Articolo 226 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 225Articolo 227
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19 aprile 1942
Art. 226.

La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli articoli 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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