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Sentenza 18 dicembre 2020
Sentenza 18 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2020, n. 36599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36599 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZI LE, nata il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 28/05/2020 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/5/2020 il Tribunale di Roma ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 7/5/2020, con cui nei confronti di ZI LE e di ER GU AN CL è stata applicata la misura cautelare degli arresti donniciliari per il reato di spaccio di cocaina. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36599 Anno 2020 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 11/11/2020 2. Hanno proposto ricorso la ZI e il ER con atti distinti a firma del comune difensore, aventi contenuto corrispondente. In particolare denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. Segnalano che il Tribunale si era fondato su mere presunzioni e valutazioni apodittiche in ordine alla disponibilità da parte dei ricorrenti dell'appartamento in cui si trovava il soggetto che materialmente consegnava confezioni di droga agli acquirenti, ricevendo il prezzo, e in ordine all'ulteriore disponibilità di sostanza stupefacente, che solo presuntivamente si era ipotizzato che fosse stata gettata nel water prima dell'accesso degli operanti nell'appartamento dei ricorrenti. Inoltre rilevano l'incongruenza derivante dalla mancata applicazione di misure precautelari e cautelari nei confronti dei due soggetti che, secondo l'assunto accusatorio, concretamente operavano, cioè lo OM, che si trovava nell'appartamento, e il CC, che ivi accompagnava gli acquirenti. Con riferimento alla ZI si sottolinea che costei era stata rinvenuta in possesso di una somma compatibile con le entrate dimostrate, in quanto inferiore a tali entrate e ben superiore agli importi modesti versati dagli acquirenti delle modiche quantità di stupefacenti cedute. Ed ancora segnalano la mancanza di specifica valutazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione, a fronte della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla quale sarebbe stata applicabile una pena tale da consentire il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, dovendosi considerare che il ER è formalmente incensurato e che la ZI è gravata da remoto precedente non specifico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto genericamente formulati e comunque volti a sollecitare diverse valutazioni di merito, pur prospettando asserite smagliature logiche. 2. Deve invero rilevarsi come sia stato dato conto della attività di diretta osservazione da parte dei Carabinieri di Ostia, i quali, a fronte di informazioni precedentemente acquisite, hanno verificato che dall'appartamento 14 un soggetto, poi identificato nello OM, consegnava attraverso una grata bustine contenenti cocaina ad acquirenti che ivi si recavano, accompagnati da altro soggetto, identificato in tale CC: alcuni di quegli acquirenti erano stati successivamente fermati e rinvenuti in possesso delle dosi di cocaina acquistate, 2 contenute in bustine di cellophane, corrispondente a quello trovato nell'appartamento 14. Nel contempo è stato dato conto che in due circostanze i due ricorrenti, occupanti l'appartamento 15, si erano recati in quello n. 14, in cui avveniva lo spaccio, per ritornare poco dopo nel loro appartamento, fermo restando che nell'appartamento 14 era stato poi rinvenuto il libretto scolastico del ER. Ed ancora è stato posto in evidenza che, prima dell'accesso degli operanti nell'appartamento 15, era stato udito provenire dal bagno il rumore dello sciacquone del water, circostanza interpretata come indicativa di attività volta a disperdere la droga detenuta. Nel contempo la ZI, al momento dell'accesso, aveva con sé una borsa a tracolla, all'interno della quale vi era la somma di euro 1.080,00. 2. Contrariamente agli assunti difensivi il Tribunale ha non illogicamente correlato gli elementi acquisiti, componendo un quadro indiziario qualificato come grave, in quanto gli altrimenti ingiustificati accessi dei ricorrenti nell'appartamento 14 e il rinvenimento del libretto scolastico del ER sono stati ritenuti idonei a dar conto della disponibilità dell'appartamento da parte dei ricorrenti, circostanza non smentita dal fatto che i ricorrenti avessero bussato alla porta e di per sé rappresentativa della concertazione di una peculiare e complessa modalità di spaccio, implicante anche il coinvolgimento di altri soggetti, uno come cedente e uno come vedetta, nel presupposto, confermato dal rilevato andirivieni, di uno spaccio continuativo. In tale prospettiva è irrilevante che i due ricorrenti non siano stati materialmente visti a contatto con gli acquirenti, pur costituendo non più che una ipotesi quella della dispersione di ulteriore droga nel water. Sta di fatto che non illogicamente il Tribunale ha valorizzato il rinvenimento in possesso della ZI, oltre tutto all'interno di una borsa a tracolla che proprio in quel momento la ricorrente teneva con sé nell'appartamento, di una somma cospicua in banconote di vario taglio, coerente con ripetuta attività di spaccio, non essendo peraltro dirimente in senso contrario il numero esiguo di acquirenti concretamente fermati e trovati in possesso della cocaina, a fronte del più ampio andirivieni osservato. D'altro canto, contrariamente a quando dedotto nel motivo di ricorso, il Tribunale ha concretamente esaminato la discolpa incentrata sulla liceità della somma posseduta, segnalando come a fronte di un modesto reddito fossero state comprovate ricariche postepay nell'arco di un periodo troppo ampio (dal settembre 2019 al marzo 2020), per poter dar conto dalla concomitante lecita disponibilità di una somma corrispondente a quella rinvenuta in contanti. 3 Né può attribuirsi rilievo alla circostanza che lo NA e il CC non siano stati sottoposti a misura cautelare, giacché ciò di per sé non ha alcuna influenza sull'autonoma valutazione della posizione dei due ricorrenti. 3. Sotto il profilo strettamente cautelare, il Tribunale ha fornito una non illogica motivazione in ordine alla configurabilità di un concreto pericolo di reiterazione, tale da giustificare l'applicazione della misura coercitiva domiciliare, avendo posto in evidenza come il ER sia gravato da condanna in primo grado alla pena di anni quattro per reato in materia di stupefacenti e sia privo di occupazione e come la ZI sia a sua volta gravata da condanna per favoreggiamento, elementi da valutarsi alla luce delle specifiche circostanze, denotanti l'inefficacia deterrente dei pregressi provvedimenti dell'autorità. Deve peraltro osservarsi come le deduzioni difensive, volte ad accreditare la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R 309 del 1990, siano generiche, a fronte di quanto osservato dal Tribunale in ordine al complesso delle circostanze e modalità del fatto, di per sé idonee a suffragare un diverso inquadramento, a prescindere dal dato ponderale relativo alle condotte di spaccio specificamente osservate. Ma le medesime doglianze risultano generiche anche con riguardo all'ipotesi della concedibilità della sospensione condizionale della pena, dovendosi sul punto prendere in considerazione i precedenti penali e giudiziari, al fine di stabilire una concreta disamina del margine residuo di concedibilità del beneficio, a fronte dell'eventuale pena irrogabile, operazione in concreto non risultante dal motivo di ricorso. 4. In conclusione si impone la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11/11/2020 Il Consigliere estensore Mpssimo Il Presidente iienato SA IC tti -22
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/5/2020 il Tribunale di Roma ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 7/5/2020, con cui nei confronti di ZI LE e di ER GU AN CL è stata applicata la misura cautelare degli arresti donniciliari per il reato di spaccio di cocaina. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36599 Anno 2020 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 11/11/2020 2. Hanno proposto ricorso la ZI e il ER con atti distinti a firma del comune difensore, aventi contenuto corrispondente. In particolare denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. Segnalano che il Tribunale si era fondato su mere presunzioni e valutazioni apodittiche in ordine alla disponibilità da parte dei ricorrenti dell'appartamento in cui si trovava il soggetto che materialmente consegnava confezioni di droga agli acquirenti, ricevendo il prezzo, e in ordine all'ulteriore disponibilità di sostanza stupefacente, che solo presuntivamente si era ipotizzato che fosse stata gettata nel water prima dell'accesso degli operanti nell'appartamento dei ricorrenti. Inoltre rilevano l'incongruenza derivante dalla mancata applicazione di misure precautelari e cautelari nei confronti dei due soggetti che, secondo l'assunto accusatorio, concretamente operavano, cioè lo OM, che si trovava nell'appartamento, e il CC, che ivi accompagnava gli acquirenti. Con riferimento alla ZI si sottolinea che costei era stata rinvenuta in possesso di una somma compatibile con le entrate dimostrate, in quanto inferiore a tali entrate e ben superiore agli importi modesti versati dagli acquirenti delle modiche quantità di stupefacenti cedute. Ed ancora segnalano la mancanza di specifica valutazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione, a fronte della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla quale sarebbe stata applicabile una pena tale da consentire il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, dovendosi considerare che il ER è formalmente incensurato e che la ZI è gravata da remoto precedente non specifico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto genericamente formulati e comunque volti a sollecitare diverse valutazioni di merito, pur prospettando asserite smagliature logiche. 2. Deve invero rilevarsi come sia stato dato conto della attività di diretta osservazione da parte dei Carabinieri di Ostia, i quali, a fronte di informazioni precedentemente acquisite, hanno verificato che dall'appartamento 14 un soggetto, poi identificato nello OM, consegnava attraverso una grata bustine contenenti cocaina ad acquirenti che ivi si recavano, accompagnati da altro soggetto, identificato in tale CC: alcuni di quegli acquirenti erano stati successivamente fermati e rinvenuti in possesso delle dosi di cocaina acquistate, 2 contenute in bustine di cellophane, corrispondente a quello trovato nell'appartamento 14. Nel contempo è stato dato conto che in due circostanze i due ricorrenti, occupanti l'appartamento 15, si erano recati in quello n. 14, in cui avveniva lo spaccio, per ritornare poco dopo nel loro appartamento, fermo restando che nell'appartamento 14 era stato poi rinvenuto il libretto scolastico del ER. Ed ancora è stato posto in evidenza che, prima dell'accesso degli operanti nell'appartamento 15, era stato udito provenire dal bagno il rumore dello sciacquone del water, circostanza interpretata come indicativa di attività volta a disperdere la droga detenuta. Nel contempo la ZI, al momento dell'accesso, aveva con sé una borsa a tracolla, all'interno della quale vi era la somma di euro 1.080,00. 2. Contrariamente agli assunti difensivi il Tribunale ha non illogicamente correlato gli elementi acquisiti, componendo un quadro indiziario qualificato come grave, in quanto gli altrimenti ingiustificati accessi dei ricorrenti nell'appartamento 14 e il rinvenimento del libretto scolastico del ER sono stati ritenuti idonei a dar conto della disponibilità dell'appartamento da parte dei ricorrenti, circostanza non smentita dal fatto che i ricorrenti avessero bussato alla porta e di per sé rappresentativa della concertazione di una peculiare e complessa modalità di spaccio, implicante anche il coinvolgimento di altri soggetti, uno come cedente e uno come vedetta, nel presupposto, confermato dal rilevato andirivieni, di uno spaccio continuativo. In tale prospettiva è irrilevante che i due ricorrenti non siano stati materialmente visti a contatto con gli acquirenti, pur costituendo non più che una ipotesi quella della dispersione di ulteriore droga nel water. Sta di fatto che non illogicamente il Tribunale ha valorizzato il rinvenimento in possesso della ZI, oltre tutto all'interno di una borsa a tracolla che proprio in quel momento la ricorrente teneva con sé nell'appartamento, di una somma cospicua in banconote di vario taglio, coerente con ripetuta attività di spaccio, non essendo peraltro dirimente in senso contrario il numero esiguo di acquirenti concretamente fermati e trovati in possesso della cocaina, a fronte del più ampio andirivieni osservato. D'altro canto, contrariamente a quando dedotto nel motivo di ricorso, il Tribunale ha concretamente esaminato la discolpa incentrata sulla liceità della somma posseduta, segnalando come a fronte di un modesto reddito fossero state comprovate ricariche postepay nell'arco di un periodo troppo ampio (dal settembre 2019 al marzo 2020), per poter dar conto dalla concomitante lecita disponibilità di una somma corrispondente a quella rinvenuta in contanti. 3 Né può attribuirsi rilievo alla circostanza che lo NA e il CC non siano stati sottoposti a misura cautelare, giacché ciò di per sé non ha alcuna influenza sull'autonoma valutazione della posizione dei due ricorrenti. 3. Sotto il profilo strettamente cautelare, il Tribunale ha fornito una non illogica motivazione in ordine alla configurabilità di un concreto pericolo di reiterazione, tale da giustificare l'applicazione della misura coercitiva domiciliare, avendo posto in evidenza come il ER sia gravato da condanna in primo grado alla pena di anni quattro per reato in materia di stupefacenti e sia privo di occupazione e come la ZI sia a sua volta gravata da condanna per favoreggiamento, elementi da valutarsi alla luce delle specifiche circostanze, denotanti l'inefficacia deterrente dei pregressi provvedimenti dell'autorità. Deve peraltro osservarsi come le deduzioni difensive, volte ad accreditare la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R 309 del 1990, siano generiche, a fronte di quanto osservato dal Tribunale in ordine al complesso delle circostanze e modalità del fatto, di per sé idonee a suffragare un diverso inquadramento, a prescindere dal dato ponderale relativo alle condotte di spaccio specificamente osservate. Ma le medesime doglianze risultano generiche anche con riguardo all'ipotesi della concedibilità della sospensione condizionale della pena, dovendosi sul punto prendere in considerazione i precedenti penali e giudiziari, al fine di stabilire una concreta disamina del margine residuo di concedibilità del beneficio, a fronte dell'eventuale pena irrogabile, operazione in concreto non risultante dal motivo di ricorso. 4. In conclusione si impone la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11/11/2020 Il Consigliere estensore Mpssimo Il Presidente iienato SA IC tti -22