in tale atto on ha formulato alcuna osservazione e ne ha quindi accettato senza riserve il contenuto, CP_2
costituendo l'atto di sottomissione un'integrazione del contratto originario con valore parzialmente novativo;
le riserve formulate in sede di verbale di ripresa dei lavori erano tutte ricollegabili inscindibilmente a fatti antecedenti all'atto di sottomissione e già in allora percepite dall'impresa; pertanto le riserve n. 2 e n. 3 non erano tempestive perché ai sensi dell'art. 191 comma 2 DPR
207/2010 l'iscrizione delle medesime deve avvenire a pena di decadenza nel primo documento idoneo a riceverle.
Il motivo è infondato.
La riserva n. 2 riguarda i danni da eccessiva durata della sospensione dei lavori in relazione alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre nel progetto;
la stessa è stata iscritta dall'appaltatrice con la sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori del 3.11.2014 dopo la sospensione disposta dalla D.L. (il verbale è stato firmato con riserva e la riserva è stata iscritte nel registro di contabilità lo stesso giorno).
L'art. 191 DPR 207/2010 - “Forma e contenuto delle riserve”- dispone al comma 2 che “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”.
Nel caso di specie il primo atto dell'appalto idoneo a ricevere la riserva, successivo alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio (la sospensione dei lavori di durata eccessiva), è il verbale di ripresa dei lavori.
La sospensione dei lavori, di per sé legittima quando è stata disposta, è divenuta illegittima perché di durata eccessiva rispetto alle esigenze connesse alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre nel progetto di variante;
e il verbale di ripresa dei lavori è il momento in cui è cessato il fatto pregiudizievole;
sicché “la rilevanza causale del fatto illegittimo dell'appaltante rispetto ai maggiori pagina 9 di 20 oneri derivati all'appaltatore è accertabile solo al momento della ripresa dei lavori” (Cass. civ.
11647/2016).
La riserva è stata ritenuta fondata nel merito dal LE (con accertamento non oggetto di specifica censura in appello) per i giorni dal 23.4.2014 al 20.10.2014, periodo di sospensione illegittima in quanto eccessiva.
Con l'atto di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi, sottoscritto in data 22.9.2014 a seguito di perizia suppletiva di variante, l'appaltatrice si è impegnata a realizzare i lavori suppletivi e di variante ivi previsti per il corrispettivo aumentato di € 10.584,02; la sottoscrizione non preclude la facoltà di iscrivere riserve relative all'eccessiva durata della sospensione.
Le stesse considerazioni valgono per la riserva n. 3, iscritta dall'appaltatrice con la sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori del 3.11.2014 e integrata successivamente, che riguarda la richiesta di allibramento delle lavorazioni in corso di esecuzione e da eseguire (poi integrata con quanto eseguito), inerenti le modifiche e integrazioni alle recinzioni di cantiere a seguito delle richieste della direzione lavori, non previste in contratto al momento della maturazione del rateo di importo all'emissione del 1° sal;
la riserva contiene riferimenti a fatti cronologicamente successivi alla firma dell'atto di sottomissione;
nel merito è stata ritenuta fondata (con accertamento non oggetto di specifica censura in appello), essendo le lavorazioni state provate dall'ordine di servizio n.1, con cui veniva ordinato all'impresa di modificare le recinzioni eseguite nel cantiere in data 16.10.2014 (doc.10 e Pt_1
dalle dichiarazioni testimoniali (che hanno confermato le modifiche e integrazioni delle recinzioni di cantiere – smontaggio e montaggio – effettuate dall'impresa durante la sospensione dei lavori).
Con il terzo motivo - “Contraddittorietà della sentenza. Omessa valutazione dell'offerta formulata da e dei documenti dalla medesima sottoscritti. Pagg.20 e 21 della sentenza” - l'appellante CP_2
allega che: con riferimento alla riserva n. 5, il LE ha errato nel ritenere irrilevante la circostanza che vesse formulato la propria offerta dichiarando di avere preso visione dei luoghi e di CP_2 ritenere l'area cantierabile;
il terreno confinante non era previsto e indicato nel progetto iniziale e l'impresa ha dichiarato di conoscere l'area di cantiere;
l'impresa inoltre si era offerta di eseguire gli intonaci dei muri esterni, per cui avrebbe ugualmente dovuto collocare i medesimi ponteggi e concordare con il proprietario l'utilizzo del terreno confinante;
appare quindi del tutto illogico e contrastante con i documenti in atti, ritenere che la variante abbia comportato un disagio per l'impresa e che l'ente si sia dimostrato scarsamente collaborativo.
