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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1485/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1485/2023 R.G., avente ad oggetto “divorzio-cessazione effetti civili”, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Pezzi presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), corso Matteotti n. 10, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Porro presso il CP_1 C.F._2
cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Imola (BO), via Emilia n. 126, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “preliminarmente insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie Parte_1
riportandosi a quando dedotto nei propri scritti difensivi ed in particolare alla prova per testi indicata nella prima memoria ex art. 473 bis sulla persona della SI.ra sui capitoli da 1 a 7, della CP_2
SI.ra sui capitoli da 8 a 12, del SI. sui capitoli da 13 a 18 ed alla CP_3 Parte_2
pagina 1 di 9 consulenza tecnica di ufficio al fine di stabilire il valore del patrimonio immobiliare della SI.ra
nonché le rendite presunte dello stesso, derivante dalla produzione di frutti, legno e CP_1 quant'altro venga rilevato come produttivo.
Insiste, inoltre, per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie ed in particolare della prova per testi indicata nella terza memoria ex art. 473 bis n. 17 sulla persona del SI. indicato a Tes_1
prova contraria sul cap. n. 20, della SI.ra indicata a prova contraria sui capitoli n. 21, CP_3
22, 24, 25, 26, 27e28, della SI.ra indicata a prova contraria sui capitoli n. 21,22 e 23 e CP_2
del Legale rappresentante della Ditta Millimentri s.r.l. di Forlì (FC)indicato a prova contraria sul cap. n. 29.
Infine, in via definitiva, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: respingere ogni domanda proposta dalla resistente poiché assolutamente destituita di fondamento, sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla GL ed alla CP_1 IG e di pagamento delle spese relative alle utenze dell'immobile, anche in applicazione del principio di autoresponsabilità e per la sopraggiunta indipendenza economica delle stesse, come confermato dagli esiti dell'istruttoria; revocare definitivamente il provvedimento di riconoscimento dell'assegno di mantenimento della GL e di quello per le spese ordinarie e straordinarie della IG al 100%, anche in applicazione del principio di autoresponsabilità e per la sopraggiunta indipendenza economica delle stesse, come confermato dagli esiti dell'istruttoria; con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”; per “confermare e disporre l'assegnazione alla SI.ra della ex casa CP_1 CP_1
Per_ coniugale, nella quale la stessa vive con la IG , sita in Faenza alla Via Dal Pane n. 68, con obbligo del SI. di provvedere al pagamento delle relative utenze di gas, acqua ed Parte_1
energia elettrica;
dichiarare obbligato il SI. a versare alla SI.ra , mensilmente ed entro Parte_1 CP_1
il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della relativa domanda, assegno divorzile di Euro
1.000,00, oppure del diverso importo ritenuto di giustizia, incrementato a Euro 1.300,00, oppure incrementato nella diversa misura ritenuta di giustizia, nell'ipotesi di revoca dell'assegnazione/mancata assegnazione ad Essa SI.ra della ex casa coniugale sita in CP_1
Faenza, Via Dal Pane n. 68, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Per_ dichiarare obbligato il SI. al versamento alla IG , a titolo di contributo nel Parte_1 suo mantenimento, mensilmente ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di Euro 352,88, oppure
pagina 2 di 9 del diverso importo ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e inoltre Per_ al pagamento in misura del 100% delle spese straordinarie della medesima IG (se ritenuto da versarsi direttamente alla stessa); dichiarare tenuto e condannato il SI. all'integrale rifusione in favore della SI.ra Parte_1
di spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso spese generali 15%, CPA CP_1 ed IVA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 31/2024, pubblicata l'11/1/2024, l'intestato Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria.
Escussi i testimoni ammessi, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473 bis, 28 c.p.c., all'udienza del 29/11/2024 il Giudice relatore delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
1. Quanto alla domanda di mantenimento della IG , nata il [...], va premesso in diritto che Per_1
l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Laddove, poi, un provvedimento giudiziale abbia stabilito la misura dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, il provvedimento di revisione di tale assegno presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
È opportuno infine premettere che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità,
l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dello stesso, ma si protrae fintanto che il figlio stesso non possa ritenersi economicamente autosufficiente, oppure possa considerarsi in colpa per la mancanza di tale autosufficienza economica.
pagina 3 di 9 E la persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale del figlio costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole, solo al raggiungimento di un'età, nella quale il percorso formativo e di studi o d'inserimento nel mondo del lavoro "nella normalità dei casi" dovrebbe essere "ampiamente" concluso e la persona dovrebbe essere "da tempo inserita" nella società (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018 e Cass. sent.
n. 12952/2016, per il caso del figlio avente un'età “inequivocabilmente da ritenersi adulta” (i.e.: ultratrentenne).
Quanto al riparto dell'onere della prova, infine, deve darsi continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. ord. n. 19955/2024).
Ebbene, il Collegio osserva innanzitutto che lo stesso ha dato atto che la IG Parte_1
ventisettenne svolge all'attualità molteplici lavori (“interior designer, professional organizer, fondatrice dello studio interior Ordine3, fondatrice del podcast Voci di impresa, insegnante di una scuola on line, insegnante privata”); ella, quindi, non è rimasta in una condizione d'inerzia dal tempo della cessazione degli studi. Ciò nonostante la IG maggiorenne delle parti in causa non è autosufficiente economicamente, atteso che lo stesso odierno attore ha dedotto di aver effettuato versamenti di denaro in favore della IG, per supportarla economicamente nei mesi di novembre e dicembre 2023 ed a febbraio 2024 (cfr. comparsa conclusionale), non riuscendo dunque la IG a far fronte alle sue necessità economiche con le sue esclusive risorse (la documentazione reddituale in atti, relativa alla IG, comprova del resto la percezione di redditi da parte della IG inferiori ad euro
1000,00). Deve, pertanto, ritenersi che la IG stia all'attualità portando a compimento il suo Per_2
inserimento nel mercato del lavoro, secondo le caratteristiche di tale mercato ed in sintonia con i tempi d'inserimento lavorativo dei suoi coetanei, tenuto conto anche delle vicende personali della IG, come narrate dai genitori e pacifiche (cfr. le rispettive prime memorie istruttorie delle parti circa le esperienze dolorose patite dalla IG).
Ciò detto deve osservarsi che in sede di separazione consensuale i coniugi concordarono che il padre avrebbe versato 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della IG, rivalutabili dal gennaio
2018, oltre al 100 % delle spese straordinarie;
inoltre i coniugi concordarono che Parte_1
avrebbe pagato le utenze della casa familiare che veniva “assegnata alla GL (…) in ragione della
Per_ collocazione principale presso la medesima della IG , che ivi risiederà”. Circa l'onere economico posto a carico di relativo alle utenze domestiche il Collegio osserva che Parte_1
pagina 4 di 9 esso deve essere qualificato come un contributo - indiretto - al mantenimento della IG e della GL
(anch'ella beneficiario di un assegno di mantenimento di euro 300,00 secondo gli accordi di separazione), conviventi nella casa familiare, nella misura del 50 % per ciascuna.
In questo giudizio, poi, ha dedotto di avere una capacità reddituale notevolmente Parte_1
ridotta rispetto al tempo della separazione, atteso che – a quel tempo - la media dei redditi annui delle ultime tre dichiarazioni era stata pari a circa 108.000,00 euro, mentre al momento dell'introduzione del presente giudizio tale media era pari ad euro 79.187,67. Tali allegazioni non sono state contestate dalla convenuta e sono state altresì provate documentalmente dall'attore mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso, nonché delle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità fiscali 2022 e 2023 allegate alla precisazione delle conclusioni attoree. In particolare nell'annualità fiscale 2023 si evidenzia un reddito complessivo – lordo - pari ad euro 65.276,00, laddove nell'anno della separazione il reddito complessivo – lordo - fu pari ad euro 124638,00 (proporzionalmente, dunque, v'è stata una diminuzione del reddito netto nell'annualità fiscale 2023 rispetto all'annualità fiscale 2017 come si evince dal confronto delle voci reddito imponibile – imposta netta – addizionale regionale – addizionale comunale in entrambe le dette dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2017
e 2023).
Per quanto concerne le condizioni economiche di rispetto al tempo della separazione, CP_1
invece, va innanzitutto detto che l'odierna convenuta risulta aver ripreso lo svolgimento di attività lavorativa nell'anno 2015, con un reddito complessivo (lordo) nell'anno 2016 pari ad euro 13.332,00.
All'attualità il reddito complessivo (lordo) della odierna convenuta risulta pari ad euro 18650,00 (cfr.
730/2024), con un aumento, rispetto al tempo della separazione, soprattutto del reddito di lavoro dipendente ed assimilati.
Quanto poi al valore ed alla redditività del patrimonio immobiliare dell'odierna convenuta, non è contestato che tale patrimonio esistesse, nella disponibilità di già al tempo della CP_1
separazione e pertanto va ritenuta esplorativa, oltre che irrilevante, la CTU sollecitata dalla parte attrice nella seconda memoria istruttoria, poiché il patrimonio in discorso non si è modificato rispetto al tempo della separazione.
Pertanto, tenuto conto: a) degli accordi presi dai genitori in sede di separazione sulla base delle condizioni reddituali e patrimoniali in allora esistenti (contemplanti a titolo di mantenimento per la IG anche il pagamento delle utenze della casa familiare, da imputarsi per il 50% al mantenimento della IG convivente con la madre assegnataria dell'immobile) e delle attuali capacità reddituali e patrimoniali delle parti (essendo sensibilmente peggiorate quelle del padre e di poco migliorate quelle della madre, ferma la sproporzione tra le stesse), b) della non ancora esistente autosufficienza pagina 5 di 9 economica della IG, convivente con la madre, c) della capacità reddituale manifestata dalla IG, il
Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
IG convivente con la madre versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di CP_1
euro 100,00 rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
2. Quanto all'assegnazione della casa familiare va premesso, in diritto, che ai sensi dell'art. 6, comma
6, legge 898/1970, l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole.
Tale assegnazione, dunque, deve essere effettuata innanzitutto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (minorenni o) maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire ai figli stessi il mantenimento delle loro consuetudini di vita.
Il Collegio osserva, allora, che la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da CP_1
deve ritenersi fondata e va accolta, atteso che la IG maggiorenne, non autosufficiente giusta
[...]
quanto sopra osservato, convive con la madre presso la casa familiare sita in Faenza, via Dal Pane n.
68.
3. Circa la domanda di assegno divorzile avanzata da va premesso, in diritto, che il CP_1
riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass. S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla pagina 6 di 9 conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Nel caso di specie ha dedotto, a fondamento della domanda dell'assegno divorzile, che CP_1
alla nascita della IG, nel 1998, ella cessò di svolgere la sua attività lavorativa per occuparsi della IG e delle esigenze della famiglia, come da volontà concorde del marito e sua.
I testi escussi nel presente giudizio, della cui attendibilità il Collegio non ha ragioni per dubitare, hanno confermato l'esistenza di una volontà anche dell'odierno attore a che la GL cessasse di svolgere il suo lavoro per “occuparsi della IG e della famiglia” e, dopo il rientro della GL dall'ospedale nel
2005, anche per prendersi cura della sua salute (cfr. testimonianze di e di Testimone_2 [...]
, non contraddette dalla testimonianza della teste atteso che la disponibilità Tes_3 CP_2
della nonna paterna a tenere con sé la nipote non esclude un accordo tra i genitori, odierne parti in causa, a che fosse la madre a stare con IG, irrilevante essendo poi la quantità d'incombenze domestiche e di cura della IG svolte dalla GL casalinga).
Il Collegio osserva, allora, innanzitutto, che è chiara la sproporzione patrimoniale e reddituale tra le parti, come sopra già evidenziata ed è pacifico che nell'anno 1998 l'odierna convenuta svolgesse attività lavorativa e che abbia ripreso a lavorare solo nell'anno 2015, in prossimità della separazione tra i coniugi (il ricorso fu depositato nel dicembre 2016).
pagina 7 di 9 In secondo luogo deve considerarsi che l'organizzazione familiare scelta dalle parti in causa ( Pt_1
dedito all'attività lavorativa generatrice di reddito per il sostentamento proprio e della
[...]
famiglia e dedita alle necessità della IG e della famiglia) deve ritenersi frutto di un CP_1
accordo tra le parti, in virtù del quale la GL rinunciò allo svolgimento di una sua propria attività lavorativa (di operaia) per contribuire ai bisogni della famiglia, dal 1998 al 2015.
Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti attuali, b) dei sacrifici delle aspettative lavorative e pensionistiche effettuati dalla odierna convenuta in funzione delle esigenze familiari, per 17 anni, c) dell'età attuale della convenuta e del lasso temporale presumibile in cui, salvo sopravvenienze, beneficerà dell'assegno divorzile, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di la somma mensile di euro 100,00 Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
4. Circa le istanze istruttorie avanzate dalla parte attrice, non ammesse e reiterate in sede di conclusioni, deve richiamarsi in questa sede il giudizio di non ammissibilità di tali prove per le ragioni già esposte nell'ordinanza dell'1/1/2024 e perché tali deduzioni istruttorie devono considerarsi irrilevanti (soprattutto in relazione alla prova per testi indicata nella terza memoria) rispetto alle statuizioni assunte con questo provvedimento ed alle rationes decidendi ad esse sottese.
5. Le spese di lite, tenuto conto della domanda di assegno divorzile manifestamente eccessiva avanzata dalla parte convenuta - in relazione al principio di causalità della lite - vanno compensate per la metà e si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi), con pagamento da parte di della restante metà in favore di . Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1485/2023, rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
1. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG convivente con Parte_1
la madre versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 100,00 CP_1
rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
2. conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Faenza, via Dal Pane n. 68, a;
CP_1
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di la somma Parte_1 CP_1
mensile di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi pagina 8 di 9 automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
4. compensa per 1/2 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dei restanti 1/2 di tali spese che liquida per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte
[...]
compensata, in euro 7616,00 per compenso professionale, oltre spese vive prenotate a debito ed oltre al
15% di spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 17/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1485/2023 R.G., avente ad oggetto “divorzio-cessazione effetti civili”, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Pezzi presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), corso Matteotti n. 10, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Porro presso il CP_1 C.F._2
cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Imola (BO), via Emilia n. 126, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “preliminarmente insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie Parte_1
riportandosi a quando dedotto nei propri scritti difensivi ed in particolare alla prova per testi indicata nella prima memoria ex art. 473 bis sulla persona della SI.ra sui capitoli da 1 a 7, della CP_2
SI.ra sui capitoli da 8 a 12, del SI. sui capitoli da 13 a 18 ed alla CP_3 Parte_2
pagina 1 di 9 consulenza tecnica di ufficio al fine di stabilire il valore del patrimonio immobiliare della SI.ra
nonché le rendite presunte dello stesso, derivante dalla produzione di frutti, legno e CP_1 quant'altro venga rilevato come produttivo.
Insiste, inoltre, per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie ed in particolare della prova per testi indicata nella terza memoria ex art. 473 bis n. 17 sulla persona del SI. indicato a Tes_1
prova contraria sul cap. n. 20, della SI.ra indicata a prova contraria sui capitoli n. 21, CP_3
22, 24, 25, 26, 27e28, della SI.ra indicata a prova contraria sui capitoli n. 21,22 e 23 e CP_2
del Legale rappresentante della Ditta Millimentri s.r.l. di Forlì (FC)indicato a prova contraria sul cap. n. 29.
Infine, in via definitiva, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: respingere ogni domanda proposta dalla resistente poiché assolutamente destituita di fondamento, sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla GL ed alla CP_1 IG e di pagamento delle spese relative alle utenze dell'immobile, anche in applicazione del principio di autoresponsabilità e per la sopraggiunta indipendenza economica delle stesse, come confermato dagli esiti dell'istruttoria; revocare definitivamente il provvedimento di riconoscimento dell'assegno di mantenimento della GL e di quello per le spese ordinarie e straordinarie della IG al 100%, anche in applicazione del principio di autoresponsabilità e per la sopraggiunta indipendenza economica delle stesse, come confermato dagli esiti dell'istruttoria; con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”; per “confermare e disporre l'assegnazione alla SI.ra della ex casa CP_1 CP_1
Per_ coniugale, nella quale la stessa vive con la IG , sita in Faenza alla Via Dal Pane n. 68, con obbligo del SI. di provvedere al pagamento delle relative utenze di gas, acqua ed Parte_1
energia elettrica;
dichiarare obbligato il SI. a versare alla SI.ra , mensilmente ed entro Parte_1 CP_1
il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della relativa domanda, assegno divorzile di Euro
1.000,00, oppure del diverso importo ritenuto di giustizia, incrementato a Euro 1.300,00, oppure incrementato nella diversa misura ritenuta di giustizia, nell'ipotesi di revoca dell'assegnazione/mancata assegnazione ad Essa SI.ra della ex casa coniugale sita in CP_1
Faenza, Via Dal Pane n. 68, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Per_ dichiarare obbligato il SI. al versamento alla IG , a titolo di contributo nel Parte_1 suo mantenimento, mensilmente ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di Euro 352,88, oppure
pagina 2 di 9 del diverso importo ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e inoltre Per_ al pagamento in misura del 100% delle spese straordinarie della medesima IG (se ritenuto da versarsi direttamente alla stessa); dichiarare tenuto e condannato il SI. all'integrale rifusione in favore della SI.ra Parte_1
di spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso spese generali 15%, CPA CP_1 ed IVA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 31/2024, pubblicata l'11/1/2024, l'intestato Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria.
Escussi i testimoni ammessi, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473 bis, 28 c.p.c., all'udienza del 29/11/2024 il Giudice relatore delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
1. Quanto alla domanda di mantenimento della IG , nata il [...], va premesso in diritto che Per_1
l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Laddove, poi, un provvedimento giudiziale abbia stabilito la misura dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, il provvedimento di revisione di tale assegno presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
È opportuno infine premettere che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità,
l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dello stesso, ma si protrae fintanto che il figlio stesso non possa ritenersi economicamente autosufficiente, oppure possa considerarsi in colpa per la mancanza di tale autosufficienza economica.
pagina 3 di 9 E la persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale del figlio costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole, solo al raggiungimento di un'età, nella quale il percorso formativo e di studi o d'inserimento nel mondo del lavoro "nella normalità dei casi" dovrebbe essere "ampiamente" concluso e la persona dovrebbe essere "da tempo inserita" nella società (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018 e Cass. sent.
n. 12952/2016, per il caso del figlio avente un'età “inequivocabilmente da ritenersi adulta” (i.e.: ultratrentenne).
Quanto al riparto dell'onere della prova, infine, deve darsi continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. ord. n. 19955/2024).
Ebbene, il Collegio osserva innanzitutto che lo stesso ha dato atto che la IG Parte_1
ventisettenne svolge all'attualità molteplici lavori (“interior designer, professional organizer, fondatrice dello studio interior Ordine3, fondatrice del podcast Voci di impresa, insegnante di una scuola on line, insegnante privata”); ella, quindi, non è rimasta in una condizione d'inerzia dal tempo della cessazione degli studi. Ciò nonostante la IG maggiorenne delle parti in causa non è autosufficiente economicamente, atteso che lo stesso odierno attore ha dedotto di aver effettuato versamenti di denaro in favore della IG, per supportarla economicamente nei mesi di novembre e dicembre 2023 ed a febbraio 2024 (cfr. comparsa conclusionale), non riuscendo dunque la IG a far fronte alle sue necessità economiche con le sue esclusive risorse (la documentazione reddituale in atti, relativa alla IG, comprova del resto la percezione di redditi da parte della IG inferiori ad euro
1000,00). Deve, pertanto, ritenersi che la IG stia all'attualità portando a compimento il suo Per_2
inserimento nel mercato del lavoro, secondo le caratteristiche di tale mercato ed in sintonia con i tempi d'inserimento lavorativo dei suoi coetanei, tenuto conto anche delle vicende personali della IG, come narrate dai genitori e pacifiche (cfr. le rispettive prime memorie istruttorie delle parti circa le esperienze dolorose patite dalla IG).
