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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2351/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2351/2022 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORE/I
e
CP_1
[...] CP_2
[...] CP_3
[...] [...]
CP_4
CP_5 [...]
Controparte_6
Controparte_7
[...] CP_8
[...] CP_9 CP_10
Controparte_11
Controparte_12
CP_13
CP_14 Controparte_15
CP_16 CP_9 CP_10
Controparte_17
CP_18
pagina 1 di 6 CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 3 aprile 2025 ad ore innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per l'avv. CAPRIO Parte_1 Parte_2 Parte_3
MARCELLO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.Puppola.
Per , , , Controparte_19 Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_20 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_7 Controparte_21
,
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_22
, nessuno è
[...] Controparte_23 Controparte_17 CP_18
presente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Puppola quale conclude come da atto di citazione e si riporta a tutti gli scritti difensivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2351/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRIO Parte_1 C.F._1
MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. DA ORVIETO, 36 05018 ORVIETO presso il difensore avv. CAPRIO MARCELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRIO Parte_2 C.F._2
MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. DA ORVIETO, 36 05018 ORVIETO presso il difensore avv. CAPRIO MARCELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRIO MARCELLO Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA A. DA ORVIETO, 36 05018 ORVIETO presso il difensore avv.
CAPRIO MARCELLO
ATTORE/I contro
Controparte_1
[...] [...]
( Controparte_2
CP_3 [...]
[...]
[...]
Controparte_24
[...]
pagina 3 di 6 [...]
Controparte_25
Controparte_11
Controparte_12
[...]
Controparte_26
[...]
Controparte_17
CP_18
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
citavano in giudizio +16 al fine dichiarare che -l'annesso agricolo, distinto al NCEU CP_1
Comune di Baschi, Fraz. Civitella del Lago, Vocabolo Acquaviva snc, al F. 20, particella 233, subalterno 2, cat. C2, classe 5, consistenza 14 mq., rendita Euro 28,92; era di esclusiva proprietà degli attori per effetto dell'avvenuta usucapione ultraventennale dello stesso immobile, e di ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dei medesimi.
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite solo in caso di contestazione della domanda.
Non si costituivano in giudizio i convenuti +17 e pertanto veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova per testi.
All'udienza del 03.04.2024 la causa veniva discussa ex art 281 sexies cpc., all'esito della quale veniva pronunciata la seguente sentenza.
La domanda attrice è fondata ed è pertanto meritevole di accoglimento.
Preliminarmente va rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la legittimazione passiva dei convenuti +17 avverso la domanda avanzata dagli attori. CP_1
Nel merito l' espletata istruttoria ha confermato quanto dedotto dagli attori nel proprio atto di citazione. pagina 4 di 6 I testimoni escussi hanno infatti confermato che , dante causa degli attori e poi gli attori Persona_1
medesimi +2 hanno sempre utilizzato l' immobile oggetto di causa, da oltre venti Parte_1
anni, comportandosi come proprietari, e ciò per conoscenza diretta dei luoghi ( testi e Testimone_1
. Testimone_2
Il teste , in particolare, ha affermato la veridicità delle circostanze dedotte nei capitoli di Testimone_1
prova di parte attrice relativamente alla continua utilizzazione del bene oggetto di causa.
Riferisce il teste:” A mia memoria ho sempre visto sui luoghi di causa il Sig. e i figli, non Persona_1
ho mai visto altre persone.che sino a quando il Sig. era in vita ho visto sempre lui Persona_1 usufruire dei luoghi di causa ADR L'annesso veniva utilizzato per rimettere gli attrezzi con cui coltivava i terreni. Ricordo che coltivava grano e erba medica per gli animali. Quanto al Pt_1
possesso degli aventi causa il teste ha risposto: Si è vero confermo quanto mi si chiede, dopo il decesso di sono succeduti gli eredi nel possesso del bene Sono amico di e alcune volte Persona_1 Parte_2
l'ho aiutato a portare gli attrezzi sul posto e a riporli nell'annesso (cfr. verbale causa del 30.01.2025).
Anche il teste amico di infanzia di ha confermato la tesi attorea Testimone_2 Parte_2
dichiarando che: “ non conosco i dati catastali dell'immobile e del terreno. Conosco lo stato dei luoghi in quanto sono amico di da bambino e ho frequentato i luoghi di causa in quanto ho aiutato Parte_2
l'attore e il padre in campagna. Ricordo che nell'annesso rimetteva gli attrezzi. “ “Ho Persona_1 visto esclusivamente possedere l'annesso e il terreno, dopo di lui è subentrato Persona_1 Parte_2
. Ne sono a conoscenza in quanto ho aiutato varie volte a portare via dei
[...] Parte_2 materiali di sua proprietà dall'annesso “(cfr verbale udienza del 30.01.2025)
Entrambi i testimoni, inoltre, dichiaravano che gli attori e il dante causa hanno goduto Persona_1
l'immobile oggetto di causa in via esclusiva.
