Accoglimento
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 01/04/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02760/2025REG.PROV.COLL.
N. 06934/2024 REG.RIC.
N. 06948/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6934 del 2024, proposto da
MA IG, in qualità di titolare e legale rappresentante pro tempore della ditta individuale Azienda Agricola di MA IG, nonché della Basalto La Pietrara s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Frontoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido d'Arezzo, 2;
contro
GI AZ, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
Comune di Lubriano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
CA NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Buttafoco, IG Fiorillo e Simona Sacripanti, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6948 del 2024, proposto da
MA IG, in qualità di titolare e legale rappresentante pro tempore della ditta individuale Azienda Agricola di MA IG, nonché della Basalto La Pietrara s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Frontoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido d'Arezzo, 2;
contro
GI AZ, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
Comune di Lubriano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Ca.Ba.V. - Cave Basalti Vulsinel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Buttafoco e IG Fiorillo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
per la riforma
quanto al ricorso n. 6934 del 2024:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il AZ (sezione Quinta) n. 10354/2024, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 6948 del 2024:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il AZ (sezione Quinta) n. 10195/2024, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della GI AZ, di CA NI e di Ca.Ba.V. - Cave Basalti Vulsinel s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Massimo Frontoni, Rita Santo ed Anna Buttafoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo del AZ, iscritto a r.g.n. 9775 del 2020, il sig. CA NI agiva per l’annullamento del provvedimento della GI AZ (determinazione dirigenziale n. G-00422 del 21 gennaio 2020) di autorizzazione della propria Azienda agricola all’apertura ed alla coltivazione di una nuova cava di basalto in Località Pietrara, Comune di Lubriano, in uno alla successiva deliberazione consiliare del Comune di Lubriano (n. 4 del 6
luglio 2020, pubblicata sull’albo pretorio in data 29 luglio 2020) di approvazione dello schema di convenzione regolante i rapporti con la suddetta Azienda agricola e di autorizzazione del Responsabile del Settore tecnico alla stipula della stessa.
Il ricorrente rappresentava, in punto di legittimazione ed interesse ad agire, di risiedere e di essere proprietario di un immobile sito in località Pietrara, nel Comune di Lubriano (VT), distante solo poche centinaia di metri dall’area in cui è stata autorizzata l’apertura della nuova cava di basalto dell’Azienda agricola di MA IG, allegando a riscontro le relative visure e mappe catastali.
Il gravame era affidato ai seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge. Violazione art. 30, l.r. del AZ n. 17/2004 – Violazione artt. 4 e 16 del Regolamento GI AZ n. 5 del 14 aprile 2005 – Violazione delle norme di attuazione approvate con Delibera del Consiglio Regionale del AZ n. 474 del 18 novembre 1998. Insussistenza del requisito del preminente interesse sovracomunale: indagine di mercato .
2) Eccesso di potere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea rappresentazione degli elementi che concorrono all’adozione del provvedimento amministrativo. Insussistenza del requisito del preminente interesse sovracomunale: indagine di mercato .
3) Violazione e/o falsa applicazione di legge. Violazione art. 30, l.r. del AZ n. 17/2004 – Violazione artt. 4 e 16 del Regolamento Regionale del AZ n. 5 del 14 aprile 2005 – Violazione delle norme di attuazione del Regolamento approvate con delibera del Consiglio Regionale del AZ n. 474 del 18 novembre 1998. Insussistenza del requisito del preminente interesse sovracomunale: capacità tecnico economica .
4) Eccesso di potere. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea rappresentazione degli elementi che concorrono all’adozione del provvedimento amministrativo – Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Insussistenza del requisito del preminente interesse sovracomunale: capacità
tecnico economica .
5) Violazione e/o falsa applicazione di legge. Violazione art. 4 del Regolamento regionale del AZ n. 5 del 14 aprile 2005 – Violazione art. 30, L.R. del AZ n. 17/2004 .
6) Eccesso di potere. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea rappresentazione degli elementi che concorrono all’adozione del provvedimento amministrativo – Eccesso di potere per difetto di istruttoria .
7) Eccesso di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni, travisamento dei fatti ed erronea rappresentazione degli elementi che concorrono all’adozione del provvedimento amministrativo, illogicità manifesta - Eccesso di potere per difetto di motivazione Eccesso di potere per difetto di istruttoria .
8) Eccesso di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni, travisamento dei fatti ed erronea rappresentazione degli elementi che concorrono all’adozione del provvedimento amministrativo, illogicità manifesta Eccesso di potere per difetto di motivazione Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione Norme di Attuazione al PTPR 2007 approvato con Deliberazione G. R. AZ n. 556 del 25 luglio 2007 .
Sia la GI AZ che il Comune di Lubriano si costituivano, insistendo per l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame, che chiedevano fosse respinto. Anche la controinteressata Azienda Agricola MA IG si costituiva, parimenti chiedendo che il ricorso fosse respinto.
Con sentenza n. 10354 del 22 maggio 2024, il giudice adito accoglieva il ricorso “ in parte nei sensi e nei termini di cui in motivazione ”, sul presupposto del mancato superamento delle ragioni ostative all’apertura di una nuova cava, ragioni che avevano indotto l’amministrazione a ritirare in autotutela (determinazione del 4 agosto 2016) il precedente atto autorizzatorio (determinazione dirigenziale n.
G00745 del 4 febbraio 2016).
Avverso tale decisione il sig. MA IG interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della motivazione .
2) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2907 c.c. e degli articoli 99 e 112 c.p.c. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità della motivazione .
3) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione; violazione e /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e erroneità della motivazione .
4) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione; violazione e /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e
erroneità della motivazione .
Il sig. CA NI e la GI AZ si costituivano in giudizio, concludendo per il rigetto del gravame. Entrambi proponevano inoltre appello incidentale con il quale riproponevano le ragioni di doglianza precedentemente non esaminate dal primo giudice.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 9 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Parallelamente, con ricorso al Tribunale amministrativo del AZ iscritto al r.g. n. 9767 del 2024, la società Ca.Ba.V. – Cave Basalti Vulsinel s.r.l. impugnava la medesima determina regionale n. G-00422 del 21 gennaio 2020 (già gravata dal NI CA), chiedendone l’annullamento sulla scorta di otto motivi di censura.
Con sentenza n. 10195 del 21 maggio 2024, il giudice adito accoglieva il ricorso, non ritenendo superate le “ ragioni ostative all’apertura di una nuova cava, ragioni che avevano indotto l’Amministrazione a ritirare in autotutela (determinazione del 4 agosto 2016) il precedente atto autorizzatorio (determinazione dirigenziale n. G00745 del 4 febbraio 2016).
Se è vero, infatti, che possono dirsi superate le originarie questioni di compatibilità urbanistica del progetto a seguito dell’approvazione da parte del Comune di Lubriano (delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2019) della variante urbanistica (con trasformazione dell’area da “Zona E Agricola - Sottozona E2 - Agricola Speciale” a “Zona D4/a - Attività Estrattiva), è altrettanto indubitabile che la gravata autorizzazione regionale non reca alcuna valutazione di compatibilità dell’apertura della nuova cava con la candidatura di “paesaggio culturale di CI NO nella lista del Patrimonio Mondiale e Culturale Naturale dell’Unesco” avanzata dal Comune di NO (VT) e sostenuta dalla stessa GI AZ con deliberazione giuntale n. 84 dell’8 marzo 2016 ”.
Avverso tale decisione il sig. MA IG interponeva autonomo appello, iscritto al r.g.n. 6948 del 2024, affidato ai seguenti motivi di gravame:
1) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della motivazione .
2) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2907 c.c. e degli articoli 99 e 112 c.p.c . Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità della motivazione .
3) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione; violazione e /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e erroneità della motivazione .
4) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione; violazione e /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e erroneità della motivazione .
5) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione; violazione e /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e erroneità della motivazione .
6) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione; violazione e /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e erroneità della motivazione .
La società Ca.Ba.V. - Cave Basalti Vulsinel s.r.l. si costituiva in giudizio, concludendo per l’infondatezza del gravame; proponeva altresì appello incidentale – deducendo tre articolati motivi di gravame – avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui (pag. 8, punti 22, 23 e 24) la stessa aveva “ disatteso il primo gruppo di censure con il quale parte ricorrente sostiene che il progetto autorizzato difetterebbe del requisito del “preminente interesse sovracomunale”, secondo quanto previsto dall’art. 30, della l.r. n.17/2004 e dalle norme di attuazione approvate con delibera del Consiglio Regionale del AZ n. 474/1998 […] ”.
Anche la GI AZ si costituiva, insistendo invece per l’accoglimento dell’appello principale. Proponeva a sua volta appello incidentale, deducendo all’uopo le seguenti censure:
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’Amministrazione non avrebbe valutato la compatibilità dell’apertura della nuova cava con la candidatura di “paesaggio culturale di CI di NO nella lista del Patrimonio Mondiale e Culturale Naturale dell’Unesco”. Sulla carenza di istruttoria e di motivazione.
I- violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990 – travisamento delle circostanze di fatto e di diritto .
II- omesso esame di circostanza sopravvenuta – violazione dell’art. 100 c.p.c. – difetto di istruttoria .
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha censurato che il provvedimento autorizzativo, pur prendendo atto delle note della Soprintendenza che subordinavano il proprio parere all’esecuzione di saggi di scavo preventivi nell’area ad alto rischio archeologico, non documenta che effettivamente siano state poste in essere le prescritte verifiche per accertare la presenza di beni archeologici. Sul difetto di istruttoria e di motivazione
I- violazione degli articoli 2907 c.c., 99 e 112 c.p.c.
II- violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241/1990 – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 20 e ss. D. Lgs. n. 42/2004 – travisamento delle circostanze di fatto e di diritto .
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che non risulta essere stato sufficientemente contestato il rilievo secondo cui l’accesso alla cava sarebbe costituito unicamente da una via insistente su area interessata da vincolo paesaggistico.
Sul difetto di istruttoria e di motivazione
Violazione e/o falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – travisamento delle circostanze di fatto e di diritto .
Agli atti di proposizione del gravame facevano seguito ulteriori memorie difensive delle parti ed all’udienza del 9 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente disposta la riunione dei due giudizi di appello indicati in epigrafe, stante l’evidente connessione oggettiva degli stessi (traendo entrambi origine da ricorsi proposti nei confronti del medesimo provvedimento).
Ciò premesso, rileva il Collegio che, essendo stato dedotti nei due atti di appello i medesimi motivi di impugnazione, i detti gravami possono essere trattati congiuntamente.
Può peraltro omettersi l’esame del primo motivo di appello, di carattere eminentemente processuale, con il quale la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui riporta che deve “ essere disattesa l’eccezione sollevata dalle parti resistenti, di difetto di legittimazione e di interesse, basata sul rilievo del difetto di prova dell’effettivo e specifico pregiudizio subito per effetto degli atti impugnati ”, atteso che la legittimazione dei proprietari fondiari o dei residenti ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente potrebbe in effetti fondarsi anche solo sul requisito della vicinitas . Ciò in ragione della ritenuta fondatezza, nel merito, delle ragioni dell’appellante.
Con il secondo motivo di appello viene dedotto, a carico della sentenza impugnata, il vizio di ultrapetizione, avendo il primo giudice ritenuto che “ la gravata autorizzazione […] non documenta (né le parti resistenti hanno comunque diversamente provato) che sono effettivamente state poste in essere le prescritte verifiche per accertare la presenza di beni archeologici ”: in particolare, obietta l’appellante, il ricorrente in primo grado non aveva formulato alcuna censura in tal senso (ossia contestato la mancata effettuazione di indagini archeologiche preventive, al fine di denunciare l’illegittimità dell’impugnata determina n. G00422 del 21 gennaio 2020), questione che dunque non poteva essere sollevata d’ufficio dal giudice procedente.
Il motivo è persuasivo, alla luce delle risultanze di causa.
Con i settimi motivi di ricorso (poi accolti dal TAR), il sig. NI quanto al giudizio r.g.n. 9775 del 2020 e la società Cave Basalti Vulsinel s.r.l. quanto a quello iscritto a r.g.n. 9767 del 2020 avevano tra l’altro dedotto la contraddittorietà del provvedimento impugnato con precedenti manifestazioni di volontà del medesimo ente pubblico, in particolare evidenziando una serie di documenti (tra cui i provvedimenti prot. n. 3421 del 17 aprile 2013; prot. n. 10656 del 21 novembre 2016 e la nota n. 11006 del 20 giugno 2016 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del AZ e dell’Etruria meridionale) con cui l’amministrazione aveva “ subordina (to) il proprio parere all’esecuzione dei saggi di scavo preventivi nell’area ad alto rischio archeologico ”.
Con la nota n. 11006, in particolare, l’amministrazione aveva chiesto – per poter esprimere in seno alla Conferenza di servizi il parere di propria competenza – lo svolgimento di indagini preventive nell’area, atte a verificare l’eventuale presenza di emergenze archeologiche, indagini da ritenersi “ tanto rilevanti da determinare la GI ad intervenire in via di autotutela [nel 2016], rivedendo in senso negativo una richiesta già approvata ”.
Parte appellante contesta il presupposto su cui riposa l’impugnata sentenza, ossia che sarebbero state a suo tempo omesse le verifiche preventive prescritte dalla Soprintendenza per accertare l’eventuale presenza di beni archeologici, evidenziando come dalla relazione archeologica prodotta alla GI AZ dalla società Ad Arte s.r.l. in data 6 giugno 2021, su incarico dell’odierno appellante, risultasse che in data 31 maggio 2021 e 1° giungo 2021 erano state svolte sul sito interessato dalla realizzazione della cava delle indagini preventive archeologiche, sotto la direzione proprio della suddetta Soprintendenza Archeologica.
In particolare, a pag. 7 della relazione si legge che “ L’indagine archeologica preventiva si è basata, pertanto, sull’apertura di ben 42 trincee esplorative distribuite all’interno dell’area definita “Lotto 1” (Tav. 5) ed è avvenuta sotto la direzione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, nella persona del funzionario dott.ssa Maria Letizia Arancio.
Le trincee sono state pianificate in modo da essere distribuite il più uniformemente possibile sulla
superficie oggetto dell’indagine (Lotto 1 Tav. 5). Tuttavia, si è lasciata un’area di rispetto di
circa 5 m tutto intorno al limite interno del Lotto 1 per permettere ai mezzi di lavoro di transitare in sicurezza all’interno del cantiere. Per lo stesso motivo si è lasciata inesplorata anche una sottile strisce di terreno larga circa 5 m che attraversa l’area del Lotto 1 da N NE a S e che collega i due accessi all’area.
Infine il brusco dislivello tra la zona orientale dell’area di indagine e quella centro occidentale
(Tav. 6) non ha permesso, sempre per ragioni di sicurezza, l’apertura di trincee lungo tale fascia
di terreno in senso N S.
Le operazioni di scavo sono state eseguite seguendo il metodo dello sterro cauto con assistenza archeologica continua, attraverso un mezzo meccanico.
Il controllo effettuato ha permesso di individuare una successione stratigrafica dell’area oggetto di indagine caratterizzata da uno strato superficiale a matrice argillosa di colore marrone scuro a cui segue immediatamente il banco roccioso.
Tale affioramento roccioso risulta nella maggior parte delle trincee aperte molto superficiale (dai delle trincee aperte molto superficiale (dai -50 cm a 50 cm a -1,5 m di profondità rispetto al piano di 1,5 m di profondità rispetto al piano di campagna), solamente nelle trincee ubicate verso l’estremità SE dell’area di indagine emerge più in profondità, vale a dire ad upiù in profondità, vale a dire ad una quota variabile tra i na quota variabile tra i -- 2m e i 2m e i --3m rispetto al piano di 3m rispetto al piano di campagna (Figg. 1 campagna (Figg. 1 -- 3).3).
Contestualmente alle operazioni di scavo sono state condotte, all’interno dell’area pertinente al Lotto 1, delle ricognizioni archeologiche di superficie.
La perlustrazione delle trincee sia sul fondo che su entrambi i prospetti e la ricognizione di superficie non hanno individuato alcuna evidenza o materiale di carattere archeologico”.
Alla luce di tale documento, peraltro non smentito dalle altre parti costituite, deve quindi concludersi che, a prescindere dalla doverosità (e dunque dalla esigibilità) o meno di tali accertamenti preliminari, gli stessi erano stati effettivamente posti in essere, in tal modo rivelandosi infondata l’opposta tesi del primo giudice.
Con il terzo motivo di appello viene invece contestato al TAR di non aver tenuto in conto – dando, tra l’altro, un’applicazione scorretta del principio tempus regit actum – che la GI AZ aveva ben preso atto dell’insussistenza di una situazione di incompatibilità tra l’apertura della cava di che trattasi con la candidatura Unesco di CI di NO.
Ciò era avvenuto, in particolare, nel corso del procedimento conclusosi con l’adozione della determina n. G08994 del 4 agosto 2016: l’odierno appellante aveva infatti suo tempo trasmesso alla GI AZ, prima dell’adozione della determina, una relazione tecnica che avrebbe documentato, sulla base di appositi rilievi fotografici, che nell’ipotesi di “ creazione di una cava per l’estrazione di basalto in loc. Pietrara di Lubriano (VT), considerate le ridotte dimensioni, l’ubicazione in una depressione naturale del terreno e la distanza di Km 4,720 dal paese di CI di NO e di Km 4,500 circa dal centro della Valle dei Calanchi è praticamente impossibile all’occhio umano vedere la cava dai paesi sopra ”.
Sarebbe dunque erroneo ed incompleto l’ iter argomentativo seguito dal TAR, secondo cui “ Se è vero, infatti, che possono dirsi superate le originarie questioni di compatibilità urbanistica del progetto a seguito dell’approvazione da parte del Comune di Lubriano (delibera di Consiglio Comunale n . 3 del18 marzo 2019) della variante urbanistica (con trasformazione dell’area da “Zona E Agricola Sottozona E2 Agricola Speciale” a “Zona D4/a Attività Estrattiva), è altrettanto indubitabile che la gravata autorizzazione regionale non reca alcuna valutazione di compatibilità dell’apertura della nuova cava con la candidatura di “paesaggio culturale di CI NO nella lista del Patrimonio Mondiale e Culturale Naturale dell’Unesco” avanzata dal Comune di NO (VT) e sostenuta dalla stessa GI AZ con deliberazione giuntale n. 84 dell’8 marzo 2016 ”.
Anche questo motivo merita accoglimento: la circostanza che la determina n. G08994 del 4 agosto 2016 non confutasse le osservazioni presentate dal sig. MA nel contraddittorio pre-decisorio, relativamente all’aspetto oggetto qui di interesse, così come il fatto che nessuno dei provvedimenti successivamente adottati dalla GI aveva evidenziato profili di incompatibilità tra l’apertura della cava e la candidatura di CI di NO tra i siti Unesco, non poteva a priori essere considerato indice di omessa valutazione di tale specifica circostanza quanto piuttosto – in assenza della positiva dimostrazione, da parte dei ricorrenti in primo grado, di una carenza istruttoria in capo alle amministrazioni competenti – come implicito riconoscimento, alla luce delle produzioni istruttorie, che i chiarimenti forniti dall’appellante nell’anno 2016 dovevano ritenersi idonei e sufficienti a superare ogni ipotizzata criticità.
In questi termini, la circostanza che, nelle more del giudizio, la candidatura di “ paesaggio culturale di CI NO ” nella lista del Patrimonio Mondiale e Culturale Naturale dell’Unesco sia stata ritirata dallo Stato risulta essere del tutto neutra, non incidendo – neppur indirettamente – sulla questione controversa.
Le considerazioni di cui in precedenza valgono a superare i quarti motivi di appello, che sul punto vanno invece respinti, con i quali si eccepisce che il primo giudice non si sarebbe avveduto – causa l’incompleta istruttoria da questi svolta sui fatti di causa – della circostanza che la candidatura di “ paesaggio culturale di CI NO nella lista del Patrimonio Mondiale e Culturale Naturale dell’Unesco ” avanzata dal Comune di NO era stata nel frattempo ritirata dallo Stato italiano.
Al riguardo va altresì aggiunto che non è dato rinvenire alcuna allegazione in tal senso ad opera dell’odierno appellante, che nella sua qualità di ricorrente in primo grado avrebbe dovuto assumersi tale specifico onere processuale.
Con il quinto motivo di appello viene eccepita l’erroneità del capo della sentenza nel quale si legge che “ nonostante la Soprintendenza Archeologica del AZ e dell’Etruria meridionale con nota n. 11006 del 20 giugno 2016 [avesse subordinato] il proprio parere all’esecuzione dei saggi di scavo preventivi nell’area ad alto rischio archeologico, la gravata autorizzazione non documenta (né le parti resistenti hanno comunque diversamente provato) che sono effettivamente state poste in essere le prescritte verifiche per accertare la presenza di beni archeologici ”.
Deduce al riguardo l’appellante che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – la Società Ad Arte s.r.l. aveva trasmesso alla Soprintendenza la relazione archeologica redatta su suo incarico, relazione dalla quale risultava con chiarezza che in data 31 maggio 2021 e 1° giungo 2021, sotto la direzione della Soprintendenza Archeologica, erano state svolte sul sito interessato dalla realizzazione della cava delle indagini preventive archeologiche. A ciò aggiungasi che, nel caso specifico, il parere della Soprintendenza neppure era vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione, avendo ad oggetto un’attività da svolgersi su un’area non soggetta a vincoli paesaggisti o archeologici (dunque non sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale).
In breve, oggetto del contendere era il passaggio della sentenza di primo grado nel quale si sostiene che il provvedimento autorizzatorio allora impugnato non avrebbe documentato “ che sono effettivamente state poste in essere le prescritte verifiche per accertare la presenza dei beni archeologici ”.
Il motivo è fondato, per le ragioni già esposte in ordine al motivo n. 2, cui si rinvia.
Con il sesto motivo di appello si censura la mancata dichiarazione di inammissibilità, ad opera del TAR, del motivo di ricorso con cui sia il sig, NI, sia la Cave Basalti Vulsinel s.r.l. avevano dedotto l’illegittimità della determina n. G00422 del 21 gennaio 2020, sostenendo che “ Nel progetto presentato dalla MA in allegato all’istanza definitasi con i provvedimenti qui impugnati, in riferimento alla viabilità di cava è stata indicata una strada d’ingresso all’area di estrazione ricadente in zona interessata da vincolo paesaggistico […] ”.
Secondo il TAR, la GI non avrebbe tenuto conto di tale vincolo, nonostante “ con il parere reso dalla Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica prot. 0679770 del 30 ottobre 2018, l’Amministrazione [avesse] evidenziato la necessità, in sede di approvazione della variante urbanistica, di procedere alla verifica della “idoneità della viabilità esistente indicata in sede di verifica V.I.A. ai fini dell’accessibilità alla cava non oggetto del procedimento di variazione urbanistica per il tempo di durata dell’autorizzazione, indicando le autorizzazioni da acquisire, ivi compresa l’autorizzazione paesaggistica data la presenza del vincolo paesaggistico, per eventuali modifiche ritenute necessarie ”.
Obietta l’appellante che delle questioni inerenti l’accessibilità alla cava si sarebbe dovuto tener conto solamente nel corso del procedimento di approvazione della variante urbanistica, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010, procedimento peraltro conclusosi con l’adozione della positiva determinazione n. 180 del 24 novembre 2018 del Responsabile dell’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Lubriano (con la successiva deliberazione n. 3 del 18 marzo 2019 il Consiglio comunale approvava la variante urbanistica chiesta dall’Azienda del sig. MA, regolarmente pubblicata nell’Albo pretorio).
Tali provvedimenti non erano stati impugnati dai ricorrenti in primo grado.
In ogni caso, erroneamente il TAR avrebbe ritenuto “ non […] sufficientemente contestata la censura secondo cui l’accesso alla cava sarebbe costituito unicamente da una via insistente su area interessata da vincolo paesaggistico ”: secondo l’appellante il vincolo in questione aveva infatti carattere atipico, dovuto alla circostanza che la strada ad est, indicata nel progetto per poter accedere alla cava dalla vicina strada provinciale, attraversa un fosso cieco, per il cui attraversamento sarebbe stato sì necessario acquisire l’autorizzazione, ma ai soli fini idraulici ai sensi del r.d. 25 luglio 1904, n. 523.
In ogni caso, rileva l’appellante, per l’accesso alla cava ci si servirebbe di una seconda strada privata, interna alla proprietà MA e pacificamente libera da vincoli di sorta, circostanza della quale il primo giudice non avrebbe tenuto alcun conto.
Il motivo è fondato.
Risulta dagli atti che l’odierno appellante, dopo essere stato autorizzato all’apertura della cava, aveva chiesto al Comune di Lubriano, ente competente in materia di viabilità, di essere autorizzato ad utilizzare – ai fini dell’accesso alla cava – anche una seconda strada vicinale, sempre di sua proprietà ma incontestatamente libera da vincoli di sorta, in primis idraulici o paesaggistici – posta ad ovest del sito estrattivo.
In particolare, l’istanza in questione conteneva il seguente chiarimento: “ il sottoscritto comunica che per l’accesso all’area di cava verrà utilizzata strada di proprietà già esistente che si immette direttamente sulla S.P. Divino Amore e che non interferisce con il casale “Podere dello Scalpellino” nel rispetto di quanto enunciato nel parere del VIA prot. 549012 del 28/12/2011 ”.
Il Comune di Lubriano comunicava infine il nulla osta all’utilizzazione della predetta strada.
Relativamente alla diversa strada indicata nel progetto, invece, l’appellante presentava autonoma istanza di autorizzazione alla Provincia, venendo in rilievo l’interesse “ alla protezione di un
corso di acqua ” che doveva essere attraversato dalla viabilità alternativa in esame.
Orbene, a fronte della prima eccezione, nulla viene obiettato dai resistenti NI e Cave Basalti Vulsinel s.r.l., dovendosi conseguentemente ritenere provate le circostanze di fatto ivi dedotte e, per l’effetto, carente un effettivo interesse degli odierni appellati a coltivare lo specifico motivo di gravame (le cui censure, quand’anche fondate, verrebbero comunque superate dalla possibilità di un accesso autonomo, scevro da vincoli di sorta).
Può quindi passarsi all’esame dell’appello incidentale proposto dal sig. NI limitatamente ai capi che hanno rigettato alcuni motivi del ricorso introduttivo del giudizio.
Con il primo motivo di gravame si deduce la natura meramente apparente della motivazione, atteso che la sentenza – in parte qua – si sarebbe limitata ad alcune affermazioni prive di reale contenuto argomentativo e del tutto decontestualizzate rispetto ai motivi proposti dal sig. NI.
In particolare, deduce l’illegittimità del provvedimento autorizzatorio impugnato per insussistenza dei requisiti che caratterizzano il preminente interesse sovracomunale, laddove il primo giudice ha concluso che “ la relazione tecnica prodotta dalla controinteressata è conforme ai parametri declinati dalla delibera giuntale n. 474/1998 contenendo gli elementi ivi prescritti: indagine di mercato, utilizzazione del materiale estratto, valutazione dell’occupazione diretta, la descrizione delle capacità tecnico-economiche dell’impresa e la sua disponibilità finanziaria relativamente agli investimenti necessari ”.
Secondo il TAR, poiché la predetta relazione tecnica richiamava l’indagine di mercato, la descrizione delle capacità tecnico-economiche dell’impresa e la sua disponibilità finanziaria relativamente agli investimenti necessari, la stessa poteva essere ritenuta conforme alle disposizioni regionali ed idonea a comprovare l’interesse di cui si discute. Peraltro, obietta l’appellante incidentale, in ordine a tali elementi l’amministrazione non avrebbe svolto alcun accertamento o valutazione, né sarebbe stato dedotto alcunché al riguardo.
Sottopone quindi a critica le singole voci indicate, deducendone l’oggettiva inconsistenza e concludendo dunque per la nullità – in parte qua – della sentenza per assenza di motivazione (tale ipotesi essendo ravvisabile non solo nel caso della “ mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico ”, ma altresì “ nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile ”.
Il motivo non può essere accolto.
Non può infatti rinvenirsi, nel caso in esame, un’ipotesi di nullità della sentenza in ragione delle tipologie di vizi della motivazione individuate nelle pronunce dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio, nn. 10 ed 11 del 2018: in ispecie, il TAR ha evidentemente valutato le censure del ricorrente in primo grado, indicando le ragioni per le quali una parte di esse non potevano ritenersi fondate.
Non sono state pertanto integrati né il difetto assoluto di motivazione, né la mancanza assoluta
di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, né ancora un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Neppure ricorre un’ipotesi di motivazione meramente assertiva o tautologica, ovvero obiettivamente incomprensibile, ben risultando dalla sentenza le ragioni fondanti la decisione impugnata.
Con il secondo motivo di appello incidentale, subordinato al mancato accoglimento del precedente, viene censurato il mancato accertamento, ad opera del TAR, della idoneità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dall’Azienda Agricola di MA IG riguardo alla “indagine di mercato” ed alla “capacità tecnico-economica” (requisiti essenziali della relazione comprovante la sussistenza di un preminente interesse sovracomunale), essendosi il primo giudice limitato ad accertare che la relazione in questione contenesse le predette dichiarazioni, prescindendo però dal contenuto delle stesse.
Il TAR avrebbe non solo omesso di valutare quanto dedotto dalla difesa del sig. NI in relazione all’insussistenza del preminente interesse sovracomunale, ma pure di esaminare la documentazione prodotta dall’allora ricorrente a supporto delle eccezioni formulate; in particolare, la sentenza impugnata non giustificherebbe in alcun modo la rilevanza concreta delle dichiarazioni della parte a supporto dell’interesse sovracomunale.
Neppure questo motivo può essere accolto.
Premessa l’insindacabilità, nel merito, da parte del giudice amministrativo delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione (essendo, in particolare, l’amministrazione a dover valutare se l'iniziativa richiesta per la coltivazione della cava sia idonea o meno a soddisfare un interesse socio economico sovracomunale), con la sola eccezione della loro manifesta irragionevolezza o contraddittorietà, va innanzitutto rilevato che è alle previsioni dell’art. 4 del regolamento regionale n. 5 del 2005 (applicabile ratione temporis ) e non già a quelle dell’abrogata delibera del Consiglio regionale del AZ n. 474 del 1998 che occorre fare riferimento per individuare la documentazione da allegare alla “ domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera ”.
Non è dunque corretto sostenere, come invece fatto l’appellante incidentale, che “ La sussistenza del preminente interesse socio economico sovracomunale deve essere dimostrata rispettando quanto espressamente richiesto dalle norme di attuazione di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del AZ n. 474 del 18/11/1998 ”.
Ciò premesso, l’art. 12, comma 2 della vigente l.r. n. 17 del 2004 stabilisce che “ Le modalità per la
presentazione della domanda e la relativa documentazione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, sono disciplinate, rispettivamente, dai regolamenti comunali e dal regolamento regionale di cui all’articolo 7 ”, senza contenere alcun riferimento alla delibera del Consiglio regionale richiamata dall’appellante incidentale. Al riguardo, il Collegio non ritiene di poter accogliere la diversa chiave interpretativa rappresentata dall’appellante incidentale nella propria memoria di replica del 20 dicembre 2024.
A sua volta, il Regolamento regionale di cui all’art. 7 (poi emanato con l.r. n. 5 del 2005) non prevede il deposito di indagini di mercato, limitandosi a disporre che la struttura regionale competente effettui “ [...] una preliminare verifica in ordine alla regolarità della domanda stessa, alla sussistenza del preminente interesse socio economico sovracomunale e di salvaguardia dei livelli occupazionali nonché alla compatibilità con il PRAE di cui all’articolo 9 della l. r. 17/2004 ”.
Elementi questi che risultano contemplati nella domanda dell’Azienda MA.
Le assorbenti considerazioni che precedono valgono altresì a respingere il terzo motivo di appello incidentale, strettamente complementare al precedente, con il quale vengono riproposte le censure dedotte nel precedente grado di giudizio in ordine alla “ conformità della relazione tecnica alle disposizioni regionali che individuano i requisiti del «preminente interesse comunale» ”.
Venendo quindi all’appello incidentale proposto (nel giudizio r.g.n. 6948 del 2024) da Cave Basalti Vulsinel s.r.l., con il primo motivo viene dedotto che la sentenza impugnata (limitatamente alla parte con cui sono stati respinti alcuni dei motivi di ricorso proposti dalla stessa società) sarebbe nulla “ per motivazione meramente apparente, non rispettando i principi costituzionali di cui all’art. 111 della Costituzione ”. Ciò in quanto, a fronte delle contestazioni formulate dall’odierna appellante incidentale nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, in ordine all’illegittimità del provvedimento autorizzatorio impugnato per insussistenza dei requisiti che caratterizzano il preminente interesse sovracomunale, la sentenza si sarebbe limitata a rispondere che “ la relazione tecnica prodotta dalla controinteressata è conforme ai parametri declinati dalla delibera giuntale n. 474/1998 contenendo gli elementi ivi prescritti: indagine di mercato, utilizzazione del materiale estratto, valutazione dell’occupazione diretta, la descrizione delle capacità tecnico-economiche dell’impresa e la sua disponibilità finanziaria relativamente agli investimenti necessari ”.
Valgono per questo motivo, del tutto sovrapponibile a quello proposto nel giudizio (qui riunito) r.g.n. 6934 del 2024, le medesime considerazioni già esposte in merito al precedente.
Analogamente dicasi per il secondo ed il terzo motivo di appello incidentale, con i quali si deduce, rispettivamente, che 1) “ I Giudici di primo grado […], anziché procedere all’accertamento della idoneità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dall’Azienda Agricola di MA IG riguardo all’«indagine di mercato» ed alla «capacità tecnico economica» (requisiti essenziali della relazione comprovante la sussistenza di un preminente interesse sovracomunale), si sono limitati ad
accertare che la relazione in questione contenesse le predette dichiarazioni, prescindendo dal
contenuto delle stesse e, dunque, senza procedere ad una verifica autonoma e concreta dei requisiti
richiesti per la sussistenza di tale interesse ”; 2) “ Il riferimento estremamente generico operato nella sentenza impugnata in parte qua, alla conformità della relazione tecnica alle disposizioni regionali che individuano i requisiti del “preminente interesse comunale”, costringe l’odierna appellante incidentale a riproporre integralmente le deduzioni nel merito formulate in primo grado, elencando dettagliatamente tutte le vicende rilevanti, proprio perché non risulta in alcun modo esplicitato il percorso argomentativo seguito dal primo giudice ”.
Alla luce dei rilievi che precedono, vanno dunque accolti gli appelli principali – come sopra riuniti – proposti dal sig. MA IG, mentre vanno respinti gli appelli incidentali del sig. CA NI e della Cave Basalti Vulsinel s.r.l.
Vanno infine dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, entrambi gli appelli incidentali proposti dalla GI AZ.
In conseguenza di quanto sopra vanno pertanto respinti – in riforma della sentenza impugnata – i ricorsi introduttivi proposti nel precedente grado di giudizio dal sig. CA NI e dalla Cave Basalti Vulsinel s.r.l.
La complessità delle questioni esaminate giustifica peraltro l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie, per l’effetto respingendo, in riforma delle sentenze appellate, i ricorsi originariamente proposti dal sig. CA NI e da Cave Basalti Vulsinel s.r.l.
Respinge gli appelli incidentali proposti da questi ultimi e dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, quelli proposti dalla GI AZ.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO