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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/08/2025, n. 6436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6436 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT Elena Dal Dosso, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 09/07/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7339 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Monte Rosa n. 67, presso lo studio dell'avvocato stabilito
FRANCESCA PATRIZIA RIVA (c.f. - pec: e dell'avv. C.F._1 Email_1
MATTIA TOSI (c.f. – pec: , che la C.F._2 Email_2 rappresentano e difendono per procura in atti
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, _1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, Via Luciano Manara n. 1, presso lo studio dell'avv.
GABRIELLA CONCETTA CERANTO (c.f. - pec: C.F._3
), che la rappresenta e difende per procura in atti Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con l'originario ricorso monitorio da cui scaturisce la presente opposizione, ha Controparte_1
pagina 1 di 8 chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano l'ingiunzione di a pagarle la somma di Parte_1 euro 18.202,32, oltre interessi e spese di procedura, a saldo della fattura n. 200 emessa il 27/07/2023.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificatole, deducendo Parte_1 che: a) con contratto di subappalto del 03/03/2023, ha incaricato di intervenire sul Controparte_1 proprio cantiere di La Spezia, Via delle Pianazze n.12, al fine di realizzare le opere di impianto elettrico e fotovoltaico indicate nel computo metrico, per un costo preventivato a corpo di euro
26.000,00, comprendente i costi di trasferta;
b) il contratto prevede la facoltà dell'appaltatore di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore sino alla esibizione della integrale documentazione attestante la regolarità contributiva, retributiva e fiscale inerente al personale impiegato, nonché una penale di euro 500,00 per ciascuna violazione degli impegni assunti in merito agli operai in cantiere, ed una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione indicata all'art. 5 (disegni “as-built”, certificati antincendio, certificazioni di corretta posa e tutta una serie di certificazioni previste dalla normativa); c) al termine dei lavori, in data 27/7/2023, ha denunciato a controparte la mancanza della documentazione contrattualmente prevista a corredo della fattura n. 200, tra cui il DURC in corso di validità e la certificazione di conformità dell'impianto fotovoltaico, nonché la mancata esecuzione di alcune opere esposte nella fattura, quindi da scomputare, ammontanti a complessivi euro 5.811,54; d) la documentazione richiesta non è mai stata consegnata, così che, per la certificazione di conformità dell'impianto fotovoltaico, ha dovuto rivolgersi ad una terza impresa (Punto Luce), sostenendo un esborso di euro
2.900,00; e) sommati gli importi per lavori non eseguiti, gli esborsi per le certificazioni e le penali per le mancate consegne dei documenti, vanta un credito nei confronti di dell'importo di _1 euro 32.611,54, da cui vanno detratte le somme per i lavori presumibilmente eseguiti da quest'ultima, pari ad euro 12.390,78, quantificandosi un saldo di euro 20.220,76 spettante a titolo di danni e penali derivanti dal mancato completamento dei lavori e/o dalla loro inesatta esecuzione.
Sulla base di tali allegazioni, l'opponente ha concluso chiedendo in via principale di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, di accertare il minor importo effettivamente dovuto a _1
; in via riconvenzionale, di condannare l'opposta a pagare la somma di euro 20.220,76 o quella
[...] diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Parte opposta, costituitasi tempestivamente nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, deducendo che: a) prima dell'avvio dei lavori, ha inviato a controparte tutti i documenti richiesti, compreso il DURC valido sino al 14/06/2023; b) i lavori sono stati eseguiti tra pagina 2 di 8 aprile e giugno e sono terminati il 22/06/2023; ogni volta che era previsto l'intervento presso il cantiere, ha comunicato al centro per l'impiego, e anche a per conoscenza, il nominativo Parte_1 dei dipendenti impiegati, così fino al collaudo del 24/07/2023, per il quale ha comunicato a controparte l'invio di un tecnico esterno, signor c) l'opera è stata realizzata per intero, a Pt_2 regola, senza ritardi, e controparte è decaduta dall'azione di garanzia ex art. 1667 c.c.; d) a fronte del mancato pagamento della fattura, il cui l'importo di euro 18.202,32 è al netto delle forniture concordemente non eseguite, ha rifiutato ex art. 1460 c.c. la consegna delle certificazioni di conformità dell'impianto realizzato; e) le clausole contrattuali che prevedono le penali e la facoltà del committente di sospendere il pagamento, sono vessatorie e nulle in quanto non validamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 c.c. e comunque meramente potestative;
in ogni caso, le penali non sono dovute o vanno drasticamente ridotte ex art. 1384 c.c. poiché di ammontare eccessivo.
Su tali basi, l'opposta ha concluso chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di una CTU, mentre sono state rigettate le prove orali dedotte da entrambe;
giunge in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il credito dell'opposta
E' pacifico, e risulta per tabulas, il contratto concluso tra le parti in data 03/03/2023, corrispondente allo schema negoziale dell'appalto, avente ad oggetto le opere impiantistiche ivi descritte, per le quali
è stato pattuito il prezzo “forfettario e omnicomprensivo” di euro 26.190,02 (doc. 1 opponente, doc.
2 opposta).
L'opponente non ha sollevato specifiche contestazioni sulla esecuzione “a regola d'arte” dei lavori svolti da controparte, mentre ha contestato l'addebito di specifici importi, ritenuti non dovuti poiché già compresi nel prezzo d'appalto pattuito a corpo (come le spese di trasferta) oppure relativi ad opere in concreto non compiute dall'opposta, e quindi da scomputare dalla fattura azionata (doc. 5 fasc mon.).
Trattandosi di questione che attiene alla mera contabilizzazione delle opere, l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. sollevata dall'opposta non ha alcun pregio.
È stata quindi disposta una CTU al fine di verificare l'esecuzione delle opere di cui l'opponente ha contestato il compimento, e quantificare la quota del prezzo di appalto concordato, corrispondente alla parte di opera effettivamente realizzata. pagina 3 di 8 Dalla relazione del CTU ing. emergono i seguenti dati: Persona_1
- le parti attrice e convenuta hanno deciso in contraddittorio di non recarsi presso il cantiere di via
Pianazze n. 12 a La Spezia, perché hanno convenuto che le opere sono state svolte come concordato (vd. relazione, pag. 4);
- i lavori oggetto di incarico comprendevano la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, come da tavola e schemi prodotti in atti, e dell'impianto elettrico a servizio del locale tecnico (caldaia) sito al piano copertura dell'edificio compresa la fornitura di quadro elettrico per l'alimentazione della pompa di calore ad uso condominiale;
- nel computo metrico prodotto in atti (doc. 4 opponente, doc. 1 opposta), le opere dell'impianto elettrico corrispondono alle voci dal n. 42 fino al n. 71;
- le opere oggetto di contestazione, di cui ai punti nn. 3, 4, 7, 10, 12, 16, 19, 25, 28 e 29 della fattura n. 200, sono state eseguite con le modalità che parte attrice e convenuta in contraddittorio hanno confermato (cfr. relazione pagg. da 9 a 12);
- quanto alla voce relativa al noleggio di autogru, le parti hanno concordato in contraddittorio non essere stata eseguita, in quanto hanno movimentato il materiale da portare sul tetto in modo differente;
- le parti hanno confermato in contraddittorio che dall'appalto vanno detratte le opere descritte alle voci 72 e 87, poiché concordemente non fornite;
- le opere di cui alle voci 79, 84/87, 85/83 e 86/84 risultano eseguite;
- l'importo complessivo delle opere eseguite da ammonta ad euro 16.543,85. _1
Le valutazioni del CTU appaiono del tutto condivisibili, e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento e dalle sue indicazioni, ritenendo convincenti le conclusioni a cui perviene, in quanto fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, avendo l'ausiliario esplicitato le ragioni delle sue valutazioni ed avendo fornito risposta alle osservazioni di parte opponente, mentre nessuna osservazione è stata fatta da parte opposta.
Va dunque accertato un credito dell'opposta pari ad euro 16.543,85, a titolo di corrispettivo delle opere svolte.
L'opponente ha eccepito di avere legittimamente sospeso il pagamento della fattura emessa da controparte, ai sensi di contratto, in ragione della mancata consegna della documentazione prevista.
Effettivamente, il contratto prevede l'obbligo del subappaltatore di presentare, unitamente alla fattura, il DURC in corso di validità, e la facoltà dell'appaltatore di sospendere il pagamento del corrispettivo sino all'esibizione della documentazione attestante la regolarità contributiva, retributiva e fiscale pagina 4 di 8 inerente al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori (vd. art. 3, doc. 1 opponente, doc. 2 opposta).
