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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/09/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1124 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in VIA CORSO VITTORIO VENETO 314 GROTTAMINARDA presso lo studio dell'Avv.FRANCO MINICHIELLO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta Controparte_1 procura in atti dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI , ed elettivamente domiciliato\a in VIA ARMANDO DIAZ 11 80100 NAPOLI
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 08/03/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di Controparte_1 essere stato agente di Polizia Penitenziaria, arruolato nel 1975, congedato mentre era in servizio presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino (Av) con il grado di Ispettore, a far data dal 23 agosto 1998; che il 29 marzo 2016 depositava istanza al fine di ottenere il riconoscimento dello status di vittime del dovere, rigettata in data 20 febbraio 2017; che avverso il rigetto proponeva osservazioni senza ricevere riscontro;
che era affetto da numerose patologie contratte a
1 causa del servizio, in particolare esito da frattura malleolo tibiale sx, causata da una caduta nel corridoio dipesa dal pavimento bagnato, evento accorso nell'anno 1978 all'interno della casa circondariale di Reggio Emilia;
esiti da abrasione corneale Oscon pierigio ed iperemia congiuntivale cagionata dal servizio di garitta presso la Casa Circondariale di Ariano con esposizione a fumi e polveri;
contusione escoriativa mano sx cagionata dall'apertura del cancello della sezione spinta dai detenuti;
che era stato vittima di aggressioni da parte dei detenuti, come da rapporto di servizio del 10 aprile 1995, riportando un trauma alla mano sx. con escoriazioni alle dita;
che era stato oggetto di denunzia da parte di un detenuto per maltrattamenti e percosse (dichiarazione mendace) e in un'occasione aveva salvato un detenuto da un incendio nella sua cella;
che detti episodi testimoniavano il periodo difficile in cui aveva svolto la sua attività con esposizione a maggiori fatiche e disagi, sia fisici che psicologici;
che, pertanto, doveva riconsocersi che le menomazioni e lesioni fisiche avevano comportato l'insorgenza di infermità durante l'adempimento di un dovere con riconoscimento dei benefici quale vittima del dovere. Concludeva chiedendo “condannare il al Controparte_1 riconoscimento a favore del ricorrente dello status di vittima del dovere o equiparato e conseguentemente riconoscergli i benefici economici e assistenziali previsti dalla relativa normativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione” Regolarmente costituito eccepiva Controparte_1 preliminarmente la prescrizione. Nel merito l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Disposta ed espletata CTU, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve rilevarsi, quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal , che, come ripetutamente statuito dalla CP_1
Suprema Corte la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla l. n. 266 del 2005 art. 1, commi 563-564, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità Cass. nn. 37522 del 2022 e 3868 del 2023, Cassazione civile sez. lav., 30/03/2023, n.8960).
Pertanto, esclusa la prescrittibilità della qualifica di vittima del dovere, ciò che si prescrive è il diritto a percepire le relative provvidenze
2 economiche, considerando che il relativo termine "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" ex art. 2935 c.c., ovvero, nella specie, a decorrere dal gennaio 2006.
Ciò premesso, nel merito, la controversia attiene al riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere, come definite dall'art.1 commi 563 e 564 della L.n.266\2005
Dispone la norma “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (146).
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (1).
Preliminarmente deve evidenziarsi che, nella specie, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell'art. 1, comma 563 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
3 Nel merito, deve ritenersi che per il riconoscimento di detto speciale beneficio non sia necessario uno specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, dal momento che la fattispecie giuridica della vittima del dovere (in particolare come disciplinata dal comma 563) non dev'essere riconosciuta solo a soggetti che abbiano subito il danno in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità.
Sul punto la Suprema Corte di cassazione - Cassazione civile sez. un., 04/05/2017, n.10791 - ha definitivamente chiarito come la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) che sosteneva la necessità che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, fossero complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività, era riferita al comma 564 laddove si fa riferimento a missioni di qualunque natura ma per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative".
Al contrario il comma 563, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
Ciò nondimeno, nel caso in esame, ci troviamo in presenza di una serie di patologie, per effetto delle quali il ricorrente veniva dispensato dal servizio in data 23.08.1998 che non appaiono, nella loro generalità, riconducibili al servizio.
Ed infatti, gli veniva riconosciuta la pensione privilegiata a decorrere dall'01.04.2003 con riferimento a iniziale ischemia miocardia, protrusioni discali cervicali con sofferenza rachidea, ipertensione arteriosa in ottimale compenso farmacologico, gastroduodenite e colite spastica, , ipoacusia neurosensoriale bilaterale (voc. au dx e sx mt.0,5), sindrome ansioso depressiva. Ciò premesso, con la domanda di riconoscimento dello status di vittime del dovere del marzo 2026, il ricorrente rivendica tale riconoscimento adducendo di aver riportato patologie nello svolgimento della sua attività di Polizia Penitenziaria per "aver prestato servizio "in istituti privi di riscaldamento", senza, peraltro,
4 indicare quali delle patologie da cui è affetto siano da ricondurre a tale esposizione. Con l'odierno ricorso elenca una serie di patologie (anche nuove e diverse rispetto a quelle che gli davano diritto a pensione privilegiata) quali 1) rinofaringite catarrale con acufeni B 2. soffio sistolico aortico 1/63. discopatia D12-L1 L4 L5 con impegno funzionale B 4. cardiopatia ischemica A65. protusioni discali e cervicali con sofferenza racheidea A8 6. ipertensione arteriosa con lieve ipertrofia ed iniziale retinopatia ipertensiva 7. esito da frattura malleolo tibiale sx, 8. note di cervicoartrosi 9. gastroduodenite e colite spastica 10. ipoacusia neurosensoriale bilaterale con vxc 11. esiti da abrasione corneale Oscon pierigio ed iperemia congiuntivale 12. sindrome ansiosa depressiva 13. contusione escoriativa mano sx 14. epatosteatosi con cisti renale). Ci troviamo, dunque, in presenza di una domanda, avanzata quasi 18 anni dopo che il era stato posto a riposo, con la quale si Pt_1 vorrebbe far dipendere l'insorgenza di patologie varie (di cui molte certamente di natura multifattoriale e connesse all'invecchiamento) dal servizio prestato in Istituti penitenziari privi di riscaldamento. Sul punto il CTU nominato, la cui relazione questo Giudice ritiene fare propria in quanto coerente e scevra da vizi, ha accertato la dipendenza dal servizio della patologia “Frattura tibiotarsica sx e al malleolo sx”, “Modesta contusione escoriata mano sx” e “Abrasione Corneale in Os, con Pterigio e lievissima Nubecola Corneale, con visus corretto pari a 5/10”. Non anche delle altre patologie elencate, per le quali non ci sono evidenze che dimostrino la dipendenza dal servizio. Peraltro trattasi di patologie che, per larga parte, non erano presenti al momento del collocamento a riposo in quanto non risultano elencate né nel provvedimento di collocamento in congedo dell'agosto 1998 né in quello di riconoscimento della pensione privilegiata dell'aprile 2003. Appare, dunque, evidente che, prima ancora di verificare se dette patologie siano riconducibili al servizio e quali postumi abbiano determinato, manca, nel caso in esame, la prova di eventi intervenuti durante il servizio, che possano aver determinato l'insorgenza delle patologie indicate, dovendosi certamente escludere che soffio sistolico aortico, discopatia, cardiopatia ischemica, protusioni discali e cervicali con sofferenza racheidea, ipertensione arteriosa, cervicoartrosi, gastroduodenite e colite spastica, ipoacusia e epatosteatosi con cisti renale siano riconducibili allo svolgimento dell'attività presso istituti privi di riscaldamento.
5 Quanto alla rinofaringite catarrale con acufeni, siamo in presenza di una patologia indicata per la prima volta in ricorso e che, versomilmente, stante il decorso di un così lungo periodo di tempo dal collocamento a riposo, deve ritenersi insorta ben dopo e per motivi diversi dal servizio.
Venendo, infine, agli esiti da frattura malleolo tibiale sx, il Pt_1 ha documentato mediante produzione di un rapporto redatto dalla Casa Circondariale di Reggio Emilia di aver riportato in data 11.12.1978 una “distorsione della caviglia del piede sinistro” (così si esprime il rapporto) causata da una caduta nel corridoio dipesa dal pavimento bagnato
Documentava di aver riportato in data 08.09.1995 ferite e contusioni alle dita della mano sx, parando un portacenere lanciato da un detenuto (come da rapporto e certificato medico in pari data).
Per il resto sostiene di aver riportato esiti da abrasione corneale Oscon pierigio ed iperemia congiuntivale a causa dal servizio di garitta presso la Casa Circondariale di Ariano con esposizione a fumi e polveri. Detta patologia risulta dal provvedimento di collocamento a riposo, pertanto, era sicuramente già presente nel 1998 e può ritenersi dipendente dal servizio.
Ciò premesso e con riferimento alle ultime tre patologie riportate, può pervenirsi al riconoscimento del suo diritto ai benefici quale vittima del dovere, con decorrenza dalla domanda amministrativa (inserimento nell'elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 3, beneficio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 1, da commisurarsi all'invalidità riportata, assegno vitalizio L. n. 206 del 2004, ex art. 5, comma 3, assegno vitalizio L. n. 407 del 1998, ex art. 2, assistenza psicologica L. n. 206 del 2004, ex art. 6, comma 2, medicinali di fascia C gratuiti L. n. 203 del 2000, ex art. 1 e all'esenzione dal ticket L. n. 306 del 2004, ex art. 9).
Venendo alla quantificazione dei postumi, il CTU nominato ha proceduto sulla scorta del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181 contenente il Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206 art. 4 comma 2 bis “i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione
6 dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1”
Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi) per le pensioni di guerra
Sulla scorta di tali criteri, il CTU ha valutato la percentuale dell'invalidità permanente (IP) in misura del 4,5%.
Ne consegue che parte ricorrente non ha diritto ai benefici economici, per i quali la percentuale invalidante richiesta è del 25%, ma solo agli ulteriori benefici (2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15; 2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288; 3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4; 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1; 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8”).
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta e riconosciuto lo status di vittima del dovere per la percentuale invlaidante del 4,5%, con attribuzione dei soli benefici non economici.
Ricorrono gravi motivi, stante l'accoglimento parziale per compensare per metà le spese di lite e condannare Controparte_1
al pagamento della residua metà in favore di
[...] Parte_1 iquidate in dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
7 confronti di , ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo status di vittima del dovere di conseguente a Parte_1 servizio nella misura percentuale del 45%;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna
[...]
al pagamento della residua metà in favore Controparte_1 di delle spese processuali che liquida Parte_1 in complessivi €1.347,00 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione, ponendo definitivamente a carico del CP_1 le spese di CTU. Benevento 23.09.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
8
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1124 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in VIA CORSO VITTORIO VENETO 314 GROTTAMINARDA presso lo studio dell'Avv.FRANCO MINICHIELLO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta Controparte_1 procura in atti dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI , ed elettivamente domiciliato\a in VIA ARMANDO DIAZ 11 80100 NAPOLI
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 08/03/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di Controparte_1 essere stato agente di Polizia Penitenziaria, arruolato nel 1975, congedato mentre era in servizio presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino (Av) con il grado di Ispettore, a far data dal 23 agosto 1998; che il 29 marzo 2016 depositava istanza al fine di ottenere il riconoscimento dello status di vittime del dovere, rigettata in data 20 febbraio 2017; che avverso il rigetto proponeva osservazioni senza ricevere riscontro;
che era affetto da numerose patologie contratte a
1 causa del servizio, in particolare esito da frattura malleolo tibiale sx, causata da una caduta nel corridoio dipesa dal pavimento bagnato, evento accorso nell'anno 1978 all'interno della casa circondariale di Reggio Emilia;
esiti da abrasione corneale Oscon pierigio ed iperemia congiuntivale cagionata dal servizio di garitta presso la Casa Circondariale di Ariano con esposizione a fumi e polveri;
contusione escoriativa mano sx cagionata dall'apertura del cancello della sezione spinta dai detenuti;
che era stato vittima di aggressioni da parte dei detenuti, come da rapporto di servizio del 10 aprile 1995, riportando un trauma alla mano sx. con escoriazioni alle dita;
che era stato oggetto di denunzia da parte di un detenuto per maltrattamenti e percosse (dichiarazione mendace) e in un'occasione aveva salvato un detenuto da un incendio nella sua cella;
che detti episodi testimoniavano il periodo difficile in cui aveva svolto la sua attività con esposizione a maggiori fatiche e disagi, sia fisici che psicologici;
che, pertanto, doveva riconsocersi che le menomazioni e lesioni fisiche avevano comportato l'insorgenza di infermità durante l'adempimento di un dovere con riconoscimento dei benefici quale vittima del dovere. Concludeva chiedendo “condannare il al Controparte_1 riconoscimento a favore del ricorrente dello status di vittima del dovere o equiparato e conseguentemente riconoscergli i benefici economici e assistenziali previsti dalla relativa normativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione” Regolarmente costituito eccepiva Controparte_1 preliminarmente la prescrizione. Nel merito l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Disposta ed espletata CTU, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve rilevarsi, quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal , che, come ripetutamente statuito dalla CP_1
Suprema Corte la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla l. n. 266 del 2005 art. 1, commi 563-564, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità Cass. nn. 37522 del 2022 e 3868 del 2023, Cassazione civile sez. lav., 30/03/2023, n.8960).
Pertanto, esclusa la prescrittibilità della qualifica di vittima del dovere, ciò che si prescrive è il diritto a percepire le relative provvidenze
2 economiche, considerando che il relativo termine "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" ex art. 2935 c.c., ovvero, nella specie, a decorrere dal gennaio 2006.
Ciò premesso, nel merito, la controversia attiene al riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere, come definite dall'art.1 commi 563 e 564 della L.n.266\2005
Dispone la norma “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (146).
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (1).
Preliminarmente deve evidenziarsi che, nella specie, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell'art. 1, comma 563 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
3 Nel merito, deve ritenersi che per il riconoscimento di detto speciale beneficio non sia necessario uno specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, dal momento che la fattispecie giuridica della vittima del dovere (in particolare come disciplinata dal comma 563) non dev'essere riconosciuta solo a soggetti che abbiano subito il danno in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità.
Sul punto la Suprema Corte di cassazione - Cassazione civile sez. un., 04/05/2017, n.10791 - ha definitivamente chiarito come la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) che sosteneva la necessità che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, fossero complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività, era riferita al comma 564 laddove si fa riferimento a missioni di qualunque natura ma per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative".
Al contrario il comma 563, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
Ciò nondimeno, nel caso in esame, ci troviamo in presenza di una serie di patologie, per effetto delle quali il ricorrente veniva dispensato dal servizio in data 23.08.1998 che non appaiono, nella loro generalità, riconducibili al servizio.
Ed infatti, gli veniva riconosciuta la pensione privilegiata a decorrere dall'01.04.2003 con riferimento a iniziale ischemia miocardia, protrusioni discali cervicali con sofferenza rachidea, ipertensione arteriosa in ottimale compenso farmacologico, gastroduodenite e colite spastica, , ipoacusia neurosensoriale bilaterale (voc. au dx e sx mt.0,5), sindrome ansioso depressiva. Ciò premesso, con la domanda di riconoscimento dello status di vittime del dovere del marzo 2026, il ricorrente rivendica tale riconoscimento adducendo di aver riportato patologie nello svolgimento della sua attività di Polizia Penitenziaria per "aver prestato servizio "in istituti privi di riscaldamento", senza, peraltro,
4 indicare quali delle patologie da cui è affetto siano da ricondurre a tale esposizione. Con l'odierno ricorso elenca una serie di patologie (anche nuove e diverse rispetto a quelle che gli davano diritto a pensione privilegiata) quali 1) rinofaringite catarrale con acufeni B 2. soffio sistolico aortico 1/63. discopatia D12-L1 L4 L5 con impegno funzionale B 4. cardiopatia ischemica A65. protusioni discali e cervicali con sofferenza racheidea A8 6. ipertensione arteriosa con lieve ipertrofia ed iniziale retinopatia ipertensiva 7. esito da frattura malleolo tibiale sx, 8. note di cervicoartrosi 9. gastroduodenite e colite spastica 10. ipoacusia neurosensoriale bilaterale con vxc 11. esiti da abrasione corneale Oscon pierigio ed iperemia congiuntivale 12. sindrome ansiosa depressiva 13. contusione escoriativa mano sx 14. epatosteatosi con cisti renale). Ci troviamo, dunque, in presenza di una domanda, avanzata quasi 18 anni dopo che il era stato posto a riposo, con la quale si Pt_1 vorrebbe far dipendere l'insorgenza di patologie varie (di cui molte certamente di natura multifattoriale e connesse all'invecchiamento) dal servizio prestato in Istituti penitenziari privi di riscaldamento. Sul punto il CTU nominato, la cui relazione questo Giudice ritiene fare propria in quanto coerente e scevra da vizi, ha accertato la dipendenza dal servizio della patologia “Frattura tibiotarsica sx e al malleolo sx”, “Modesta contusione escoriata mano sx” e “Abrasione Corneale in Os, con Pterigio e lievissima Nubecola Corneale, con visus corretto pari a 5/10”. Non anche delle altre patologie elencate, per le quali non ci sono evidenze che dimostrino la dipendenza dal servizio. Peraltro trattasi di patologie che, per larga parte, non erano presenti al momento del collocamento a riposo in quanto non risultano elencate né nel provvedimento di collocamento in congedo dell'agosto 1998 né in quello di riconoscimento della pensione privilegiata dell'aprile 2003. Appare, dunque, evidente che, prima ancora di verificare se dette patologie siano riconducibili al servizio e quali postumi abbiano determinato, manca, nel caso in esame, la prova di eventi intervenuti durante il servizio, che possano aver determinato l'insorgenza delle patologie indicate, dovendosi certamente escludere che soffio sistolico aortico, discopatia, cardiopatia ischemica, protusioni discali e cervicali con sofferenza racheidea, ipertensione arteriosa, cervicoartrosi, gastroduodenite e colite spastica, ipoacusia e epatosteatosi con cisti renale siano riconducibili allo svolgimento dell'attività presso istituti privi di riscaldamento.
5 Quanto alla rinofaringite catarrale con acufeni, siamo in presenza di una patologia indicata per la prima volta in ricorso e che, versomilmente, stante il decorso di un così lungo periodo di tempo dal collocamento a riposo, deve ritenersi insorta ben dopo e per motivi diversi dal servizio.
Venendo, infine, agli esiti da frattura malleolo tibiale sx, il Pt_1 ha documentato mediante produzione di un rapporto redatto dalla Casa Circondariale di Reggio Emilia di aver riportato in data 11.12.1978 una “distorsione della caviglia del piede sinistro” (così si esprime il rapporto) causata da una caduta nel corridoio dipesa dal pavimento bagnato
Documentava di aver riportato in data 08.09.1995 ferite e contusioni alle dita della mano sx, parando un portacenere lanciato da un detenuto (come da rapporto e certificato medico in pari data).
Per il resto sostiene di aver riportato esiti da abrasione corneale Oscon pierigio ed iperemia congiuntivale a causa dal servizio di garitta presso la Casa Circondariale di Ariano con esposizione a fumi e polveri. Detta patologia risulta dal provvedimento di collocamento a riposo, pertanto, era sicuramente già presente nel 1998 e può ritenersi dipendente dal servizio.
Ciò premesso e con riferimento alle ultime tre patologie riportate, può pervenirsi al riconoscimento del suo diritto ai benefici quale vittima del dovere, con decorrenza dalla domanda amministrativa (inserimento nell'elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 3, beneficio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 1, da commisurarsi all'invalidità riportata, assegno vitalizio L. n. 206 del 2004, ex art. 5, comma 3, assegno vitalizio L. n. 407 del 1998, ex art. 2, assistenza psicologica L. n. 206 del 2004, ex art. 6, comma 2, medicinali di fascia C gratuiti L. n. 203 del 2000, ex art. 1 e all'esenzione dal ticket L. n. 306 del 2004, ex art. 9).
Venendo alla quantificazione dei postumi, il CTU nominato ha proceduto sulla scorta del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181 contenente il Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206 art. 4 comma 2 bis “i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione
6 dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1”
Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi) per le pensioni di guerra
Sulla scorta di tali criteri, il CTU ha valutato la percentuale dell'invalidità permanente (IP) in misura del 4,5%.
Ne consegue che parte ricorrente non ha diritto ai benefici economici, per i quali la percentuale invalidante richiesta è del 25%, ma solo agli ulteriori benefici (2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15; 2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288; 3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4; 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1; 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8”).
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta e riconosciuto lo status di vittima del dovere per la percentuale invlaidante del 4,5%, con attribuzione dei soli benefici non economici.
Ricorrono gravi motivi, stante l'accoglimento parziale per compensare per metà le spese di lite e condannare Controparte_1
al pagamento della residua metà in favore di
[...] Parte_1 iquidate in dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
7 confronti di , ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo status di vittima del dovere di conseguente a Parte_1 servizio nella misura percentuale del 45%;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna
[...]
al pagamento della residua metà in favore Controparte_1 di delle spese processuali che liquida Parte_1 in complessivi €1.347,00 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione, ponendo definitivamente a carico del CP_1 le spese di CTU. Benevento 23.09.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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