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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1731/2024
promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Federica Bianchi)
RICORRENTE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE Contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c. conveniva in giudizio e chiedeva Parte_1 CP_1
pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Capannori (LU) il 29.07.2017,
trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capannori nel registro degli atti di matrimonio al n. 14, parte I, Seria A, anno 2017.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva che tra i coniugi vigeva il regime della separazione dei beni;
che dall'unione non erano nati figli;
che il 24.12.2022 aveva depositato dinanzi al Tribunale di Lucca ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi;
che all'udienza presidenziale tenutasi in data 05.04.2023 confermava di non volersi riconciliare ed insisteva nelle conclusioni rassegnate, mentre non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva CP_1
dichiarato contumace;
che, con sentenza n. 858 pubblicata il 27.07.2023, il Tribunale di Lucca
dichiarava la separazione personale dei coniugi e che tale sentenza era passata in giudicato il
23.04.2023; che dal giorno della separazione non vi era stato alcun segno di riconciliazione e i coniugi avevano continuato da allora a vivere separati;
che ricorrevano tutte le condizioni previste dalla legge per chiedere lo scioglimento del matrimonio;
che non era stato possibile depositare un ricorso congiunto, attesa l'irreperibilità del resistente, la cui residenza risultava essere presso la Casa
Comunale del Comune di Lucca;
Concludeva formulando le seguenti conclusioni: “Il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Capannori (Lu) il 29.7.2017 tra
la stessa ed sig. trascritto dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capannori CP_1
nel registro degli atti di matrimonio al n. 14 parte I Seria A anno 2017 con ordine all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Capannori di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei
registri dello stato civile del Comune. Il tutto a spese compensate”. All'udienza del 27.11.2024 era presente personalmente parte ricorrente, assistita dall'Avv. Federica
Bianchi, e compariva personalmente assistito dall'Avv. Conti, il quale dichiarava di CP_1
aver ricevuto mandato verbale un'ora prima dell'udienza e chiedeva un rinvio, in quanto il resistente assumeva di aver preso conoscenza degli atti solo negli ultimi giorni e, in via subordinata, chiedeva che venisse disposto l'assegno divorzile a carico della ricorrente per la somma mensile di euro 200,00,
in quanto il resistente era stato dichiarato fallito in data 08.02.2022 ed era privo di reddito e di fissa dimora.
Il resistente, inoltre, dichiarava che stava lavorando per mezza giornata con contratto in scadenza alla fine del mese.
L'Avvocato di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso e si opponeva al rinvio chiesto dal difensore di parte resistente, in quanto la domanda era stata formulata tardivamente e, dunque, era inammissibile, atteso che il ricorso risultava notificato entro i termini concessi dal Giudice e, in particolare, in data 08.02.2024.
Contestava, inoltre, nel merito la fondatezza della domanda, rilevando che il resistente era abile al lavoro e, ancorché dichiarato fallito, poteva reperire un'occupazione lavorativa come dipendente.
Con ordinanza, il Giudice, rilevato che il ricorso era stato ritualmente notificato in data 08.08.2024 a parte resistente, che si era costituita tardivamente in giudizio all'udienza del 27.11.2024, riteneva tardiva la costituzione del convenuto e, dunque, dichiarava inammissibile la domanda dallo stesso formulata nella suddetta udienza.
Inoltre, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, fissava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa l'udienza del 29.01.2025 ore 11,00
disponendo la trattazione scritta con deposito di note sino al giorno e ora di udienza.
Con ordinanza dell'11.02.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta. Ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, sussistano i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b),
della L. 898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Invero, rilevato che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati, per il periodo di tempo previsto dalla legge all'art. 3 n. 2 lett. b), della L. 898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, dalla data dell'udienza presidenziale, deve altresì escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa - quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento della ricorrente – deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Rilevato, inoltre, che il ricorso è stato ritualmente notificato in data 08.02.2024 al resistente e che la comparizione dello stesso all'udienza del 27.11.2024 non è stata né preceduta né seguita dalla formale costituzione del medesimo nel presente giudizio nelle modalità di cui all'art. 196 quater disp. att.
c.p.c., dichiara inammissibile la costituzione orale del resistente e la domanda dallo stesso formulata all'udienza del 27.11.2024.
