Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 26/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 35/2026/M
Giudizio n. 46646
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE IL - NA
rappresentata, ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46646 del registro di segreteria, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocata Sandra Biglioli, contro il Ministero della difesa rappresentato e difeso dal Col. CCrn Maurizio Macari e dalla dottoressa Maria Talamo, e contro l’Inps, rappresentato e difeso dall’avvocata Mariateresa Nasso.
Udite, nella pubblica udienza del 16 febbraio 2026 tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, per il ricorrente l’avvocata Sandra Biglioli e per l’Inps l’avvocata Mariateresa Nasso, mentre nessuno era presente per il Ministero della difesa.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 22 settembre 2025 il sig. OMISSIS chiede la rideterminazione dell’inquadramento stipendiale in applicazione dell’articolo 1801 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, nonché l’annullamento del provvedimento del Ministero della difesa-Direzione Generale della previdenza militare e della leva, espresso con nota del 22.05.2025, che ha rigettato l’istanza amministrativa con la quale aveva chiesto il riconoscimento di detto beneficio.
1.1. Il ricorrente, già Primo Maresciallo della Marina militare e in congedo assoluto dal 17.3.2004, agisce per ottenere l’inquadramento stipendiale con decorrenza dal congedo, il 09.10.2002, in applicazione dell’articolo 1801 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, avendo ricevuto diniego dal Ministero della difesa sulla base della motivazione che tale beneficio stipendiale sarebbe suscettibile di essere valorizzato ai fini pensionistici solo qualora riconosciuto come spettante dalla Direzione Generale per il personale militare e decretato dalla stessa.
Il già menzionato articolo 1801, rubricato “Scatti per invalidità di servizio” prevede che “Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria”.
Il ricorrente ricorda che l’Amministrazione precedentemente rigettava le istanze di riconoscimento di tale beneficio stipendiale presentate da chi, pur avendo avanzato domanda di causa di servizio in costanza di rapporto di impiego, avesse ottenuto il riconoscimento della dipendenza quando ormai in congedo. Ciò in applicazione del dettato letterale della norma che fa riferimento alla circostanza che il riconoscimento sia avvenuto “in costanza” del rapporto d’impiego. Successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 13/2024, ha dichiarato l’illegittimità della disposizione nella parte in cui disponeva che il beneficio stipendiale fosse escluso se il riconoscimento della dipendenza dal servizio fosse pervenuto al richiedente quando era in congedo, considerando condizione sufficiente l’avvenuta presentazione della domanda di dipendenza nel corso del servizio. Il Giudice delle leggi, infatti, ha ritenuto che la formulazione della norma fosse irragionevole, in quanto condizionare il diritto agli scatti di anzianità alla circostanza che il riconoscimento della causa di servizio avvenisse in costanza di rapporto di impiego, determinava possibili conseguenze pregiudizievoli a carico del lavoratore indipendentemente dalla sua volontà, in quanto derivanti dalla durata del procedimento amministrativo per il riconoscimento della dipendenza.
Il ricorrente aggiunge che la Corte costituzionale ha precisato l’irrilevanza della corresponsione, per la stessa infermità, della pensione privilegiata ordinaria.
1.2. L’avvocata del ricorrente evidenzia che il suo assistito ha presentato quando era ancora in servizio due istanze di dipendenza da causa di servizio per infermità, entrambe poi riconosciute e ascritte rispettivamente alla 7° e alla 6° categoria.
Dopo la pronuncia della Corte costituzionale sopra ricordata l’odierno ricorrente ha inoltrato istanza di riconoscimento del beneficio di cui all’art. 1801 in argomento che, con nota del 23 settembre 2024, il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, gli aveva riconosciuto, procedendo anche a quantificarlo.
Tuttavia, successivamente, il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, con nota del 15.11.2024, ha negato il riconoscimento, motivando sulla base della mancanza di una previa modifica del provvedimento stipendiale.
A seguito di diffida dell’odierno ricorrente la Direzione generale di cui sopra ha confermato il diniego, affermando che “il beneficio stipendiale del quale si fa questione è suscettibile di essere valorizzato ai fini pensionistici da questa D.g. solo qualora riconosciuto come spettante dalla competente Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) e decretato, dalla stessa, con apposita Determinazione stipendiale”.
1.3. Il ricorrente, considerato che ha regolarmente presentato istanza di riconoscimento di causa di servizio in corso di servizio ottenendone il relativo riconoscimento, così integrando i presupposti di legge, chiede che sia riconosciuto il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico pari all’1,25% per due, quindi come quantificato dallo stesso Ministero della difesa con nota del 23.9.2024.
1.4. Nel rassegnare le conclusioni, chiede:
- che sia dato atto che l’Amministrazione della difesa ha accertato il diritto all’incremento stipendiale sul proprio trattamento pensionistico in applicazione dell’art. 1801, dec. lgs. n. 66/2010;
- che sia ordinato all’Amministrazione di emettere un conseguente nuovo decreto di liquidazione del trattamento pensionistico;
- che siano annullati i provvedimenti che hanno determinato il trattamento pensionistico in godimento;
- che sia condannato il Ministero della difesa a liquidare l’incremento stipendiale in proprio favore nella misura di 148,78 euro per infermità dipendente da causa di servizio ascritta alla 7° categoria e di ulteriori 148,78 euro per infermità ascritta, per cumulo, alla 6° categoria, oltre a rivalutazione e interessi dalla data del congedo;
- che sia ordinata la riliquidazione della buonuscita, oltre a rivalutazione e interessi.
Con vittoria di spese.
2. In data 23 ottobre 2025 si è costituito il Ministero della difesa, depositando una memoria.
2.1. Nel ricostruire i fatti, il Ministero afferma che in un primo momento era stato semplicemente quantificato astrattamente l’importo del beneficio in questione; successivamente, in data 20 maggio 2025, è stato emesso il provvedimento di diniego.
2.2. Il Ministero della difesa eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda preordinata ad ottenere la rideterminazione dell’inquadramento stipendiale.
Afferma che gli scatti stipendiali previsti dall’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 sarebbero suscettibili di valorizzazione ai fini pensionistici solo qualora riconosciuti come spettanti dall’organo dell’Amministrazione difesa competente a rimettere in discussione l’entità del trattamento economico attribuito in costanza di servizio e ricorda che il ricorrente è stato collocato in quiescenza nell’anno 2005.
Tuttavia, il ricorrente chiedendo a questa Corte di delibare in merito ad atti amministrativi intervenuti nel suo pregresso rapporto di impiego al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza, avrebbe introdotto una questione che investirebbe la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed in relazione alla quale dovrebbe essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice delle pensioni pubbliche.
2.3. Nel merito, poiché il trattamento pensionistico in godimento dal ricorrente è improntato ad un sistema cd. “misto”, derivazione della base stipendiale maturata dall’interessato in servizio e dei contributi versati, la mera quantificazione degli scatti stipendiali richiesti, all’epoca non attribuitigli sulla base della giurisprudenza allora prevalente in quanto non si trovava più in servizio attivo al momento del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio, non sarebbe sufficiente a consentire di rideterminare il trattamento di quiescenza. A tal fine, infatti, sarebbe necessaria una rivisitazione della determinazione stipendiale emessa all’epoca, in quanto la modifica delle quote pensionistiche in godimento sarebbe imprescindibilmente connessa all’attribuzione storica degli emolumenti stipendiali percepiti ed ai contributi versati; tale rivisitazione, tuttavia, sarebbe preclusa, in quanto il diritto ai benefici stipendiali dei quali si fa questione sarebbe oramai coperto da prescrizione estintiva quinquennale, circostanza che osta a che la domanda avanzata dal ricorrente possa essere fondata sulla sentenza della Corte costituzionale dallo stesso richiamata, così da consentire una ricostruzione dello stipendio, anche meramente figurativa a fini pensionistici.
