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Articolo 3 della Legge 5 marzo 1965, n. 153
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Legge 5 marzo 1965, n. 153
Articolo 3 della Legge 5 marzo 1965, n. 153
Versione
7 aprile 1965
Art. 3.
Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.
Entrata in vigore il 7 aprile 1965
Vedi fonte istituzionale
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