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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1432/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7961/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Manzi - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240015026628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 769/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla ADER ed alla Regione Campania parte ricorrente MANZI Ricorrente_1, rappresentato da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento per Euro 737,90 relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche risalenti al 2017, notificata al ricorrente in data 5.02.2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente eccepisce e deduce di non aver mai ricevuto la corretta notifica degli atti presupposti, per cui invoca l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme oggetto dell'atto opposto.
Deduce altresì vizio di duplicazione della pretesa tributaria in quanto nella cartella impugnata è possibile individuare ben 2 presunti avvisi di accertamento emessi da Regione Campania per lo stesso anno d'imposta.
Si chiede di annullare la cartella di pagamento;
in via gradata, ridurre al minimo la sanzione;
il tutto con vittoria di spese di lite e con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio a mezzo proprio funzionario l'ADER, che eccepisce carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione in riferimento alle attività di accertamento in capo all'Ente impositore.
Si chiede di rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Risulta anche costituita la Regione Campania a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “…ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Deduce in ordine all'eccezione di prescrizione che per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente, gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine e non sono stati impugnati nei 60 giorni successivi, pertanto sono divenuti definitivi. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92.
A riguardo si allega estratto in formato elettronico della cartolina di notifica di avviso di accertamento avvenuta in data 27/10/2020, nonché di successivo atto di accertamento riemesso, quest'ultimo propedeutico alla cartella impugnata, avvenuta in data 1/04/2023.
Nel merito della notifica, si evidenzia che l'avviso di accertamento è stato inviato al contribuente con semplice raccomandata A/R, modalità semplificata e diretta di notificazione espressamente prevista, per le tasse automobilistiche, dall'art.
3- comma 5 - del D.L. n. 261/90.
Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato esclusivamente sulla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella opposta, da cui scaturirebbe il maturarsi della prescrizione triennale.
L'Ader ha eccepito fondatamente il proprio difetto di legittimazione passiva sull'attività di competenza della Regione ed in particolare circa la notifica dell'accertamento.
La Regione Campania ha documentato la tempestiva notifica a mani proprie del contribuente del primo avviso di accertamento e quindi dell'accertamento ulteriore (riemesso a seguito del mancato pagamento del primo) a mani della moglie;
il tutto nel rispetto del termine triennale di prescrizione.
Pertanto- considerato che nel secondo accertamento si dà atto che trattasi del medesimo tributo non assolto- non sussiste nella fattispecie alcuna duplicazione della tassa.
Quanto alla regolarità della notifica essa è indubitabile per l'atto consegnato direttamente al contribuente in data 27 ottobre 2020, mentre per la seconda notifica in data 1 aprile 2023 va puntualizzato che la stessa è avvenuta a mani di soggetto identificato come moglie del ricorrente.
Ne consegue la non pertinenza della sentenza richiamata in ricorso attinente ad ipotesi in cui il plico risulti consegnato a persona diversa dal contribuente, di cui (dalla ricevuta) non risulti la qualifica del terzo firmatario.
Viceversa nella fattispecie trova applicazione la normativa concernente il Servizio Postale ordinario e non quella della L. n. 890 del 1992, come richiamata dalla Regione nelle sue difese.
Il ricorso appare in conclusione totalmente infondato.
In ordine alle spese di lite esse vanno regolate come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
350,00 a favore della Regione Campania e in euro 200,00 a favore di ADER
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7961/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Manzi - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240015026628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 769/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla ADER ed alla Regione Campania parte ricorrente MANZI Ricorrente_1, rappresentato da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento per Euro 737,90 relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche risalenti al 2017, notificata al ricorrente in data 5.02.2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente eccepisce e deduce di non aver mai ricevuto la corretta notifica degli atti presupposti, per cui invoca l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme oggetto dell'atto opposto.
Deduce altresì vizio di duplicazione della pretesa tributaria in quanto nella cartella impugnata è possibile individuare ben 2 presunti avvisi di accertamento emessi da Regione Campania per lo stesso anno d'imposta.
Si chiede di annullare la cartella di pagamento;
in via gradata, ridurre al minimo la sanzione;
il tutto con vittoria di spese di lite e con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio a mezzo proprio funzionario l'ADER, che eccepisce carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione in riferimento alle attività di accertamento in capo all'Ente impositore.
Si chiede di rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Risulta anche costituita la Regione Campania a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “…ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Deduce in ordine all'eccezione di prescrizione che per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente, gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine e non sono stati impugnati nei 60 giorni successivi, pertanto sono divenuti definitivi. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92.
A riguardo si allega estratto in formato elettronico della cartolina di notifica di avviso di accertamento avvenuta in data 27/10/2020, nonché di successivo atto di accertamento riemesso, quest'ultimo propedeutico alla cartella impugnata, avvenuta in data 1/04/2023.
Nel merito della notifica, si evidenzia che l'avviso di accertamento è stato inviato al contribuente con semplice raccomandata A/R, modalità semplificata e diretta di notificazione espressamente prevista, per le tasse automobilistiche, dall'art.
3- comma 5 - del D.L. n. 261/90.
Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato esclusivamente sulla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella opposta, da cui scaturirebbe il maturarsi della prescrizione triennale.
L'Ader ha eccepito fondatamente il proprio difetto di legittimazione passiva sull'attività di competenza della Regione ed in particolare circa la notifica dell'accertamento.
La Regione Campania ha documentato la tempestiva notifica a mani proprie del contribuente del primo avviso di accertamento e quindi dell'accertamento ulteriore (riemesso a seguito del mancato pagamento del primo) a mani della moglie;
il tutto nel rispetto del termine triennale di prescrizione.
Pertanto- considerato che nel secondo accertamento si dà atto che trattasi del medesimo tributo non assolto- non sussiste nella fattispecie alcuna duplicazione della tassa.
Quanto alla regolarità della notifica essa è indubitabile per l'atto consegnato direttamente al contribuente in data 27 ottobre 2020, mentre per la seconda notifica in data 1 aprile 2023 va puntualizzato che la stessa è avvenuta a mani di soggetto identificato come moglie del ricorrente.
Ne consegue la non pertinenza della sentenza richiamata in ricorso attinente ad ipotesi in cui il plico risulti consegnato a persona diversa dal contribuente, di cui (dalla ricevuta) non risulti la qualifica del terzo firmatario.
Viceversa nella fattispecie trova applicazione la normativa concernente il Servizio Postale ordinario e non quella della L. n. 890 del 1992, come richiamata dalla Regione nelle sue difese.
Il ricorso appare in conclusione totalmente infondato.
In ordine alle spese di lite esse vanno regolate come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
350,00 a favore della Regione Campania e in euro 200,00 a favore di ADER