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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/07/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 152/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere
scaduti i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; vista l'ordinanza dell'Istruttore di riserva della decisione al Collegio datata 10.04.2025; letti gli atti di causa e sentito il Consigliere relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 152/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 154/2023 del Tribunale
civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 23.03.2023 all'esito del giudizio n.740/2020 R.G. avente ad oggetto: “azione revocatoria ordinaria”, vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliata in Termoli, v. Parte_1 CodiceFiscale_1
A. De Gasperi n. 19, presso lo studio dell'avv.to Carlo Sassano che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
e c.f. elettivamente domiciliato in Termoli, v. A. De Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gasperi n. 19, presso lo studio dell'avv.to Domenico Porfido che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello contenente appello incidentale adesivo
-APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVO-
e
, c.f. , elettivamente domiciliato in Termoli, v. Molise Controparte_2 C.F._3
n. 19, presso lo studio dell'avv.to Antonio De Michele che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello contenente appello incidentale adesivo
-APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVO-
e c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Campobasso, v. Duca d'Aosta n. 14, presso lo studio dell'avv.to Modestino De
Martinis che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, con ordinanza del 10.04.2025 il Consigliere
istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
FATTO
Con citazione del 1.09.2020, la Controparte_3
conveniva in giudizio , e per Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
sentir: “ – dichiarare inefficace nei confronti della la Controparte_3 [...]
l'atto di vendita del 18.07.2016 per Notar Rep. n. 39563 e Controparte_3 Persona_1
racc. n. 13780, trascritto il 02.08.2016 presso l'Ufficio Provinciale – Territorio di Campobasso – Servizio Pubblicità Immobiliare ai nn. 7561/5755 posto in essere dal signor Controparte_2
in favore dei signori e;
- ordinare al signor Parte_1 Controparte_1
Conservatore dei Registri Immobiliari di Campobasso di trascrivere l'emananda sentenza senza
alcuna sua responsabilità. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituivano in giudizio e i quali chiedevano il rigetto Controparte_2 Controparte_1
della domanda.
Con sentenza del 23.03.2023, l'adito Tribunale di Larino accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione del 20.04.2023 conveniva in appello la CP_1 Parte_1 CP_3
nonché e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata: Parte_2 Controparte_1
“1) In via preliminare, dichiarare nulla la sentenza n. 154/2023 del Tribunale di Larino per il
mancato perfezionamento del contraddittorio con la litisconsorte necessaria pretermessa, come
specificato al punto 1 del presente atto di appello, con rinvio al Giudice di Primo Grado;
2) Nel
merito, riformare la sentenza n. 154/2023 emessa dal Tribunale di Larino, in data 23.03.2023 e
depositata in pari data;
per l'effetto, rigettare la domanda proposta dall'appellata, in quanto
infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in premessa;
3) In riforma dell'impugnata
sentenza condannare la in Controparte_3
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te pro tempore, al
pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la con comparsa dell'8 maggio 2023, chiedendo il rigetto CP_3
dell'appello.
Si costituivano anche gli altri appellati e, in particolare, chiedeva la Controparte_1
dichiarazione di nullità della sentenza di I grado e, nel merito, la riforma della stessa, con condanna della al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
CP_3 Controparte_2
domandava l'accoglimento dell'appello proposto da , con il favore delle Parte_1
spese del doppio grado di giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo dell' appello principale, come nel secondo motivo dell'appello incidentale di si eccepisce la nullità o irregolarità della notificazione indirizzata alla Controparte_1
convenuta , dichiarata contumace in primo grado. Parte_1
Ciò posto, la ha proposto il giudizio dinanzi al Tribunale di Larino anche nei confronti CP_3
della odierna appellante principale per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di vendita del 18.07.2016 con il quale il vendeva ai propri figli, e Controparte_2 Controparte_1 [...]
la nuda proprietà della casa familiare sita in Termoli alla via Lipari n. 7/b. Parte_1
Risulta che in tale atto di vendita la attuale appellante indicava quale suo domicilio la via Lipari
7/b in Termoli dove, evidentemente, abitava con i genitori ed il fratello. Per tale ragione la CP_3
richiedeva la notifica dell'atto di citazione alla signora nel suddetto domicilio. CP_1
Come si evince dalla relata di notifica in calce all'atto di citazione, l'Ufficiale Giudiziario
attestava di aver consegnato un copia dell'atto indirizzato alla al signor CP_1 CP_1
dichiaratosi fratello, capace e convivente
[...]
All'epoca della notifica dell'atto la aveva un figlio (cfr. stato di famiglia) e, dunque, CP_1
pur essendo spesata con residenza anagrafica in via Vanoni n. 26, evidentemente aveva mantenuto una convivenza, anche solo temporanea, con la sua famiglia di origine composta dal padre e dal fratello.
Il fratello riceveva l'atto introduttivo del giudizio di primo grado per sé e per il padre, CP_1
sempre al medesimo indirizzo, in qualità di figlio, capace e convivente.
Ciò è riconosciuto anche dalla S.C. di Cassazione (Cass. civ., n. 9928/2001; n. 1843/989), ovvero che la convivenza dichiarata, anche eventualmente solo temporanea, non costituisce una presenza solo occasionale ma, bensì, idonea, nella ricorrenza anche dell'altro requisito della familiarità a fondare la presunzione della sollecita consegna dell'atto di citazione alla congiunta
[...]
. Parte_1 Appare dunque evidente che la mancata costituzione nel giudizio di primo grado è stata una scelta della convenuta, come comprovato dal fatto che la rimaneva contumace anche dopo la CP_1
riconosciuta notifica dell'avviso di anticipazione di udienza presso la residenza anagrafica in
Termoli alla via Elba n. 19. A conferma del fatto che l'appellante viveva stabilmente presso la casa dei genitori è la circostanza che il suddetto avviso di anticipazione di udienza, che l'odierna appellante dichiara di aver ricevuto perché notificato in via Elba n. 19, è tornato al mittente perché
non ritirato entro il termine di 10 giorni (cfr. cartolina di notifica).
La scelta processuale di non costituirsi in giudizio non può, dunque, ripercuotersi negativamente nei confronti della anche perché, come detto, la notifica a mani del fratello, dichiaratosi CP_3
convivente, è del tutto legittima ai sensi del comma 2 dell'art. 139 c.p.c.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, la comunicazione dell'avvio di mediazione alla veniva eseguita a mezzo raccomandata presso la residenza anagrafica CP_1
ma anche questa veniva restituita al mittente per compiuta giacenza, come confermato dal verbale di primo incontro della mediazione del 23.09.2021, sottoscritto, tra l'altro, anche dall'avv.
Cassano.
Per quanto attiene alla censura della omessa ammissione della prova testimoniale richiesta dal convenuto e sul conseguenziale vizio di motivazione della motivazione della Controparte_1
sentenza, il Collegio reputa giusta la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto di non dare ingresso a detta prova, poiché inammissibile non solo perché la causa è, in tutta evidenza, di natura documentale, ma anche perchè i capitoli di prova articolati dal convenuto sono in parte non contestati ( sub a), mentre il capitolo f), oltre che ininfluente e, quindi inammissibile, è del tutto generico, poiché non sono indicati i nomi dei funzionari della Banca.
Ed allora del tutto inconferente risulta la richiamata sentenza della Corte di Cassazione (n. 18285
del 25.06.2021), posto che nel caso che ci occupa il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale ritenendo la causa di natura documentale e non ha fondato la sua decisione su una inosservanza dell'onere probatorio in capo ai convenuti. Tra l'altro, un vizio di motivazione della sentenza per omessa ammissione della prova testimoniale può essere eccepito solo qualora risulti idonea a provare un punto decisivo della controversia e non invece, come nel caso di specie, allorchè la prova orale sia del tutto ininfluente ai fini della decisione della causa provata, come detto, documentalmente.
Del tutto motivato è, inoltre, il riconoscimento da parte del giudice a quo dell'elemento soggettivo in capo ai terzi beneficiari dell'atto di vendita alla luce della richiamata sentenza della S.C. di
Cassazione n. 27564/2014 e anche perché, come correttamente riconosciuto dal primo giudice, i convenuti e “fossero a conoscenza del carattere Controparte_1 Parte_1
pregiudizievole dell'atto per le ragioni creditorie dell'attrice, considerato, da un lato che gli
stessi, stante il rapporto di parentela sussistente con il venditore, non potevano non essere a
conoscenza del valore dei cespiti della cui nuda proprietà il padre si stava privando (tenuto
conto delle sue dimensioni e della sua consistenza), e del conseguente pregiudizio che sarebbe
potuto derivare ai creditori e, dall'altro, che, all'epoca della stipula dell'atto, i beneficiari
avevano, rispettivamente, venti e ventotto anni, non risultava ravvisabile alcuna ragione di
siffatto spostamento patrimoniale, tenuto conto anche del fatto che era interesse del disponente
permanere nella disponibilità del bene, stante la conservazione dell'usufrutto sull'immobile
nonostante la vendita intervenuta. Del resto, la prova della <> del terzo,
necessaria ai fini dell'accoglimenti della revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo
sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni
semplici, ivi compresa la sussistenza di in vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale
vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione
debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. Civ. Sez. VI -3, 9.06.2020 n. 10928 e Cass. Civ. Sez.
III, 18.01.2019 n. 1286). Inoltre, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria non è necessaria
conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta
qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del detto
credito>> (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent., 5.07.2013, n. 16825)”. Per tali ragioni gli appelli, principale e incidentali adesivi, vanno disattesi.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza degli appellanti, e si liquidano, come in dispositivo, alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari all'importo del credito a tutela del quale l'attrice ha agito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 152/2023 R.G. sull'appello principale proposto da con citazione Parte_1
del 20.04.2023 nei confronti della Controparte_3
nonché di e , avverso la sentenza n. 154/2023 del
[...] Controparte_1 Controparte_2
Tribunale civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 23.03.2023 all'esito del giudizio n.740/2020 R.G., e sugli appelli incidentali adesivi proposti da e Controparte_1 [...]
, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così CP_2
provvede:
1) rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali adesivi;
2) condanna tutti gli appellanti, principale e incidentali adesivi, tra loro in solido, al rimborso, in favore della appellata, delle spese processuali del grado, liquidandole in € 10.737,00 per CP_3
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%
dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
3) dà atto che tutti gli appelli sono integralmente rigettati ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co.1-quater D.P.R.115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10.07.2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere
scaduti i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; vista l'ordinanza dell'Istruttore di riserva della decisione al Collegio datata 10.04.2025; letti gli atti di causa e sentito il Consigliere relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 152/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 154/2023 del Tribunale
civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 23.03.2023 all'esito del giudizio n.740/2020 R.G. avente ad oggetto: “azione revocatoria ordinaria”, vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliata in Termoli, v. Parte_1 CodiceFiscale_1
A. De Gasperi n. 19, presso lo studio dell'avv.to Carlo Sassano che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
e c.f. elettivamente domiciliato in Termoli, v. A. De Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gasperi n. 19, presso lo studio dell'avv.to Domenico Porfido che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello contenente appello incidentale adesivo
-APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVO-
e
, c.f. , elettivamente domiciliato in Termoli, v. Molise Controparte_2 C.F._3
n. 19, presso lo studio dell'avv.to Antonio De Michele che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello contenente appello incidentale adesivo
-APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVO-
e c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Campobasso, v. Duca d'Aosta n. 14, presso lo studio dell'avv.to Modestino De
Martinis che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, con ordinanza del 10.04.2025 il Consigliere
istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
FATTO
Con citazione del 1.09.2020, la Controparte_3
conveniva in giudizio , e per Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
sentir: “ – dichiarare inefficace nei confronti della la Controparte_3 [...]
l'atto di vendita del 18.07.2016 per Notar Rep. n. 39563 e Controparte_3 Persona_1
racc. n. 13780, trascritto il 02.08.2016 presso l'Ufficio Provinciale – Territorio di Campobasso – Servizio Pubblicità Immobiliare ai nn. 7561/5755 posto in essere dal signor Controparte_2
in favore dei signori e;
- ordinare al signor Parte_1 Controparte_1
Conservatore dei Registri Immobiliari di Campobasso di trascrivere l'emananda sentenza senza
alcuna sua responsabilità. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituivano in giudizio e i quali chiedevano il rigetto Controparte_2 Controparte_1
della domanda.
Con sentenza del 23.03.2023, l'adito Tribunale di Larino accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione del 20.04.2023 conveniva in appello la CP_1 Parte_1 CP_3
nonché e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata: Parte_2 Controparte_1
“1) In via preliminare, dichiarare nulla la sentenza n. 154/2023 del Tribunale di Larino per il
mancato perfezionamento del contraddittorio con la litisconsorte necessaria pretermessa, come
specificato al punto 1 del presente atto di appello, con rinvio al Giudice di Primo Grado;
2) Nel
merito, riformare la sentenza n. 154/2023 emessa dal Tribunale di Larino, in data 23.03.2023 e
depositata in pari data;
per l'effetto, rigettare la domanda proposta dall'appellata, in quanto
infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in premessa;
3) In riforma dell'impugnata
sentenza condannare la in Controparte_3
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te pro tempore, al
pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la con comparsa dell'8 maggio 2023, chiedendo il rigetto CP_3
dell'appello.
Si costituivano anche gli altri appellati e, in particolare, chiedeva la Controparte_1
dichiarazione di nullità della sentenza di I grado e, nel merito, la riforma della stessa, con condanna della al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
CP_3 Controparte_2
domandava l'accoglimento dell'appello proposto da , con il favore delle Parte_1
spese del doppio grado di giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo dell' appello principale, come nel secondo motivo dell'appello incidentale di si eccepisce la nullità o irregolarità della notificazione indirizzata alla Controparte_1
convenuta , dichiarata contumace in primo grado. Parte_1
Ciò posto, la ha proposto il giudizio dinanzi al Tribunale di Larino anche nei confronti CP_3
della odierna appellante principale per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di vendita del 18.07.2016 con il quale il vendeva ai propri figli, e Controparte_2 Controparte_1 [...]
la nuda proprietà della casa familiare sita in Termoli alla via Lipari n. 7/b. Parte_1
Risulta che in tale atto di vendita la attuale appellante indicava quale suo domicilio la via Lipari
7/b in Termoli dove, evidentemente, abitava con i genitori ed il fratello. Per tale ragione la CP_3
richiedeva la notifica dell'atto di citazione alla signora nel suddetto domicilio. CP_1
Come si evince dalla relata di notifica in calce all'atto di citazione, l'Ufficiale Giudiziario
attestava di aver consegnato un copia dell'atto indirizzato alla al signor CP_1 CP_1
dichiaratosi fratello, capace e convivente
[...]
All'epoca della notifica dell'atto la aveva un figlio (cfr. stato di famiglia) e, dunque, CP_1
pur essendo spesata con residenza anagrafica in via Vanoni n. 26, evidentemente aveva mantenuto una convivenza, anche solo temporanea, con la sua famiglia di origine composta dal padre e dal fratello.
Il fratello riceveva l'atto introduttivo del giudizio di primo grado per sé e per il padre, CP_1
sempre al medesimo indirizzo, in qualità di figlio, capace e convivente.
Ciò è riconosciuto anche dalla S.C. di Cassazione (Cass. civ., n. 9928/2001; n. 1843/989), ovvero che la convivenza dichiarata, anche eventualmente solo temporanea, non costituisce una presenza solo occasionale ma, bensì, idonea, nella ricorrenza anche dell'altro requisito della familiarità a fondare la presunzione della sollecita consegna dell'atto di citazione alla congiunta
[...]
. Parte_1 Appare dunque evidente che la mancata costituzione nel giudizio di primo grado è stata una scelta della convenuta, come comprovato dal fatto che la rimaneva contumace anche dopo la CP_1
riconosciuta notifica dell'avviso di anticipazione di udienza presso la residenza anagrafica in
Termoli alla via Elba n. 19. A conferma del fatto che l'appellante viveva stabilmente presso la casa dei genitori è la circostanza che il suddetto avviso di anticipazione di udienza, che l'odierna appellante dichiara di aver ricevuto perché notificato in via Elba n. 19, è tornato al mittente perché
non ritirato entro il termine di 10 giorni (cfr. cartolina di notifica).
