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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/07/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, previo deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Mario Chieffallo CP_1
Ricorrenti
e
Il , l' Controparte_2 Controparte_3
l' , sede di
[...] Controparte_4
rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Laura Marino, Funzionario CP_4 per l'area amministrativo, giuridico, legale e contabile, domiciliato ex lege in alla P.zza CP_4
Guidiccioni n. 2.
Resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.4.24 parte ricorrente rappresentava:
- di essere in possesso della Laurea in Management dello Sport e delle attività Motorie conseguita presso l'Università Telematica Pegaso in data 29.05.2020;
- di aver completato il proprio curriculum di studi universitario con il conseguimento dei 24 Cfu richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017 poiché hanno acquisito, all'esito di appositi percorsi formativi predisposti da Università autorizzate, i 24 Cfu nelle discipline psico-antro-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
-ciononostante il non consente al ricorrente di essere inserito nella prima fascia delle graduatorie CP_2
1 provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Ricorreva pertanto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un titolo idoneo alla partecipazione al concorso e, come tale, idoneo per l'inserimento nella seconda fascia delle GI e, conseguentemente, nella prima fascia delle GPS, e per l'effetto, ordinare al Controparte_5 di di inserirlo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima
[...] CP_4 fascia delle GPS del personale docente e/o nei rispettivi elenchi aggiuntivi per le classi di concorso A048 e
A049, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
- in via subordinata: ordinare al di di inserirlo, almeno, nella seconda Controparte_5 CP_4 fascia delle graduatorie di istituto del personale docente e/o nel relativo elenco aggiuntivo per le predette classi di concorso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
- Con vittoria di spese, compensi e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..”
Si costituiva il eccependo la carenza di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali della CP_2
PA convenuta in giudizio;
nel merito rilevava l'infondatezza dell'avversa pretesa, evidenziando che il semplice possesso della laurea e dei 24 CFU non può essere equiparato all'abilitazione all'insegnamento, data l'assenza di una norma, primaria o secondaria, che abbia disposto l'equiparazione o equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti, percorsi rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Deve, preliminarmente, accogliersi l'eccezione del in ordine al difetto di legittimazione passiva CP_2 delle articolazioni territoriali del , in quanto unico soggetto legittimato a rispondere in giudizio è il CP_6
, essendo gli altri Uffici/Ambiti convenuti mere articolazioni territoriali (in tal senso si veda la CP_6 costante giurisprudenza di legittimità riferita alla carenza di legittimazione passiva degli istituti scolastici, con la quale è sempre stata affermata l'esclusiva legittimazione in capo al : Cass. 21 marzo 2011 n. CP_6
6372, Cass. 15 ottobre 2010 n. 21276 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20521).
Allo stesso modo, si ricorda che poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l'
[...]
, la legittimazione di cui all'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 deve intendersi come Controparte_3 legittimazione processuale. Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali restano articolazioni periferiche del (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743), per cui unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio CP_6 rimane il CP_7
2
[...] Passando al merito, il ricorso è infondato e pertanto rigettato.
Questo Giudice si uniforma condividendo le motivazioni delle pronunce già espresse sulla questione e richiamate dal (Consiglio di Stato sent. n. 2264/2018, Consiglio di Stato ord. n. 585/2020, TAR CP_2
Lazio sent. n.10298/2020, TAR Lazio sent. n. 10231/2020, TAR Lazio sent. n. 9914/2020, TAR Lazio sent. n. 10829/2020, Trib. Livorno n. 2157/2020, Trib. Milano ord. n. 25953/2019, Trib. Grosseto sent. n.
79/2020. Si vedano altresì le più recenti sentenze Corte di Appello di Firenze n. 633/2021, Tribunale di
Firenze n. 24/2022).
L'art. 1, co. 110 L. 107/2015 ha espressamente previsto che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento…”.
Il Dlgs 59/2017, come modificato dalla legge 145/2018, prevede all'art. 5 che costituisca titolo di accesso al concorso alternativamente: “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso” oppure congiuntamente “laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” e 24 crediti formativi universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
L'art. 5, co. 1, del dlgs cit., riguarda i requisiti di accesso al concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica secondaria e non i requisiti di precedenza nelle supplenze, né le regole di conseguimento del titolo abilitativo. E' infatti evidente, proprio dall'utilizzo della disgiuntiva “oppure” (v. per l'appunto art. 5 comma 1 cit.), che i crediti universitari, i CFU conseguiti dopo la laurea magistrale, non sono ricompresi nella categoria dei titoli abilitanti, ma sono ad essi equiparati al limitato fine dell'accesso ai concorsi.
D'altro canto che l'abilitazione non coincida con il possesso del titolo di studio unito alla maturazione di 24
CCFU risulta altresì dal comma 4 ter dell'art. 5, che chiarisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. In sostanza chi ha partecipato al concorso in assenza di abilitazione specifica ma solo in quanto in possesso di 24 crediti formativi potrà comunque acquisire, se non vincitore del concorso, l'abilitazione e tanto a riprova che i requisiti di accesso al concorso non si identificano con l'abilitazione.
Il presupposto da cui muove il ragionamento attoreo, per cui l'identificazione legislativa tra l'abilitazione e il possesso di 24 CFU ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali consente alla ricorrente di accedere alla
II fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto (ora I fascia delle graduatorie provinciali), non è in realtà corretto, perché l'equiparazione legislativa è effettuata solo in funzione dell'accesso al concorso, laddove
3 viceversa permane – a fini diversi – la distinzione tra abilitazione specifica per classe di concorso e maturazione dei CFU. Appare quindi del tutto legittimo il DM 474/2017 (e i successivi), che nello stabilire le regole di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 2^ fascia, ha richiesto il requisito del possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titolo e/o esami anche ai soli fini abilitanti”, ovvero di altri particolari titoli, la cui valenza abilitativa è stata stabilita o confermata da disposizioni previgenti, non ammettendo invece a detta fascia i soggetti muniti del solo titolo generale di studio e dei 24 CFU.
Né sotto diverso profilo l'interpretazione prospettata determina un'illegittima disparità di trattamento.
Nell'ordinamento scolastico italiano l'abilitazione alla professione di docente ha richiesto da sempre in linea di massima, il superamento di un esame di Stato, costituito o da un concorso per esami o da un corso abilitativo equiparato. E se non sono mancate eccezioni, ammettendosi in alcuni momenti storici l'immissione in ruolo di soggetti privi dei titoli di abilitazione (v. cd. sistema del “doppio canale” dlgs
297/94), si è trattato per l'appunto di eccezioni, che non consentono di ritenere superato il requisito del titolo abilitativo conseguito mediante un esame finale. L'esistenza del titolo abilitativo è riproposta dal dlgs
59/2017 e proprio la differenziazione a tutt'oggi esistente tra abilitazione e CFU esclude che la diversa valutazione effettuata ai fini dell'accesso alle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali integri un'irragionevole disparità di trattamento.
Deve escludersi altresì in radice la violazione della direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE, con cui il legislatore europeo riconosce agli Stati membri il diritto di subordinare l'esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali. In realtà il DM n. 374 dell'11.5.2019 relativo all'aggiornamento delle graduatorie di II fascia di Circolo e di Istituto (ora I fascia delle graduatorie provinciali), che consente l'accesso alle graduatorie solo a coloro che siano in possesso di specifica abilitazione e non anche a coloro che siano in possesso del titolo di laurea nonché dei 24 CFU, non preclude affatto l'accesso alla professione di docente, ma si limita ad escludere i non abilitati dal conseguimento di un'opportunità occupazionale più vantaggiosa. Non trattandosi di una restrizione relativa all'accesso alla professione non è pertinente il richiamo alla normativa comunitaria.
Questi principi sono pienamente validi sia prima, sia successivamente (in particolare all'ordinanza ministeriale 60/2020) alle disposizioni che hanno ridotto le graduatorie a due solo fasce, l'una costituita dai soggetti in possesso di specifico titolo di abilitazione e la seconda comprendente tra l'altro i soggetti in possesso di titolo di studio e di CFU.
