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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. N. 2002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2002/2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 12.04.1988, residente in [...], elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), Via G. Pastorelli 15 B, presso e nello Studio dell'Avv.
Benedetta Di Cesare
E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.02.1982, ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), Via G. Pastorelli 15 B, presso e nello Studio dell'Avv.
Benedetta Di Cesare
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto a ruolo in data 23.12.2024, e Parte_1 CP_1
, premesso di aver contratto matrimonio civile in Pizzoli (Aq) in data
[...]
5.12.2015, come trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, Parte
I, anno 2015, in regime di separazione dei beni e che dall'unione matrimoniale è nato, a L'Aquila, un figlio, , 1.2.2017 (dunque minorenne), chiedevano Per_1 congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 24.02.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in
Pizzoli (AQ) in data 05.12.2015, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso
Comune (anno 2015 - Atto n.
3 - Parte 1), dalla cui unione matrimoniale è nato, a L'Aquila, un figlio, , 1.2.2017 (dunque minorenne), alle condizioni del ricorso, ordinando Per_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pizzoli (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) prende atto che i coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza;
3) prende atto che i coniugi si impegnano a rispettare le previsioni contenute nel condiviso piano genitoriale, che forma parte integrante, che possono essere schematizzate come segue:
- Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, in misura paritetica del 50%, con affidamento a settimane alterne presso la madre, nell'abitazione condotta in locazione in
L'Aquila, Via Giancandido Pastorelli n. 1 ed il padre, in Pizzoli (AQ), via Zecca 22. I genitori concordano flessibilità nel conteggio dei giorni come da necessità lavorative di entrambi (trasferte di lavoro, giornate piene di lavoro consecutive) pur cercando sempre di mantenere il rapporto del 50% su base mensile nella gestione del tempo del bambino. - Concordano altresì la possibilità per ciascun genitore di poter passare del tempo col piccolo anche nella settimana di pertinenza dell'altro genitore per un massimo di Per_1 due ore tre volte a settimana (previo accordo e disponibilità del genitore di turno e salvo che il bambino non sia impegnato col predetto genitore in altra attività o gita programmata e condivisa da entrambi);
- riguardo le festività, i genitori concordano l'affidamento ad anni alterni del periodo dal
23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l' altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente;
relativamente ai compleanni dei genitori e festività: anche in deroga all'ordinaria turnazione, ciascuno dei genitori avrà diritto di passare con il figlio il giorno del proprio compleanno, nonché la festa della mamma e del papà;
- il compleanno del bambino: potrà essere festeggiato insieme, ove possibile, ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore secondo un criterio di alternanza annuale. Laddove non sia realizzabile tale assetto, in deroga all'ordinaria turnazione, verrà consentito all'uno o all'altro genitore di poterlo incontrare nell'arco della giornata per due ore;
4) dispone che il sig. corrisponderà alla signora per il mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio l'assegno periodico di € 400,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, prede atto che i coniugi concordano, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, il versamento in favore della sig.ra (coniuge economicamente più debole) a titolo di mantenimento Parte_1 dell'importo di € 300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese. Questa misura verrà meno in caso di convivenza (legale o di fatto) o matrimonio con altro partner o al raggiungimento da parte del coniuge di redditi complessivi pari o superiori ad € 1.500,00 mensili;
5) prende atto che, relativamente alle spese straordinarie, i coniugi concordano nel concorrere al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ove possibile effettuate d'intesa tra i coniugi, sostenute per il figlio minore, opportunamente rendicontate. Per le dette spese prende atto che si fa espresso riferimento al “Protocollo D'intesa tra avvocati
e magistrati per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” Prot. Int. 87/1.2.1. adottate dal Tribunale di L'Aquila in data 2 marzo
2020, da considerarsi parte integrante;
6) prende atto che, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi,
i genitori sono invitati a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute);
7) prende atto che entrambi i genitori beneficeranno pro quota, nella misura del 50 %, dell'Assegno Unico percepito per il minore;
8) prende atto che i coniugi intendono regolare altresì i rapporti patrimoniali derivanti in particolare dall'assegnazione, alla sig.ra dell'autovettura Toyota Yaris Hybrid, Parte_1 targata FL 605 CT, attualmente di proprietà del sig. ma in uso alla predetta che CP_1 la utilizza principalmente per accompagnare il minore nelle varie attività quotidiane essendo peraltro il padre spesso fuori sede per ragioni lavorative. Prende atto che in relazione a detta autovettura il sig. accetta l'offerta formulata dalla sig.ra CP_1 quantificata in euro € 5.000,00 accettandone altresì le modalità di pagamento Parte_1 che seguono: la sig.ra si obbliga a corrispondere € 2.500,00 all'atto del Parte_1 passaggio di proprietà ed € 2.500,00 che verranno corrisposte dalla predetta con rate mensili di € 100,00 fino al saldo da versate entro il giorno 10 di ogni mese a far data dalla pubblicazione della sentenza di omologa. Prende atto che la sig.ra inoltre, si Parte_1 impegna a non vendere l'autovettura per tre anni dalla pubblicazione della sentenza di omologa e successivamente a tale limite temporale, in caso di vendita, si impegna a rendere partecipe il sig. dell'attività precontrattuale e contrattuale rimborsando CP_1 al predetto l'eventuale differenza economica maturata tra l'importo versato (€ 5.000,00) e quello superiore di vendita. Il prezzo relativo al passaggio di proprietà verrà versato dal sig. ; CP_1
9) si dà atto che i coniugi si concedono sin d'ora reciprocamente l'assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio del minore;
10) prende atto che le parti concordano nel consentire viaggi all'estero previa comunicazione che venga data almeno tre settimane prima della partenza.
Spese legali compensate.
