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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/12/2024, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 405 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 405 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] CF Parte_1
e residente in [...]4 95041 CALTAGIRONE C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LARNICA NICOLÒ presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, nato a [...] [...] CF CP_1
residente in [...]4 95041 CALTAGIRONE , C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. ROMEO SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 10.10.2024 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/05/2024 , ritualmente notificato,
[...]
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in CP_1
data 16.05.2014 (trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Caltagirone al n° 12 p. II, serie A, Ufficio 1,anno 2014) da cui erano nati due figli : (nato il Persona_1
28.06.2015) e , nato il [...]) Persona_2
Rilevava che dopo un iniziale periodo di armonia ed unità familiare, l'unione coniugale si era nel corso del tempo irrimediabilmente deteriorata e tra i coniugi erano emerse profonde incompatibilità di carattere che avevano fatto venir meno l'affectio maritalis e condotto le parti alla separazione che si era conclusa con decreto di omologa reso da questo Tribunale in data 01.03.2022:
Rilevava che dal giorno della separazione non vi era stato alcun segno di riconciliazione e chiedeva conformarsi le condizioni della separazione consensuale tra le parti quanto all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori , ponendo altresì a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile stante che dopo la separazione si era ammalata gravemente e non era in grado di lavorare.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio , CP_1
chiedendo confermarsi le condizioni della separazione relativamente all'affidamento e mantenimento dei figli minori , pur con un ampliamento del diritto di visita, rilevando che a far data dalla separazione aveva mantenuto un ottimo rapporto con i propri figli.
Contestava la domanda di parte attrice di avere corrisposto un assegno divorzile, all'uopo rilevando che l'attrice percepiva pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento.
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti, verificata l'impossibilità di una soluzione conciliativa, all'udienza del 10.10.2024 chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa a detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole al ricorso
§
Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione consensuale del 2.3.2022 . È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sui provvedimenti nell'interesse della prole
Le odierne parti in causa hanno due figli, il primo di anni 9 e il secondo di anni 4.
In sede di accordi di omologa le parti hanno concordato l'affidamento condiviso degli stessi con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre che teneva conto della tenera età del figlio minore della coppia.
Come richiesto da entrambe le parti, va in questa sede confermato il regime di affidamento condiviso dei minori e il collocamento presso la madre, non essendo emersi nel corso del periodo decorso dalla separazione elementi di giudizio in senso contrario rispetto alla scelta del regime di affidamento condiviso che costituisce, come noto, il regime di affidamento prioritario.
Il resistente ha tuttavia chiesto un ampliamento del diritto di visita, con riguardo in particolare al figlio minore della coppia e una maggiore flessibilità da parte della ricorrente in ordine al materiale esercizio del diritto di visita , lamentando che la ricorrente non gli consentirebbe una modifica anche temporanea degli orari concordati tra le parti.
Orbene, e premesso che la regolamentazione giudiziale del diritto di visita può essere sempre superata dagli accordi tra le parti, va tuttavia rilevato che nel caso in cui tra le stesse continui a perdurare una situazione di conflitto che non consenta una regolamentazione in concreto diversa da quella contenuta nel relativo provvedimento, le stesse vanno, quanto meno, invitate ad una fattiva collaborazione che rispetti il contenuto del provvedimento emesso a conclusione del giudizio, e ciò nell'esclusivo interesse dei figli minori ad avere un sereno ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che la regolamentazione adottata dalle parti vada integrata, potendosi prevedere il pernottamento di entrambi i figli presso il padre e disciplinare pur il periodo relativo alle festività ed il periodo feriale che tenga conto del tempo decorso dalla separazione e della incontestata circostanza che i minori non hanno nessuna difficoltà nel rapport con i genitori.
Sulle questioni economiche accessorie.
Il collocamento dei figli presso la madre comporta la conferma LLassegnazione della casa coniugale e della previsione relativa all'onere in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli , dovendosi in questa sede confermare l'importo stabilito in
Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente inerente all'assegno divorzile, si osserva quanto segue.