Le spese possono compensarsi stante la presenza di pronunce difformi all'epoca del deposito del ricorso.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, ogni contraria istanza disattesa o reietta, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Lucca, 3 luglio 2025
Il Giudice
d.ssa Antonella DE LUCA
Lucca, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, previo deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Mario Chieffallo CP_1
Ricorrenti
e
Il , l' Controparte_2 Controparte_3
l' , sede di
[...] Controparte_4
rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Laura Marino, Funzionario CP_4 per l'area amministrativo, giuridico, legale e contabile, domiciliato ex lege in alla P.zza CP_4
Guidiccioni n. 2.
Resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.4.24 parte ricorrente rappresentava:
- di essere in possesso della Laurea in Management dello Sport e delle attività Motorie conseguita presso l'Università Telematica Pegaso in data 29.05.2020;
- di aver completato il proprio curriculum di studi universitario con il conseguimento dei 24 Cfu richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017 poiché hanno acquisito, all'esito di appositi percorsi formativi predisposti da Università autorizzate, i 24 Cfu nelle discipline psico-antro-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
-ciononostante il non consente al ricorrente di essere inserito nella prima fascia delle graduatorie CP_2
1 provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Ricorreva pertanto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un titolo idoneo alla partecipazione al concorso e, come tale, idoneo per l'inserimento nella seconda fascia delle GI e, conseguentemente, nella prima fascia delle GPS, e per l'effetto, ordinare al Controparte_5 di di inserirlo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima
[...] CP_4 fascia delle GPS del personale docente e/o nei rispettivi elenchi aggiuntivi per le classi di concorso A048 e
A049, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
- in via subordinata: ordinare al di di inserirlo, almeno, nella seconda Controparte_5 CP_4 fascia delle graduatorie di istituto del personale docente e/o nel relativo elenco aggiuntivo per le predette classi di concorso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
- Con vittoria di spese, compensi e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..”
Si costituiva il eccependo la carenza di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali della CP_2
PA convenuta in giudizio;
nel merito rilevava l'infondatezza dell'avversa pretesa, evidenziando che il semplice possesso della laurea e dei 24 CFU non può essere equiparato all'abilitazione all'insegnamento, data l'assenza di una norma, primaria o secondaria, che abbia disposto l'equiparazione o equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti, percorsi rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Deve, preliminarmente, accogliersi l'eccezione del in ordine al difetto di legittimazione passiva CP_2 delle articolazioni territoriali del , in quanto unico soggetto legittimato a rispondere in giudizio è il CP_6
, essendo gli altri Uffici/Ambiti convenuti mere articolazioni territoriali (in tal senso si veda la CP_6 costante giurisprudenza di legittimità riferita alla carenza di legittimazione passiva degli istituti scolastici, con la quale è sempre stata affermata l'esclusiva legittimazione in capo al : Cass. 21 marzo 2011 n. CP_6
6372, Cass. 15 ottobre 2010 n. 21276 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20521).
Allo stesso modo, si ricorda che poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l'
[...]
, la legittimazione di cui all'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 deve intendersi come Controparte_3 legittimazione processuale. Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali restano articolazioni periferiche del (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743), per cui unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio CP_6 rimane il CP_7
2
[...] Passando al merito, il ricorso è infondato e pertanto rigettato.
Questo Giudice si uniforma condividendo le motivazioni delle pronunce già espresse sulla questione e richiamate dal (Consiglio di Stato sent. n. 2264/2018, Consiglio di Stato ord. n. 585/2020, TAR CP_2
Lazio sent. n.10298/2020, TAR Lazio sent. n. 10231/2020, TAR Lazio sent. n. 9914/2020, TAR Lazio sent. n. 10829/2020, Trib. Livorno n. 2157/2020, Trib. Milano ord. n. 25953/2019, Trib. Grosseto sent. n.
79/2020. Si vedano altresì le più recenti sentenze Corte di Appello di Firenze n. 633/2021, Tribunale di
Firenze n. 24/2022).
L'art. 1, co. 110 L. 107/2015 ha espressamente previsto che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento…”.
Il Dlgs 59/2017, come modificato dalla legge 145/2018, prevede all'art. 5 che costituisca titolo di accesso al concorso alternativamente: “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso” oppure congiuntamente “laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” e 24 crediti formativi universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
L'art. 5, co. 1, del dlgs cit., riguarda i requisiti di accesso al concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica secondaria e non i requisiti di precedenza nelle supplenze, né le regole di conseguimento del titolo abilitativo. E' infatti evidente, proprio dall'utilizzo della disgiuntiva “oppure” (v. per l'appunto art. 5 comma 1 cit.), che i crediti universitari, i CFU conseguiti dopo la laurea magistrale, non sono ricompresi nella categoria dei titoli abilitanti, ma sono ad essi equiparati al limitato fine dell'accesso ai concorsi.
D'altro canto che l'abilitazione non coincida con il possesso del titolo di studio unito alla maturazione di 24
CCFU risulta altresì dal comma 4 ter dell'art. 5, che chiarisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. In sostanza chi ha partecipato al concorso in assenza di abilitazione specifica ma solo in quanto in possesso di 24 crediti formativi potrà comunque acquisire, se non vincitore del concorso, l'abilitazione e tanto a riprova che i requisiti di accesso al concorso non si identificano con l'abilitazione.
Il presupposto da cui muove il ragionamento attoreo, per cui l'identificazione legislativa tra l'abilitazione e il possesso di 24 CFU ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali consente alla ricorrente di accedere alla
II fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto (ora I fascia delle graduatorie provinciali), non è in realtà corretto, perché l'equiparazione legislativa è effettuata solo in funzione dell'accesso al concorso, laddove
3 viceversa permane – a fini diversi – la distinzione tra abilitazione specifica per classe di concorso e maturazione dei CFU. Appare quindi del tutto legittimo il DM 474/2017 (e i successivi), che nello stabilire le regole di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 2^ fascia, ha richiesto il requisito del possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titolo e/o esami anche ai soli fini abilitanti”, ovvero di altri particolari titoli, la cui valenza abilitativa è stata stabilita o confermata da disposizioni previgenti, non ammettendo invece a detta fascia i soggetti muniti del solo titolo generale di studio e dei 24 CFU.
Né sotto diverso profilo l'interpretazione prospettata determina un'illegittima disparità di trattamento.
Nell'ordinamento scolastico italiano l'abilitazione alla professione di docente ha richiesto da sempre in linea di massima, il superamento di un esame di Stato, costituito o da un concorso per esami o da un corso abilitativo equiparato. E se non sono mancate eccezioni, ammettendosi in alcuni momenti storici l'immissione in ruolo di soggetti privi dei titoli di abilitazione (v. cd. sistema del “doppio canale” dlgs
297/94), si è trattato per l'appunto di eccezioni, che non consentono di ritenere superato il requisito del titolo abilitativo conseguito mediante un esame finale. L'esistenza del titolo abilitativo è riproposta dal dlgs
59/2017 e proprio la differenziazione a tutt'oggi esistente tra abilitazione e CFU esclude che la diversa valutazione effettuata ai fini dell'accesso alle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali integri un'irragionevole disparità di trattamento.
Deve escludersi altresì in radice la violazione della direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE, con cui il legislatore europeo riconosce agli Stati membri il diritto di subordinare l'esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali. In realtà il DM n. 374 dell'11.5.2019 relativo all'aggiornamento delle graduatorie di II fascia di Circolo e di Istituto (ora I fascia delle graduatorie provinciali), che consente l'accesso alle graduatorie solo a coloro che siano in possesso di specifica abilitazione e non anche a coloro che siano in possesso del titolo di laurea nonché dei 24 CFU, non preclude affatto l'accesso alla professione di docente, ma si limita ad escludere i non abilitati dal conseguimento di un'opportunità occupazionale più vantaggiosa. Non trattandosi di una restrizione relativa all'accesso alla professione non è pertinente il richiamo alla normativa comunitaria.
Questi principi sono pienamente validi sia prima, sia successivamente (in particolare all'ordinanza ministeriale 60/2020) alle disposizioni che hanno ridotto le graduatorie a due solo fasce, l'una costituita dai soggetti in possesso di specifico titolo di abilitazione e la seconda comprendente tra l'altro i soggetti in possesso di titolo di studio e di CFU.
Le spese possono compensarsi stante la presenza di pronunce difformi all'epoca del deposito del ricorso.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, ogni contraria istanza disattesa o reietta, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Lucca, 3 luglio 2025
Il Giudice
d.ssa Antonella DE LUCA
Lucca, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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