La scelta processuale di non costituirsi in giudizio non può, dunque, ripercuotersi negativamente nei confronti della anche perché, come detto, la notifica a mani del fratello, dichiaratosi CP_3
convivente, è del tutto legittima ai sensi del comma 2 dell'art. 139 c.p.c.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, la comunicazione dell'avvio di mediazione alla veniva eseguita a mezzo raccomandata presso la residenza anagrafica CP_1
ma anche questa veniva restituita al mittente per compiuta giacenza, come confermato dal verbale di primo incontro della mediazione del 23.09.2021, sottoscritto, tra l'altro, anche dall'avv.
Cassano.
Per quanto attiene alla censura della omessa ammissione della prova testimoniale richiesta dal convenuto e sul conseguenziale vizio di motivazione della motivazione della Controparte_1
sentenza, il Collegio reputa giusta la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto di non dare ingresso a detta prova, poiché inammissibile non solo perché la causa è, in tutta evidenza, di natura documentale, ma anche perchè i capitoli di prova articolati dal convenuto sono in parte non contestati ( sub a), mentre il capitolo f), oltre che ininfluente e, quindi inammissibile, è del tutto generico, poiché non sono indicati i nomi dei funzionari della Banca.
Ed allora del tutto inconferente risulta la richiamata sentenza della Corte di Cassazione (n. 18285
del 25.06.2021), posto che nel caso che ci occupa il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale ritenendo la causa di natura documentale e non ha fondato la sua decisione su una inosservanza dell'onere probatorio in capo ai convenuti. Tra l'altro, un vizio di motivazione della sentenza per omessa ammissione della prova testimoniale può essere eccepito solo qualora risulti idonea a provare un punto decisivo della controversia e non invece, come nel caso di specie, allorchè la prova orale sia del tutto ininfluente ai fini della decisione della causa provata, come detto, documentalmente.
Del tutto motivato è, inoltre, il riconoscimento da parte del giudice a quo dell'elemento soggettivo in capo ai terzi beneficiari dell'atto di vendita alla luce della richiamata sentenza della S.C. di
Cassazione n. 27564/2014 e anche perché, come correttamente riconosciuto dal primo giudice, i convenuti e “fossero a conoscenza del carattere Controparte_1 Parte_1
pregiudizievole dell'atto per le ragioni creditorie dell'attrice, considerato, da un lato che gli
stessi, stante il rapporto di parentela sussistente con il venditore, non potevano non essere a
conoscenza del valore dei cespiti della cui nuda proprietà il padre si stava privando (tenuto
conto delle sue dimensioni e della sua consistenza), e del conseguente pregiudizio che sarebbe
potuto derivare ai creditori e, dall'altro, che, all'epoca della stipula dell'atto, i beneficiari
avevano, rispettivamente, venti e ventotto anni, non risultava ravvisabile alcuna ragione di
siffatto spostamento patrimoniale, tenuto conto anche del fatto che era interesse del disponente
permanere nella disponibilità del bene, stante la conservazione dell'usufrutto sull'immobile
nonostante la vendita intervenuta. Del resto, la prova della <
necessaria ai fini dell'accoglimenti della revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo
sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni
semplici, ivi compresa la sussistenza di in vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale
vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione
debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. Civ. Sez. VI -3, 9.06.2020 n. 10928 e Cass. Civ. Sez.
III, 18.01.2019 n. 1286). Inoltre, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria non è necessaria
conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta
qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del detto
credito>> (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent., 5.07.2013, n. 16825)”. Per tali ragioni gli appelli, principale e incidentali adesivi, vanno disattesi.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza degli appellanti, e si liquidano, come in dispositivo, alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari all'importo del credito a tutela del quale l'attrice ha agito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 152/2023 R.G. sull'appello principale proposto da con citazione Parte_1
del 20.04.2023 nei confronti della Controparte_3
nonché di e , avverso la sentenza n. 154/2023 del
[...] Controparte_1 Controparte_2
Tribunale civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 23.03.2023 all'esito del giudizio n.740/2020 R.G., e sugli appelli incidentali adesivi proposti da e Controparte_1 [...]
, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così CP_2
provvede:
1) rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali adesivi;
2) condanna tutti gli appellanti, principale e incidentali adesivi, tra loro in solido, al rimborso, in favore della appellata, delle spese processuali del grado, liquidandole in € 10.737,00 per CP_3
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%
dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
3) dà atto che tutti gli appelli sono integralmente rigettati ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co.1-quater D.P.R.115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10.07.2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella