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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 10/09/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, nata a [...], il [...] e residente in [...] Parte_1
nella Via Casetta n. 8, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giovanni
Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Irene Lo Bue, elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Ronchini n. 9, presso lo studio dell'Avv. Irene Lo Bue;
RICORRENTE
Contro
(CF: - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF: – (CF: , P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Dott. Gianluca Amantea, dipendente della stessa Amministrazione, domiciliato in Viale C. Verani n. 7; CP_3
PARTE CONVENUTA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, conveniva in giudizio il convenuto, Parte_1
rivendicando il diritto a vedersi riconosciuta la TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente.
A tal proposito la ricorrente, attualmente ancora inserita all'interno del sistema scolastico nazionale (v. produzione documentale del giorno 8 settembre 2025), ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato (come da attestazione di servizio, in atti) per i seguenti anni scolastici:
- a.s. 2020/2021, contratto annuale (ossia dal 13.10.2020 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 25 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
Comprensivo di Leonessa (RI);
- a.s. 2021/2022, contratto annuale (ossia dal 18.10.2021 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
Comprensivo di Petrella LT (RI);
- a.s. 2023/2024, contratto annuale (ossia dal 01.09.2023 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
Comprensivo “Marco – Sacchetti – Sassetti” di CP_3
Tanto premesso, la ricorrente lamentando di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
2 Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “TA elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a Cont tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la TA elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta TA della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata: previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE.,
e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “TA elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. Cont 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art.
4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il difetto Controparte_1
di legittimazione passiva del e dell' Controparte_1 Controparte_5
convenuti in giudizio in luogo della
[...] Controparte_6
3 Ministri;
nel merito, invocava il limite di cumulabilità di due anni, valorizzando anche il termine di prescrizione quinquennale ai fini della rivendicabilità del beneficio nonché la stipulazione di contratti temporanei per supplenze spesso molto brevi e saltuarie, non paragonabili all'attività e programmazione formativa riscontrabile in capo a un soggetto assunto a tempo indeterminato.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa ex art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa convenuta, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in qualità di datore di Controparte_1
lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente e tale è CP_1
stato ritualmente evocato in giudizio.
Giova al riguardo ricordare che il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto o delle altre CP_1
articolazioni del (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. CP_1
21726/2010; Cass. n. 20521/2008; Trib. Monza n. 101/2021; Trib. Forlì n. 96/2021; Trib. Asti
n. 30/2021; App. Bari n. 2337/2019; App. Catanzaro n. 942/2019; Trib. Milano n. 2964/2015).
D'altra parte, il citato art. 1, comma 122, della L. n. 107/2015 (C.d. Buona Scuola), nel prevedere una riserva di regolamento a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_7
dell'economia e delle finanze con riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della TA, si riferisce alla adozione della normativa secondaria con riferimento al nuovo strumento della TA del docente introdotto con la menzionata legge.
In altre parole, la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto, ma il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio (cfr. in senso conforme, Tribunale di Milano, n. 963/2023 del 21.03.2023; Tribunale di Treviso, n. 214/2023 del 07.06.2023; Tribunale Milano n. 3125 del 22.12.2022).
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
4 L'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 dispone “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La TA, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_8
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla TA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della TA del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
5 , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è
“obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le
6 risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di CP_1
escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 CP_9
novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al
7 finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
TA del docente.
Giova, peraltro, evidenziare l'intervento nello scenario in esame della novella legislativa di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, recante per l'appunto
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, con la quale è stata estesa la platea degli avanti diritto, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile – lasciando, tuttavia, la questione aperta quanto alle annualità precedenti ed ai docenti precari con contratto al 30 giugno.
Da ultimo, con ordinanza del 24.04.2023, il Tribunale di Taranto, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La TA TE di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della TA TE, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
8 rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della TA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della TA TE si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della TA TE, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, per quanto riguarda la durata delle supplenze, la ricorrente ha ottenuto degli incarichi con durata fino al 30 giugno o al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, commi I e II, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la
Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla TA TE.
