Versione
18 agosto 1977
18 agosto 1977
Art. 5.
I redditi di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 , per l'assegnazione degli alloggi realizzati da parte di cooperative edilizie in forza del predetto decreto-legge o di leggi precedenti, sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello dell'assegnazione dell'alloggio.
Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese di costruzione e loro consorzi i redditi sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello della richiesta all'ufficio del genio civile del riconoscimento del possesso dei requisiti a norma delle vigenti disposizioni di legge.
I redditi di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 , per l'assegnazione degli alloggi realizzati da parte di cooperative edilizie in forza del predetto decreto-legge o di leggi precedenti, sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello dell'assegnazione dell'alloggio.
Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese di costruzione e loro consorzi i redditi sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello della richiesta all'ufficio del genio civile del riconoscimento del possesso dei requisiti a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Roma, sentenza 08/05/2023, n. 6845Provvedimento: […] Per tale ragione, diviene scrutinabile la domanda di rilascio del bene proposta dagli attori a mente dell'art. 2037 c.c., conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (si veda sul punto Cass. 28.10.2015, n. 21930: “Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di disporre il rilascio di un immobile per finita locazione, il giudice può rilevare la nullità del contratto, in quanto avente ad oggetto un alloggio di edilizia residenziale pubblica e stipulato in violazione dell'art. 26, comma 5, della legge n. 513 del 1977, ma, al tempo stesso, attribuire all'attore il bene della vita domandato, sul rilievo della carenza di un titolo giustificativo del godimento dello stesso da parte del convenuto,Leggi di più...
- sfratto per morosità·
- acquisizione abusiva terreno·
- impossibilità dell'oggetto·
- ripetizione indebito·
- ordine pubblico·
- azione personale di restituzione·
- contratto di locazione nullo·
- indennità di occupazione·
- carenza di legittimazione attiva·
- art. 2037 c.c.