TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/11/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 779/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ON
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 779/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza dell'01.10.2025, vertente tra
, nato l'[...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via Vittorio Veneto, n. 150/A C.F._1
- 88900 Crotone – presso lo studio dell'avv. FICO ANNA MARIA (cod. fisc.
- pec: che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1
per mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in via Vittorio Veneto, n. C.F._3
150/A- 88900 Crotone – presso lo studio dell'avv. FICO ANNA MARIA (cod. fisc. - pec: che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende per mandato in calce al ricorso;
1 entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ., depositato il 07.07.2025,
e esponevano: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 28/08/1997, in Crotone, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 161 – parte II – Serie A – anno 1997;
- di aver avuto tre figli: , nata il [...], , nato il [...] Per_1 Per_2
(entrambi maggiorenni) e nato il [...] (minorenne); Per_3
- che con sentenza n. 875/2023 pronunciata in data 07.12.2023 (R.G. n. 1167/2023), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
- che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale.
Chiedevano pertanto che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- “Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_3
con abitazione e residenza principale presso la madre;
- La casa familiare sita in Crotone alla via Svezia n. 8 rimarrà assegnata al marito;
- il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Euro 150,00 oltre l'assegno di Euro 200,00 percepito a titolo di assegno per il nucleo familiare. Tali somme saranno versate anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese, a decorrere dal mese successivo della firma del presente ricorso;
2 - Le spese straordinarie già concordate dai coniugi saranno pagate da entrambi al
50 percento;
- I coniugi dichiarano di non avere alcuna pretesa da parte di ciascuno nei confronti dell'altro avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale
o comunque al vincolo matrimoniale.”
********
Con decreto del 17/07/2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice rel. e fissava l'udienza di comparizione, disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter cod. proc. civ.
Con ordinanza dell'01.10.2025, il giudice dava atto del tempestivo deposito delle note scritte con le quali le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano di omologare le condizioni sopra riportate.
Pertanto, visto il parere favorevole reso dal P.M. in data 25/07/2025, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
3 Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
, nato l'[...] a [...] e , nata il
[...] Parte_2
23/02/1977 a ON (KR), matrimonio celebrato con rito concordatario in data 28/08/1997, a Crotone - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 161 – parte II – Serie A – anno 1997 – come certificato in atti - ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 16/10/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ON
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 779/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza dell'01.10.2025, vertente tra
, nato l'[...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via Vittorio Veneto, n. 150/A C.F._1
- 88900 Crotone – presso lo studio dell'avv. FICO ANNA MARIA (cod. fisc.
- pec: che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1
per mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in via Vittorio Veneto, n. C.F._3
150/A- 88900 Crotone – presso lo studio dell'avv. FICO ANNA MARIA (cod. fisc. - pec: che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende per mandato in calce al ricorso;
1 entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ., depositato il 07.07.2025,
e esponevano: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 28/08/1997, in Crotone, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 161 – parte II – Serie A – anno 1997;
- di aver avuto tre figli: , nata il [...], , nato il [...] Per_1 Per_2
(entrambi maggiorenni) e nato il [...] (minorenne); Per_3
- che con sentenza n. 875/2023 pronunciata in data 07.12.2023 (R.G. n. 1167/2023), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
- che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale.
Chiedevano pertanto che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- “Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_3
con abitazione e residenza principale presso la madre;
- La casa familiare sita in Crotone alla via Svezia n. 8 rimarrà assegnata al marito;
- il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Euro 150,00 oltre l'assegno di Euro 200,00 percepito a titolo di assegno per il nucleo familiare. Tali somme saranno versate anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese, a decorrere dal mese successivo della firma del presente ricorso;
2 - Le spese straordinarie già concordate dai coniugi saranno pagate da entrambi al
50 percento;
- I coniugi dichiarano di non avere alcuna pretesa da parte di ciascuno nei confronti dell'altro avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale
o comunque al vincolo matrimoniale.”
********
Con decreto del 17/07/2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice rel. e fissava l'udienza di comparizione, disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter cod. proc. civ.
Con ordinanza dell'01.10.2025, il giudice dava atto del tempestivo deposito delle note scritte con le quali le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano di omologare le condizioni sopra riportate.
Pertanto, visto il parere favorevole reso dal P.M. in data 25/07/2025, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
3 Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
, nato l'[...] a [...] e , nata il
[...] Parte_2
23/02/1977 a ON (KR), matrimonio celebrato con rito concordatario in data 28/08/1997, a Crotone - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 161 – parte II – Serie A – anno 1997 – come certificato in atti - ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 16/10/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
4