2.4. Nel rassegnare le conclusioni, il Ministero della difesa chiede a questa Corte:
- in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione in merito alla domanda di rideterminazione del provvedimento emesso dalla Direzione Generale del personale militare di determinazione dello stipendio: poiché con tale domanda vengono chiesti gli scatti stipendiali che afferiscono al rapporto di impiego, la stessa rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- nel merito, il rigetto del ricorso in considerazione della circostanza che i benefici stipendiali in argomento non sono mai stati riconosciuti al ricorrente; inoltre, in quanto il decorso della prescrizione quinquennale avrebbe estinto il diritto al beneficio in questione e ne impedirebbe l’attribuzione non solo effettiva, ma anche virtuale, in quanto l’inquadramento stipendiale sotteso al rapporto pensionistico riguarderebbe un rapporto esaurito, di tal che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1801 codice ordinamento militare non esplicherebbe su di esso effetti consequenziali;
- in subordine, la prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici precedentemente maturati.
Con vittoria di spese.
3. Il 18 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria, tardiva, che tuttavia non contiene elementi di novità.
3.1. Con essa innanzitutto è affermato che il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, lì ove sostiene che il beneficio in argomento può essere valorizzato ai fini pensionistici solo ove riconosciuto come spettante dalla Direzione generale per il personale militare e decretato dalla stessa, confermerebbe la legittimità della domanda proposta dal ricorrente nell’ambito di una situazione che dovrebbe essere sanata mediante ordine che il Giudice delle pensioni pubbliche potrebbe rivolgere all’amministrazione di emettere l’atto amministrativo necessario al riconoscimento del diritto.
3.2. Sostiene che con il ricorso non sarebbe stato impugnato un atto amministrativo chiedendone l’annullamento per vizi di legittimità, ma sarebbe stato domandato a questo Giudice di sostituirsi all’amministrazione, ordinandole di modificare l’atto in quanto incidente sul trattamento pensionistico.
3.3. Afferma, infine, che la tutela previdenziale non è soggetta a prescrizione estintiva.
4. Il 5 febbraio 2026 si è costituito in giudizio l’Inps.
4.1. Preliminarmente, afferma che con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente avrebbe proposto una sola domanda nei confronti dell’Istituto previdenziale, chiedendo la riliquidazione della buonuscita, previo conguaglio; le altre domande, invece sarebbero state svolte nei confronti del Ministero della difesa.
Premesso quanto sopra, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in merito a tutte le doglianze riferibili a provvedimenti emessi dal Ministero della difesa, ai quali l’Istituto previdenziale è estraneo.
4.2. Eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Corte in riferimento all’unica domanda avanzata da parte ricorrente nei confronti dell’Inps, cioè di riliquidazione della buonuscita per appartenere la stessa al TAR Emilia- Romagna.
4.3. Eccepisce altresì l’intervenuta prescrizione del diritto ai ratei pensionistici, in quanto il ricorrente è in quiescenza dall’anno 2002.
4.4. Nel merito, chiede che la domanda venga rigettata.
L’Istituto previdenziale sostiene che l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita richiederebbe una previsione normativa espressa e il previo versamento della contribuzione, quando necessario.
Orbene, l’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 richiamato da controparte riguarda benefici economici connessi allo status del personale militare, ma non prevede espressamente la loro computabilità nell’indennità di buonuscita né qualifica tali benefici come utili ai fini previdenziali o del TFS.
In assenza di tale previsione, il beneficio richiesto non potrebbe essere considerato utile ai fini del calcolo della buonuscita.
4.5. Nel rassegnare le conclusioni l’Istituto previdenziale chiede:
- in via preliminare, che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione in ordine agli atti emessi dal Ministero della difesa;
- sempre in via preliminare, che sia accertato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per appartenere la stessa al TAR Emilia- Romagna;
- che sia dichiarata l’intervenuta prescrizione di ogni pretesa vantata da parte ricorrente;
- che sia dichiarata l’infondatezza nel merito del ricorso e, per l’effetto, che sia rigettato.
Con vittorie di spese.
5. Nel corso dell’udienza del 16 febbraio 2026 le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
DIRITTO
1. In via preliminare, dev’essere scrutinata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’Inps in ordine agli atti emessi dal Ministero della difesa.
La richiesta va rigettata, in quanto, come in diverse occasioni chiarito da questa Corte (cfr., Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 95/2023), l’Istituto previdenziale, nei giudizi pensionistici rispetto ai quali il ricorrente è un pubblico dipendente in pensione, dev’essere considerato parte necessaria, essendo destinatario naturale degli effetti della pronuncia giudiziale. Da tale circostanza consegue la legittimazione dell’istituto previdenziale a contraddire in ordine all’intera vicenda, anche quindi in riferimento agli atti emessi dal Ministero della difesa.
Peraltro, non rileva in senso contrario la circostanza che le domande aventi ad oggetto l’incremento stipendiale ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico siano state rivolte nei soli confronti del Ministero della difesa.
2. Ancora in via pregiudiziale, dev’essere scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Inps con riferimento alla domanda con la quale il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento di fine rapporto.
L’eccezione è fondata e, pertanto, dev’essere accolta.
La giurisdizione della Corte dei conti, infatti, deve intendersi limitata a quel che riguarda, con immediatezza, la misura, il sorgere, il modificarsi e l’estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando cioè da essa esclusa ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi, da versare o meno, sulla quale la giurisdizione appartiene al Giudice del rapporto di impiego, che in questo caso è il Giudice amministrativo.
Sulla base di quanto sopra esposto, la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione esclude che possano rientrare nella giurisdizione del Giudice delle pensioni pubbliche le domande aventi ad oggetto il trattamento di fine rapporto: ex multis, Cass. civ., S.U., sent. n. 11849/2016, per la quale dalla giurisdizione della Corte dei conti rimangono fuori “le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR”, non trattandosi di questioni funzionali al trattamento pensionistico, con la conseguenza che le controversie “attinenti alla misura dell'indennità di buonuscita, poiché non afferenti al rapporto pensionistico, appartengono alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro”.
3. L’eccezione di giurisdizione formulata dal Ministero della difesa, in merito alla domanda di rideterminazione della determinazione stipendiale che ha liquidato il trattamento pensionistico in godimento da parte del ricorrente, con conseguente rideterminazione di quest’ultimo, invece, non può essere accolta.
Innanzitutto, è utile chiarire che la circostanza per cui il ricorrente chiede che siano annullati i provvedimenti del Ministero della difesa con i quali è stata respinta la richiesta di rideterminazione di cui sopra, non rileva ai fini del riconoscimento della giurisdizione. La domanda di annullamento non è scrutinabile nell’ambito del giudizio pensionistico che non ha natura impugnatoria, ma che si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto pensionistico (cfr. da ultima, Sez. Giur. Campania, sent. n. 165/2023); tuttavia, ai fini della giurisdizione non rileva la prospettazione delle parti, bensì il “petitum sostanziale”, il quale va identificato non tanto in funzione della pronuncia che viene chiesta al giudice, ma in funzione della causa petendi, cioè dell'intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione.
Nel caso in analisi dalla lettura del ricorso, pur non formulato con chiarezza, si evince che il riconoscimento del diritto all’incremento stipendiale di cui all’art. 1801 è domandato esclusivamente in funzione della corretta determinazione del trattamento pensionistico del ricorrente, senza involgere profili incidenti sul rapporto di servizio, i quali sono devoluti al giudice amministrativo essendo il ricorrente un ex militare. Ne consegue la necessità di riconoscere la giurisdizione di questo Giudice in ragione del carattere esclusivo della cognizione della Corte dei conti in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge (ex multis, C. conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 186/2025).
4. È ora possibile passare al merito.
Il ricorrente sostanzialmente domanda la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione del beneficio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.
La previsione di cui sopra subordina l’attribuzione del beneficio alla condizione che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità ascrivibili a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978 e contratte da una delle categorie di personale indicate dall’art. 1801, avvenga in costanza di rapporto di impiego. Tuttavia, come ricordato dal ricorrente, a seguito della sentenza n. 13/2024 è sufficiente che la domanda di dipendenza sia stata proposta in costanza di servizio, non rilevando il momento del successivo riconoscimento.
Tale condizione è stata soddisfatta dal ricorrente, già appartenente alla Marina militare, al quale è stata riconosciuta l’ascrizione di un’infermità alla categoria 7° e di un’altra, per cumulo, alla 6°.
La concreta quantificazione del beneficio dev’essere quella già individuata dalla Direzione generale per il personale militare con la nota del 21 ottobre 2024, che ha riquantificato quella di cui alla comunicazione del 23 settembre 2024, sostituendola.
In senso contrario non ha pregio l’argomentazione del Ministero della difesa secondo il quale il trattamento pensionistico sarebbe diretta derivazione dei contributi versati, in quanto nel nostro sistema previdenziale non vi è uno stretto parallelismo tra questi ultimi e la quantificazione della pensione.
Neppure è fondata l’eccezione formulata dal Ministero della difesa secondo il quale il diritto in argomento si sarebbe prescritto.
In particolare, da una parte non è applicabile alla fattispecie il principio per cui il diritto a pensione è imprescrittibile, in quanto quello in questione costituisce un diritto a un beneficio che, seppur previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi è quindi strumentale, ha una sua specifica individualità ed autonomia. Tuttavia, il termine di prescrizione non può che iniziare a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere: nel caso all’esame di questa Corte detto termine coincide con la data di pubblicazione della più volte richiamata sentenza della Corte costituzionale (che ha dichiarato come il beneficio in questione possa essere esercitato anche a fronte di un riconoscimento avvenuto non in costanza del rapporto di impiego, purché la domanda fosse stata presentata antecedentemente la fine del rapporto).
Ne consegue che il ricorso dev’essere accolto, peraltro sulla scia di una consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. Giur. Puglia, sentt. n. 180 e 255/2025; Sez. Giur. Lazio, sent. n. 367/2024; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 60/2025; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 166/2025).
5. Il ricorrente ha altresì diritto agli arretrati, maggiorati degli interessi legali (e, nei limiti dell’eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria) dalle date dei singoli ratei fino al soddisfo.
Dev’essere tuttavia dichiarata la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio che precede l’11 luglio 2024 data di trasmissione della domanda in via amministrativa, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in quanto il ricorrente è in quiescenza dal 17 marzo 2004 (cfr. C. conti, Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 166/2025; C. conti, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 180/2025).
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
In proposito, occorre rilevare che l’accoglimento parziale del ricorso non comporta reciproca soccombenza in quanto sulla domanda avente a oggetto la riliquidazione del trattamento di fine rapporto è stato dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Inps;
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice amministrativo sulla domanda con la quale il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento di fine rapporto;
- dichiara la propria giurisdizione sulla domanda con la quale vengono chiesti la rideterminazione del trattamento pensionistico, nonché gli arretrati;
- accoglie quest’ultima domanda, riconoscendo il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con il beneficio previsto dall’art. 1801 del decreto legislativo n. 66/2010, come da motivazione, che dovrà essere incluso nella base pensionabile, oltre agli arretrati maggiorati degli interessi legali (e, nei limiti dell’eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici FOI/ISTAT) dalle date dei singoli ratei fino al soddisfo;
- dichiara la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio che precede l’11 luglio 2024, data di trasmissione della domanda in via amministrativa;
- condanna le parti convenute al rimborso delle spese di giudizio, da dividersi tra loro in parti uguali, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00 euro), oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso. Oneri secondo legge.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
Il Giudice Cons. Riccardo Patumi
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 26 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria Dr. Laurino Macerola
(firmato digitalmente)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna 26 febbraio 2026 Il Direttore di Segreteria Dr. Laurino Macerola
(firmato digitalmente)