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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANDREA RE, Presidente
RICCOBENE US RE, Relatore
PETIX EMANUELA MARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1056/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
OL Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249004721418000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 1056/24 CC COLL
Con atto in data 19.07.2024 Nominativo_2, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate SS avverso l'intimazione di pagamento N°
29220249004721418, notificata in data 21.05.2024, del complessivo importo di € 381.682,57, limitatamente ai crediti di cui alle sottoelencate cartelle:
29220120017271990000 asseritamente notificata il 09.02.2013
29220160010024386000 asseritamente notificata il 10.02.2017
29220160010024487000 asseritamente notificata il 10.02.2017
29220170000005643000 asseritamente notificata il 02.03.2017
29220170002657153000 asseritamente notificata il 08.05.2017
29220170007670863000 asseritamente notificata il 31.01.2018
29220180000765390000 asseritamente notificata il 12.03.2018
29220180000765491000 asseritamente notificata il 12.03.2018
29220180002351852000 asseritamente notificata il 03.05.2018
29220180004350847000 asseritamente notificata il 21.07.2018
29220180008037990000 asseritamente notificata il 31.12.2018
29220190000767292000 asseritamente notificata il 23003.2019
29220190000767300000 asseritamente notificata il 23.03.2019
29220190001011827001 asseritamente notificata il 23.03.2019
29220190002974733000 asseritamente notificata il 20.05.2019
29220190004605364000 asseritamente notificata il 21.09.2019
29220190006672590000 asseritamente notificata il 16.01.2020
29220190007943357000 asseritamente notificata il 24.01.2020
29220220009301712000 asseritamente notificata il 25.01.2023
29220220011807452000 asseritamente notificata il 12.12.2022
29220220012196941001 asseritamente notificata il 12.12.2022
29220230003340488000 asseritamente notificata il 21.04.2023 TYQ01C101240/2012
TYQ01C500831/2016
TYQ01C500833/2016
TYQ01C500834/2016
TYQ01B200609/2017
TYQIPRN001362018
250TXRM000001
250TXRM00416.
In data 12.08.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) L'illegittimità dell'atto impugnato, in violazione dell'art.1, comma 240 della Legge N°197/2022, avendo il ricorrente presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma da
231 a 252 della Legge N°197/2022.
2) La nullità dell'atto impugnato per difformità dal modello normativamente previsto e per violazione dell'art.50 del D.P.R. N°602/73 e dell'art. 7, comma 2 della Legge N°212/2000.
3) La nullità dell'atto impugnato per violazione degli artt.3 della Legge N°241/1990 e 7 della Legge M°
212/2000, per omessa allegazione degli atti prodromici ed omessa indicazione del prospetto degli interessi.
4) La nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 della Legge N°212/200, conseguente alla mancata indicazione dell'ufficio presso cui ottenere informazioni e dell'organo presso cui presentare richiesta di riesame e dell'organo giurisdizionale presso cui potere impugnare l'atto.
5) La nullità dell'atto impugnato derivata alla nullità della notifica degli atti prodromici e la non debenza dei tributi, per intervenuta prescrizione e decadenza dal potere di riscossione.
6) La non debenza degli interessi e delle sanzioni per intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
In data 13.09.2024 l'Agenzia delle Entrate SS, rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_3, depositava controdeduzioni con le quali contestava le eccezioni di parte ricorrente;
insisteva nella legittimità dell'atto impugnato e chiedeva il rigetto del ricorso, la condanna alle spese e la trattazione in pubblica udienza.
In data 29.01.2026 il ricorrente depositava memoria con la quale chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione, per difetto di procura, rilasciata da Nominativo_3, non autorizzato a conferire mandati;
insisteva nella mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, nonché nell'intervenuta prescrizione dei crediti, nelle richieste formulate nel ricorso introduttivo, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
In data 30.01.2026 l'Agenzia delle Entrate SS depositava memoria con la quale insisteva nella legittimità del potere di rappresentanza di Nominativo_3 e nella piena conoscenza della pretesa da parte del ricorrente, avendo presentato istanza di rottamazione.
Depositava copia della procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre precisare che nella fattispecie in esame non viene eccepita l'inesistenza della procura nell'atto di costituzione dell'Agenzia delle Entrate SS, ma un vizio della procura, che ne comporterebbe la nullità.
L'art.182, comma 2 del codice di procedura civile, come modificato dal D.Lgs. 10.10.2022, N°149, dispone che “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
La parte resistente, prima dell'udienza di trattazione, ha prodotto in giudizio copia della procura generale rilasciata dal proprio legale rappresentante al Dott. Nominativo_3, che lo autorizza al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa in giudizio. Ragione per cui l'Agenzia delle Entrate
SS è legittimamente costituita.
In primo luogo ritiene questo Giudice di dover procedere all'esame delle eccezioni afferenti la nullità dell'atto impugnato, per mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione dei crediti e decadenza dal potere di riscossione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio copia della ricevuta di consegna mediante pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 29276202400000257000, eseguita in data 23.04.2024, comprendente crediti di cui alle cartelle di pagamento 29220220009301712000,
29220220011807452000, 29220220012196941001, 29220230003340488000, 29220230003994223000, dando prova che il ricorrente era a conoscenza dell'esistenza delle suddette cartelle di pagamento;
ha prodotto copia della ricevuta di consegna mediante pec dell'intimazione di pagamento n.29220229002424352000, eseguita in data 17.10.2022, comprendente crediti di cui alla cartella di pagamento 29220120017271990000, dando prova che il ricorrente era a conoscenza della stessa;
ha prodotto copia della ricevuta di consegna mediante pec dell'intimazione di pagamento n.
29220229003087581000, eseguita in data 12.12.2022, comprendente crediti di cui alle cartelle di pagamento 29220160010024386000, 29220160010024487000, 29220170000005643000,
29220170002657153000, 29220170007670863000, 29220180000765390000, 29220180000765491000,
29220180002351852000, 29220180004350847000, 29220180008037990000, 29220190000767292000,
29220190000767300000, 29220190001011827001, 29220190002974733000, 29220190004605364000,
29220190006672590000, 29220190007943357000, TYQ01C101240/2012, TYQ01C500831/2016,
TYQ01C500833/2016, TYQ01C500834/2016, TYQ01B200609/2017, TYQIPRN001362018,
250TXRM000001, 250TXRM00416, dando prova che il ricorrente era a conoscenza dell'esistenza dei suddetti atti.
Pertanto, a giudizio della Corte, la notifica delle cartelle di pagamento è regolarmente avvenuta.
Essendo avvenuta la notificazione della predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della predetta intimazione di pagamento, rispettivamente in data 23.04.2024 e in data 12.12.2022, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è intervenuta alcuna prescrizione né dei tributi pretesi, né degli interessi, né delle sanzioni.
In ordine al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, va osservato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata redatta sul modello già approvato con decreto del Ministero delle finanze e per consolidata giurisprudenza, qualora il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa. (Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058, 28772 del
2021, Ord. n.21065/2022). Inoltre, non sussiste alcuna violazione delle norme attinenti il difetto di motivazione dell'atto impugnato, stante che esso fa esplicito riferimento alle sottese cartelle ed avvisi di accertamento, già noti al contribuente;
ragione per cui non necessitava alcuna allegazione degli stessi all'atto impugnato, né l'indicazione dell'ufficio presso cui ottenere informazioni e dell'organo presso cui presentare richiesta di riesame e dell'organo giurisdizionale presso cui potere impugnare l'atto, essendo già riportato negli atti prodromici noti al contribuente.
In ordine al primo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha prodotto in giudizio copia delle comunicazioni di accoglimento delle istanze di definizione agevolata di molteplici cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma da 231 a 252 della Legge N°197/2022, il quale prevedeva che il pagamento delle relative somme doveva essere effettuato in unica soluzione entro il 31.10.2023, ovvero in massimo 18 rate, secondo le scadenze fissate dall'agente della riscossione.
Il comma 244 dell'art.1 della citata Legge N°197/2022 dispone che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Nel caso di specie il ricorrente non ha provato l'avvenuto pagamento di alcuna delle rate per usufruire della definizione agevolata e quindi, che non ha prodotto effetti. Pertanto la pretesa dell'Agente della riscossione è legittima.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Poiché le spese di giudizio seguono la soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate SS, che si liquidano in € 5.811,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate SS, che liquida in € 5.811,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
TA, 09.02.2026
L'ESTENSORE: IU Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Andrea Catalano (Firmato digitalmente) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29220230003994223000 asseritamente notificata il 15.05.2023
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANDREA RE, Presidente
RICCOBENE US RE, Relatore
PETIX EMANUELA MARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1056/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
OL Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249004721418000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 1056/24 CC COLL
Con atto in data 19.07.2024 Nominativo_2, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate SS avverso l'intimazione di pagamento N°
29220249004721418, notificata in data 21.05.2024, del complessivo importo di € 381.682,57, limitatamente ai crediti di cui alle sottoelencate cartelle:
29220120017271990000 asseritamente notificata il 09.02.2013
29220160010024386000 asseritamente notificata il 10.02.2017
29220160010024487000 asseritamente notificata il 10.02.2017
29220170000005643000 asseritamente notificata il 02.03.2017
29220170002657153000 asseritamente notificata il 08.05.2017
29220170007670863000 asseritamente notificata il 31.01.2018
29220180000765390000 asseritamente notificata il 12.03.2018
29220180000765491000 asseritamente notificata il 12.03.2018
29220180002351852000 asseritamente notificata il 03.05.2018
29220180004350847000 asseritamente notificata il 21.07.2018
29220180008037990000 asseritamente notificata il 31.12.2018
29220190000767292000 asseritamente notificata il 23003.2019
29220190000767300000 asseritamente notificata il 23.03.2019
29220190001011827001 asseritamente notificata il 23.03.2019
29220190002974733000 asseritamente notificata il 20.05.2019
29220190004605364000 asseritamente notificata il 21.09.2019
29220190006672590000 asseritamente notificata il 16.01.2020
29220190007943357000 asseritamente notificata il 24.01.2020
29220220009301712000 asseritamente notificata il 25.01.2023
29220220011807452000 asseritamente notificata il 12.12.2022
29220220012196941001 asseritamente notificata il 12.12.2022
29220230003340488000 asseritamente notificata il 21.04.2023 TYQ01C101240/2012
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250TXRM000001
250TXRM00416.
In data 12.08.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) L'illegittimità dell'atto impugnato, in violazione dell'art.1, comma 240 della Legge N°197/2022, avendo il ricorrente presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma da
231 a 252 della Legge N°197/2022.
2) La nullità dell'atto impugnato per difformità dal modello normativamente previsto e per violazione dell'art.50 del D.P.R. N°602/73 e dell'art. 7, comma 2 della Legge N°212/2000.
3) La nullità dell'atto impugnato per violazione degli artt.3 della Legge N°241/1990 e 7 della Legge M°
212/2000, per omessa allegazione degli atti prodromici ed omessa indicazione del prospetto degli interessi.
4) La nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 della Legge N°212/200, conseguente alla mancata indicazione dell'ufficio presso cui ottenere informazioni e dell'organo presso cui presentare richiesta di riesame e dell'organo giurisdizionale presso cui potere impugnare l'atto.
5) La nullità dell'atto impugnato derivata alla nullità della notifica degli atti prodromici e la non debenza dei tributi, per intervenuta prescrizione e decadenza dal potere di riscossione.
6) La non debenza degli interessi e delle sanzioni per intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
In data 13.09.2024 l'Agenzia delle Entrate SS, rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_3, depositava controdeduzioni con le quali contestava le eccezioni di parte ricorrente;
insisteva nella legittimità dell'atto impugnato e chiedeva il rigetto del ricorso, la condanna alle spese e la trattazione in pubblica udienza.
In data 29.01.2026 il ricorrente depositava memoria con la quale chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione, per difetto di procura, rilasciata da Nominativo_3, non autorizzato a conferire mandati;
insisteva nella mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, nonché nell'intervenuta prescrizione dei crediti, nelle richieste formulate nel ricorso introduttivo, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
In data 30.01.2026 l'Agenzia delle Entrate SS depositava memoria con la quale insisteva nella legittimità del potere di rappresentanza di Nominativo_3 e nella piena conoscenza della pretesa da parte del ricorrente, avendo presentato istanza di rottamazione.
Depositava copia della procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre precisare che nella fattispecie in esame non viene eccepita l'inesistenza della procura nell'atto di costituzione dell'Agenzia delle Entrate SS, ma un vizio della procura, che ne comporterebbe la nullità.
L'art.182, comma 2 del codice di procedura civile, come modificato dal D.Lgs. 10.10.2022, N°149, dispone che “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
La parte resistente, prima dell'udienza di trattazione, ha prodotto in giudizio copia della procura generale rilasciata dal proprio legale rappresentante al Dott. Nominativo_3, che lo autorizza al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa in giudizio. Ragione per cui l'Agenzia delle Entrate
SS è legittimamente costituita.
In primo luogo ritiene questo Giudice di dover procedere all'esame delle eccezioni afferenti la nullità dell'atto impugnato, per mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione dei crediti e decadenza dal potere di riscossione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio copia della ricevuta di consegna mediante pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 29276202400000257000, eseguita in data 23.04.2024, comprendente crediti di cui alle cartelle di pagamento 29220220009301712000,
29220220011807452000, 29220220012196941001, 29220230003340488000, 29220230003994223000, dando prova che il ricorrente era a conoscenza dell'esistenza delle suddette cartelle di pagamento;
ha prodotto copia della ricevuta di consegna mediante pec dell'intimazione di pagamento n.29220229002424352000, eseguita in data 17.10.2022, comprendente crediti di cui alla cartella di pagamento 29220120017271990000, dando prova che il ricorrente era a conoscenza della stessa;
ha prodotto copia della ricevuta di consegna mediante pec dell'intimazione di pagamento n.
29220229003087581000, eseguita in data 12.12.2022, comprendente crediti di cui alle cartelle di pagamento 29220160010024386000, 29220160010024487000, 29220170000005643000,
29220170002657153000, 29220170007670863000, 29220180000765390000, 29220180000765491000,
29220180002351852000, 29220180004350847000, 29220180008037990000, 29220190000767292000,
29220190000767300000, 29220190001011827001, 29220190002974733000, 29220190004605364000,
29220190006672590000, 29220190007943357000, TYQ01C101240/2012, TYQ01C500831/2016,
TYQ01C500833/2016, TYQ01C500834/2016, TYQ01B200609/2017, TYQIPRN001362018,
250TXRM000001, 250TXRM00416, dando prova che il ricorrente era a conoscenza dell'esistenza dei suddetti atti.
Pertanto, a giudizio della Corte, la notifica delle cartelle di pagamento è regolarmente avvenuta.
Essendo avvenuta la notificazione della predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della predetta intimazione di pagamento, rispettivamente in data 23.04.2024 e in data 12.12.2022, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è intervenuta alcuna prescrizione né dei tributi pretesi, né degli interessi, né delle sanzioni.
In ordine al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, va osservato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata redatta sul modello già approvato con decreto del Ministero delle finanze e per consolidata giurisprudenza, qualora il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa. (Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058, 28772 del
2021, Ord. n.21065/2022). Inoltre, non sussiste alcuna violazione delle norme attinenti il difetto di motivazione dell'atto impugnato, stante che esso fa esplicito riferimento alle sottese cartelle ed avvisi di accertamento, già noti al contribuente;
ragione per cui non necessitava alcuna allegazione degli stessi all'atto impugnato, né l'indicazione dell'ufficio presso cui ottenere informazioni e dell'organo presso cui presentare richiesta di riesame e dell'organo giurisdizionale presso cui potere impugnare l'atto, essendo già riportato negli atti prodromici noti al contribuente.
In ordine al primo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha prodotto in giudizio copia delle comunicazioni di accoglimento delle istanze di definizione agevolata di molteplici cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma da 231 a 252 della Legge N°197/2022, il quale prevedeva che il pagamento delle relative somme doveva essere effettuato in unica soluzione entro il 31.10.2023, ovvero in massimo 18 rate, secondo le scadenze fissate dall'agente della riscossione.
Il comma 244 dell'art.1 della citata Legge N°197/2022 dispone che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Nel caso di specie il ricorrente non ha provato l'avvenuto pagamento di alcuna delle rate per usufruire della definizione agevolata e quindi, che non ha prodotto effetti. Pertanto la pretesa dell'Agente della riscossione è legittima.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Poiché le spese di giudizio seguono la soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate SS, che si liquidano in € 5.811,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate SS, che liquida in € 5.811,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
TA, 09.02.2026
L'ESTENSORE: IU Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Andrea Catalano (Firmato digitalmente) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29220230003994223000 asseritamente notificata il 15.05.2023