Quanto, inoltre, alla condizione della ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche – che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla TA TE (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – la medesima ha Parte_1
9 allegato e documentato di essere ancora inserita all'interno del sistema scolastico nazionale, potendo beneficiare, pertanto, della “tutela in forma specifica” come sopra individuata.
Ne discende, dunque, il diritto della ricorrente, quanto alle tre annualità indicate, al riconoscimento del diritto all'attribuzione della TA del docente, non essendo maturata la prescrizione quinquennale, tenuto conto della notifica, datata 24 maggio 2024, al CP_1
resistente di una diffida interruttiva del termine prescrizionale.
Né sul punto assumono rilievo le difese del ministero convenuto, quanto al limite alla cumulabilità previsto per i docenti di ruolo – pari a due annualità.
Al riguardo, si è osservato che, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata – atteso che il mancato godimento nei termini stabili è, semmai, la conseguenza del mancato riconoscimento da parte del alla ricorrente di quanto CP_1
spettante.
D'altra parte, il legislatore, al fine di determinare il quantum del beneficio, ha previsto una somma forfettaria di € 500,00 annuali sia per i docenti a tempo indeterminato che svolgono la propria attività a tempo pieno, sia per quelli che la esercitano a tempo parziale, nonché per i docenti che, nel momento in cui ne beneficiano, non sono impegnati nell'attività di insegnamento.
Del resto, poi, lo stesso art. 6 del D.P.C.M. 28.06.2016 sancisce che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella TA dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate".
Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr. Tribunale di Milano, n.
963/2023 del 21.03.2023).
Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della controversia.
10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
− accerta e dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico Parte_1
della cd. TA del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24 per l'importo di euro 500,00 annui e, per l'effetto, condanna il convenuto CP_1
all'attribuzione in favore del ricorrente della cd. “TA del docente” secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (pari ad euro 1.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
− condanna il convenuto al pagamento, a favore dei procuratori dichiaratisi CP_1
antistatari, delle spese di lite che si liquidano in € 1.030,00 per compensi professionali
(Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), oltre 15% per rimborso spese forfettario,
IVA e CPA e contributo unificato pari ad euro 49,00.
Rieti, 10 settembre 2025
Il Giudice dott. Alessio Marinelli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, nata a [...], il [...] e residente in [...] Parte_1
nella Via Casetta n. 8, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giovanni
Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Irene Lo Bue, elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Ronchini n. 9, presso lo studio dell'Avv. Irene Lo Bue;
RICORRENTE
Contro
(CF: - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF: – (CF: , P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Dott. Gianluca Amantea, dipendente della stessa Amministrazione, domiciliato in Viale C. Verani n. 7; CP_3
PARTE CONVENUTA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, conveniva in giudizio il convenuto, Parte_1
rivendicando il diritto a vedersi riconosciuta la TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente.
A tal proposito la ricorrente, attualmente ancora inserita all'interno del sistema scolastico nazionale (v. produzione documentale del giorno 8 settembre 2025), ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato (come da attestazione di servizio, in atti) per i seguenti anni scolastici:
- a.s. 2020/2021, contratto annuale (ossia dal 13.10.2020 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 25 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
Comprensivo di Leonessa (RI);
- a.s. 2021/2022, contratto annuale (ossia dal 18.10.2021 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
Comprensivo di Petrella LT (RI);
- a.s. 2023/2024, contratto annuale (ossia dal 01.09.2023 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto
Comprensivo “Marco – Sacchetti – Sassetti” di CP_3
Tanto premesso, la ricorrente lamentando di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
2 Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “TA elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a Cont tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la TA elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta TA della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata: previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE.,
e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “TA elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. Cont 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art.
4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il difetto Controparte_1
di legittimazione passiva del e dell' Controparte_1 Controparte_5
convenuti in giudizio in luogo della
[...] Controparte_6
3 Ministri;
nel merito, invocava il limite di cumulabilità di due anni, valorizzando anche il termine di prescrizione quinquennale ai fini della rivendicabilità del beneficio nonché la stipulazione di contratti temporanei per supplenze spesso molto brevi e saltuarie, non paragonabili all'attività e programmazione formativa riscontrabile in capo a un soggetto assunto a tempo indeterminato.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa ex art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa convenuta, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in qualità di datore di Controparte_1
lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente e tale è CP_1
stato ritualmente evocato in giudizio.