Risulta inoltre documentalmente provato che i terreni, ove insiste l'annesso, sono stati acquistati dal dante causa, , per usucapione, come da sentenza del Tribunale di Orvieto n. 173 del Persona_1
29/6/2001, trascritta in data 24.7.2001 (All. n.7 fascicolo parte attrice).
La mancata risposta all'interrogatorio formale da parte dei convenuti contumaci costituisce ulteriore argomento di prova in ordine alla fondatezza della domanda di usucapione spiegata dagli attori .
Risultano in tal modo, puntualmente integrati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul bene oggetto della domanda, considerando la pacificità e la continuità del possesso compatibili solamente con l'esercizio di un pieno potere sui beni immobili in questione.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate attesa la mancata opposizione da parte dei convenuti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa proposta da- Parte_1 Parte_2
– attori- contro ,
[...] Parte_3 CP_1 CP_19 CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_20
, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_7 [...]
, CP_21 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, Controparte_22 Controparte_23 Controparte_17
convenuti contumaci-:: CP_18
1) dichiara gli attori e esclusivi proprietari del Parte_1 Parte_2 Parte_3
bene di cui in narrativa che precede, ed in particolare così descritto: annesso agricolo, distinto al NCEU Comune di Baschi, Fraz. Civitella del Lago, Vocabolo Acquaviva snc, al F. 20, particella 233, subalterno 2, cat. C2, classe 5, consistenza 14 mq., rendita euro 28,92
2) Per l'effetto ordina al Conservatore territorialmente competente, con esonero da responsabilità, la trascrizione a favore degli attori della sentenza di acquisto della proprietà per usucapione nonché
l'esecuzione di tutte le successive necessarie formalità, anche in punto volturazione.
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
4) Dispone l'affoliazione della presente sentenza al verbale di udienza del quale costituisce parte integrante ex art. 281, sexies, comma 2 c.p.c.
Terni, lì 14.03.2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Panzarola
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2351/2022 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORE/I
e
CP_1
[...] CP_2
[...] CP_3
[...] [...]
CP_4
CP_5 [...]
Controparte_6
Controparte_7
[...] CP_8
[...] CP_9 CP_10
Controparte_11
Controparte_12
CP_13
CP_14 Controparte_15
CP_16 CP_9 CP_10
Controparte_17
CP_18
pagina 1 di 6 CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 3 aprile 2025 ad ore innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per l'avv. CAPRIO Parte_1 Parte_2 Parte_3
MARCELLO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.Puppola.
Per , , , Controparte_19 Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_20 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_7 Controparte_21
,
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_22
, nessuno è
[...] Controparte_23 Controparte_17 CP_18
presente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Puppola quale conclude come da atto di citazione e si riporta a tutti gli scritti difensivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2351/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRIO Parte_1 C.F._1
MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. DA ORVIETO, 36 05018 ORVIETO presso il difensore avv. CAPRIO MARCELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRIO Parte_2 C.F._2
MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. DA ORVIETO, 36 05018 ORVIETO presso il difensore avv. CAPRIO MARCELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRIO MARCELLO Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA A. DA ORVIETO, 36 05018 ORVIETO presso il difensore avv.
CAPRIO MARCELLO
ATTORE/I contro
Controparte_1
[...] [...]
( Controparte_2
CP_3 [...]
[...]
[...]
Controparte_24
[...]
pagina 3 di 6 [...]
Controparte_25
Controparte_11
Controparte_12
[...]
Controparte_26
[...]
Controparte_17
CP_18
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
citavano in giudizio +16 al fine dichiarare che -l'annesso agricolo, distinto al NCEU CP_1
Comune di Baschi, Fraz. Civitella del Lago, Vocabolo Acquaviva snc, al F. 20, particella 233, subalterno 2, cat. C2, classe 5, consistenza 14 mq., rendita Euro 28,92; era di esclusiva proprietà degli attori per effetto dell'avvenuta usucapione ultraventennale dello stesso immobile, e di ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dei medesimi.
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite solo in caso di contestazione della domanda.
Non si costituivano in giudizio i convenuti +17 e pertanto veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova per testi.
All'udienza del 03.04.2024 la causa veniva discussa ex art 281 sexies cpc., all'esito della quale veniva pronunciata la seguente sentenza.