La spese devono essere compensate così come richiesto da parte ricorrente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29.07.2017 in Capannori (LU) tra
– nata a [...] l'[...]- e - nato a [...] Parte_1 CP_1
(Albania) l'11.11.1982 - e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Capannori, nel registro degli atti di matrimonio al n. 14, parte I, Seria A, anno 2017; 2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
4) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 17.02.2025
Lucca, 28.02.2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1731/2024
promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Federica Bianchi)
RICORRENTE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE Contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c. conveniva in giudizio e chiedeva Parte_1 CP_1
pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Capannori (LU) il 29.07.2017,
trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capannori nel registro degli atti di matrimonio al n. 14, parte I, Seria A, anno 2017.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva che tra i coniugi vigeva il regime della separazione dei beni;
che dall'unione non erano nati figli;
che il 24.12.2022 aveva depositato dinanzi al Tribunale di Lucca ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi;
che all'udienza presidenziale tenutasi in data 05.04.2023 confermava di non volersi riconciliare ed insisteva nelle conclusioni rassegnate, mentre non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva CP_1
dichiarato contumace;
che, con sentenza n. 858 pubblicata il 27.07.2023, il Tribunale di Lucca
dichiarava la separazione personale dei coniugi e che tale sentenza era passata in giudicato il
23.04.2023; che dal giorno della separazione non vi era stato alcun segno di riconciliazione e i coniugi avevano continuato da allora a vivere separati;
che ricorrevano tutte le condizioni previste dalla legge per chiedere lo scioglimento del matrimonio;
che non era stato possibile depositare un ricorso congiunto, attesa l'irreperibilità del resistente, la cui residenza risultava essere presso la Casa
Comunale del Comune di Lucca;
Concludeva formulando le seguenti conclusioni: “Il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Capannori (Lu) il 29.7.2017 tra
la stessa ed sig. trascritto dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capannori CP_1
nel registro degli atti di matrimonio al n. 14 parte I Seria A anno 2017 con ordine all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Capannori di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei
registri dello stato civile del Comune. Il tutto a spese compensate”. All'udienza del 27.11.2024 era presente personalmente parte ricorrente, assistita dall'Avv. Federica
Bianchi, e compariva personalmente assistito dall'Avv. Conti, il quale dichiarava di CP_1
aver ricevuto mandato verbale un'ora prima dell'udienza e chiedeva un rinvio, in quanto il resistente assumeva di aver preso conoscenza degli atti solo negli ultimi giorni e, in via subordinata, chiedeva che venisse disposto l'assegno divorzile a carico della ricorrente per la somma mensile di euro 200,00,
in quanto il resistente era stato dichiarato fallito in data 08.02.2022 ed era privo di reddito e di fissa dimora.
Il resistente, inoltre, dichiarava che stava lavorando per mezza giornata con contratto in scadenza alla fine del mese.
L'Avvocato di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso e si opponeva al rinvio chiesto dal difensore di parte resistente, in quanto la domanda era stata formulata tardivamente e, dunque, era inammissibile, atteso che il ricorso risultava notificato entro i termini concessi dal Giudice e, in particolare, in data 08.02.2024.
Contestava, inoltre, nel merito la fondatezza della domanda, rilevando che il resistente era abile al lavoro e, ancorché dichiarato fallito, poteva reperire un'occupazione lavorativa come dipendente.
Con ordinanza, il Giudice, rilevato che il ricorso era stato ritualmente notificato in data 08.08.2024 a parte resistente, che si era costituita tardivamente in giudizio all'udienza del 27.11.2024, riteneva tardiva la costituzione del convenuto e, dunque, dichiarava inammissibile la domanda dallo stesso formulata nella suddetta udienza.
Inoltre, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, fissava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa l'udienza del 29.01.2025 ore 11,00
disponendo la trattazione scritta con deposito di note sino al giorno e ora di udienza.
Con ordinanza dell'11.02.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta. Ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, sussistano i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b),
della L. 898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Invero, rilevato che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati, per il periodo di tempo previsto dalla legge all'art. 3 n. 2 lett. b), della L. 898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, dalla data dell'udienza presidenziale, deve altresì escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa - quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento della ricorrente – deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Rilevato, inoltre, che il ricorso è stato ritualmente notificato in data 08.02.2024 al resistente e che la comparizione dello stesso all'udienza del 27.11.2024 non è stata né preceduta né seguita dalla formale costituzione del medesimo nel presente giudizio nelle modalità di cui all'art. 196 quater disp. att.
c.p.c., dichiara inammissibile la costituzione orale del resistente e la domanda dallo stesso formulata all'udienza del 27.11.2024.
La spese devono essere compensate così come richiesto da parte ricorrente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29.07.2017 in Capannori (LU) tra
– nata a [...] l'[...]- e - nato a [...] Parte_1 CP_1
(Albania) l'11.11.1982 - e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Capannori, nel registro degli atti di matrimonio al n. 14, parte I, Seria A, anno 2017; 2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
4) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 17.02.2025
Lucca, 28.02.2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli