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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1765/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 26 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240030272517000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7923/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Napoli la cartella di pagamento n. 07120240030272517000 di euro 1.007,04 per omesso pagamento della tassa di possesso per tre autoveicoli nell'anno 2018, sostenendone la nullità perché non gli erano stati notificati i precedenti avvisi di accertamento.
Si costituirono in giudizio la Regione Campania, che produsse la prova della notifica degli avvisi di accertamento, e l'AD, che eccepì la propria carenza di legittimazione passiva a resistere alle eccezioni che erano state sollevate.
Il contribuente, all'esito della costituzione delle controparti, presentò una memoria con la quale disconobbe le firme sulle ricevute delle raccomandate con le quali erano stati notificati gli avvisi, depositò copia di una denuncia presentata ai CC di Forio per la falsità delle firme, il certificato di residenza storico dal quale risulta che dal 21 gennaio 2020 risiedeva in Indirizzo_1 di Forio, indirizzo diverso da quello riportato sugli atti notificati, Indirizzo_2 di Forio.
La Corte in composizione monocratica con sentenza n. 19447 emessa all'udienza del 12.11.2024 e depositata il 30.12.2024 rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi € 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
I primi giudici, respinta la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione della vicenda penale scaturita dalla denuncia che aveva presentato il Ricorrente_1, ritennero che gli avvisi di accertamento fossero stati correttamente notificati a mezzo posta con consegna a persona qualificatasi come destinatario e che tra la data di notifica degli avvisi - n. 834080451641 il 20/09/2021, n. 834355522625 il 26/10/2021 e n.
834013537304 il 26/10/2021 – e quella di notifica della cartella – 18.3.2024 – non fosse decorso il termine di prescrizione.
Il Ricorrente_1 ha impugnato la decisione chiedendone la integrale riforma con vittoria di spese e loro distrazione al difensore anticipatario.
L'AD, costituitasi in giudizio, ha chiesto in via preliminare la sua estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto del ricorso con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e loro distrazione al difensore anticipatario.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è fondata la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dall'AD in quanto l'atto impugnato è stato emesso dall'agenzia per cui, anche se l'eccezione riguardava l'attività della Regione, correttamente è stata chiamata in giudizio.
Ritiene la Corte di dover affrontare in via preliminare una questione di diritto.
Con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria degli avvisi di accertamento prodotti da controparte, presupposti della cartella, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, cioè producendo memoria integrativa dei motivi atteso il mutare del thema decidendum, sol limitandosi a presentare in data 29 ottobre 2024 una memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, o nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del
05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv.
643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; Cass. Sez.V, Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a presentare l'1.10.2024 per l'udienza del 28.10.2024, una memoria di replica, di talché il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie degli avvisi di accertamento costituenti il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle in questione, comprovata dai documenti che la Regione aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria di replica ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione degli avvisi di accertamento, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
E, invero, l'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
Le notifiche, comunque, sono regolari.
Gli avvisi di accertamento furono notificati a mezzo del servizio postale e consegnati a persona che si qualificò come destinatario.
Non è necessario, come richiesto dal contribuente, acquisire gli originali delle ricevute, non avendo l'appellante indicato le ragioni per le quali dovrebbe dubitarsi della loro conformità agli originali;
il mero disconoscimento non impedisce la decisione del merito, come correttamente affermato dai primi giudici, giacché solo con la querela di falso poteva essere sospeso il giudizio.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che liquida in euro 300,00 oltre accessori
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1765/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 26 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240030272517000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7923/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Napoli la cartella di pagamento n. 07120240030272517000 di euro 1.007,04 per omesso pagamento della tassa di possesso per tre autoveicoli nell'anno 2018, sostenendone la nullità perché non gli erano stati notificati i precedenti avvisi di accertamento.
Si costituirono in giudizio la Regione Campania, che produsse la prova della notifica degli avvisi di accertamento, e l'AD, che eccepì la propria carenza di legittimazione passiva a resistere alle eccezioni che erano state sollevate.
Il contribuente, all'esito della costituzione delle controparti, presentò una memoria con la quale disconobbe le firme sulle ricevute delle raccomandate con le quali erano stati notificati gli avvisi, depositò copia di una denuncia presentata ai CC di Forio per la falsità delle firme, il certificato di residenza storico dal quale risulta che dal 21 gennaio 2020 risiedeva in Indirizzo_1 di Forio, indirizzo diverso da quello riportato sugli atti notificati, Indirizzo_2 di Forio.
La Corte in composizione monocratica con sentenza n. 19447 emessa all'udienza del 12.11.2024 e depositata il 30.12.2024 rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi € 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
I primi giudici, respinta la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione della vicenda penale scaturita dalla denuncia che aveva presentato il Ricorrente_1, ritennero che gli avvisi di accertamento fossero stati correttamente notificati a mezzo posta con consegna a persona qualificatasi come destinatario e che tra la data di notifica degli avvisi - n. 834080451641 il 20/09/2021, n. 834355522625 il 26/10/2021 e n.
834013537304 il 26/10/2021 – e quella di notifica della cartella – 18.3.2024 – non fosse decorso il termine di prescrizione.
Il Ricorrente_1 ha impugnato la decisione chiedendone la integrale riforma con vittoria di spese e loro distrazione al difensore anticipatario.
L'AD, costituitasi in giudizio, ha chiesto in via preliminare la sua estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto del ricorso con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e loro distrazione al difensore anticipatario.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è fondata la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dall'AD in quanto l'atto impugnato è stato emesso dall'agenzia per cui, anche se l'eccezione riguardava l'attività della Regione, correttamente è stata chiamata in giudizio.
Ritiene la Corte di dover affrontare in via preliminare una questione di diritto.
Con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria degli avvisi di accertamento prodotti da controparte, presupposti della cartella, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, cioè producendo memoria integrativa dei motivi atteso il mutare del thema decidendum, sol limitandosi a presentare in data 29 ottobre 2024 una memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, o nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del
05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv.
643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; Cass. Sez.V, Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a presentare l'1.10.2024 per l'udienza del 28.10.2024, una memoria di replica, di talché il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie degli avvisi di accertamento costituenti il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle in questione, comprovata dai documenti che la Regione aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria di replica ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione degli avvisi di accertamento, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
E, invero, l'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
Le notifiche, comunque, sono regolari.
Gli avvisi di accertamento furono notificati a mezzo del servizio postale e consegnati a persona che si qualificò come destinatario.
Non è necessario, come richiesto dal contribuente, acquisire gli originali delle ricevute, non avendo l'appellante indicato le ragioni per le quali dovrebbe dubitarsi della loro conformità agli originali;
il mero disconoscimento non impedisce la decisione del merito, come correttamente affermato dai primi giudici, giacché solo con la querela di falso poteva essere sospeso il giudizio.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che liquida in euro 300,00 oltre accessori