La domanda attrice è fondata ed è pertanto meritevole di accoglimento.
Preliminarmente va rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la legittimazione passiva dei convenuti +17 avverso la domanda avanzata dagli attori. CP_1
Nel merito l' espletata istruttoria ha confermato quanto dedotto dagli attori nel proprio atto di citazione. pagina 4 di 6 I testimoni escussi hanno infatti confermato che , dante causa degli attori e poi gli attori Persona_1
medesimi +2 hanno sempre utilizzato l' immobile oggetto di causa, da oltre venti Parte_1
anni, comportandosi come proprietari, e ciò per conoscenza diretta dei luoghi ( testi e Testimone_1
. Testimone_2
Il teste , in particolare, ha affermato la veridicità delle circostanze dedotte nei capitoli di Testimone_1
prova di parte attrice relativamente alla continua utilizzazione del bene oggetto di causa.
Riferisce il teste:” A mia memoria ho sempre visto sui luoghi di causa il Sig. e i figli, non Persona_1
ho mai visto altre persone.che sino a quando il Sig. era in vita ho visto sempre lui Persona_1 usufruire dei luoghi di causa ADR L'annesso veniva utilizzato per rimettere gli attrezzi con cui coltivava i terreni. Ricordo che coltivava grano e erba medica per gli animali. Quanto al Pt_1
possesso degli aventi causa il teste ha risposto: Si è vero confermo quanto mi si chiede, dopo il decesso di sono succeduti gli eredi nel possesso del bene Sono amico di e alcune volte Persona_1 Parte_2
l'ho aiutato a portare gli attrezzi sul posto e a riporli nell'annesso (cfr. verbale causa del 30.01.2025).
Anche il teste amico di infanzia di ha confermato la tesi attorea Testimone_2 Parte_2
dichiarando che: “ non conosco i dati catastali dell'immobile e del terreno. Conosco lo stato dei luoghi in quanto sono amico di da bambino e ho frequentato i luoghi di causa in quanto ho aiutato Parte_2
l'attore e il padre in campagna. Ricordo che nell'annesso rimetteva gli attrezzi. “ “Ho Persona_1 visto esclusivamente possedere l'annesso e il terreno, dopo di lui è subentrato Persona_1 Parte_2
. Ne sono a conoscenza in quanto ho aiutato varie volte a portare via dei
[...] Parte_2 materiali di sua proprietà dall'annesso “(cfr verbale udienza del 30.01.2025)
Entrambi i testimoni, inoltre, dichiaravano che gli attori e il dante causa hanno goduto Persona_1
l'immobile oggetto di causa in via esclusiva.
Risulta inoltre documentalmente provato che i terreni, ove insiste l'annesso, sono stati acquistati dal dante causa, , per usucapione, come da sentenza del Tribunale di Orvieto n. 173 del Persona_1
29/6/2001, trascritta in data 24.7.2001 (All. n.7 fascicolo parte attrice).
La mancata risposta all'interrogatorio formale da parte dei convenuti contumaci costituisce ulteriore argomento di prova in ordine alla fondatezza della domanda di usucapione spiegata dagli attori .
Risultano in tal modo, puntualmente integrati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul bene oggetto della domanda, considerando la pacificità e la continuità del possesso compatibili solamente con l'esercizio di un pieno potere sui beni immobili in questione.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate attesa la mancata opposizione da parte dei convenuti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa proposta da- Parte_1 Parte_2
– attori- contro ,
[...] Parte_3 CP_1 CP_19 CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_20
, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_7 [...]
, CP_21 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, Controparte_22 Controparte_23 Controparte_17
convenuti contumaci-:: CP_18
1) dichiara gli attori e esclusivi proprietari del Parte_1 Parte_2 Parte_3
bene di cui in narrativa che precede, ed in particolare così descritto: annesso agricolo, distinto al NCEU Comune di Baschi, Fraz. Civitella del Lago, Vocabolo Acquaviva snc, al F. 20, particella 233, subalterno 2, cat. C2, classe 5, consistenza 14 mq., rendita euro 28,92
2) Per l'effetto ordina al Conservatore territorialmente competente, con esonero da responsabilità, la trascrizione a favore degli attori della sentenza di acquisto della proprietà per usucapione nonché
l'esecuzione di tutte le successive necessarie formalità, anche in punto volturazione.
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
4) Dispone l'affoliazione della presente sentenza al verbale di udienza del quale costituisce parte integrante ex art. 281, sexies, comma 2 c.p.c.
Terni, lì 14.03.2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Panzarola
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