Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1980, n. 928
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 gennaio 1981
Art. 2.
Norme transitorie per i concorsi a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

I docenti che hanno conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nella prova colloquio dei concorsi a posti di preside indetti per effetto dell' articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e sono stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori per carenza di posti o di requisiti di ammissione al concorso, sono immessi nel ruolo del personale direttivo, purche', alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai predetti concorsi, fossero forniti di laurea ed avessero maturato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.
L'immissione in ruolo, nei limiti dei posti disponibili e a domanda degli interessati da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' disposta sulla base di un'unica graduatoria per ogni tipo di istituto o scuola.
E' indetto, per una sola volta, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti e scuole, che sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso.
I due incarichi di presidenza possono essere stati svolti anche in istituti e scuole di tipo diverso da quello per il quale il predetto personale ha i requisiti per concorrere.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , per la partecipazione ai concorsi a preside. Ai fini dell'ammissione al concorso relativo alla scuola secondaria di primo grado previsto dal terzo comma del presente articolo, e' sufficiente il possesso di una laurea anche se non compresa fra le lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre dello stesso tipo di scuola.
Al concorso riservato previsto dal presente articolo sono assegnati tutti i posti di preside disponibili e non messi a concorso, riferibili ad anni scolastici antecedenti al 1981-82. Detti posti sono incrementati del 50 per cento dei posti disponibili e non messi a concorso all'inizio dell'anno scolastico 1981-82. Il restante 50 per cento dei posti disponibili e' assegnato ai concorsi ordinari gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.
I posti assegnati al concorso riservato previsto dal presente articolo sono ulteriormente incrementati del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1982-83 e 1983-84.
Il restante 50 per cento e' assegnato ai concorsi ordinari gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.
I posti che non siano coperti col concorso riservato di cui al presente articolo sono portati in aumento ai posti di preside assegnati al corrispondente concorso ordinario, gia' indetto alla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti i posti che non siano coperti con il concorso ordinario sono portati in aumento ai posti di preside assegnati al corrispondente concorso riservato.
Fino all'espletamento del concorso riservato previsto dal presente articolo e dei concorsi ordinari indetti prima della data di entrata in vigore della presente legge gli incarichi di presidenza gia' conferiti alla data medesima sono prorogati.
L'assegnazione definitiva della sede ai vincitori del concorso riservato previsto dal presente articolo e ai vincitori del concorso ordinario gia' indetto alla data di entrata in vigore della presente legge sara' disposta, per ciascun tipo di istituto o scuola, dopo l'espletamento di entrambi i concorsi ad esso relativi. La sede sara' assegnata, all'inizio di ciascun anno cui si riferisce la disponibilita' dei posti, alternativamente, prima ad un vincitore del concorso ordinario e successivamente ad un vincitore del concorso riservato.
Prima dell'assegnazione definitiva della sede i vincitori nominati saranno assegnati ad una sede provvisoria.
Ai fini dell'espletamento del concorso riservato previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni ed i provvedimenti gia' emanati in attuazione del secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 .
I componenti la commissione del concorso riservato previsto dal presente articolo, appartenenti alle categorie indicate alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , sono sorteggiati tra coloro che risultano compresi negli elenchi di cui all'articolo 12 del predetto decreto.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1981
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