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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/10/2025, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il g.o.p.
dott. ssa Anna Ruotolo
nel procedimento r.g.n . 2480/2023 avente ad oggetto: lesione personale ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
Per: , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti eredi del defunto , rapp.ti e
[...] Pt_5 Persona_1
difesi dall'avv. Umberto Pagano , giusta procura alle liti a margine all'atto di citazione, presso il cui studio in Frignano (CE) alla Piazza della Repubblica
n. 34, elettivamente domiciliano
ATTORI
E
(già , quale Controparte_1 Controparte_2
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura notarile in atti, dall'avv. dall'avv. , Controparte_3
presso il cui studio in Caserta al Corso Trieste n. 55 elettivamente domicilia;
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Gli attori, nella qualità di eredi del defunto hanno agito Persona_1
in giudizio per il risarcimento di pretesi danni subiti dal defunto in occasione
di un sinistro verificatosi il 29.10.2016 in Cancello ed Arnone (CE).
Più specificamente hanno dedotto che nella suddetta data, alle ore 13,00 circa, mentre il defunto a bordo della propria bici Persona_1
percorreva la via Diaz, veniva investito da un'autovettura rimasta ignota, che
proveniente da tergo, lo sorpassava stringendolo sul lato destro della strada
fino a provocarne la caduta;
dopo l'eventol a detta autovettura si allontanava
senza prestare soccorso e senza consentirne l'identificazione; in seguito alla
caduta il sig. veniva soccorso e trasportato presso la Persona_1
Clinica di Castel Volturno ove gli veniva diagnostico “Duplice CP_4
FLC cuoio capelluto (regione fronto parietale ed occipitale destra) escoriazioni
multiple sul braccio sinistro e destro, escoriazioni sul ginocchio sinistro”
guaribile in sette giorni e dimesso in pari data;
a causa della comparsa di
dispnea e dolore toracico, in data 2.11.2016 veniva ricoverato presso la clinica
dove gli diagnosticavano “ frattura costale dell'arco laterale CP_4
della VI costa a destra” ed eseguita la TAC del torace si evidenziava un
versamento pleurico bilaterale. Nel co rso del ricovero emergevano
problematiche cardiache;
in data 8.11.2016 veniva dimesso ed effettuava
controlli e cure;
in data 2.2.2014 veniva ricoverato per uno studio
coronografico programmato e dimesso in data 4.2.2017; in data 20.2.2017 veniva dichiarato guarito con postumi da accertare”;
In conseguenza di ciò hanno chiesto che il Tribunale accerti e dichiari
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del
veicolo non identificato e, per l'effetto, condanni la CP_1 Parte_6
[...] [...]
nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime
[...]
della Strada, al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in corso di causa;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, preliminarmente, Controparte_1
la nullità della domanda e l'onere per l'attore di dimostrare la ricorrenza dei
presupposti e delle condizioni di procedibilità per agire nei confronti del
Fondo; nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e depositate le
rispettive memorie, con ordinanza del 20.9.2024 il G.U. Dr.ssa Del Prete,
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 2.12.2024 per
la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In data 24.3.2025 il procedimento veniva assegnato sul ruolo di questo
Giudice.
Con ordinanza del 29.5.2025 veniva confermata l'ordinanza del 20.9.2025 e
la causa era rinviata all'udienza del 22.9.2025 per la decisione ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c.
LA DECISIONE
In virtù del principio della ragione più liquida, si ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sul mancato assolvimento dell'onere della prova, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Nel merito la domanda è infondata per mancato raggiungimento della prova dei fatti e del nesso causale tra il danno lamentato e la presunta condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, e pertanto va rigettata
Va premesso che in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale causato dalla condotta di veicolo rimasto non identificato con coinvolgimento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e dell'impresa da esso
3 designata alla liquidazione dei danni, ex art. 19 e ss., l. n. 990 del 1969, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in varie pronunce, che la l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a) ( sul punto con formulazione pressocchè identica ne l nuovo Codice delle Assicurazioni), non intende assicurare un sistema di tutela a prescindere dalla colpa del danneggiante, come accade in ordinamenti ispirati al sistema della cosiddetta "nofault", con la conseguenza logica che il danneggiato che agisca per il risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia deve provare che il sinistro s'è verificato per fatto doloso o colposo del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, con alcuna deroga con riferimento all'applicabilità
dell'art. 2054 cod. civ. dell 'art. 2054 cod. civ.,bensì occorrendo anzitutto la prova del nesso causale tra circolazione del veicolo non identificato e danno e, in secondo luogo, che tale fatto sia connotato da dolo o colpa del conducente (secondo il generale paradigma di cui all'art. 2043 cod. civ.),
senza peraltro incidere sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod.
civ., a carico del conducente (o, pariteticamente, di ciascuno dei veicoli venuti a collisione) una volta che sia acquisito che il danno è eziologicamente ricollegabile a (fatto del conducente del) veicolo non identificato ( cfr. Cass.
n. 8086/95; Cass. n. 18532/07).
Invero, la giurisprudenza di merito, ha affermato di recente, sulla scorta del costante orientamento della Corte di legittimità, che nei casi simili a quello oggetto del presente giudizio “la prova del fatto storico deve essere valutata
in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore
senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se no n attraverso
l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente s volti al momento del
sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria”(Trib. Bari 21.03.08).
Quanto poi alla denuncia del fatto alle Autorità Giudiziarie, ed alla
4 necessaria querela finalizzata ad attivare indagini per l'identificazione del veicolo investitore, assente nel caso di specie, si conviene con la posizione espressa dagli attori in ordine all'assenza di alcun automatismo tra mancata denuncia e rigetto della domanda e presentazione della denuncia o querela ed accoglimento dell'istanza risarcitoria, trattandosi nell'un caso e nell'altro di elemento da valutarsi globalmente insieme agli altri dati emergenti dall'istruttoria. Infatti, come chiarisce la Cassazione nella sentenza n.
18532/07, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità e prodotta in atti, al fine di dar prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, non consente alcun automatismo di valutazione, sicché il giudice di merito può sempre sia esclud ere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa, dovendo in definitiva la decisione essere pur sempre rimessa ad una ponderazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto. In ogni caso, ai fini della valutazione della diligenza della condotta ordinaria mente esigibile da parte attrice ai fini dell'identificazione del veicolo rimasto ignoto,
rimane il dato significativo che di fronte ad un sinistro dalle conseguenze così gravi, non sia stata invocato al momento del sinistro l'intervento delle
Forze dell'Ordine che avrebbero potuto se non altro, tramite un opportuno sopralluogo, ed i conseguenti rilievi ( es . tracce di frenata, ricostruzione della dinamica del sinistro), innanzitutto accertare il coinvolgimento del veicolo, e nell'immediatezza dei fatti, tentare di rinvenirlo.
Considerata dunque la disparità di potenzialità di difesa nei giudizi de quo e, conseguentemente, la necessità da parte del Giudice di valutare con
5 particolare rigore i fatti così come allegati da gli attori ed emersi nel corso giudizio, va chiarito che, nel caso in esame alcuna prova è stata fornita in ordine alla dinamica del sinistro .
A parte la genericità con la quale è stata rappresentata la modalità di accadimento del fatto storico, non vi è alcuna allegazione, documentazione od altro elemento probatorio certo per attribuire una condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo ignoto.
Gli attori non hanno fornito idonea prova necessaria per affermare la fondatezza della propria pretesa risarcitoria che per contro, considerato il tipo di “danno” rilevato, esigeva una prova rigorosa e circostanziata dei fatti contestati.
Per i motivi suesposti la domanda non può trovare accoglimen to.
Spese processuali
Tenuto conto delle ragioni della decisione si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da gli attori nei confronti di Controparte_1
[...]
2) Dichiara compensate le spese di lite;
Così è deciso in S. Maria Capua Vetere, 10.10.2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il g.o.p.
dott. ssa Anna Ruotolo
nel procedimento r.g.n . 2480/2023 avente ad oggetto: lesione personale ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
Per: , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti eredi del defunto , rapp.ti e
[...] Pt_5 Persona_1
difesi dall'avv. Umberto Pagano , giusta procura alle liti a margine all'atto di citazione, presso il cui studio in Frignano (CE) alla Piazza della Repubblica
n. 34, elettivamente domiciliano
ATTORI
E
(già , quale Controparte_1 Controparte_2
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura notarile in atti, dall'avv. dall'avv. , Controparte_3
presso il cui studio in Caserta al Corso Trieste n. 55 elettivamente domicilia;
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Gli attori, nella qualità di eredi del defunto hanno agito Persona_1
in giudizio per il risarcimento di pretesi danni subiti dal defunto in occasione
di un sinistro verificatosi il 29.10.2016 in Cancello ed Arnone (CE).
Più specificamente hanno dedotto che nella suddetta data, alle ore 13,00 circa, mentre il defunto a bordo della propria bici Persona_1
percorreva la via Diaz, veniva investito da un'autovettura rimasta ignota, che
proveniente da tergo, lo sorpassava stringendolo sul lato destro della strada
fino a provocarne la caduta;
dopo l'eventol a detta autovettura si allontanava
senza prestare soccorso e senza consentirne l'identificazione; in seguito alla
caduta il sig. veniva soccorso e trasportato presso la Persona_1
Clinica di Castel Volturno ove gli veniva diagnostico “Duplice CP_4
FLC cuoio capelluto (regione fronto parietale ed occipitale destra) escoriazioni
multiple sul braccio sinistro e destro, escoriazioni sul ginocchio sinistro”
guaribile in sette giorni e dimesso in pari data;
a causa della comparsa di
dispnea e dolore toracico, in data 2.11.2016 veniva ricoverato presso la clinica
dove gli diagnosticavano “ frattura costale dell'arco laterale CP_4
della VI costa a destra” ed eseguita la TAC del torace si evidenziava un
versamento pleurico bilaterale. Nel co rso del ricovero emergevano
problematiche cardiache;
in data 8.11.2016 veniva dimesso ed effettuava
controlli e cure;
in data 2.2.2014 veniva ricoverato per uno studio
coronografico programmato e dimesso in data 4.2.2017; in data 20.2.2017 veniva dichiarato guarito con postumi da accertare”;
In conseguenza di ciò hanno chiesto che il Tribunale accerti e dichiari
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del
veicolo non identificato e, per l'effetto, condanni la CP_1 Parte_6
[...] [...]
nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime
[...]
della Strada, al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in corso di causa;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, preliminarmente, Controparte_1
la nullità della domanda e l'onere per l'attore di dimostrare la ricorrenza dei
presupposti e delle condizioni di procedibilità per agire nei confronti del
Fondo; nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e depositate le
rispettive memorie, con ordinanza del 20.9.2024 il G.U. Dr.ssa Del Prete,
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 2.12.2024 per
la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In data 24.3.2025 il procedimento veniva assegnato sul ruolo di questo
Giudice.
Con ordinanza del 29.5.2025 veniva confermata l'ordinanza del 20.9.2025 e
la causa era rinviata all'udienza del 22.9.2025 per la decisione ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c.
LA DECISIONE
In virtù del principio della ragione più liquida, si ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sul mancato assolvimento dell'onere della prova, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Nel merito la domanda è infondata per mancato raggiungimento della prova dei fatti e del nesso causale tra il danno lamentato e la presunta condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, e pertanto va rigettata
Va premesso che in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale causato dalla condotta di veicolo rimasto non identificato con coinvolgimento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e dell'impresa da esso
3 designata alla liquidazione dei danni, ex art. 19 e ss., l. n. 990 del 1969, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in varie pronunce, che la l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a) ( sul punto con formulazione pressocchè identica ne l nuovo Codice delle Assicurazioni), non intende assicurare un sistema di tutela a prescindere dalla colpa del danneggiante, come accade in ordinamenti ispirati al sistema della cosiddetta "nofault", con la conseguenza logica che il danneggiato che agisca per il risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia deve provare che il sinistro s'è verificato per fatto doloso o colposo del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, con alcuna deroga con riferimento all'applicabilità
dell'art. 2054 cod. civ. dell 'art. 2054 cod. civ.,bensì occorrendo anzitutto la prova del nesso causale tra circolazione del veicolo non identificato e danno e, in secondo luogo, che tale fatto sia connotato da dolo o colpa del conducente (secondo il generale paradigma di cui all'art. 2043 cod. civ.),
senza peraltro incidere sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod.
civ., a carico del conducente (o, pariteticamente, di ciascuno dei veicoli venuti a collisione) una volta che sia acquisito che il danno è eziologicamente ricollegabile a (fatto del conducente del) veicolo non identificato ( cfr. Cass.
n. 8086/95; Cass. n. 18532/07).
Invero, la giurisprudenza di merito, ha affermato di recente, sulla scorta del costante orientamento della Corte di legittimità, che nei casi simili a quello oggetto del presente giudizio “la prova del fatto storico deve essere valutata
in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore
senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se no n attraverso
l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente s volti al momento del
sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria”(Trib. Bari 21.03.08).
Quanto poi alla denuncia del fatto alle Autorità Giudiziarie, ed alla
4 necessaria querela finalizzata ad attivare indagini per l'identificazione del veicolo investitore, assente nel caso di specie, si conviene con la posizione espressa dagli attori in ordine all'assenza di alcun automatismo tra mancata denuncia e rigetto della domanda e presentazione della denuncia o querela ed accoglimento dell'istanza risarcitoria, trattandosi nell'un caso e nell'altro di elemento da valutarsi globalmente insieme agli altri dati emergenti dall'istruttoria. Infatti, come chiarisce la Cassazione nella sentenza n.
18532/07, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità e prodotta in atti, al fine di dar prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, non consente alcun automatismo di valutazione, sicché il giudice di merito può sempre sia esclud ere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa, dovendo in definitiva la decisione essere pur sempre rimessa ad una ponderazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto. In ogni caso, ai fini della valutazione della diligenza della condotta ordinaria mente esigibile da parte attrice ai fini dell'identificazione del veicolo rimasto ignoto,
rimane il dato significativo che di fronte ad un sinistro dalle conseguenze così gravi, non sia stata invocato al momento del sinistro l'intervento delle
Forze dell'Ordine che avrebbero potuto se non altro, tramite un opportuno sopralluogo, ed i conseguenti rilievi ( es . tracce di frenata, ricostruzione della dinamica del sinistro), innanzitutto accertare il coinvolgimento del veicolo, e nell'immediatezza dei fatti, tentare di rinvenirlo.
Considerata dunque la disparità di potenzialità di difesa nei giudizi de quo e, conseguentemente, la necessità da parte del Giudice di valutare con
5 particolare rigore i fatti così come allegati da gli attori ed emersi nel corso giudizio, va chiarito che, nel caso in esame alcuna prova è stata fornita in ordine alla dinamica del sinistro .
A parte la genericità con la quale è stata rappresentata la modalità di accadimento del fatto storico, non vi è alcuna allegazione, documentazione od altro elemento probatorio certo per attribuire una condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo ignoto.
Gli attori non hanno fornito idonea prova necessaria per affermare la fondatezza della propria pretesa risarcitoria che per contro, considerato il tipo di “danno” rilevato, esigeva una prova rigorosa e circostanziata dei fatti contestati.
Per i motivi suesposti la domanda non può trovare accoglimen to.
Spese processuali
Tenuto conto delle ragioni della decisione si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da gli attori nei confronti di Controparte_1
[...]
2) Dichiara compensate le spese di lite;
Così è deciso in S. Maria Capua Vetere, 10.10.2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo
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