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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- PRIMA SEZIONE CIVILE – riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa IA IA Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 371/2021 EL ruolo generale degli affari civili contenziosi ELl'anno
2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
(c.f.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.05.1976, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Striano alla via Caionche n. 39, presso lo studio ELl'Avv.to Lucia De Filippo, (c.f.
, che lo rappresenta e difende per procura allegata su foglio separato al C.F._2
ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-8277868; indirizzo di p.e.c.:
, parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio Email_1
a spese ELlo Stato giusta ELibera Prot. N.2021/33/GP emessa dal ConSIlio ELl'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata in data 11.12.2020
Ricorrente
E
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.07.1982, ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Scafati, al
Corso Trieste,196, presso lo studio ELl'avv.to Andrea Manzillo (c.f. che C.F._4
la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di comparsa
1 di costituzione e risposta (per le comunicazioni: fax n. 081-8633470; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
EN
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 terc.p.c. sostitutive ELl'udienza cartolare EL 17.6.2024 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Ricorrente: “nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, e insta per l'accoglimento ELle seguenti
CONCLUSIONI: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torre Annunziata: 1) Pronunciare la Separazione personale dei coniugi con addebito alla SI.ra per grave violazione degli Controparte_1
obblighi scaturenti dal matrimonio ( infeELtà coniugale, abbandono EL tetto coniugale e violazione dei doveri morali e materiali), 2) confermare l'assegnazione ELla casa coniugale al ricorrente affinchè vi abiti unitamente al figlio maggiorenne non economicamente indipendente;
3) porre a carico ELla SI.ra , donna giovane, economicamente indipendente, Controparte_1
in buona salute ed incline al lavoro, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore EL figlio maggiorenne non economicamente indipendente per un ammontare Per_1
pari ad € 400,00 da versare al SI. entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a Parte_1
mezzo bonifico bancario, 4) riconoscere l'obbligo a carico ELla SI.ra di contribuire CP_1
nella misura EL 50 % alle spese straordinarie documentate e concordate sostenute dal
nell'interesse EL figlio maggiorenne non economicamente Parte_1 Per_1
indipendente. Chiede che la causa venga rimessa in decisone con la concessione di termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”
EN : “si riporta quanto argomentato, dedotto e richiesto in tutti gli scritti difensivi di parte, di cui si chiede l'accoglimento, ed ai fini di quanto consentito ex lege, si rassegnano le
2 seguenti CONCLUSIONI - Rigettare la domanda di addebito ELla separazione;
-Rigettare la domanda di assegno di mantenimento a carico ELla SI. ; - assegnare la Parte_2
casa coniugale al SI. ; -eliminare l'assegno di mantenimento e il 50% Parte_1
ELle spese straordinarie a carico ELla SI. ; -disporre che ciascuno dei Controparte_1
coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- disporre l'autorizzazione al rilascio dei passaporti. Si chiede pertanto che la causa sia rimessa in decisione con concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche”.
Il P.M., in data 20.6.2025 ha espresso parere favorevole al la separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso depositato in data 25.01.2021, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in NO il 02.04.2001 con e che dalla loro Controparte_1
unione erano nati due figli, in Sarno il 30.09.2001, e in San Gennaro Vesuviano Per_2 Per_3
il 14.02.2004, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge, di disporre in proprio favore l'assegnazione ELla casa coniugale per continuare ad abitarvi con i due figli, l'affido esclusivo EL figlio minore affetto da ritardo mentale, Per_3
di porre a carico ELla resistente un contributo al mantenimento dei figli di euro 400,00 mensili oltre al 60% ELle spese straordinarie loro relative, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
A fondamento ELla domanda allegava che il figlio a causa di un accertato ritardo Per_3
mentale, frequentava la scuola secondo un piano personalizato e percepiva l'indennità di frequenza di € 290,00 al mese;
che la casa familiare in NO alla via Sambuci n. 275 era di proprietà dei genitori EL ricorrente;
di lavorare occasionalmente come imbianchino, mentre la resistente aveva sempre lavorato come cassiera o barista con un reddito di 700-800 euro mensili;
di aver subito un intervento chirurgico per una grave neoplasia allo stomaco, che in data 22.09.2020 era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente ELla capacità lavorativa al 67% e che pendeva accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Nola per il riconoscimento ELl'assegno di invalidità; che la nel mese di ottobre si era CP_1
allontanata dall'abitazione familiare senza farvi più ritorno e senza dare più notizie di sé, salvo qualche video-chiamata con la figlia mentre non mostrava alcun interesse nei confronti EL Per_2
3 secondogenito il quale, al contrario, necessitava ELla presenza e ELle attenzioni ELla madre, soprattutto in vista ELle procedure amministrative necessarie per la scelta dei piani alternativi di apprendimento scolastico.; che nei sei mesi precedenti l'abbandono la aveva CP_1
cominciato a manifestare insofferenza e disagio rispetto ai doveri familiari e coniugali, ad assumere un comportamento freddo e distaccato nei confronti EL marito, al punto da rifiutare di condividere momenti di intimità, a rincasare sempre più tardi dopo la giornata di lavoro e, quando era in casa, ad isolarsi dal contesto familiare, preferendo comunicare attraverso i social, motivo questo di frequenti litigi tra i coniugi;
che sempre dai social emergeva che la CP_1
intrattenva una relazione ed una convivenza con un altro uomo, tale Persona_4
All'udienza EL 16.9.2021 (differita dal 15.04.2021 in ragione EL mancato perfezionamento
[...]
ELla notifica nei confronti ELla resistente), assente la il presidente in [...]
autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale al ricorrente, affidava il figlio ad entrambi i genitori con residenza presso il padre e disciplina EL regime Per_3
visite ELla madre, autorizzava il ricorrente, attesa la irreperibilità ELla madre da oltre un anno, al compimento di ogni atto necessario ai fini ELla tutela ELla salute EL figlio ivi Per_3
compresa la sottoscrizione di documenti, poneva a carico ELla un contributo per il CP_1
mantenimento EL figlio di euro 200,00 mensili, da rivalutare annualmente in base gli Per_3
indici Istat, oltre al 50% ELle spese straordinarie per lo stesso occorrenti;
rimetteva quindi le parti dinanzi all'istruttore all'udienza EL 17.1.2022, assegnando i termini per la notifica ELl'ordinanza a controparte e per il deposito di memoria integrativa da parte EL ricorrente e di comparsa di costituzione da parte ELla resistente.
1.3- Notificata alla resistente in data 12.10.2021 l'ordinanza presidenziale e, depositata dal ricorrente, in data 29.11.2021 memoria integrativa con cui ribadiva le precedenti richieste, con comparsa depositata in data 15.01.2022 si costituiva tardivamente in giudizio Controparte_1
la quale eccepiva in via preliminare la nullità ELla notifica EL ricorso e EL decreto di udienza, adducendo che il ricorrente era a conoscenza ELl'effettivo domicilio ELl'esponente presso i genitori e, pertanto, chiedeva la revoca e modifica dei provvedimenti urgenti adottati dal
Presidente; nel merito, la resistente deduceva di aver abbandonato il tetto coniugale a causa ELl'aggressività EL marito che, nel corso EL tempo, aveva minato l'affectio coniugalis 4 unitamente alle incompatibilità caratteriali dei coniugi;
allegava che era stato proprio il a minacciarla e a cacciarla dall'abitazione, negandole di avere rapporti con i figli;
Parte_1
che il nucleo familiare era già stato attenzionato dai SS di NO per un percorso familiare, interrotto dal ricorrente a causa ELla separazione di fatto.
La adduceva, inoltre, di voler riprendere il rapporto con i figli, in particolare con il CP_1
secondogenito negava di aver intrattenuto una relazione sentimentale con un altro Per_3
uomo (a riguardo, precisava che era solo un amico che aveva offerto supporto Persona_5
alla resistente in un momento di sofferenza), e confermava di aver lavorato in passato come barista, ma di aver smesso a causa ELla pandemia da Covid 19; infine la resistene non si opponeva alla domanda di separazione, all'assegnazione ELla casa coniugale al ricorrente, all'affido condiviso EL figlio minore con collocazione presso il padre e Per_3
regolamentazione EL regime di visita ELla madre tramite supporto dei competenti servizi sociali, chiedeva darsi atto ELl'autosufficienza economica dei coniugi, vinte le spese con attribuzione al difensore antistatario.
