Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2770/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2770/2024 R.G., vertente
TRA
e elettivamente domiciliati in Lettere, alla Parte_1 Parte_2
Via San Nicola Castello n. 24, presso lo studio dell'avvocato Sebastiano Giordano, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
OPPONENTI
E
, elettivamente domiciliato in Pagani alla Via Trento n. 64, Controparte_1 presso lo studio dell'avvocato Marco Avallone che lo rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 27-05-
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11-6-2024, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 372/2024 del 15-4-2014, notificato in data 6-5-2024, emesso dal Tribunale di pag. 1
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da che assumeva di essere Controparte_1 creditore della complessiva somma di euro 14.430,00, a titolo di rimborso delle spese affrontate per la procedura di condono (protocollo n. 3745/95), riguardante l'immobile oggetto di compravendita nel 2005, collocato in Sant'Antonio Abate alla Via Sassola n.ri
62/64.
A sostegno delle proprie ragioni, gli opponenti deducevano che il ricorrente aveva notificato soltanto la prima e l'ultima pagina del ricorso per decreto ingiuntivo, non rendendo conoscibile il contenuto e la qualificazione giuridica della domanda essendo l'atto privo degli elementi essenziali.
Inoltre, contestavano il credito, non provato da idonea scritta, ed eccepivano la nullità del contratto di finanziamento posto a fondamento della richiesta di pagamento e la inopponibilità della operazione di cartolarizzazione.
Pertanto, chiedevano di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, la carenza di legittimazione attiva, nonché di dichiarare non dovute le somme pretese, previa revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese processuali da attribuire al difensore antistatario.
, ha contestato l'opposizione, replicando che la notifica del decreto Controparte_1 ingiuntivo era avvenuta regolarmente avendo egli depositato all'Unep di Torre Annunziata
l'intero ricorso per decreto ingiuntivo composto di tre facciate.
Nel merito, insisteva per l'accoglimento della domanda e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque, in subordine, la condanna di e al pagamento in proprio favore della Parte_1 Parte_2 somma di euro 14.430,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
2. In via preliminare, va accolta l'eccezione di nullità ex artt. 643 e 137 c.p.c. della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, gli attori opponenti hanno documentalmente provato di aver ricevuto in notifica una copia incompleta del decreto ingiuntivo opposto, essendo priva della pagina 2.
Come osservato con ordinanza del 12-2-2025, l'opposto non ha proposto querela di falso avverso la copia dell'atto incompleto depositato dagli opponenti, dovendosi perciò dare prevalenza al documento depositato da e (cfr., su Parte_1 Parte_2
pag. 2 fattispecie riguardante la difformità tra relata di notifica in possesso del notificante e relata di notifica in possesso del destinatario della stessa, Cass. civ., n. 22899/2020 e Cass. civ.,
3261/2024).
La notificazione della copia incompleta del ricorso deve in concreto equipararsi alla mancata notificazione del ricorso e del decreto, quanto meno laddove abbia impedito al destinatario la precisa comprensione dell'atto, compromettendo così le garanzie della difesa e del contraddittorio, proprio come nel caso di specie.
Il ricorso risulta, infatti, totalmente privo del petitum, mancando completamente la parte contenente la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, e parzialmente privo della causa petendi, mancando parte della narrativa e, in particolare, la descrizione delle cause che hanno portato la somma originariamente finanziata di euro 14.430,00.
Pertanto, deve dichiararsi la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto dovendo proseguire il giudizio per l'analisi nel merito.
Sul punto, giova ricordare come l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per nullità, irregolarità o tardività della sua notificazione non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest'ultimo, la decisione da parte del Giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione;
ne deriva che, ove si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca l'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. II, 16 gennaio 2013, n. 951; Tribunale Monza, 27 settembre
2012 in Redazione Giuffrè 2012; Cass. civile, sez. III, 23 marzo 2007, n. 7206; Cass. civile, sez. I, 28 settembre 2006, n. 21050; Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955; Cass. civile, sez. II, 04 gennaio 2002, n. 67; Cass. civile, sez. lav., 13 gennaio 1992, n. 287).
3. Priva di pregio è la proposta eccezione di carenza di legittimazione attiva, proposta dagli opponenti.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in pag. 3 particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nella specie, gli opponenti hanno eccepito genericamente la carenza di legittimazione attiva dell'opposto, per non aver provato quest'ultimo l'esistenza del credito vantato in giudizio.
Appare, quindi, evidente che l'eccezione degli opponenti si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'opposto e non la legittimazione delle parti che, invece, per quanto prospettato nella domanda sussiste.
4. Nel merito, il creditore opposto ha agito chiedendo il rimborso della complessiva somma di euro 14.300,00, sborsata per il condono di cui al protocollo 3745/95.
Premettendo che con scrittura privata del 16-6-2005, autenticata dal notaio
[...]
di Gragnano in pari data e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli il Per_1
27-6-2005 ai numeri 35491 e 20355, aveva acquistato dagli opponenti un immobile in
Sant'Antonio Abate alla Via Sassola numeri 62/64, ha evidenziato che il credito si fondata su quanto previsto nell'art. 8 di tale scrittura.
In particolare, dopo che la parte venditrice aveva dato atto che l'immobile venduto era stato costruito in assenza di concessione edilizia ed era stato oggetto di diversi condoni edilizi, le parti precisavano espressamente che “restano ad esclusivo carico della parte venditrice oneri, spese e tasse eventualmente nascenti dai sopra citati condoni”.
Evidenziando che il Comune di Sant'Antonio Abate aveva rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 63/23 soltanto in data 25-10-2023, in virtù della domanda di pag. 4 concessione in sanatoria del 28 febbraio 1995 prot. 3745 richiamata nell'atto di vendita, ha sottolineato di aver, a tale fine, dovuto versare al Comune la complessiva somma prima indicata, risultante dal pagamento dei seguenti importi (documentati con le ricevute prodotte): in data 19-12-2017, euro 4.256,00, con causale oblazione abusivismo;
in data
2-1-2018, euro 4.256,00, con causale oblazione abusivismo;
in data 6-3-2018, euro
3.906,00, con causale oneri urbanizzazione;
in data 29-6-2018, euro 2.012,00, con causale impatto ambientale.
Gli opponenti hanno eccepito la mancanza della prova scritta del credito, la nullità del contratto di finanziamento intercorrente tra le parti e la inopponibilità della operazione di cartolarizzazione, nulla osservando in ordine al quantum richiesto.
4.1. Sul riparto dell'onere della prova, si osserva che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile
2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile,
Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
L'opposto creditore ha, nella specie, fornito la prova documentale del credito, producendo sia il contratto di vendita in cui è stabilito l'obbligo del venditore di sostenere gli oneri, spese e tasse eventualmente nascenti dai condoni edilizi menzionati nell'atto di vendita, sia la prova del pagamento delle somme funzionali al rilascio del permesso a costruire conseguente alla domanda di condono e, quindi, la prova del diritto al relativo rimborso.
pag. 5 Gli opponenti, invece, nulla hanno provato relativamente alle inconferenti eccezioni proposte nel proprio atto di costituzione, inerenti il contratto di finanziamento e la operazione di cartolarizzazione di cui non vi è traccia in atti.
4.2. All'udienza di trattazione, gli opponenti hanno eccepito la nullità dell'atto di compravendita “all'esito della verifica della legittimità urbanistica dell'immobile oggetto di condono edilizio”, deducendo che i venditori avevano pagato parte dell'oblazione e che non era noto se la controparte avesse integrato la somma dovuta a titolo di oblazione, né se le opere finali realizzate nell'immobile corrispondessero a quelle esistenti al momento della vendita.
In comparsa conclusionale hanno, poi, evidenziato che l'immobile acquistato dall'opposto è stato edificato in assenza della concessione edilizia e che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985 commina la sanzione di nullità per i contratti aventi tale oggetto;
tale nullità si riferisce ai contratti di compravendita di immobili abusivi qualora “da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31”.
Inoltre, gli opponenti hanno anche sottolineato che il d.p.r. n. 380 del 2001 prevede, all'art. 46, comma 1, che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
Per tali ragioni, hanno dedotto che l'oggetto del contratto di compravendita deve ritenersi illecito ai sensi dell'art. 1346 c.c., essendo l'alienazione di un immobile abusivo contraria alle norme imperative e all'ordine pubblico e che, conseguentemente, il contratto deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c..
4.3. Le argomentazioni esposte sono infondate.
Invero, per come chiarito dalla S.C., con sentenza resa a sezioni unite n. 8230 del 22-3-
2019 – richiamata dagli stessi opponenti – “La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n.
380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali pag. 6 elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (conf., Cass. civ., ordinanza n.
538 del 15-1-2020).
Per quanto rilevante in questa sede, va rammentato che l'art. 40 della l. n. 47 del 1985, al comma 2, prevede che: “Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35….”
Nella specie, nell'atto di vendita i venditori hanno dichiarato che l'immobile era stato realizzato senza titolo e che era stato oggetto di varie domande di condono edilizio, tra le quali quella del 28-2-1995 prot. 3745, la cui oblazione era stata interamente versata con i bollettini di pagamento ivi descritti.
Conseguentemente, il contratto di vendita in esame deve ritenersi validamente stipulato, risultando rispettati i descritti requisiti formali e alcuna prova è stata fornita in ordine alla difformità totale dello stato di fatto dal titolo, tenuto conto anche del rilascio del permesso a costruire intervenuto nelle more.
4.4. Ne consegue che le eccezioni degli opponenti devono essere per intero respinte e che la richiesta di condanna di e , proposta dall'opposto, Parte_1 Parte_2 deve essere accolta, risultando la fonte del credito provato ed essendo incontestato l'ammontare di esso, peraltro documentalmente provato.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti devono essere condannati a pagare, in favore dell'opposto, la somma di 14.430,00, oltre interessi dalla domanda.
pag. 7 5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
e , nei confronti di , ogni altra istanza,
[...] Parte_2 Controparte_1 eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) revoca il decreto ingiuntivo n. 372/2024 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 15-4-2014, notificato in data 6-5-2024;
B) condanna e , in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di euro 14.430,00, oltre interessi dal giorno della Controparte_1 domanda;
C) condanna e , in solido, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di che liquida in euro 16,11 per esborsi ed euro Controparte_1
5.077,00, per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., con distrazione in favore dell'avvocato Marco Avallone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Torre Annunziata, 7 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 8