Decreto cautelare 2 settembre 2025
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9735 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del bando di concorso pubblico, per esame e titoli, per complessivi 653 allievi agenti del ruolo maschile Corpo di polizia penitenziaria - pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, in data 14 luglio 2025 - e, in particolare, del concorso pubblico, per esame, a n. 262 posti, aperto ai cittadini italiani, nella parte in cui prevede, all'art. 2, co. 1, lett. c), fra i requisiti di partecipazione, «il 28° anno di età per i candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la memoria depositata dal solo ricorrente -OMISSIS- con la quale ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che i ricorrenti -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno adito l’intestato T.A.R chiedendo l’annullamento degli atti del concorso pubblico, di cui in epigrafe, avente ad oggetto l’assunzione di allievi agenti del ruolo maschile Corpo di polizia penitenziaria, deducendone l’illegittimità nella parte in cui il relativo bando prevede, all’art. 2, co. 1, lett. c) il bando prevede, tra i requisiti di partecipazione, che i cittadini italiani possano partecipare a condizione che
non abbiano superato «...il 28° anno di età...», in tal senso proponendo i seguenti motivi di ricorso: 1) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 97 cost.; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; difetto di misure accomodanti per le clausole immediatamente escludenti” ; 2) “ Violazione degli artt. 3, 51 e 97 cost.; dell’art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea; dell’art. 10 tfue; dell’art. 6 della direttiva 2000/78/ce; violazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ex art. 1 l. n. 241/1990; affidamento; omessa ponderazione degli interessi contrapposti; arbitrarietà, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento violazione della par condicio e del legittimo ”; 3) “ Eccesso di potere per sviamento di potere, sproporzionalità dell’azione amministrativa, difetto assoluto di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, arbitrarietà ed illogicità ; 4) “ Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà intrinseca, sproporzionalità, difetto di coerenza sistematica e di necessarietà del requisito anagrafico; violazione del principio del merito e del giusto procedimento ”;
- che parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza del ricorso;
Preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal solo ricorrente -OMISSIS-, con conseguente improcedibilità del ricorso in parte qua;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo il quale “nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;
Ritenuto che per i restanti ricorrenti il ricorso debba essere respinto risultando, infatti, manifestamente infondato l’impianto argomentativo trasversale sotteso a tutti i motivi di gravame, alla luce dell’orientamento di questa stessa Sezione – già richiamato in sede cautelare, la cui ordinanza non risulta appellata - di cui alla sentenza -OMISSIS-del 25.2.2022, il cui impianto risulta ancora attuale, per la quale: “ In materia di selezione di pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.127, “La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”. Il successivo comma 7, inoltre, prevede che: “Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”.
Con il D.M. 1° febbraio 2000, n. 50 recante il “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria”, pertanto, emanato proprio ai sensi dell’art.3, comma 6, della citata legge 127/1997, è stato espressamente stabilito, all’art,1, che “la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria è soggetta al limite massimo di anni ventotto”. Il successivo art. 3 espressamente prevede, inoltre, che “ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria non si applicano elevazioni dei limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi non contemplate dal presente regolamento”.
È fatta salva l’applicazione dell’elevazione del limite di età per i soli candidati partecipanti all’aliquota riservata ai volontari in ferma prefissata, espressamente prevista dall’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La ratio sottesa alle previsioni di legge richiamate è evidentemente volta a garantire che impieghi che richiedono una spiccata reattività e forza fisica siano riservati a candidati che per la loro giovane età ne siano dotati (salvo poi ulteriormente verificare che le condizioni di salute di ciascuno lo rendano idoneo a svolgere la funzione assegnata).
Tale presunzione non può essere ritenuta arbitraria o irragionevole poiché la circostanza per la quale un fisico giovane sia maggiormente adatto ad attività d’intervento e operative risponde a massime di esperienza, nonché ad evidenze scientifiche.
La previsione di legge impugnata, quindi, in alcun modo si pone in contrasto con i richiamati principi costituzionali, ma al contrario, valorizzando le caratteristiche dei candidati anche in base alla loro età anagrafica, si trova in continuità con quel principio di uguaglianza, inteso come espressione non solo della necessità di abolire qualsivoglia discriminazione fra situazioni simile ma, altresì di considerare diversamente situazioni fra loro differenti. D’altra parte, gli ordinamenti giuridici democratici di modello occidentale non hanno mai concepito l’eguaglianza come identità assoluta di trattamento. Anzi, sovente il principio di eguaglianza si è tradotto – proprio – nell’obbligazione di trattare in modo eguale le situazioni eguali e in modo diverso le situazioni diverse, senza pretendere di praticare a tutte le fattispecie e a tutti i soggetti il medesimo trattamento (cfr. Corte cost. sent. n. 15 del 1960).
A questo proposito, recentemente la Corte costituzionale ha richiamato il proprio orientamento in materia di limiti di età per l'accesso ai concorsi pubblici, per cui rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire criteri per l'accesso ai pubblici impieghi, purché i requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e costituiscano opzione non obbligata sul piano costituzionale, ben potendo essere perseguite altre soluzioni, in vista di un trattamento uniforme tra i concorrenti (“Già in epoca risalente questa Corte ha affermato, sia pure con riferimento al diverso requisito di accesso rappresentato dall'età, che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire criteri per l'accesso ai pubblici impieghi, purché i «requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole» (sentenza n. 466 del 1997, punto 3 del Considerato in diritto) e costituiscano «opzione non obbligata sul piano costituzionale», ben potendo essere perseguite altre soluzioni, in vista di un trattamento uniforme tra i concorrenti (sentenza n. 466 del 1997, punto 4 del Considerato in diritto)” cfr. Corte cost. sent. n. 275 del 2020).
Parimenti, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che la citata direttiva n. 2000/78/CE è rispettata nel caso di concorsi che prevedono un limite di età massimo per accedere in settori che richiedono lo svolgimento di attività operative ed esecutive e, quindi, non meramente amministrative (Corte giustizia UE, grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, causa C-258/15, relativamente alla decisione dell'Academia Vasca de Policìa y Emergencias di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito dell'età massima di 35 anni per i candidati ai posti di agenti della polizia della comunità autonoma dei -OMISSIS-).
Ancora, la stessa ha affermato che le previsioni contenute nella suddetta direttiva n. 2000/78/CE non ostano ad una normativa interna la quale preveda che i candidati ad impieghi particolari, che svolgono funzioni operative o esecutive peculiari, non debbano aver compiuto un determinato limite massimo di età (Corte giustizia UE, grande sezione, sentenza 12 gennaio 2010, con riferimento all'età massima di trent'anni stabilita dalla Stadt -OMISSIS- per l'accesso alla carriera del servizio di medio livello del corpo dei vigili del fuoco professionali del Land dell'-OMISSIS-).
Le considerazioni che precedono permettono a questo Collegio di aderire a quella recente giurisprudenza che, in un caso analogo, ha concluso nel senso che i limiti di età previsti per il concorso per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato non possono ritenersi irragionevoli o discriminatori, essendo, nell'ambito del corretto esercizio della discrezionalità legislativa, giustificati dalle caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere, che possono assumere anche modalità strettamente operative, sia sul fronte della tutela ordine pubblico che nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, dove il limite di età risulta giustificato in relazione alla necessità di particolari condizioni di idoneità ed efficienza fisica, che devono essere conservate per un certo arco temporale di carriera (cfr. Cons. Stato, n. 3576 del 2021).
Per le ragioni che precedono si reputa manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti e, parimenti, superflua la remissione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che su analoga questione si è già in passato compiutamente pronunciata (sent. 28-30/62, Da Costa En Shaake N.V. e a c. Amministrazione olandese delle imposte) ”;
Considerato che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con riguardo alla posizione del ricorrente -OMISSIS-; e per la restante parte lo respinge perché manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC SA, Presidente
CO LE, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LE | IC SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.