Ciò detto deve osservarsi che in sede di separazione consensuale i coniugi concordarono che il padre avrebbe versato 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della IG, rivalutabili dal gennaio
2018, oltre al 100 % delle spese straordinarie;
inoltre i coniugi concordarono che Parte_1
avrebbe pagato le utenze della casa familiare che veniva “assegnata alla GL (…) in ragione della
Per_ collocazione principale presso la medesima della IG , che ivi risiederà”. Circa l'onere economico posto a carico di relativo alle utenze domestiche il Collegio osserva che Parte_1
pagina 4 di 9 esso deve essere qualificato come un contributo - indiretto - al mantenimento della IG e della GL
(anch'ella beneficiario di un assegno di mantenimento di euro 300,00 secondo gli accordi di separazione), conviventi nella casa familiare, nella misura del 50 % per ciascuna.
In questo giudizio, poi, ha dedotto di avere una capacità reddituale notevolmente Parte_1
ridotta rispetto al tempo della separazione, atteso che – a quel tempo - la media dei redditi annui delle ultime tre dichiarazioni era stata pari a circa 108.000,00 euro, mentre al momento dell'introduzione del presente giudizio tale media era pari ad euro 79.187,67. Tali allegazioni non sono state contestate dalla convenuta e sono state altresì provate documentalmente dall'attore mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso, nonché delle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità fiscali 2022 e 2023 allegate alla precisazione delle conclusioni attoree. In particolare nell'annualità fiscale 2023 si evidenzia un reddito complessivo – lordo - pari ad euro 65.276,00, laddove nell'anno della separazione il reddito complessivo – lordo - fu pari ad euro 124638,00 (proporzionalmente, dunque, v'è stata una diminuzione del reddito netto nell'annualità fiscale 2023 rispetto all'annualità fiscale 2017 come si evince dal confronto delle voci reddito imponibile – imposta netta – addizionale regionale – addizionale comunale in entrambe le dette dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2017
e 2023).
Per quanto concerne le condizioni economiche di rispetto al tempo della separazione, CP_1
invece, va innanzitutto detto che l'odierna convenuta risulta aver ripreso lo svolgimento di attività lavorativa nell'anno 2015, con un reddito complessivo (lordo) nell'anno 2016 pari ad euro 13.332,00.
All'attualità il reddito complessivo (lordo) della odierna convenuta risulta pari ad euro 18650,00 (cfr.
730/2024), con un aumento, rispetto al tempo della separazione, soprattutto del reddito di lavoro dipendente ed assimilati.
Quanto poi al valore ed alla redditività del patrimonio immobiliare dell'odierna convenuta, non è contestato che tale patrimonio esistesse, nella disponibilità di già al tempo della CP_1
separazione e pertanto va ritenuta esplorativa, oltre che irrilevante, la CTU sollecitata dalla parte attrice nella seconda memoria istruttoria, poiché il patrimonio in discorso non si è modificato rispetto al tempo della separazione.
Pertanto, tenuto conto: a) degli accordi presi dai genitori in sede di separazione sulla base delle condizioni reddituali e patrimoniali in allora esistenti (contemplanti a titolo di mantenimento per la IG anche il pagamento delle utenze della casa familiare, da imputarsi per il 50% al mantenimento della IG convivente con la madre assegnataria dell'immobile) e delle attuali capacità reddituali e patrimoniali delle parti (essendo sensibilmente peggiorate quelle del padre e di poco migliorate quelle della madre, ferma la sproporzione tra le stesse), b) della non ancora esistente autosufficienza pagina 5 di 9 economica della IG, convivente con la madre, c) della capacità reddituale manifestata dalla IG, il
Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
IG convivente con la madre versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di CP_1
euro 100,00 rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
2. Quanto all'assegnazione della casa familiare va premesso, in diritto, che ai sensi dell'art. 6, comma
6, legge 898/1970, l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole.
Tale assegnazione, dunque, deve essere effettuata innanzitutto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (minorenni o) maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire ai figli stessi il mantenimento delle loro consuetudini di vita.
Il Collegio osserva, allora, che la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da CP_1
deve ritenersi fondata e va accolta, atteso che la IG maggiorenne, non autosufficiente giusta
[...]
quanto sopra osservato, convive con la madre presso la casa familiare sita in Faenza, via Dal Pane n.
68.
3. Circa la domanda di assegno divorzile avanzata da va premesso, in diritto, che il CP_1
riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass. S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla pagina 6 di 9 conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Nel caso di specie ha dedotto, a fondamento della domanda dell'assegno divorzile, che CP_1
alla nascita della IG, nel 1998, ella cessò di svolgere la sua attività lavorativa per occuparsi della IG e delle esigenze della famiglia, come da volontà concorde del marito e sua.
I testi escussi nel presente giudizio, della cui attendibilità il Collegio non ha ragioni per dubitare, hanno confermato l'esistenza di una volontà anche dell'odierno attore a che la GL cessasse di svolgere il suo lavoro per “occuparsi della IG e della famiglia” e, dopo il rientro della GL dall'ospedale nel
2005, anche per prendersi cura della sua salute (cfr. testimonianze di e di Testimone_2 [...]
, non contraddette dalla testimonianza della teste atteso che la disponibilità Tes_3 CP_2
della nonna paterna a tenere con sé la nipote non esclude un accordo tra i genitori, odierne parti in causa, a che fosse la madre a stare con IG, irrilevante essendo poi la quantità d'incombenze domestiche e di cura della IG svolte dalla GL casalinga).
Il Collegio osserva, allora, innanzitutto, che è chiara la sproporzione patrimoniale e reddituale tra le parti, come sopra già evidenziata ed è pacifico che nell'anno 1998 l'odierna convenuta svolgesse attività lavorativa e che abbia ripreso a lavorare solo nell'anno 2015, in prossimità della separazione tra i coniugi (il ricorso fu depositato nel dicembre 2016).
pagina 7 di 9 In secondo luogo deve considerarsi che l'organizzazione familiare scelta dalle parti in causa ( Pt_1
dedito all'attività lavorativa generatrice di reddito per il sostentamento proprio e della
[...]
famiglia e dedita alle necessità della IG e della famiglia) deve ritenersi frutto di un CP_1
accordo tra le parti, in virtù del quale la GL rinunciò allo svolgimento di una sua propria attività lavorativa (di operaia) per contribuire ai bisogni della famiglia, dal 1998 al 2015.
Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti attuali, b) dei sacrifici delle aspettative lavorative e pensionistiche effettuati dalla odierna convenuta in funzione delle esigenze familiari, per 17 anni, c) dell'età attuale della convenuta e del lasso temporale presumibile in cui, salvo sopravvenienze, beneficerà dell'assegno divorzile, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di la somma mensile di euro 100,00 Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
4. Circa le istanze istruttorie avanzate dalla parte attrice, non ammesse e reiterate in sede di conclusioni, deve richiamarsi in questa sede il giudizio di non ammissibilità di tali prove per le ragioni già esposte nell'ordinanza dell'1/1/2024 e perché tali deduzioni istruttorie devono considerarsi irrilevanti (soprattutto in relazione alla prova per testi indicata nella terza memoria) rispetto alle statuizioni assunte con questo provvedimento ed alle rationes decidendi ad esse sottese.
5. Le spese di lite, tenuto conto della domanda di assegno divorzile manifestamente eccessiva avanzata dalla parte convenuta - in relazione al principio di causalità della lite - vanno compensate per la metà e si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi), con pagamento da parte di della restante metà in favore di . Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1485/2023, rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
1. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG convivente con Parte_1
la madre versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 100,00 CP_1
rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
2. conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Faenza, via Dal Pane n. 68, a;
CP_1
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di la somma Parte_1 CP_1
mensile di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi pagina 8 di 9 automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
4. compensa per 1/2 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dei restanti 1/2 di tali spese che liquida per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte
[...]
compensata, in euro 7616,00 per compenso professionale, oltre spese vive prenotate a debito ed oltre al
15% di spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 17/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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