CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente
dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Susanna Zavaglia Consigliere relatore dott. Francesca Primi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1476/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in LARGO SAN FRANCESCO N. 154 41122 MODENA presso il difensore avv. FERRETTI ELENA
APPELLANTE contro nata il [...] a Ferrara (FE), in [...] tutore , CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIA GRASSI ), con studio in Bologna, C.F._2 via Nosadella n. 34,
(C.F. ), CONTUMACE CP_3 C.F._3
APPELLATE
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE che ha concluso per l'inammissibilità dell'appello.
Avente ad oggetto: ricorso in appello per l'annullamento della sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna n. 07/2023 emessa il 26/06/2023 pubblicata il 07/08/2023, avente ad oggetto la verifica dello stato di adottabilità della minore.
pagina 1 di 4 La Corte, decidendo sul ricorso in appello udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Susanna Zavaglia;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 L. 4/5/1983 n. 184 del 28/9/2023 allegando di essere il padre Parte_1
biologico di nata il [...] a [...], ha proposto appello avverso la sentenza CP_1 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna n. 07/2023 del 26/06/2023, che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore, confermando la nomina del Tutore in persona del Responsabile del
Servizio Sociale di e il mantenimento del collocamento della bambina nella famiglia scelta dal CP_2
Tribunale a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti con i genitori e la famiglia di origine.
Ha dedotto, per quanto qui interessa, che il mancato riconoscimento della minore da parte sua era imputabile esclusivamente a problematiche di carattere burocratico, e di aver depositato, il 13/06/2023, ricorso ex art 250 c.c. per il riconoscimento della minore avanti il Tribunale di Ferrara, pendente al momento della proposizione dell'appello avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità.
Ha dunque chiesto alla Corte d'Appello, in via preliminare, di sospendere il procedimento di adottabilità della minore in attesa della decisione della causa rg. n. 1425/23 per il CP_1 riconoscimento di paternità incardinato dall'appellante; in via principale, di riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna n. 07/23 emessa il 26.06.2023 depositata il 7.08.2023, notificata alle parti in pari data, dichiarando estinta la procedura di adottabilità della minore e conseguentemente affidare la minore al servizio sociale competente, CP_1
confermare la collocazione della minore presso la famiglia affidataria, incaricare i servizi sociali di valutare le competenze genitoriali del signor e di pianificare un calendario di incontri per Parte_1
favorire il riavvicinamento di padre e figlia.
Si è costituito in giudizio il difensore della minore in persona del tutore, eccependo, in CP_1
via preliminare, il difetto di legittimazione processuale del signor nei confronti del quale la Parte_1
sentenza di primo grado, oggi appellata, non è stata resa, avendo egli proceduto tardivamente, e solo in tempi recenti (giugno 2023), alla domanda per il riconoscimento della minore, peraltro ancora sub iudice, essendo pendente l'instaurato procedimento ex art. 250 c.c. davanti al Tribunale di Ferrara
(r.g.n. 1425/2023).
Nel merito, ha rilevato comunque l'infondatezza dei motivi di appello.
All'udienza del 19/3/2024 la Corte, ritenuta sussistente una controversia pregiudicante relativa pagina 2 di 4 all'accertamento della paternità della minore in stato di adottabilità e ritenuto necessario che la controversia pregiudicante venisse decisa ai fini dell'odierna controversia, ha sospeso il procedimento fino alla decisione della controversia indicata.
Il 31/01/2025 il difensore della minore ha depositato ricorso per la prosecuzione della causa, rappresentando che in data 2.10.2024 si era conclusa la controversia pregiudicante, essendo stata emessa sentenza n. 1000/2024, pubblicata il 18/10/2024, notificata al in pari data, con la quale il Pt_1
Tribunale Civile di Ferrara, accogliendo l'opposizione della madre e del Tutore della figlia minore, ha rigettato la domanda di riconoscimento della figlia minore proposta da sentenza passata in Parte_1
giudicato (docc. 13-14 e 15 fasc. res.).
Fissata dal Presidente l'udienza per la prosecuzione del giudizio, l'appellante ha depositato, il
14/03/2025, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., già notificata via PEC alle altre parti.
All'udienza del 28 marzo 2025 la difesa del ricorrente ha insistito nella rinuncia agli atti.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione.
L'Avvocato della minore ha chiesto la conferma del provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio in via preliminare che nel presente giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, la rinuncia agli atti del giudizio effettuata dalla parte appellante non può avere gli effetti previsti dall'art. 306 c.p.c., in assenza della accettazione delle altre parti, contraddittori necessari, e segnatamente della minore (parte in senso formale e sostanziale – cfr., ex multis, Cass. civ., I, 11/12/2013, n. 27729), nel cui preminente interesse è incardinato il procedimento.
D'altro canto, deve ritenersi che dall'atto di rinuncia dell'appellante non possa neppure farsi discendere la cessazione della materia del contendere, vertendo evidentemente il presente procedimento in tema di diritti indisponibili, sui quali non è ipotizzabile né rinunzia, né transazione (in tal senso v. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6309 del 1993; Sez. 1, Sentenza n. 14879 del 15.06.2017).
Venendo dunque all'esame dell'impugnazione, come correttamente eccepito in atti dall'avvocato della minore, deve rilevarsi la carenza di legittimazione all'impugnazione in capo all'appellante, atteso che egli, malgrado si sia formalmente costituito nel procedimento di adottabilità davanti al Tribunale per i
Minorenni, chiedendo e ottenendo, con decreto del 1.09.2022, la sospensione del giudizio per 2 mesi ex art. 11 L. 184/1983, ha azionato la procedura per il riconoscimento della minore ex art. 250 c.c. solamente il 13 giugno 2023 (quando la causa era già stata trattenuta in decisione dal giudice minorile), allegando di aver appreso tardivamente del mancato consenso della madre al riconoscimento;
in ogni caso, con sentenza n. 1000/2024, pubblicata il 18/10/2024 il Tribunale di Ferrara, accogliendo pagina 3 di 4 l'opposizione della madre e del Tutore della figlia minore, ha rigettato la domanda di riconoscimento della figlia proposta dall'odierno appellante, ritenendolo gravemente pregiudizievole per la minore.
Detta sentenza è passata in giudicato (docc. 13-14 e 15 fasc. res.).
Ne consegue che non sussiste la legittimazione dell'appellante ad impugnare la sentenza del Tribunale per i Minorenni, in mancanza dell'accertamento dello stato di genitore nei confronti della minore che costituisce presupposto della qualità di parte nel giudizio di adottabilità. CP_1
Alla carenza di legittimazione consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, come domandato dal Procuratore Generale.
Le spese legali della minore, costituita in giudizio, devono essere poste a carico dell'appellante soccombente, e vanno liquidate in favore dell'Erario, secondo i parametri del D.M. 127/2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva e decisionale), stante l'ammissione della predetta al patrocinio a spese dello Stato.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 posto che il presente procedimento è esente dal contributo unificato.
Si dà atto che, in forza dell'art. 130 bis D.P.R. 115/2002, il difensore dell'appellante, anch'egli ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non ha diritto alla liquidazione del compenso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 impugnata del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna n. 07/2023 del 26/06/2023;
2) condanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese processuali che liquida in €. Parte_1
4.500 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Susanna Zavaglia dott. Rosario Lionello Rossino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente
dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Susanna Zavaglia Consigliere relatore dott. Francesca Primi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1476/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in LARGO SAN FRANCESCO N. 154 41122 MODENA presso il difensore avv. FERRETTI ELENA
APPELLANTE contro nata il [...] a Ferrara (FE), in [...] tutore , CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIA GRASSI ), con studio in Bologna, C.F._2 via Nosadella n. 34,
(C.F. ), CONTUMACE CP_3 C.F._3
APPELLATE
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE che ha concluso per l'inammissibilità dell'appello.
Avente ad oggetto: ricorso in appello per l'annullamento della sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna n. 07/2023 emessa il 26/06/2023 pubblicata il 07/08/2023, avente ad oggetto la verifica dello stato di adottabilità della minore.
pagina 1 di 4 La Corte, decidendo sul ricorso in appello udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Susanna Zavaglia;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 L. 4/5/1983 n. 184 del 28/9/2023 allegando di essere il padre Parte_1
biologico di nata il [...] a [...], ha proposto appello avverso la sentenza CP_1 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna n. 07/2023 del 26/06/2023, che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore, confermando la nomina del Tutore in persona del Responsabile del
Servizio Sociale di e il mantenimento del collocamento della bambina nella famiglia scelta dal CP_2
Tribunale a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti con i genitori e la famiglia di origine.
Ha dedotto, per quanto qui interessa, che il mancato riconoscimento della minore da parte sua era imputabile esclusivamente a problematiche di carattere burocratico, e di aver depositato, il 13/06/2023, ricorso ex art 250 c.c. per il riconoscimento della minore avanti il Tribunale di Ferrara, pendente al momento della proposizione dell'appello avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità.
Ha dunque chiesto alla Corte d'Appello, in via preliminare, di sospendere il procedimento di adottabilità della minore in attesa della decisione della causa rg. n. 1425/23 per il CP_1 riconoscimento di paternità incardinato dall'appellante; in via principale, di riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna n. 07/23 emessa il 26.06.2023 depositata il 7.08.2023, notificata alle parti in pari data, dichiarando estinta la procedura di adottabilità della minore e conseguentemente affidare la minore al servizio sociale competente, CP_1
confermare la collocazione della minore presso la famiglia affidataria, incaricare i servizi sociali di valutare le competenze genitoriali del signor e di pianificare un calendario di incontri per Parte_1
favorire il riavvicinamento di padre e figlia.
Si è costituito in giudizio il difensore della minore in persona del tutore, eccependo, in CP_1
via preliminare, il difetto di legittimazione processuale del signor nei confronti del quale la Parte_1
sentenza di primo grado, oggi appellata, non è stata resa, avendo egli proceduto tardivamente, e solo in tempi recenti (giugno 2023), alla domanda per il riconoscimento della minore, peraltro ancora sub iudice, essendo pendente l'instaurato procedimento ex art. 250 c.c. davanti al Tribunale di Ferrara
(r.g.n. 1425/2023).
Nel merito, ha rilevato comunque l'infondatezza dei motivi di appello.
All'udienza del 19/3/2024 la Corte, ritenuta sussistente una controversia pregiudicante relativa pagina 2 di 4 all'accertamento della paternità della minore in stato di adottabilità e ritenuto necessario che la controversia pregiudicante venisse decisa ai fini dell'odierna controversia, ha sospeso il procedimento fino alla decisione della controversia indicata.
Il 31/01/2025 il difensore della minore ha depositato ricorso per la prosecuzione della causa, rappresentando che in data 2.10.2024 si era conclusa la controversia pregiudicante, essendo stata emessa sentenza n. 1000/2024, pubblicata il 18/10/2024, notificata al in pari data, con la quale il Pt_1
Tribunale Civile di Ferrara, accogliendo l'opposizione della madre e del Tutore della figlia minore, ha rigettato la domanda di riconoscimento della figlia minore proposta da sentenza passata in Parte_1
giudicato (docc. 13-14 e 15 fasc. res.).
Fissata dal Presidente l'udienza per la prosecuzione del giudizio, l'appellante ha depositato, il
14/03/2025, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., già notificata via PEC alle altre parti.
All'udienza del 28 marzo 2025 la difesa del ricorrente ha insistito nella rinuncia agli atti.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione.
L'Avvocato della minore ha chiesto la conferma del provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio in via preliminare che nel presente giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, la rinuncia agli atti del giudizio effettuata dalla parte appellante non può avere gli effetti previsti dall'art. 306 c.p.c., in assenza della accettazione delle altre parti, contraddittori necessari, e segnatamente della minore (parte in senso formale e sostanziale – cfr., ex multis, Cass. civ., I, 11/12/2013, n. 27729), nel cui preminente interesse è incardinato il procedimento.
D'altro canto, deve ritenersi che dall'atto di rinuncia dell'appellante non possa neppure farsi discendere la cessazione della materia del contendere, vertendo evidentemente il presente procedimento in tema di diritti indisponibili, sui quali non è ipotizzabile né rinunzia, né transazione (in tal senso v. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6309 del 1993; Sez. 1, Sentenza n. 14879 del 15.06.2017).
Venendo dunque all'esame dell'impugnazione, come correttamente eccepito in atti dall'avvocato della minore, deve rilevarsi la carenza di legittimazione all'impugnazione in capo all'appellante, atteso che egli, malgrado si sia formalmente costituito nel procedimento di adottabilità davanti al Tribunale per i
Minorenni, chiedendo e ottenendo, con decreto del 1.09.2022, la sospensione del giudizio per 2 mesi ex art. 11 L. 184/1983, ha azionato la procedura per il riconoscimento della minore ex art. 250 c.c. solamente il 13 giugno 2023 (quando la causa era già stata trattenuta in decisione dal giudice minorile), allegando di aver appreso tardivamente del mancato consenso della madre al riconoscimento;
in ogni caso, con sentenza n. 1000/2024, pubblicata il 18/10/2024 il Tribunale di Ferrara, accogliendo pagina 3 di 4 l'opposizione della madre e del Tutore della figlia minore, ha rigettato la domanda di riconoscimento della figlia proposta dall'odierno appellante, ritenendolo gravemente pregiudizievole per la minore.
Detta sentenza è passata in giudicato (docc. 13-14 e 15 fasc. res.).
Ne consegue che non sussiste la legittimazione dell'appellante ad impugnare la sentenza del Tribunale per i Minorenni, in mancanza dell'accertamento dello stato di genitore nei confronti della minore che costituisce presupposto della qualità di parte nel giudizio di adottabilità. CP_1
Alla carenza di legittimazione consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, come domandato dal Procuratore Generale.
Le spese legali della minore, costituita in giudizio, devono essere poste a carico dell'appellante soccombente, e vanno liquidate in favore dell'Erario, secondo i parametri del D.M. 127/2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva e decisionale), stante l'ammissione della predetta al patrocinio a spese dello Stato.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 posto che il presente procedimento è esente dal contributo unificato.
Si dà atto che, in forza dell'art. 130 bis D.P.R. 115/2002, il difensore dell'appellante, anch'egli ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non ha diritto alla liquidazione del compenso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 impugnata del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna n. 07/2023 del 26/06/2023;
2) condanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese processuali che liquida in €. Parte_1
4.500 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Susanna Zavaglia dott. Rosario Lionello Rossino
pagina 4 di 4