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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/12/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 432/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Mario Samperi Presidente – relatore Dr. Rossella Busacca Giudice Dr. Rosalia Russo Femminella Giudice con l'intervento del PM ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 14/05/2025, da 1) nata a [...] il [...] Parte_1
(Cod. Fisc. , parte rappresentata, assistita C.F._1
e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. MIGNACCA GABRIELLA (Cod. Fisc. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore 2) nato a [...] il [...], (Cod. Parte_2
Fisc. , parte rappresentata, assistita e C.F._3 difesa, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. MIGNACCA GABRIELLA (Cod. Fisc. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare la separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI
2 FATTO Con ricorso in data 14/05/2025, i sig.ri Parte_1
e chiedevano con domanda congiunta, ai Parte_2 sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologazione della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 10/07/1999, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte. Con ordinanza del 4/10/2025 è stata disposta l'integrazione degli atti in base alle seguenti statuizioni
3 Le parti non hanno ottemperato all'onere di integrazione nel termine stabilito sicché il Tribunale - rilevato che la condizione pattuita non è adeguata a tutelare il figlio che, sia pure maggiorenne, non è indipendente sul piano economico - non può accogliere la domanda di omologazione della separazione personale consensuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, rigetta la domanda di omologazione della separazione personale consensuale;
compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 02/12/2025 Il Presidente estensore Mario Samperi
4
(Cod. Fisc. , parte rappresentata, assistita C.F._1
e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. MIGNACCA GABRIELLA (Cod. Fisc. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore 2) nato a [...] il [...], (Cod. Parte_2
Fisc. , parte rappresentata, assistita e C.F._3 difesa, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. MIGNACCA GABRIELLA (Cod. Fisc. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare la separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI
2 FATTO Con ricorso in data 14/05/2025, i sig.ri Parte_1
e chiedevano con domanda congiunta, ai Parte_2 sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologazione della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 10/07/1999, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte. Con ordinanza del 4/10/2025 è stata disposta l'integrazione degli atti in base alle seguenti statuizioni
3 Le parti non hanno ottemperato all'onere di integrazione nel termine stabilito sicché il Tribunale - rilevato che la condizione pattuita non è adeguata a tutelare il figlio che, sia pure maggiorenne, non è indipendente sul piano economico - non può accogliere la domanda di omologazione della separazione personale consensuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, rigetta la domanda di omologazione della separazione personale consensuale;
compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 02/12/2025 Il Presidente estensore Mario Samperi
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