La previsione contrattuale è valida e, pertanto, vincolante per i contraenti.
Anche volendo ritenere che ha trasmesso a controparte, in data 23/03/2023, il DURC valido _1 sino al 14/06/2023 (vd. doc. 17 opposta), circostanza che nega, tale documento era Pt_1 comunque certamente scaduto alla data in cui è stata emessa la fattura.
Ne discende che il credito azionato non era ancora esigibile al momento del deposito del ricorso monitorio, poiché non risulta che, a tale data, l'opposta avesse trasmesso il DURC con scadenza di validità “in corso” alla data del 27/07/2023.
Tale documentazione è stata però prodotta dall'opposta con la comparsa di costituzione nel presente giudizio (cfr. docc. 3 bis e 6 bis). Pertanto, in data 27/05/2024 il credito spettante a titolo di corrispettivo è divenuto esigibile.
Invero, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora risulti la dedotta carenza di una condizione di esigibilità del credito al momento dell'emanazione del provvedimento monitorio, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con i conseguenziali riflessi in tema di interessi e spese del procedimento d'ingiunzione, ma va comunque pronunciata la condanna del debitore al pagamento in caso tale condizione di esigibilità sopravvenga nel corso del giudizio (cfr. Cass.civ., I, 2 maggio 1987
n. 4125 e Cass. civ. III, 10 ottobre 2003 n. 15186).
Pertanto la tardiva produzione dei DURC, avvenuta in data 27/05/2024, incide sul regime degli interessi computati sul capitale, oltre che sulle spese del procedimento d'ingiunzione.
2. La domanda riconvenzionale per penali e danni
L'eccezione di nullità sollevata dall'opposta con riferimento alle clausole penali previste all'art. 5 del contratto inter partes è infondata: fermo che non si tratta di clausole meramente potestative, e neppure di clausole vessatorie (Cass. civ. n. 528/1979), esse sono state validamente sottoscritte, e non ha alcun pregio il richiamo alla disciplina prevista dall'art. 1341 comma secondo, cod. civ., posto che il contratto, sebbene risulti predisposto su carta intestata dell'attrice , non è certamente diretto Parte_1
a disciplinare una serie indefinita di rapporti, ma solo quello con l'opposta (vd. Cass. civ. _1
n. 20461 del 28/09/2020).
Ciò detto, in concreto non sussistono, però, i presupposti per l'applicazione delle penali invocate dall'opponente.
pagina 5 di 8 La penale di euro 500,00 si riferisce alle inosservanze delle prescrizioni in tema di sicurezza del cantiere, ex D.lgs. 81/2008 e, nella fattispecie, non vi è alcuna evidenza che nel corso dei lavori siano state riscontrate violazioni di tale natura a carico dell'opposta.
Peraltro, risulta documentalmente che , su espressa richiesta e indicazione di (vd, _1 Pt_1 doc. 17 opposta, e-mail del 23 marzo 2023 ore 10:16 e del 21 marzo 2023 ore 12:35) ha operato il distacco di personale dipendente inviandolo alla soggetto che Parte_3 Parte_1 indica quale proprio committente (vd. le comunicazioni prodotte in atti, che risultano Pt_4 trasmesse all'opponente anche nel corso del rapporto, docc. 4 e 18 opposta).
Al di là di ogni considerazione sulla genuinità del distacco, che qui non rileva ai fini che interessano, si osserva che, una volta operato il distacco, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, pertanto l'opposta non sarebbe stata, in tesi, neppure sanzionabile.
In ogni caso, come detto, non risultano violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza sul cantiere, neppure con riguardo al tecnico esterno di cui si è avvalsa l'opposta, signor Per_2
(vd. doc. 6 e 6 bis opposta).
[...]
La penale di euro 200,00 si riferisce, per un verso, alla consegna della documentazione relativa al certificato di prevenzioni incendi, che non ha richiesto;
per altro verso, si riferisce alla Parte_1 consegna di “disegni as-built, certificazioni di corretta posa, schede tecniche dei materiali impiegati, eventuali dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/08, copie dei formulari di smaltimento rifiuti”, documenti che ha invece richiesto in data 27/07/2023 e che, a detta Parte_1 della stessa opponente, la controparte non le ha mai consegnato (vd. doc. 3 opponente).
Tuttavia, indipendentemente dalla effettiva imputabilità a colpa di , non ricorrono i _1 presupposti per l'applicazione della suddetta penale.
Invero la clausola prevede l'applicazione della penale per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione dalla data della richiesta.
Dal tenore letterale della pattuizione emerge quindi che tale clausola penale è stata convenuta per la sola fattispecie del ritardo e non anche per quella dell'inadempimento.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento, sicché, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento (Cass.civ., II,
9 novembre 2009 n.23709). pagina 6 di 8 Nel caso in esame, alla luce delle allegazioni di parte opponente, non si è in presenza di un mero ritardo nell'adempimento, che presuppone la consegna, sia pure tardiva, ma di una condotta di definitivo inadempimento, tanto che ha dedotto che, a seguito del ritardo, è Pt_1 stata costretta a rivolgersi ad una terza impresa per il rilascio della certificazione di conformità degli impianti, dovendo consegnare il cantiere alla propria committente Parte_3
Pertanto, poiché la condotta della convenuta opposta configura un inadempimento contrattuale e non un mero ritardo nell'adempimento dell'obbligo di consegna dei documenti, non può trovare applicazione la penale contrattuale prevista per la diversa fattispecie del ritardo, ma l'attrice avrebbe dovuto semmai richiedere la liquidazione del danno secondo le regole ordinarie, previa prova dell'an
e del quantum.
A tale riguardo, l'opponente ha dedotto che, a causa dell'avverso inadempimento, ha patito un danno di euro 2.900,00, pari al costo del rilascio della certificazione di conformità dell'impianto fotovoltaico ad opera di Punto Luce S.r.l.
Edil Tech non può giovarsi dell'eccezione di cui all'art 1460 c.c. per giustificare la mancata consegna della dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato, poiché l'eccezione di inadempimento non
è ammissibile quando termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto e, nel caso di specie, come sopra rilevato, il pagamento del corrispettivo spettante all'opposta era inesigibile poiché subordinato alla presentazione del DURC.
Purtuttavia, in disparte alle criticità evidenziate dal CTU in ordine alla certificazione rilasciata da
Punto Luce (vd. relazione, pag. 14), in atti non c'è prova del pagamento della somma di euro 2.900,00
(vd. doc. 5 e 6 opponente).
L'attrice non ha quindi dimostrato la concreta sussistenza del pregiudizio lamentato e, in mancanza di tale prova, non può neppure procedersi alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. (vd.
Cass. civ. 4310 del 22/02/2018).
Per tutti questi motivi, la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente è infondata e non può essere accolta.
3. Conclusioni e spese di lite
In conclusione, l'opposta ha diritto a vedersi riconosciuto dall'opponente l'importo di euro 16.543,85
a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese, a saldo della fattura n. 200/23 (Iva non applicata, per inversione contabile ex art. 17 comma 6 D.P.R. 633/1972).
pagina 7 di 8 La domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, infondata, va rigettata.
In siffatta situazione, il decreto ingiuntivo opposto, emesso per una maggiore somma non dovuta, deve essere revocato e l'opponente va condannata a pagare all'opposta la somma di euro 16.543,85.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opposta gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. 231/02, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dal 27/05/2024, data in cui il credito azionato è divenuto esigibile.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza dell'opponente sia in relazione alla pretesa creditoria avversaria, sia con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata, le spese del giudizio vanno poste integralmente a carico di e si liquidano come in Parte_1 dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore del credito riconosciuto
(decisum) e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
Per il medesimo principio di causalità, le spese della CTU, liquidate con decreto del 14/04/2025, vanno poste definitivamente per intero a carico dell'attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 19/02/2024, da ei confronti di , nel contraddittorio tra le Parte_1 _1 parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 393/2024, R.G.
39833/2023 emesso dal Tribunale di Milano e condanna l'opponente a pagare all'opposta la somma di euro 16.543,85 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dal 27/05/2024 al saldo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
3. pone definitivamente a carico dell'opponente le spese della CTU liquidate con decreto del
14/04/2025;
4. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 06/08/2025
Il GOT
Elena Dal Dosso
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