1.4- Nel corso EL giudizio l'istruttore con ordinanza in data 9.8.2022 rigettava l'eccezione di nullità ELla notifica EL ricorso sollevata dalla resistente (mancando la prova ELla conoscenza in capo al ELla stabile dimora ELla presso l'abitazione dei propri Parte_1 CP_1
genitori) nonché le richieste ELla medesima resistente di modifica ELl'ordinanza presidenziale
(in specie previsione di incontri protetti tra madre e figli e revoca EL contributo posto a caroco ELla resistente per il mantenimento EL figlio , revocava le disposizioni relative Per_3
all'affidamento, alla collocazione ed al diritto di visita EL figlio poiché divenuto nelle Per_3
more maggiorenne ed assegnava alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6 cpc.; quindi, con ordinanza in data 1.8.2023 chiedeva informazioni ai S.S. di NO in ordine alle condizioni di salute neuro-psichiche EL figlio dei coniugi al fine di verificare se lo Per_3
stesso fosse o meno in condizioni di handicap grave, come tale destinatario degli obblighi di cura e asssitenza da parte di entrambi i genitori, ammetteva la prova per testi articolata dalle parti , sollecitava il deposito di documentazione reddituale e patrimoniale dei coniugi nonché relativa ai redditi eventualmente percepiti dal figlo assunta la prova testimoniale, acquisita la Per_3
relazione dei Servizi Sociali e la documentazione reddituale richiesta alle parti, con ordinanza in 5 dara 15.3.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 15.3.2025.
2.1- La domanda di separazione giudiziale dei coniugi è fondata e va pertanto accolta. Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce ELle allegazioni ELle parti, ELla gravità ELle accuse reciprocamente rivoltesi dai coniugi e EL loro comportamento processuale (e in specie ELla mancata conciliazione innanzi al Presidente EL Tribunale), oltre che EL tempo ormai decorso dall'inizio ELla separazione di fatto, asseritamente risalente al mese di ottobre 2020, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi ELlo stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- Va invece disattesa, poiché non provata nel suo fondamento, la domanda di addebito ELla separazione proposta dal ricorrente.
Al riguardo si rammenta, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 11922 EL 22.05.2009 e Cass. Civ., Sez. I, n. 2445 EL 9.02.2015), condiviso dal Tribunale, che la dichiarazione di addebito ELla separazione postula la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile, esclusivamente, al comportamento - volontariamente e consapevolmente - contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi ELl'intollerabilità ELla ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento ELla prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente EL fallimento ELla convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 14840 EL 27.06.2006).
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità ELla separazione occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente ELla separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità ELla convivenza. In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione EL fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con
6 efficacia disgregante, sulla vita coniugale, tenuto conto ELle modalità e frequenza dei fatti, EL tipo di ambiente in cui sono accaduti e ELla sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza ELla Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione ELla crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità ELla convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento ELla prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa EL fallimento ELla convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito"(Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392; Cass. Civ. sez.VI n.
14591 EL 28.5.2019).
L'inosservanza ELl'obbligo di feELtà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità ELla prosecuzione ELla convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito ELla separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva EL comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infeELtà
e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. (Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2021 n. 30497).
Va altresì rammentato che il volontario abbandono EL domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione EL dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito ELla separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento ELl'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione ELla convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto
(Cass. civ., sez. VI, 15 gennaio 2020, n. 648).
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto l'addebito ELla separazione alla moglie adducendo che ella ad ottobre EL 2020 si era improvvisamente allontanata dalla casa familiare senza farvi
7 più ritorno e che negli ultimi mesi di convivenza coniugale aveva assunto un atteggiamento sempre più freddo e distaccato nei confronti EL coniuge, rifiutandosi di condividere con lo stesso momenti di intimità, aveva preso a rincasare sempre più tardi e a disinteressarsi EL nucleo familiare;
aveva inoltre intrattenuto una relazione extra coniugale con tale con Persona_5
il quale era stata vista allontanarsi a bordo di una mercedes bianca e che, quando era stata scoperta, la stessa aveva negato ogni cosa fino ad appellare il ricorrente come un malato di mente e visionario, salvo poi abbandonare figli e marito andando via di casa.
Ebbene, le condotte ascritte dal ricorrente alla moglie, in specie quelle precedenti l'allontanamento ELla stessa dalla casa familiare e la relazione extraconiugale non hanno trovato adeguato riscontro probatorio atteso che l'unico teste escusso (il fratello EL ricorrente
), pur dichiarando di abitare nello stesso stabile in cui era ubicata la casa Testimone_1
familiare, nulla ha saputo riferire in merito alla condotta ELla precedente CP_1
l'abbandono ELla casa familiare, ha confermato ma solo per quanto riferitogli dallo stesso ricorrente, il rifiuto ELla sempre nello stesso periodo, di rapporti intimi con il CP_1
marito, ha confermato la circostanza, peraltro pacifica, ELl'allontanamento ELla CP_1
dalla casa familiare, ma non ha saputo indicarne le modalità e le ragioni, avendone avuto notizia dal fratello a distanza di giorni apprendendo da lui che era andata via in quanto “non lo amava più” e anche con riferimento alla relazione extraconiugale attribuita alla ha riferito CP_1
di aver appreso sempre dal ricorrente che questi tramite i figli aveva scoperto tale relazione vedendo foto postate su FB e Instagram, salvo poi aggiungere che dopo qualche tempo dall'allontanamento aveva visto la per strada in compagnia di un uomo. Per contro, CP_1
i testi indicati dalla (la sorella ed il fratello CP_1 Parte_3 Tes_2
, hanno concordemente dichiarato che la sorella era stata cacciata di casa dal marito
[...]
dopo avergli detto che non lo amava più , circostanza riferita alla sorella dalla resistente Pt_3
che l'aveva chiamata al telefono e che la teste aveva raggiunto a casa dei genitori dove lei si era da subito recata, ed al fratello dai genitori, con cui egli convive e che la resistente Tes_2
aveva chiamato al telefono per metterli al corrente che si stava recando da loro a piedi.
Il testimoniale acquisito, dunque, non ha dato adeguato riscontro alle allegazioni EL ricorrente in merito alla violazione da parte ELla resistente dei doveri nascenti dal matrimonio ed alla 8 efficienza causale di tale violazione nella genesi ELla crisi coniugale, essendo emerso, piuttosto, che l'allontanamento ELla dalla casa familiare (di sua volontà o per volontà EL CP_1
marito) è certamente intervenuto in un momento di crisi profonda EL rapporto coniugale, di fatto confermata da tutti i testi concordi nel riferire che i coniugi si erano separati quando la aveva comunicato al coniuge di non amarlo più, mentre non si è avuto adeguato CP_1
riscontro ELla ascrivibilità ELla crisi (e EL mutato atteggiamento affettivo ELla resistente) ad una relazione extraconiugale dalla intrapresa in costanza di convivenza con il CP_1
. Parte_1
4.- In ordine, poi, alle statuizioni di carattere accessorio, deve in primo luogo darsi atto ELla maggiore età di entrambi i figli, ELla cessazione ELla convivenza ELla figlia con il padre, Per_2
pacificamente emersa dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi, zii paterni e materni ELla ragazza,
i quali hanno confermato che la stessa vive per proprio conto con il fidanzato, nonché ELla insussistenza di una condizione di handicap grave EL figlio . A tale ultimo Persona_6
riguardo si osserva che dalla documentazione medica prodotta ed allegata alla relazione dei
Servizi Sociali di NO, emerge che il ragazzo è affetto da ritardo mentale di grado medio secondario a disturbo misto ELl'apprendimento, disturbo per cui, in passato, ha seguito dei percorsi terapeutici presso il centro Berger di Brusciano (NA) e conseguito l'indennità di frequenza di euro 290,00 mensili.
Ciò posto, in conformità al prevalente orientamento ELla giurisprudenza di legittimità, nulla va dunque disposto in ordine all'affidamento, esclusivo o condiviso, EL predetto figlio, venendo meno con la maggiore età la presunzione di incapacità (come pure la responsabilità dei genitori)
e non essendo automatica la mancanza di capacità di agire EL figlio maggiorenne portatore di handicap, che deve essere accertata eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno (cfr. Cass. 24.7.2012 n. 12977).
L'art. 337 septies, secondo comma, c.c. dispone che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori” e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di separazione giudiziale dei coniugi - cui va senz'altro equiparata l'ipotesi di cessazione degli effetti civili o di scioglimento EL matrimonio - per i figli maggiorenni che si trovino in tale condizione, trovano applicazione le 9 ulteriori disposizioni previste in favore dei figli minori, quali quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione ELla casa coniugale (Cass.
12977/2012 citata;
v. anche Trib. di Potenza 12.1.2016 secondo cui “l'obbligo di prendersi cura EL figlio … - consistente nel dovere di apprestare quel complesso di attenzioni, di premura e di atti di assistenza ed ausilio di cui il figlio non ancora maggiorenne necessita per vivere la propria quotidianità – deve ancor più ipotizzarsi (grazie all'introduzione nell' ordinamento ELl'ormai abrogato art. 155 quinquies c.c. ed ora ELl'art. 337 sep-ties, co.2 c.c.) se esso è dettato in favore EL figlio maggiorenne portatore di patologia invalidante, specie nel caso di infermità totale, riguardante sia la sfera psichica che la sfera fisica”).
Nel caso di specie, atteso il mancato riscontro di siffatta condizione nel figlio dei coniugi
, nulla va dunque disposto in ordine al diritto di visita ed agli altri obblighi Persona_6
gravanti sul genitore non convivente con detto figlio.
Va, per contro, accolta la domanda EL (peraltro non contestata dalla Parte_1 CP_1
di assegnazione in proprio favore ELla casa familiare, sita in NO, alla via Sambuci
n.275, di proprietà ELla sua famiglia, in cui lo stesso ha continuato ad abitare con il predetto figlio, per quanto detto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
5.- Va poi esaminata la domanda EL diretta ad otterere dalla un Parte_1 Pt_2
contributo per il mantenimento EL figlio maggiorenne non autosufficiente, domanda Per_3
cui la resistente ha resistito chiedendo al tribunale di revocare l'obbligo posto a suo carico dall'ordinanza presidenziale di concorrere al mantenimento EL predetto figlio mediante il versamento in favore EL di un assegno mensile di euro 200,00 e EL 50% ELle Parte_1
spese straordinarie sostenute per detto figlio e quindi di rigettare la corrispondente pretesa EL ricorrente. Al riguardo la ha dedotto di vivere presso i propri genitori e di essere CP_1
disoccupata, documentando redditi esenti percepiti nel 2021 pari a circa euro 400,00, ma omettendo il deposito di documentazione reddituale per gli anni successivi.
Con riferimento al mantenimento ELla prole maggiorenne si ricorda che l'art. 337 septies c.c. prevede che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
10 In giurisprudenza è consolidato il principio secondo il quale “L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento ELla maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria ELla cessazione ELl'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato ELlo stesso” (Cass. civ., sent. n. 19589 EL 26-9-2011; conf. Cass. civ., ord. n. 21752 EL 15-7/9-
10-2020).
La norma centrale sui diritti EL figlio, che correlativamente definisce anche i doveri dei genitori,
è l'art. 315 bis c.c. introdotto dalla legge di riforma ELla filiazione 10 dicembre 2012 n.
219/2012, che non distingue tra i diritti EL figlio maggiorenne e EL figlio minorenne se non al comma terzo, per il diritto di ascolto, proprio solo EL figlio minorenne perché quest'ultimo non ha la capacità di agire e attraverso l'ascolto è comunque ammesso ad esprimere la propria opinione e le proprie eSIenze sulle questioni che lo riguardano;
analogamente, né l'art. 316 né
l'art. 316 bis c.c., distinguono tra figli minorenni e figli maggiorenni.