Giova al riguardo ricordare che il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto o delle altre CP_1
articolazioni del (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. CP_1
21726/2010; Cass. n. 20521/2008; Trib. Monza n. 101/2021; Trib. Forlì n. 96/2021; Trib. Asti
n. 30/2021; App. Bari n. 2337/2019; App. Catanzaro n. 942/2019; Trib. Milano n. 2964/2015).
D'altra parte, il citato art. 1, comma 122, della L. n. 107/2015 (C.d. Buona Scuola), nel prevedere una riserva di regolamento a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_7
dell'economia e delle finanze con riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della TA, si riferisce alla adozione della normativa secondaria con riferimento al nuovo strumento della TA del docente introdotto con la menzionata legge.
In altre parole, la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto, ma il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio (cfr. in senso conforme, Tribunale di Milano, n. 963/2023 del 21.03.2023; Tribunale di Treviso, n. 214/2023 del 07.06.2023; Tribunale Milano n. 3125 del 22.12.2022).
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
4 L'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 dispone “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La TA, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_8
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla TA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della TA del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
5 , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è
“obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le
6 risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di CP_1
escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 CP_9
novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al
7 finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
TA del docente.
Giova, peraltro, evidenziare l'intervento nello scenario in esame della novella legislativa di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, recante per l'appunto
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, con la quale è stata estesa la platea degli avanti diritto, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile – lasciando, tuttavia, la questione aperta quanto alle annualità precedenti ed ai docenti precari con contratto al 30 giugno.
Da ultimo, con ordinanza del 24.04.2023, il Tribunale di Taranto, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La TA TE di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della TA TE, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
8 rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della TA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della TA TE si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della TA TE, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, per quanto riguarda la durata delle supplenze, la ricorrente ha ottenuto degli incarichi con durata fino al 30 giugno o al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, commi I e II, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la
Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla TA TE.
Quanto, inoltre, alla condizione della ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche – che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla TA TE (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – la medesima ha Parte_1
9 allegato e documentato di essere ancora inserita all'interno del sistema scolastico nazionale, potendo beneficiare, pertanto, della “tutela in forma specifica” come sopra individuata.
Ne discende, dunque, il diritto della ricorrente, quanto alle tre annualità indicate, al riconoscimento del diritto all'attribuzione della TA del docente, non essendo maturata la prescrizione quinquennale, tenuto conto della notifica, datata 24 maggio 2024, al CP_1
resistente di una diffida interruttiva del termine prescrizionale.
Né sul punto assumono rilievo le difese del ministero convenuto, quanto al limite alla cumulabilità previsto per i docenti di ruolo – pari a due annualità.
Al riguardo, si è osservato che, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata – atteso che il mancato godimento nei termini stabili è, semmai, la conseguenza del mancato riconoscimento da parte del alla ricorrente di quanto CP_1
spettante.
D'altra parte, il legislatore, al fine di determinare il quantum del beneficio, ha previsto una somma forfettaria di € 500,00 annuali sia per i docenti a tempo indeterminato che svolgono la propria attività a tempo pieno, sia per quelli che la esercitano a tempo parziale, nonché per i docenti che, nel momento in cui ne beneficiano, non sono impegnati nell'attività di insegnamento.
Del resto, poi, lo stesso art. 6 del D.P.C.M. 28.06.2016 sancisce che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella TA dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate".
Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr. Tribunale di Milano, n.
963/2023 del 21.03.2023).
Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
− accerta e dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico Parte_1
della cd. TA del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24 per l'importo di euro 500,00 annui e, per l'effetto, condanna il convenuto CP_1
all'attribuzione in favore del ricorrente della cd. “TA del docente” secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (pari ad euro 1.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
− condanna il convenuto al pagamento, a favore dei procuratori dichiaratisi CP_1
antistatari, delle spese di lite che si liquidano in € 1.030,00 per compensi professionali
(Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), oltre 15% per rimborso spese forfettario,
IVA e CPA e contributo unificato pari ad euro 49,00.
Rieti, 10 settembre 2025
Il Giudice dott. Alessio Marinelli
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