La domanda di assegno divorzile è infondata e deve pertanto essere respinta.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi LLassegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n.18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori LLart. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione LLemolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico- patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore LLapporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica LListituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del "capitale invisibile" della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto LLetà), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel al coniuge "forte", ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente,: "Ai sensi LLart. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento LLassegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento LLinadeguatezza dei mezzi o comunque LLimpossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età LLavente diritto".
Ebbene, calando tali principi generali al caso di specie, basti osservare che, per un verso, la ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alla situazione patrimoniale e reddituale della famiglia precedente alla cessazione della convivenza, così come del tutto carente, sul piano istruttorio, la prova circa il contributo che la stessa avrebbe in prevalenza dato al menage familiare durante il matrimonio, ciò nell'ottica potenzialmente compensativa LLassegno. Va per altro verso rilevato che come dichiarato dalla stessa ricorrente, la stessa percepisce attualmente una somma pari a € 800,00 mensili per pensione ed indennità di accompagnamento, oltre a percepire per intero l'assegno unico per i figli e godere della casa coniugale, il che porta ad escludere che sussista attualmente altresì il necessario squilibrio reddituale tra le parti tenuto conto del reddito complessivo del resistente.
Le spese di lite
L'esito della controversia e la natura del procedimento rende opportuna la compensazione delle spese di lite..
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e che hanno contratto CP_1 Parte_1
matrimonio in data 16.5.2014 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Caltagirone anno 2014 n. 12 parte II serie A)
2. CONFERMA le condizioni della separazione quanto ad affidamento , collocamento e mantenimento dei figli minori e assegnazione della casa coniugale
DISPONE che il padre possa incontrare entrambi i figli , oltre che nei pomeriggi settimanali già stabiliti in sede di separazione a settimane alterne dal sabato alle ore 9 fino alla domenica alle ore 20 , nonché per cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando anno per anno il giorno di Natale con il giorno di Capodanno;
per tre giorni consecutivi durate le festività pasquali alternando anno per anno il giorno di Pasqua con il Lunedì LLGE;
per venti giorni consecutivi durante il periodo feriale da concordare previamente tra le parti 3. Rigetta la domanda di assegno divorzile
4. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
5. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 05/12/2024
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 405 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] CF Parte_1
e residente in [...]4 95041 CALTAGIRONE C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LARNICA NICOLÒ presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, nato a [...] [...] CF CP_1
residente in [...]4 95041 CALTAGIRONE , C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. ROMEO SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 10.10.2024 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/05/2024 , ritualmente notificato,
[...]
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in CP_1
data 16.05.2014 (trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Caltagirone al n° 12 p. II, serie A, Ufficio 1,anno 2014) da cui erano nati due figli : (nato il Persona_1
28.06.2015) e , nato il [...]) Persona_2
Rilevava che dopo un iniziale periodo di armonia ed unità familiare, l'unione coniugale si era nel corso del tempo irrimediabilmente deteriorata e tra i coniugi erano emerse profonde incompatibilità di carattere che avevano fatto venir meno l'affectio maritalis e condotto le parti alla separazione che si era conclusa con decreto di omologa reso da questo Tribunale in data 01.03.2022:
Rilevava che dal giorno della separazione non vi era stato alcun segno di riconciliazione e chiedeva conformarsi le condizioni della separazione consensuale tra le parti quanto all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori , ponendo altresì a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile stante che dopo la separazione si era ammalata gravemente e non era in grado di lavorare.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio , CP_1
chiedendo confermarsi le condizioni della separazione relativamente all'affidamento e mantenimento dei figli minori , pur con un ampliamento del diritto di visita, rilevando che a far data dalla separazione aveva mantenuto un ottimo rapporto con i propri figli.
Contestava la domanda di parte attrice di avere corrisposto un assegno divorzile, all'uopo rilevando che l'attrice percepiva pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento.
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti, verificata l'impossibilità di una soluzione conciliativa, all'udienza del 10.10.2024 chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa a detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole al ricorso
§
Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione consensuale del 2.3.2022 . È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sui provvedimenti nell'interesse della prole
Le odierne parti in causa hanno due figli, il primo di anni 9 e il secondo di anni 4.
In sede di accordi di omologa le parti hanno concordato l'affidamento condiviso degli stessi con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre che teneva conto della tenera età del figlio minore della coppia.
Come richiesto da entrambe le parti, va in questa sede confermato il regime di affidamento condiviso dei minori e il collocamento presso la madre, non essendo emersi nel corso del periodo decorso dalla separazione elementi di giudizio in senso contrario rispetto alla scelta del regime di affidamento condiviso che costituisce, come noto, il regime di affidamento prioritario.
Il resistente ha tuttavia chiesto un ampliamento del diritto di visita, con riguardo in particolare al figlio minore della coppia e una maggiore flessibilità da parte della ricorrente in ordine al materiale esercizio del diritto di visita , lamentando che la ricorrente non gli consentirebbe una modifica anche temporanea degli orari concordati tra le parti.
Orbene, e premesso che la regolamentazione giudiziale del diritto di visita può essere sempre superata dagli accordi tra le parti, va tuttavia rilevato che nel caso in cui tra le stesse continui a perdurare una situazione di conflitto che non consenta una regolamentazione in concreto diversa da quella contenuta nel relativo provvedimento, le stesse vanno, quanto meno, invitate ad una fattiva collaborazione che rispetti il contenuto del provvedimento emesso a conclusione del giudizio, e ciò nell'esclusivo interesse dei figli minori ad avere un sereno ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che la regolamentazione adottata dalle parti vada integrata, potendosi prevedere il pernottamento di entrambi i figli presso il padre e disciplinare pur il periodo relativo alle festività ed il periodo feriale che tenga conto del tempo decorso dalla separazione e della incontestata circostanza che i minori non hanno nessuna difficoltà nel rapport con i genitori.
Sulle questioni economiche accessorie.
Il collocamento dei figli presso la madre comporta la conferma LLassegnazione della casa coniugale e della previsione relativa all'onere in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli , dovendosi in questa sede confermare l'importo stabilito in
Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente inerente all'assegno divorzile, si osserva quanto segue.
La domanda di assegno divorzile è infondata e deve pertanto essere respinta.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi LLassegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n.18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori LLart. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione LLemolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico- patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore LLapporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica LListituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del "capitale invisibile" della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto LLetà), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel al coniuge "forte", ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente,: "Ai sensi LLart. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento LLassegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento LLinadeguatezza dei mezzi o comunque LLimpossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età LLavente diritto".
Ebbene, calando tali principi generali al caso di specie, basti osservare che, per un verso, la ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alla situazione patrimoniale e reddituale della famiglia precedente alla cessazione della convivenza, così come del tutto carente, sul piano istruttorio, la prova circa il contributo che la stessa avrebbe in prevalenza dato al menage familiare durante il matrimonio, ciò nell'ottica potenzialmente compensativa LLassegno. Va per altro verso rilevato che come dichiarato dalla stessa ricorrente, la stessa percepisce attualmente una somma pari a € 800,00 mensili per pensione ed indennità di accompagnamento, oltre a percepire per intero l'assegno unico per i figli e godere della casa coniugale, il che porta ad escludere che sussista attualmente altresì il necessario squilibrio reddituale tra le parti tenuto conto del reddito complessivo del resistente.
Le spese di lite
L'esito della controversia e la natura del procedimento rende opportuna la compensazione delle spese di lite..
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e che hanno contratto CP_1 Parte_1
matrimonio in data 16.5.2014 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Caltagirone anno 2014 n. 12 parte II serie A)
2. CONFERMA le condizioni della separazione quanto ad affidamento , collocamento e mantenimento dei figli minori e assegnazione della casa coniugale
DISPONE che il padre possa incontrare entrambi i figli , oltre che nei pomeriggi settimanali già stabiliti in sede di separazione a settimane alterne dal sabato alle ore 9 fino alla domenica alle ore 20 , nonché per cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando anno per anno il giorno di Natale con il giorno di Capodanno;
per tre giorni consecutivi durate le festività pasquali alternando anno per anno il giorno di Pasqua con il Lunedì LLGE;
per venti giorni consecutivi durante il periodo feriale da concordare previamente tra le parti 3. Rigetta la domanda di assegno divorzile
4. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
5. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 05/12/2024
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo