Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1518/2024 R.G., promossa
DA
Parte_1
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
CAGLIARI
RICORRENTE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. SANNA ANTONIO Controparte_1
RESISTENTE IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 121/23 del Giudice di pace di Pattada, decisa con emissione del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: in via pregiudiziale, accertare la ritualità della costituzione della nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione Parte_1
di incompetenza territoriale, assegnare alle parti un termine per la riassunzione del
respingere l'opposizione siccome infondata e, per l'effetto, confermare validità ed efficacia del provvedimento contestato. Vinte le spese.
Per parte resistente: rigettare l'odierno appello per tutti i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di spese diritti e onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.1.2023 impugnava avanti al Giudice di Parte_2
pace di Pattada il provvedimento prefettizio del 16.12.2023 che gli aveva imposto la sospensione della patente per 8 mesi a partire dall'11.1.2022 in conseguenza della violazione dell'art. 186 II co. lett. b) del codice della strada. Sosteneva a tal fine l'insussistenza dei presupposti della cautela, stante la prevalenza della previsione di cui all'art. 186 comma 9 del codice della strada su quanto disposto dall'art. 223, applicabile a fattispecie di reato diverse dalla guida in stato di ebbrezza. In particolare, sosteneva che non potesse essere contestata la violazione dell'art. 186 e successivamente erogata la sanzione sulla base dell'art. 223 del codice della strada, sicché la sospensione avrebbe potuto essere applicata solo fino all'esito della visita medica ordinata con il verbale impugnato congiuntamente alla sospensione della patente, come previsto dall'art. 186 comma 9; sosteneva, poi, che la sospensione della patente poteva essere erogata dal solo fino all'esito della visita medica e solo se fosse stato accertato CP_2
il superamento del tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro (mentre nel caso di specie il tasso alcolemico era pari a 1,31 e 1,33 grammi per litro e quindi inferiore al limite di previsto dall'art. 186 comma 9). Deduceva di essere stato convocato per la visita, di cui si impegnava a riferire l'esito, e che gli ulteriori esami ematici eseguiti su richiesta della commissione provinciale di patenti di guida avevano dato esito negativo.
Evidenziava di aver patito altri due mesi e mezzo di sospensione circa con conseguente soddisfacimento dell'esigenza cautelare. Pertanto, chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento, questo fosse annullato per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 186 comma secondo e 186 bis comma terzo del codice della strada;
in subordine chiedeva di rideterminare il periodo di sospensione. Con comparsa depositata in Cancelleria in data 30/01/2023 si costituiva l'Amministrazione che eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Giudice di pace di in quanto Giudice del luogo dove era stata commessa Pt_1
la violazione. Nel merito rilevava come l'art. 223 del codice della strada, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, dovesse applicarsi all'ipotesi di reato di cui all'art. 186 con la sola eccezione della fattispecie prevista dal comma secondo lettera a) che definiva un illecito soltanto amministrativo. Evidenziava la funzione cautelare della sospensione contestata ed affermava che l'art. 186 comma 9, di cui la controparte aveva invocato l'applicabilità, non era in rapporto di specialità con l'art. 223, avendo la sospensione di cui alla prima norma la funzione di rispondere all'esigenza di acquisire celermente il riscontro medico sull'idoneità alla guida del conducente. Concludeva in conformità.
Il Giudice di pace, disposta la sospensione del verbale, con sentenza del 04/10/2023 rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio, rilevando come questa avrebbe dovuto essere sollevata nei 10 giorni antecedenti l'udienza, mentre la costituzione dell'Amministrazione non era stata rituale, tanto che ne dichiarava la contumacia. Nel merito rilevava come la fattispecie contestata al NN fosse una contravvenzione, perseguibile penalmente, e come fosse demandato al Giudice la verifica dei presupposti della sospensione, la cui funzione cautelare non poteva dirsi sussistente alla luce degli esami del sangue cui si era sottoposto il ricorrente e della loro negatività, come anche accertato dalla certificazione della commissione medica del 15/02/2023. Esclusa, così, la ricorrenza di qualsivoglia pericolo per la circolazione stradale, il Giudice adito annullava il provvedimento impugnato con compensazione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la che anzitutto contestava la Parte_1
dichiarazione di sua contumacia sulla scorta della costituzione a mezzo PEC, rituale e dunque abilitante alla tempestiva eccezione di incompetenza territoriale in favore del
Giudice di pace di Nel merito chiariva come a seguito degli accertamenti Pt_1
mediante apparecchio etilometrico fosse stata contestata la violazione di cui all'art. 186 comma secondo, lettera b) del codice della strada e come, avendo la fattispecie rilevanza penale, obbligatoriamente il Prefetto aveva imposto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra i 6 mesi e l'anno.
Sosteneva poi l'inconferenza del richiamo all'art. 186 nono comma del codice della strada che non era mai stato invocato dall'Amministrazione che aveva invece fatto applicazione degli artt. 186 comma secondo lettera b) e 223; evidenziava come ai fini della legittimità del provvedimento di sospensione non potesse valere quanto accertato dalla commissione medica provinciale e concludeva in conformità ai motivi di impugnazione, al cui accoglimento resisteva il NN.
La causa, istruita solo con acquisizione fascicolo più primo grado, approdava alla decisione ex artt. 127 ter e 420 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La costituzione della Pubblica Amministrazione a mezzo PEC nei procedimenti di opposizione ordinanza ingiunzione è del tutto legittima, trattandosi di una delle ipotesi speciali nelle quali si ritiene rituale il deposito dell'atto di costituzione e relativi documenti non effettuato di persona (così Cass. 14281 del 2023). Tanto conduce a ritenere l'odierna appellante ben costituita in primo grado, benché la sua giusta contestazione della competenza territoriale del primo Giudice non muterebbe le sorti del giudizio (detta ipotesi non rientra tra quelle che impongono la remissione al primo
Giudice ex art. 354 c.p.c.).
E' possibile passare all'esame dei motivi di merito, tenendo presente che quanto è stato contestato al NN è la violazione dell'art. 186 comma secondo, lett. b) e 186 bis comma terzo del codice della strada. In particolare, la contestazione è stata determinata dalla constatazione del tasso alcolemico compreso nell'intervallo tra 0,8 grammi litro e 1,50 grammi/litro. Evidente la rilevanza penale del fatto contestato, per il quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi ad un anno, occorre rilevare come nelle ipotesi di reato - per cui appunto sia prevista detta sanzione accessoria - l'art. 223 preveda la sospensione provvisoria della validità della patente fino a un massimo di 2 anni. È vero che l'ordinanza prefettizia che occupa ha disposto anche la visita medica obbligatoria, ma la Suprema Corte con pronuncia recentissima (ordinanza 3245 del 2024) ha chiarito che detta visita non è prevista in funzione della verifica della cessazione o della persistenza delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'art. 223 I co. del medesimo codice. Di tale principio è stata fatta applicazione nella citata sentenza che ha cassato la decisione del Giudice d'appello che ha ritenuto che l'esito favorevole dell'accertamento medico circa l'idoneità psicofisica alla guida avesse fatto venir meno le ragioni della funzione della sospensione della patente. Pertanto, il certificato della Commissione Medica Provinciale non incide affatto sull'attuazione della misura cautelare che senza margini di discrezionalità il legislatore impone nei casi previsti dall'art. 186 al Prefetto. E, peraltro, è chiaro che, mentre la sospensione mira ad evitare che un soggetto che ha dimostrato la propria pericolosità alla guida per l'uso di sostanze alcoliche continui a circolare, la visita medica di cui all'art. 119 IV co. c.d.s. ha lo scopo di verificare se all'attualità del suo svolgimento il soggetto sia nelle condizioni di poter guidare. La sospensione della patente adottata ex art. 223, che è quella che occupa questo giudizio, proprio per le sue funzioni cautelari si distingue dalla sospensione della patente di cui all'art. 186 del codice della strada che è sanzione accessoria del reato ed è disposta dal Giudice penale
(anche se in concreto applicata dal Prefetto). Non a caso quella di cui all'art. 223 deve intervenire entro un tempo ragionevole e, come detto, è finalizzata ad evitare che il soggetto continui a tenere una condotta di guida pericolosa (Cass. ord. 17999 del 2021).
L'esigenza cautelare nel caso in esame è stata in realtà immediatamente soddisfatta con il ritiro della patente fino alla sospensione che è stata adottata dal Giudice di pace che ha poi acquisito la certificazione della Commissione Provinciale di Nuoro e dunque l'esito della visita medica che, come detto, nulla ha a che vedere con la sospensione cautelare. Conclusivamente, l'appello deve trovare accoglimento con conseguente totale riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione all'ordinanza prefettizia.
Le spese del doppio grado, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. Considerando anche che parte resistente ha adito il Giudice di pace di Pattada senza alcuna ragione e nonostante l'ordinanza prefettizia in maniera assolutamente chiara abbia informato del fatto che ”avverso il presente provvedimento entro 30 giorni (60 se residenti all'estero) dalla data di notifica, è ammessa opposizione dinanzi al
Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione” e dunque della competenza del Giudice del luogo ove la violazione si è consumata (in territorio del
Comune di Sestu), in applicazione dell'art. 96 commi 3 e 4, oltre alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, parte resistente viene condannata al pagamento in favore della controparte della somma equitativamente determinata in Euro 500,00 e al pagamento in favore della della somma di Euro 600,00. Parte_3
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza 121 del 2023 del Giudice di pace di Pattada rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_2
prefettizia del 16.12.2022; condanna alla rifusione in favore della Parte_2 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in Euro 330,00, oltre rimborso
[...]
forfetario ed accessori di legge, per il precedente grado di giudizio ed in Euro 662,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, per il presente grado;
condanna al pagamento in favore della controparte della somma di Parte_2
Euro 500,00; condanna al pagamento in favore della della somma Parte_2 Parte_3
di Euro 600,00.
Sassari, 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella