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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/12/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1701/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
TE BI Presidente relatore
NA PI DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1701/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 23.09.2025, congiuntamente da:
C.F. , residente in [...]C.F._1
Montale (PT), in via Vittorio Alfieri n. 60,
e
, C.F. , residente in [...]C.F._2
Montale (PT), in via Vittorio Alfieri n. 60, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Mensi, C.F. (tel. e fax C.F._3
0574/1661036), del Foro di Prato, con studio in Prato, via Fra'
TO 114° (pec: vvocati.prato.it) ed Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Prato, via Fra'
TO 114°, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 23.09.2025,
[...]
, esponendo di aver contratto Parte_1 Controparte_2 matrimonio in data 07.05.2016 in Viareggio (LU), precisavano che dall'unione era nata la figlia (in data 12.01.2008). Persona_1
Le parti evidenziavano peraltro che, la loro unione andava progressivamente deteriorandosi e che ormai da tempo veniva a mancare la comunione materiale e spirituale idonea per la continuazione del rapporto matrimoniale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e stima e pronunciare la separazione personale tra i coniugi e con ordine all'Ufficiale Controparte_1 Controparte_2 dello Stato Civile del Comune di Viareggio di procedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio
- la figlia , fino al compimento del diciottesimo anno di età, Per_1 sarà affidata congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, con la quale vivrà nella casa familiare sita in Montale (PT), Via Vittorio Alfieri n. 60.
- assegnare la casa familiare sita a Montale (PT), Via Vittorio Alfieri
n. 60 alla Sig.ra che continuerà a viverci con la Controparte_1 figlia, minorenne non indipendente economicamente che compirà diciotto anni il 12/01/2026.
- Il diritto di visita del padre, stante l'età della figlia, che compirà diciotto anni il 12 gennaio 2026 viene come di seguito regolato al solo fine di garantire un rapporto continuativo e effettivo con entrambi i genitori, i quali si dichiarano fin d'ora d'accordo che la figlia sarà libera di determinare il tempo che trascorrerà individualmente con i genitori e pertanto: il diritto di visita del padre e della minore sarà esercitato due giorni a settimana e a weekend alternati, le festività saranno alternate di anno in anno, e
2 durante le ferie invernali e estive i genitori potranno trascorrere entrambi fino a quindici giorni consecutivi o non consecutivi con la minore, da comunicarsi all'altro genitore con congruo anticipo.
- In ragione della maggiore permanenza della figlia presso la madre, le parti concordano che il padre Sig. versi alla Sig.ra CP_2 la somma mensile di Euro 50,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, direttamente su un conto corrente intestato alla minore;
contemporaneamente e per lo stesso titolo il
Sig. rinuncia alla propria quota di assegno unico, il quale CP_2 sarà quindi percepito interamente dalla Sig.ra la quale CP_1 si impegna tuttavia a versare la somma di Euro 100,00 direttamente sul medesimo c/c personale intestato alla minore.
- Quanto alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Pistoia che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare, i genitori concordano che esse saranno sopportate dagli stessi nella percentuale del 50%. Il genitore che affronterà la spesa per primo potrà chiedere la restituzione della somma se non preventivamente concordata come da Protocollo e pretenderla entro dieci giorni dalla richiesta. Le spese che risultano già preventivabili e ricorrenti, e rientranti nella voce delle spese straordinarie, (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i libri scolastici) potranno essere richieste dal genitore all'altro con anticipo in modo che il primo non sia tenuto ad anticiparle.
- Quanto al piano genitoriale, stante l'età della figlia non viene depositato.
- Quanto all'Assegno Unico, come già sopra indicato, esso viene interamente incassato dalla Sig.ra che ne curerà la CP_1 richiesta e la percezione, con rinuncia da parte del Sig. a CP_2 qualsiasi pretesa restitutoria.
In ragione dei rapporti patrimoniali i coniugi dichiarano di non avere altri beni in comune e di aver già regolato ogni altro rapporto tra loro pendente.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.10.2025 e preso atto
3 del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto CP_1 Controparte_2 matrimonio in data 07.05.2016 in Viareggio (LU), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Viareggio (LU) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N.
3, parte II, serie C - anno 2016);
- spese compensate.
4 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente relatore
TE BI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
TE BI Presidente relatore
NA PI DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1701/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 23.09.2025, congiuntamente da:
C.F. , residente in [...]C.F._1
Montale (PT), in via Vittorio Alfieri n. 60,
e
, C.F. , residente in [...]C.F._2
Montale (PT), in via Vittorio Alfieri n. 60, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Mensi, C.F. (tel. e fax C.F._3
0574/1661036), del Foro di Prato, con studio in Prato, via Fra'
TO 114° (pec: vvocati.prato.it) ed Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Prato, via Fra'
TO 114°, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 23.09.2025,
[...]
, esponendo di aver contratto Parte_1 Controparte_2 matrimonio in data 07.05.2016 in Viareggio (LU), precisavano che dall'unione era nata la figlia (in data 12.01.2008). Persona_1
Le parti evidenziavano peraltro che, la loro unione andava progressivamente deteriorandosi e che ormai da tempo veniva a mancare la comunione materiale e spirituale idonea per la continuazione del rapporto matrimoniale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e stima e pronunciare la separazione personale tra i coniugi e con ordine all'Ufficiale Controparte_1 Controparte_2 dello Stato Civile del Comune di Viareggio di procedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio
- la figlia , fino al compimento del diciottesimo anno di età, Per_1 sarà affidata congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, con la quale vivrà nella casa familiare sita in Montale (PT), Via Vittorio Alfieri n. 60.
- assegnare la casa familiare sita a Montale (PT), Via Vittorio Alfieri
n. 60 alla Sig.ra che continuerà a viverci con la Controparte_1 figlia, minorenne non indipendente economicamente che compirà diciotto anni il 12/01/2026.
- Il diritto di visita del padre, stante l'età della figlia, che compirà diciotto anni il 12 gennaio 2026 viene come di seguito regolato al solo fine di garantire un rapporto continuativo e effettivo con entrambi i genitori, i quali si dichiarano fin d'ora d'accordo che la figlia sarà libera di determinare il tempo che trascorrerà individualmente con i genitori e pertanto: il diritto di visita del padre e della minore sarà esercitato due giorni a settimana e a weekend alternati, le festività saranno alternate di anno in anno, e
2 durante le ferie invernali e estive i genitori potranno trascorrere entrambi fino a quindici giorni consecutivi o non consecutivi con la minore, da comunicarsi all'altro genitore con congruo anticipo.
- In ragione della maggiore permanenza della figlia presso la madre, le parti concordano che il padre Sig. versi alla Sig.ra CP_2 la somma mensile di Euro 50,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, direttamente su un conto corrente intestato alla minore;
contemporaneamente e per lo stesso titolo il
Sig. rinuncia alla propria quota di assegno unico, il quale CP_2 sarà quindi percepito interamente dalla Sig.ra la quale CP_1 si impegna tuttavia a versare la somma di Euro 100,00 direttamente sul medesimo c/c personale intestato alla minore.
- Quanto alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Pistoia che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare, i genitori concordano che esse saranno sopportate dagli stessi nella percentuale del 50%. Il genitore che affronterà la spesa per primo potrà chiedere la restituzione della somma se non preventivamente concordata come da Protocollo e pretenderla entro dieci giorni dalla richiesta. Le spese che risultano già preventivabili e ricorrenti, e rientranti nella voce delle spese straordinarie, (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i libri scolastici) potranno essere richieste dal genitore all'altro con anticipo in modo che il primo non sia tenuto ad anticiparle.
- Quanto al piano genitoriale, stante l'età della figlia non viene depositato.
- Quanto all'Assegno Unico, come già sopra indicato, esso viene interamente incassato dalla Sig.ra che ne curerà la CP_1 richiesta e la percezione, con rinuncia da parte del Sig. a CP_2 qualsiasi pretesa restitutoria.
In ragione dei rapporti patrimoniali i coniugi dichiarano di non avere altri beni in comune e di aver già regolato ogni altro rapporto tra loro pendente.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.10.2025 e preso atto
3 del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto CP_1 Controparte_2 matrimonio in data 07.05.2016 in Viareggio (LU), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Viareggio (LU) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N.
3, parte II, serie C - anno 2016);
- spese compensate.
4 Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente relatore
TE BI
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