Il motivo è infondato.
pagina 10 di 20 La riserva n. 5 riguarda l'impossibilità per l'appaltatrice di proseguire l'avanzamento delle lavorazioni a causa della mancata messa a disposizione del terreno di proprietà privata, confinante con il sito di costruzione dei loculi, nel quale avrebbero dovuto essere posizionati i ponteggi;
e in particolare il mancato riscontro da parte della stazione appaltante alla richiesta formale di ottenere l'autorizzazione del proprietario del terreno, inviata dall'impresa in data 16.3.2015.
La c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado ha accertato, sulla base della documentazione prodotta, che:
-l'occupazione del suolo non comunale per l'installazione dei ponteggi non era stata prevista nel contratto di appalto, ma è stata inserita successivamente nella perizia di variante (nel computo metrico estimativo di progetto i ponteggi non erano contenuti e il terreno di proprietà privata non era compreso nell'area contrattuale nei documenti di progetto, ove era espressamente dichiarato che la zona interessata dall'intervento edilizio – comprensiva dell'area di cantiere e quindi delle zone per installazione di opere provvisionali - ricadeva completamente nell'area di proprietà comunale;
i ponteggi esterni sono invece contenuti nel computo metrico estimativo dei lavori in variante); in particolare solo con i lavori in variante è risultato necessario allestire ponteggi sulla base della previsione della costruzione in cemento armato;
-l'occupazione dell'area non comunale era necessaria per la regolare prosecuzione dei lavori dopo la perizia di variante (e l'esecuzione della pavimentazione esterna andava correttamente posposta a quella delle strutture in elevazione).
In data 16.3.2015 ha chiesto per iscritto al D.L. di avere l'autorizzazione formale del CP_2
proprietario del terreno, dovendo montare i ponteggi su una proprietà privata (doc. 10 dell'appellata); la stazione appaltante non ha dato risposta, così come avvenuto con riferimento alla richiesta reiterata con pec del 5.6.2015 al Comune, al D.L. e al RUP (doc. 22) e alla diffida ex art. 1454 c.c. del 7.8.2015
(doc. 11), e non si è attivata in alcun modo.
Il è quindi venuto meno al dovere di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il Pt_1
compimento di attività necessaria affinché l'appaltatore possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto. E tale inadempimento è stato rilevante ai fini della prosecuzione dei lavori.
Come correttamente evidenziato dal LE, non era esigibile dall'impresa che la stessa trovasse autonomamente una soluzione a tale problematica, sorta successivamente alla variante di progetto, rendendosi certamente necessaria la collaborazione e la cooperazione della stazione appaltante, che aveva effettuato la variante in corso d'opera, anche alla luce di quanto dichiarato dal Sindaco (sentito come teste) che pareva essere in grado di attivarsi per la soluzione della problematica;
l'impresa ha infatti chiesto l'autorizzazione formale dopo avere ricevuto la disponibilità verbale del Sindaco, confermata dallo stesso (che ha dichiarato “il terreno vicino al cimitero è condotto da un mio familiare pagina 11 di 20 per cui ho dato disponibilità all'occupazione temporanea del terreno stesso;
La disponibilità io l'ho data verbalmente”).
Essendo la necessità di occupare l'area di proprietà privata emersa solo in seguito a perizia in variante, sono irrilevanti le considerazioni dell'appellante in ordine alle dichiarazioni rese dall'appaltatrice, al momento dell'offerta e della stipulazione del contratto di appalto, circa la conoscenza dell'area di cantiere e la sussistenza delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori.
