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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 953/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
GI EL, GI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2929/2020 depositato il 07/05/2020
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. in Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5544/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 29/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 226341 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sentenza N. 5544/19, emessa in data 01/10/2019, depositata il 29/10/2019, la Commissione Tributaria
Provinciale di Messina ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento relativa l'intimazione di pagamento TIA N. 226341/16 relativa agli anni agli anni 2008- 2009, sul presupposto dell'omessa notifica delle fatture e nonché per difetto di motivazione. Ritenendo errata la sentenza sopraindicata, l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione ha proposto appello chiedendo la sua riforma, deducendo la nullità della sentenza per errore in judicando sotto il profilo dell'errata valutazione della prova in ordine alla presenza di idonea documentazione attestante la validità della pretesa impositiva. Ha concluso per la riforma della sentenza. Parte appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(In ordine ai motivi formulati dall'appellante, la Corte osserva.
La sentenza impugnata è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto. La TIA è un tributo locale che si struttura come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento dello stesso in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi.
Alla base del detto tributo, quindi, vi sono obbligazioni periodiche o di durata le quali sono sottoposte alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 codice civile : < generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi >>. Nel caso in esame, parte appellante non ha fornito idonea prova documentale della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
La sola produzione dell'avviso di notifica non indicante nemmeno per sintesi l'atto a cui si riferisce è da ritenersi nullo o inesistente ai fini della prova. Parte appellante nemmeno in appello ha prodotto copia del relativo atto. Pertanto, l'appello va rigettato. La non costituzione di parte appellata comporta nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi statuisce: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
GI EL, GI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2929/2020 depositato il 07/05/2020
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. in Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5544/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 29/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 226341 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sentenza N. 5544/19, emessa in data 01/10/2019, depositata il 29/10/2019, la Commissione Tributaria
Provinciale di Messina ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento relativa l'intimazione di pagamento TIA N. 226341/16 relativa agli anni agli anni 2008- 2009, sul presupposto dell'omessa notifica delle fatture e nonché per difetto di motivazione. Ritenendo errata la sentenza sopraindicata, l'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione ha proposto appello chiedendo la sua riforma, deducendo la nullità della sentenza per errore in judicando sotto il profilo dell'errata valutazione della prova in ordine alla presenza di idonea documentazione attestante la validità della pretesa impositiva. Ha concluso per la riforma della sentenza. Parte appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(In ordine ai motivi formulati dall'appellante, la Corte osserva.
La sentenza impugnata è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto. La TIA è un tributo locale che si struttura come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento dello stesso in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi.
Alla base del detto tributo, quindi, vi sono obbligazioni periodiche o di durata le quali sono sottoposte alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 codice civile : < generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi >>. Nel caso in esame, parte appellante non ha fornito idonea prova documentale della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
La sola produzione dell'avviso di notifica non indicante nemmeno per sintesi l'atto a cui si riferisce è da ritenersi nullo o inesistente ai fini della prova. Parte appellante nemmeno in appello ha prodotto copia del relativo atto. Pertanto, l'appello va rigettato. La non costituzione di parte appellata comporta nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi statuisce: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.