Al principio di autoresponsabilità EL figlio, che obbliga questi a non abusare EL suo diritto, si contrappone il principio di responsabilità genitoriale, che obbliga al mantenimento EL figlio a prescindere dalla qualificazione ELlo status (Corte Cost. 13 maggio 1998 n. 166); dal complesso ELle norme che regolano la filiazione, illuminate dalla disposizione contenuta nell'art. 30 ELla
Costituzione, emerge che il ruolo di supporto dei genitori, pur diversamente modulandosi al conseguimento ELla maggiore età, termina solo nel momento in cui il figlio si inserisce (o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta) in modo indipendente ed autonomo nella società. Per cui, il SInificato ELl'art. 337 septies c.c. non è quello di costituire ex novo il diritto al mantenimento EL figlio maggiorenne, bensì quello di prevedere al tempo stesso una causa di estinzione (l'indipendenza economica) dei doveri genitoriali che altrimenti si protraggono ex lege oltre la minore età, e le modalità con le quali questo dovere - ove non sussista la predetta causa di estinzione - può essere assolto nei confronti dei figli maggiorenni in caso di separazione, divorzio, ecc.. Conseguentemente, l'obbligo legale di mantenimento che grava sui genitori si estingue per effetto EL raggiungimento ELla indipendenza economica – o per effetto 11 ELla colpevole inerzia nell'inserimento EL mondo EL lavoro - e, come tutti i fatti estintivi, in base ai principi generali previsti in tema di riparto ELl'onere ELla prova, deve essere provato dal debitore, ovvero dal genitore obbligato, e non dal figlio o dal genitore presso il quale convive.
Ciò posto, poiché nella fattispecie in esame è pacifico e non contestato che il figlio Per_3
non è economicamente autosufficiente, in applicazione dei principi richiamati va dunque certamente confermato a carico ELla l'obbligo di concorrere al mantenimento di CP_1
detto figlio.
Nella determinazione di tale assegno occorre invero considerare che la ha una CP_1
specifica capacità lavorativa atteso che risulta pacificamente che nel corso ELla vita matrimoniale ella ha sempre lavorato come barista e cassiera e, dopo la separazione di fatto, risalente ad ottobre 2020, ha continuato a provvedere esclusivamente con le proprie risorse alle proprie necessità.
Tutto ciò considerato, avuto riguardo altresì all'età EL figlio (di soli 21 anni), alle eSIenza di vita personale, di formazione professionale e sociale ELlo stesso, alla condizione lavorativa e reddituale EL (esercente attività saltuaria di imbianchino, invalido a causa di gravi Parte_1
patologie, residente con il figlio in una casa di proprietà, percettore negli anni 2021, 2022 e 2023 EL reddito di cittadinanza per importi di euro 800,00) nonché all'interruzione dei rapporti tra la madre e il figlio ancora minore sin dll'epoca ELl'allontanamento ELla stessa dalla casa familiare, il Collegio ritiene congruo confermare in euro 200,00 mensili – da versare al entro il giorno cinque di ogni mese a decrrere da giugno 2025 e da Parte_1
rivalutare annualmente in base agli indici istat a decorrere da giugno 2026 - il contributo dovuto da per il mantenimento EL figlio maggiorenne non autosufficiente, Parte_4 Per_3
oltre al 50% ELle spese straordinarie per lo stesso occorrenti.
5.- La specialità EL presente giudizio e EL suo oggetto in uno all'esito ELla lite, che ha visto entrambe le parti reciprocamente soccombenti, giustificano la integrale compensazione ELle spese processuali.
P. Q. M.
12 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di e sulle domande riconvenzionali Parte_1 Controparte_1
proposte dalla così provvede: CP_1
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Na) il 27.05.1976, e nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile EL Comune di NO (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 6, parte I, serie A ELl'anno 2001);
c) rigetta la domanda di addebito ELla separazione proposta da;
Parte_1
d) dispone l'assegnazione in favore di ELla casa familiare sita in Parte_1
Poggiomsrino alla via Sambuci n. 275 perché continui ad abitarvi con il figio PE
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
[...]
e) pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese – a decorrere da giugno 2025 - quale contributo al mantenimento EL figlio l'assegno di euro 200,00, – da rivalutare annualmente in base agli indici Persona_6
ISTAT a decorrere da giugno 2026;
f) pone a carico di entrambi i genitori la metà ELle spese straordinarie per il figlio, purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
f) compensa integralmente tra le parti le spese EL presente giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conSIlio EL 23 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa IA IA
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