Ed è inammissibile, in quanto nuova, la deduzione secondo cui l'esecuzione degli intonaci dei muri esterni, offerta dall'impresa quale miglioria in sede contrattuale, richiedeva la realizzazione degli stessi ponteggi esterni, per cui l'appaltatrice avrebbe comunque dovuto concordare con il proprietario l'utilizzo dello stesso terreno confinante.
Tale deduzione è tardiva, non essendo stata svolta tempestivamente nel primo grado di giudizio.
Al contrario, nel giudizio avanti al LE, la tesi difensiva del era nel senso che l'area Pt_1
privata era “non prevista né in progetto (accettato dall'impresa), né nell'offerta tecnica dell'impresa” e che “Al mero fine di giustificare la mancata ripresa dei lavori, ha contestato al comune di non CP_2 avere messo a disposizione un'area che non era di proprietà dell'ente, che non aveva alcuna rilevanza contrattuale, che non era prevista in progetto e che la stessa aveva ritenuto non essenziale per CP_2
l'esecuzione dell'opera”.
Con il quarto motivo – “Erroneità della sentenza nella parte in cui riconduce l'inadempimento contrattuale al comportamento esclusivo della Stazione appaltante. Omessa valutazione della documentazione in atti. Carenza dei presupposti. Pagg. 23 e 24 sentenza” – l'appellante censura la sentenza per avere addebitato alla stazione appaltante un inadempimento tanto grave da determinare la risoluzione del contratto, allegando che: il LE trascura completamente le risultanze documentali e in particolare le comunicazioni scritte del D.L. e gli ordini di servizio, disattesi dall'impresa in epoca ben precedente rispetto alla diffida ex art. 1454 c.c. del 7.8.2015; dal doc. 9 risulta che il D.L., dopo la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, aveva convocato l'impresa per la ripresa dei lavori per il giorno 10.10.2014 e che l'impresa non si è presentata senza addurre alcuna giustificazione, costringendo il D.L. a riconvocarla alla data del 16.10.2014; dal doc. 10 emerge che l'impresa ha disatteso l'ordine di servizio n. 1 del 17.10.2014, che fissava per l'inizio dei lavori la data del
20.10.2014; risulta altresì documentalmente che, successivamente l'impresa ha richiesto una serie di proroghe per ragioni climatiche, non concesse dal D.L., senza procedere in modo sostanziale nelle lavorazioni proposte ed oggetto di miglioria;
il LE ha inoltre trascurato l'elemento fondamentale dell'impegno assunto dall'impresa di eseguire le opere in soli 79 giorni, come da contratto di appalto pagina 12 di 20 doc. 4, e la circostanza che il comportamento dell'impresa tendente ad ottenere proroghe era finalizzato unicamente ad allungare i tempi di ultimazione dei lavori;
lo stesso c.t.u. ha evidenziato una gestione superficiale del cantiere e una certa inerzia da parte dell'impresa.
Il motivo è infondato.
Come correttamente ritenuto dal LE, la risoluzione del contratto è avvenuta ai sensi dell'art. 1454 c.c., dopo la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata dall'impresa in data 7.8.2015 (doc.11), in quanto a fronte dell'inadempimento della stazione appaltante non è stato possibile proseguire i lavori.
Il Comune era inadempiente perché ha effettuato la variante in corso d'opera che richiedeva l'occupazione del terreno privato confinante e non ha procurato l'autorizzazione formale del proprietario, necessaria per proseguire i lavori, neppure rispondendo alla richiesta dell'impresa; a fronte di tale inadempimento, già esaminato con riferimento al precedente motivo di appello, e dell'ulteriore inadempimento relativo alla mancata messa a disposizione del registro di contabilità, su cui l'impresa intendeva apporre le riserve n. 3 aggiornata, n. 4 e n. 5 (relative al mancato inserimento dei lavori di smontaggio e rimontaggio recinzione, alle spese per fermo attività per 46 giorni, all'impossibilità di proseguire per mancata messa a disposizione formale del terreno confinante), l'appaltatrice ha inviato diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. concedendo il termine di 15 giorni, trascorso il quale il contratto sarebbe stato considerato risolto. E la stazione appaltante non ha adempiuto.
Si osserva che l'appellante non censura specificamente in modo argomentato il merito delle riserve n.2, per sospensione eccessiva dei lavori, n.3 per mancato allibramento di lavorazioni di smontaggio e rimontaggio recinzione, n. 4 per spese generali per fermo attività per 46 giorni, di cui 21 per ritardata consegna del progetto esecutivo dell'armatura della platea di fondazione, 19 per problematiche tecniche non contemplate nel progetto esecutivo di variante e 6 per i lavori ordinati nell'ordine di servizio n.3 in quanto non previsti nel progetto esecutivo di variante.
Sulla fondatezza nel merito della riserva n.5 si è già detto con riferimento al precedente motivo di appello.
Il doc. 9, invocato nel motivo in esame, è una convocazione del 13.10.2014 in cui il D.L. dà atto di avere convocato l'impresa per la ripresa dei lavori per il 10.10.2014, che la stessa non si è presentata e rifissa quindi la data del 16.10; il doc. 10, parimenti invocato, è l'ordine di servizio n.1 del 17.10.2014 con cui il D.L. ordina all'impresa di riprendere i lavori il 20.10.2014 in modo da ultimarli entro il
17.2.2015, di rimuovere l'escavatore, di modificare le recinzioni.
pagina 13 di 20 Precisato che il danno riconosciuto all'impresa per eccessiva sospensione dei lavori si ferma al
20.10.2014, i documenti in questione non incidono sulla valutazione dell'inadempimento contrattuale in considerazione di quanto avvenuto successivamente e non dimostrano che l'impresa fosse inadempiente nel momento in cui ha inviato la diffida 7.8.2015.
Come verificato dalla c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado:
-nel verbale della riunione del 2.12.2014 (doc.20), presenti appaltante e appaltatrice, il D.L. ha evidenziato che il ritardo nella ripresa dei lavori era dovuto principalmente a cause impreviste;
-poco dopo la ripresa, i lavori erano di nuovo fermi per problematiche progettuali relative alle fondazioni;
e il ritardo accumulato, per dichiarazione della D.L., era dovuto a cause principalmente impreviste;
vi è stata violazione, da parte della stazione appaltante, dell'obbligo di predisposizione di un CP_3
progetto esecutivo completamente operativo, sia in fase progettuale che in occasione di perizia di variante, come dimostrato dalla necessità di continue modifiche alle strutture di fondazione anche in sede di ripresa dei lavori, che si è ripercossa sui tempi e sull'andamento del cantiere;
-era facilmente prevedibile che i lavori ripresi, poi interrotti per problematiche alle strutture di fondazione, non potessero essere terminati entro il 17.2.2015 come da ordine di servizio n.1, data la collocazione altimetrica del cantiere e le condizioni meteorologiche stimabili almeno per una parte del periodo invernale.
Con il quinto motivo – “Omessa e/o erronea valutazione delle somme già corrisposte dal in Pt_1 adempimento dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. Erronea e contraddittoria motivazione. Pagg. 11 della sentenza”- l'appellante lamenta che il LE ha erroneamente ritenuto che il pagamento da parte del dell'importo di € 21.442,82 in forza dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., non sia stato oggetto Pt_1
di domanda di restituzione;
afferma che: l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. non è impugnabile in corso di causa e l'unico strumento a disposizione del debitore, per riesaminare la correttezza della decisione, è quello di chiedere al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, di revocarlo in corso di causa, oppure di chiedere al giudice che decide la causa di respingere la domanda avversaria;
in tal senso ha agito il che ha chiesto di rigettare tutte le domande formulate dall'attrice, non occorrendo Pt_1
alcuna ulteriore domanda;
la restituzione al della somma pagata in eccesso doveva Pt_1
necessariamente essere disposta con la sentenza che definiva il giudizio, essendo il giudice tenuto a pronunciarsi su ogni questione sottoposta al suo esame.
Il motivo è infondato.
pagina 14 di 20 La restituzione delle somme pagate in virtù di titolo esecutivo successivamente revocato (nel caso di specie l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.) deve essere espressamente domandata per essere disposta dal giudice.
La domanda non è stata proposta dal e quindi correttamente il LE non ha disposto la Pt_1
restituzione con la sentenza, né peraltro la restituzione viene espressamente domandata in appello nelle conclusioni precisate.
Si rileva che comunque l'astratto diritto alla restituzione è assorbito dalla maggiore somma dovuta dal alla controparte in virtù della condanna complessiva (al pagamento non solo dei AR
corrispettivi ma anche del risarcimento danni).
Con il sesto motivo - “Sulla disposizione in punto spese di lite (legali e peritali). Pagg. 29 della sentenza”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui pone le spese di lite interamente a suo carico, deducendo che: la decisione è errata, non avendo il LE applicato i principi della soccombenza virtuale;
le domande dell'attrice non sono state accolte tutte e integralmente ma solo alcune e parzialmente;
tuttavia il LE, senza motivare e disapplicando i principi della soccombenza virtuale, ha integralmente posto a favore dell'attrice le spese legali, pur essendo la stessa soccombente integralmente relativamente alla domanda di danno all'immagine e di pubblicazione della sentenza e parzialmente soccombente in relazione alle altre domande.
Il motivo è infondato.
Le spese di lite sono state correttamente poste a carico del in applicazione del AR
principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., essendo il risultato soccombente in misura Pt_1
assolutamente prevalente.
Sono infatti state rigettate la domanda riconvenzionale e le eccezioni riguardanti l'inadempimento imputabile alla controparte, formulate dal mentre sono risultate fondate le domande di Pt_1
di risoluzione imputabile alla stazione appaltante, di pagamento del corrispettivo, di CP_2
risarcimento del danno, di restituzione dei materiali rimasti in cantiere (per cui è cessata la materia del contendere a seguito della restituzione in corso di causa da parte del;
a fronte del Pt_1
riconoscimento, a titolo di corrispettivo e di risarcimento danni, di somme inferiori a quelle domandate
(per esclusioni di talune voci richieste o per liquidazione di importo inferiore delle voci riconosciute), la liquidazione delle spese di lite è stata effettuata utilizzando, quale scaglione tariffario dei compensi, quello corrispondente al valore del riconosciuto (decisum) e non del domandato.
pagina 15 di 20 L'appello viene conseguentemente rigettato.
III. L'appello incidentale proposto da è articolato in due motivi di gravame. CP_1
Con il primo motivo - “corrispettivo contrattuale”- viene censurata la sentenza nella parte in cui determina il corrispettivo oggetto di condanna a carico del in € 14.560,91, pari a € 21.565,78 - Pt_1
€ 7.004,87 (importo già corrisposto), allegando che: il c.t.u. nel procedimento di a.t.p. ha quantificato la misura del corrispettivo maturato dall'impresa per i lavori eseguiti, in € 24.974,96; il LE, senza alcuna motivazione e senza giustificazione logica o giuridica, allorché ha indicato l'importo contrattuale complessivo dovuto dal ha erroneamente riportato la somma di € 21.565,78; Pt_1
l'importo deve essere quindi rettificato, con liquidazione di € 17.970,09, pari a € 24.974,96 -
€ 7.004,87.
Il motivo è inammissibile.
Il LE ha espressamente motivato la decisione di determinare in € 21.565,78 l'importo del corrispettivo complessivo maturato dall'impresa per i lavori eseguiti (da cui detrarre € 7.004,87 già versati), non accogliendo integralmente la domanda dell'attrice ha infatti rilevato (pagg. 9 CP_2
e 10 della sentenza) che:
-parte attrice indica la somma in € 24.974,96 richiamando le pagine 13 e 16 della relazione di c.t.u. svolta nel procedimento di a.t.p.;
-nell'ambito di tale procedimento il c.t.u. “ha indicato i lavori eseguiti elencandoli a pagina 13” della relazione peritale depositata;
quanto al “valore dei lavori” si rileva che il c.t.u. “ha indicato il valore di
€ 21.565,78, riguardando l'ulteriore importo di € 3.409,18 le barre d'acciaio e la rete metallica elettrosaldata quindi materiali e/o attrezzature giacenti in cantiere”;
-si deve pertanto riconoscere a favore dell'impresa per le lavorazioni eseguite, a fronte delle risultanze della c.t.u., l'importo di € 21.565,78;
-per espressa ammissione dell'attrice la somma di € 7.004,87 è già stata versata.
Il LE ha esplicitamente motivato la decisione di considerare solo il valore dei lavori eseguiti elencati a pag. 13 della relazione peritale, ritenendo di non dover tenere conto dell'ulteriore importo di
€ 3.409,18, in quanto relativo alle barre d'acciaio e alla rete metallica elettrosaldata, quindi materiali e/o attrezzature giacenti in cantiere.
Il motivo di appello in esame non si confronta con la sentenza e non prende in esame la motivazione illustrata (affermando erroneamente che la decisione non è stata in alcun modo motivata).
pagina 16 di 20 Si tratta pertanto di motivo inammissibile.
Sono tardive e inammissibili le considerazioni svolte con la memoria conclusiva di replica (in ordine al fatto che le barre d'acciaio e la rete metallica elettrosaldata sarebbero state definitivamente acquisite dal in quanto incorporate nelle strutture murarie). Pt_1
Con il secondo motivo - “risarcimento dei danni” - la sentenza viene censurata con riferimento al mancato riconoscimento delle voci di danno per fermo dell'escavatore e per danno all'immagine, allegando che: (i) con riguardo al danno da fermo mezzo, durante la sospensione dei lavori protrattasi dal 7.11.2013 al 3.11.2014, a mantenuto fermo in cantiere il suo escavatore per lasciarlo a CP_2
disposizione della stazione appaltante, in attesa della variante disposta dal D.L., come provato dai testi;
il c.t.u. ha quantificato il danno per fermo del mezzo in € 2.880,00 e il LE ha errato nel non tenerne conto;
infatti la domanda di era volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni CP_2 subiti in conseguenza dell'inadempimento del e, come rilevato dal c.t.p., il fermo Pt_1 dell'escavatore ha condizionato negativamente l'impresa in modo significativo, non consentendole di ricercare e assumere nuovi lavori e commesse, pertanto il danno doveva essere preso in considerazione nella determinazione della dimensione del nocumento subito dall'impresa; (ii) con riguardo al danno all'immagine, lo stesso è stato erroneamente escluso;
nel caso di specie tale danno era scaturito dalla pubblicità negativa data dal all'avvio del procedimento di risoluzione del contratto di appalto Pt_1
ex art. 139 D.Lgs. 136/2006, con la successiva pubblicazione della notizia, connotata in termini valutativi, sul giornale locale “Sette Giorni a Tortona”; ra una piccola impresa e lavorava CP_2
in prevalenza per gli enti pubblici locali dislocati nelle Valli Curone, Grue ed Ossona e tale pubblicità le ha causato un grosso danno anche perché il settimanale tortonese “Sette Giorni a Tortona” è il giornale locale più letto nelle Valli Curone, Grue ed Ossona;
né tali circostanze sono state contestate da controparte, ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Il motivo è infondato.
(i) Con riferimento al primo profilo, si rileva che l'appaltatrice ha domandato il risarcimento del danno da fermo dell'escavatore con la riserva n. 2, ai sensi dell'art. 160 comma 2 lett c) DPR 207/2010 quale mancato ammortamento dell'attrezzatura, svolgendo il conteggio sulla base dei criteri di tale norma;
così nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, ha allegato il danno per ammortamento escavatore come da riserva.
pagina 17 di 20 Tale danno è stato correttamente escluso dal LE in quanto, come emerso dalla c.t.u., l'escavatore era stato ammortizzato totalmente con termine di annualità al 2006, non sussistendo danno da mancato ammortamento.
L'appellante deduce che, a prescindere dall'ammortamento, il fermo dell'escavatore ha condizionato negativamente l'impresa in modo significativo, non consentendo alla stessa di ricercare e assumere nuovi lavori e commesse, e che quindi occorre valutare il danno da impossibilità materiale di utilizzare l'escavatore in altri cantieri.
Tale tipologia di danno è stata allegata in primo grado come danno da perdita di chances per la necessità di non distogliere le attrezzature e i mezzi impiegati presso il cantiere, con la materiale impossibilità per l'impresa di prendere parte a nuove gare di appalto e di acquisire nuove commesse.
Tuttavia la domanda è stata rigettata dal LE perché non ha fornito prova delle CP_2
attività che erano state previste e programmate per i mesi successivi e che non aveva potuto eseguire, e delle gare di appalto e commesse cui avrebbe rinunciato a partecipare, con conseguente grave difetto di prova in relazione al danno in questione.
L'appello non censura specificamente tale punto della sentenza, sicché l'accertamento deve ritenersi definitivo.
In ogni caso si condivide la valutazione del LE, non avendo l'appaltatrice fornito alcuna prova delle circostanze evidenziate.
(ii) Con riferimento al secondo profilo, si ritiene che non sia stata provata, neppure per presunzioni,
l'esistenza dell'allegato danno all'immagine e alla reputazione commerciale cagionato dal Pt_1
Si premette che la delibera comunale richiede in sé una pubblicazione e che i commenti, con valutazioni negative, da parte del giornale non sono imputabili al Pt_1
L'impresa non ha comunque fornito, neppure in via presuntiva, la prova del danno, che pacificamente non può ritenersi sussistere in re ipsa, come correttamente ritenuto dal LE.
La stessa ha affermato di avere subito ricadute negative sulla sua attività con rilevante riduzione di commesse e di fatturato, ma non ha fornito alcuna prova sul punto, non essendo documentati commesse e fatturato precedenti e successivi al fatto;
manca la prova di concrete conseguenze negative in relazione alla pubblicità della risoluzione.
Non opera il meccanismo della non contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., con riferimento alle allegazioni di irca l'insorgenza del danno all'immagine e circa il fatto che CP_2
l'impresa lavorasse in prevalenza per gli enti pubblici locali dislocati nelle Valli Curone, Grue e Ossona
e che il settimanale tortonese “Sette Giorni a Tortona” fosse il giornale locale più letto nelle Valli
Curone, Grue ed Ossona.
pagina 18 di 20 Il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c. può essere invocato per escludere la necessità della prova dei fatti soltanto per quelle circostanze che siano comuni alle parti, in relazione alle quali è configurabile un onere di specifica contestazione della parte contro la quale siano stati allegati, parte che viceversa non sarebbe in grado di prendere posizione su circostanze di fatto affermate dalla controparte che non le sono note (Cass. civ. 8397/2024; Cass. civ. 9439/2022).
Nel caso di specie l'insorgenza del danno all'immagine non è neppure un fatto ma una valutazione e comunque per tutte le allegazioni non vengono in questione circostanze comuni al AR
.
[...]
L'appello incidentale viene conseguentemente rigettato.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello vengono compensate tra le parti per la quota di 1/4, tenendo conto del rigetto dell'appello incidentale di , e per la restante parte dei 3/4 sono CP_1 poste a carico del , soccombente sull'appello principale e a carico del quale sono AR
confermate le condanne della sentenza di primo grado.
Le spese vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa (scaglione da
€ 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria, non svolta), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi, non essendovi ragioni per discostarsene: € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
la quota a carico del appellante è pertanto di € 5.209,50 per compensi, oltre al 15% Pt_1
rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. Viene disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Antonio Cavagnaro, che si dichiara antistatario, come da richiesta formulata in comparsa conclusionale (rilevando che la richiesta di distrazione delle spese può essere formulata anche in comparsa conclusionale, atteso che per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastarla: cfr. Cass. civ. 412/2006).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello principale proposto dal e l'appello incidentale proposto da AR
, già titolare della cessata impresa individuale , avverso la CP_1 CP_2 CP_1
sentenza n. 728/2022 del LE di Alessandria, pubblicata in data 8.8.2022, che per l'effetto conferma;
-compensa tra le parti le spese processuali per la quota di 1/4 e condanna l'appellante principale a pagare a , già titolare della cessata impresa individuale AR CP_1
la restante quota dei 3/4 delle spese processuali, quota che liquida in € Controparte_2
5.209,50 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Antonio Cavagnaro.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale;
e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18.7.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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