Articolo 4 della Legge 2 maggio 1984, n. 117
Articolo 3Articolo 5
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1 giugno 1984
Art. 4.
Il limite di L. 100.000, fissato dall' articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 1003 , e' elevato a L. 250.000.
Entrata in vigore il 1 giugno 1984