Così deciso IL 28 MARZO 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2002/2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 12.04.1988, residente in [...], elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), Via G. Pastorelli 15 B, presso e nello Studio dell'Avv.
Benedetta Di Cesare
E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.02.1982, ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), Via G. Pastorelli 15 B, presso e nello Studio dell'Avv.
Benedetta Di Cesare
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto a ruolo in data 23.12.2024, e Parte_1 CP_1
, premesso di aver contratto matrimonio civile in Pizzoli (Aq) in data
[...]
5.12.2015, come trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, Parte
I, anno 2015, in regime di separazione dei beni e che dall'unione matrimoniale è nato, a L'Aquila, un figlio, , 1.2.2017 (dunque minorenne), chiedevano Per_1 congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 24.02.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in
Pizzoli (AQ) in data 05.12.2015, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso
Comune (anno 2015 - Atto n.
3 - Parte 1), dalla cui unione matrimoniale è nato, a L'Aquila, un figlio, , 1.2.2017 (dunque minorenne), alle condizioni del ricorso, ordinando Per_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pizzoli (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) prende atto che i coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza;
3) prende atto che i coniugi si impegnano a rispettare le previsioni contenute nel condiviso piano genitoriale, che forma parte integrante, che possono essere schematizzate come segue:
- Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, in misura paritetica del 50%, con affidamento a settimane alterne presso la madre, nell'abitazione condotta in locazione in
L'Aquila, Via Giancandido Pastorelli n. 1 ed il padre, in Pizzoli (AQ), via Zecca 22. I genitori concordano flessibilità nel conteggio dei giorni come da necessità lavorative di entrambi (trasferte di lavoro, giornate piene di lavoro consecutive) pur cercando sempre di mantenere il rapporto del 50% su base mensile nella gestione del tempo del bambino. - Concordano altresì la possibilità per ciascun genitore di poter passare del tempo col piccolo anche nella settimana di pertinenza dell'altro genitore per un massimo di Per_1 due ore tre volte a settimana (previo accordo e disponibilità del genitore di turno e salvo che il bambino non sia impegnato col predetto genitore in altra attività o gita programmata e condivisa da entrambi);
- riguardo le festività, i genitori concordano l'affidamento ad anni alterni del periodo dal
23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l' altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente;
relativamente ai compleanni dei genitori e festività: anche in deroga all'ordinaria turnazione, ciascuno dei genitori avrà diritto di passare con il figlio il giorno del proprio compleanno, nonché la festa della mamma e del papà;
- il compleanno del bambino: potrà essere festeggiato insieme, ove possibile, ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore secondo un criterio di alternanza annuale. Laddove non sia realizzabile tale assetto, in deroga all'ordinaria turnazione, verrà consentito all'uno o all'altro genitore di poterlo incontrare nell'arco della giornata per due ore;
4) dispone che il sig. corrisponderà alla signora per il mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio l'assegno periodico di € 400,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, prede atto che i coniugi concordano, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, il versamento in favore della sig.ra (coniuge economicamente più debole) a titolo di mantenimento Parte_1 dell'importo di € 300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese. Questa misura verrà meno in caso di convivenza (legale o di fatto) o matrimonio con altro partner o al raggiungimento da parte del coniuge di redditi complessivi pari o superiori ad € 1.500,00 mensili;
5) prende atto che, relativamente alle spese straordinarie, i coniugi concordano nel concorrere al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ove possibile effettuate d'intesa tra i coniugi, sostenute per il figlio minore, opportunamente rendicontate. Per le dette spese prende atto che si fa espresso riferimento al “Protocollo D'intesa tra avvocati
e magistrati per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” Prot. Int. 87/1.2.1. adottate dal Tribunale di L'Aquila in data 2 marzo
2020, da considerarsi parte integrante;
6) prende atto che, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi,
i genitori sono invitati a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute);
7) prende atto che entrambi i genitori beneficeranno pro quota, nella misura del 50 %, dell'Assegno Unico percepito per il minore;
8) prende atto che i coniugi intendono regolare altresì i rapporti patrimoniali derivanti in particolare dall'assegnazione, alla sig.ra dell'autovettura Toyota Yaris Hybrid, Parte_1 targata FL 605 CT, attualmente di proprietà del sig. ma in uso alla predetta che CP_1 la utilizza principalmente per accompagnare il minore nelle varie attività quotidiane essendo peraltro il padre spesso fuori sede per ragioni lavorative. Prende atto che in relazione a detta autovettura il sig. accetta l'offerta formulata dalla sig.ra CP_1 quantificata in euro € 5.000,00 accettandone altresì le modalità di pagamento Parte_1 che seguono: la sig.ra si obbliga a corrispondere € 2.500,00 all'atto del Parte_1 passaggio di proprietà ed € 2.500,00 che verranno corrisposte dalla predetta con rate mensili di € 100,00 fino al saldo da versate entro il giorno 10 di ogni mese a far data dalla pubblicazione della sentenza di omologa. Prende atto che la sig.ra inoltre, si Parte_1 impegna a non vendere l'autovettura per tre anni dalla pubblicazione della sentenza di omologa e successivamente a tale limite temporale, in caso di vendita, si impegna a rendere partecipe il sig. dell'attività precontrattuale e contrattuale rimborsando CP_1 al predetto l'eventuale differenza economica maturata tra l'importo versato (€ 5.000,00) e quello superiore di vendita. Il prezzo relativo al passaggio di proprietà verrà versato dal sig. ; CP_1
9) si dà atto che i coniugi si concedono sin d'ora reciprocamente l'assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio del minore;
10) prende atto che le parti concordano nel consentire viaggi all'estero previa comunicazione che venga data almeno tre settimane prima della partenza.
Spese legali compensate.
Così deciso IL 28 MARZO 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli