CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1203/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1203/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AS TE e
[...] P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 40100 BOLOGNApresso il difensore avv.
AS TE
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOTARO Controparte_1 C.F._1
EL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GIUSTI 32 73100
LECCEpresso il difensore avv. TOTARO EL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOTARO EL Parte_2 C.F._2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GIUSTI 32 73100 LECCEpresso il difensore avv. TOTARO EL
APPELLATO
In punto a: giudizio di rinvio ex art. 392 cpc, disposto dalla sentenza della Corte Suprema di
Cassazione con ordinanza n. 13526 pubblicata il data 29.4.2022.
Conclusioni come da note
Motivi della decisione pagina 1 di 5 1. Il Tribunale di Modena aveva accolto la domanda di e Parte_2 CP_1
di condanna dell' (al tempo della proposizione di questa alla restituzione
[...] Pt_1 Pt_1 della somma di € 13.915,00, quale differenza tra il giusto prezzo di vendita relativo ad un immobile e la maggior somma dagli stessi pagata in occasione del rogito;
LA DI e Pt_2 CP_1
avevano esposto di avere pagato la somma di € 135.754,00 per il riscatto dell'immobile e
[...] di avere diritto, in quanto locatari dell'appartamento, all'ulteriore abbattimento del prezzo dello
0,08975% previsto dal D.L. n. 41/2004.
2. La Corte di Appello di Bologna aveva rigettato l'appello dell'istituto previdenziale contro la sentenza del Tribunale di Modena, affermando che non vi era all'art 1, commi 1 e 2, e nei commi successivi del D.L. n. 41/2004, convertito in L. 104/2004, “alcun riferimento alla potestà della P.A. di denegare o limitare tale beneficio per i conduttori che, dopo aver optato regolarmente per l'acquisto, abbiano poi fruito di un cambio alloggio”.
3. Proponeva ricorso per cassazione con due motivi nei confronti di e Pt_1 Parte_2
. Resisteva LA DI CICCIO con controricorso “in favore dei convenuti Controparte_1
e Nella”. Controparte_1 Parte_2
4. La Suprema Corte di cassazione così statuiva: “
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione.”.
5. La Suprema Corte accoglieva entrambi i motivi di ricorso, affermando di condividere l'orientamento di legittimità espresso con l'Ordinanza, Sez. 3, n. 9260 del 20.5.2020, secondo la quale “in tema di dismissione di beni appartenenti al patrimonio pubblico, il beneficio dell'abbattimento del prezzo di vendita previsto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 41 del 2004, conv. dalla legge n. 104 del 2004, è riconosciuto a condizione che il richiedente sia conduttore dello specifico immobile che intende acquistare e che in relazione ad esso abbia manifestato – con le modalità indicate nell'art. 3, comma
20, del d.l. n. 351 del 2001, conv. dalla legge n. 410 del 2001 – la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001; pertanto, in considerazione del carattere speciale e di stretta interpretazione della normativa sulla degli immobili pubblici, l'opzione esercitata per una determinata unità immobiliare non può ritenersi valida anche per un'altra, solo perché parimenti ricompresa nel programma di dismissione” (v. negli stessi termini Cass. n. 37728/2021; diversa è invece
l'impostazione seguita da Cass. 12128/2020).”.
Pertanto, dal momento che e avevano manifestato la Controparte_1 Parte_2 volontà di acquisto, secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 20, del D.L. n. 351/2001, con riferimento all'appartamento sito in Modena, Via Costellazioni n. 150, interno 9, tale opzione non valeva rispetto al diverso immobile poi acquistato, sito nello stesso edificio ma all'interno 20.
pagina 2 di 5 6. La causa veniva riassunta da , il quale rassegnava le seguenti conclusioni: Pt_1
“ - Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza respinta e disattesa, in totale riforma della sentenza n. 825/2011 del Tribunale di Modena, rigettare tutte le domande proposte dagli originari attori con condanna degli stessi alla restituzione di tutte le somme che l ha Pt_1 corrisposto in esecuzione dell'impugnata sentenza del Tribunale di Modena n. 825/2011 nonché della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 109/2017 quantificati in € 25.559,69 oltre ogni ulteriore somma corrisposta ed interessi legali dal dovuto al soddisfo effettivo. Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio ivi compreso il giudizio di Cassazione.”.
7. Si costituivano in giudizio LA DI e , rassegnando le Pt_2 Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Preliminarmente e nel merito: “Voglia la Corte d'Appello di Bologna tenere nel giusto conto che trattasi di controversia particolarmente complessa e non univocamente risolta dalla Corte di cassazione, osservando, peraltro, che i coniugi convenuti agivano in ragione di un diritto soggettivo riconosciuto loro da una legge ordinaria dello Stato (n. 104/2004) dichiarando per l'effetto la compensazione integrale delle spese di causa”; In subordine: “Voglia la Corte d'Appello di Bologna nel recepire l'ordinanza n. 13526/22 della Corte di Cassazione rilevare che trattasi di sentenza cassata con rinvio ex art. 385 c. p. c. ultimo comma liquidando, nel caso, solo le spese legali relative alla fase di impugnazione della sentenza;
Con riserva di dedurre, produrre, variare ed articolare mezzi istruttori.”.
8. In sede di comparsa conclusionale e modificavano Parte_2 Controparte_1 le conclusioni domandando di “rigettare le conclusioni come rassegnate da nell'atto di citazione Pt_1 in riassunzione, trattandosi di conclusioni diverse da quelle formulate nel giudizio avanti la Corte di
Cassazione” e di “statuire sulle spese e competenze come per legge”.
9. In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione preliminare formulata da e Parte_2
, secondo cui “inammissibili devono essere considerate le conclusioni come Controparte_1 formulate da nell'atto di riassunzione in appello”, in quanto diverse da quelle formulate sia nel Pt_1 precedente grado di appello sia avanti la Suprema Corte. Sul punto si osserva che l'eccezione, oltre ad essere generica, è infondata, in quanto ha richiesto il rigetto di tutte le domande proposte dagli Pt_1 attori e la condanna degli stessi alla restituzione di tutte le somme che l'istituto ha corrisposto in esecuzione delle sentenze n. 825/2011 del Tribunale di Modena e n. 109/2017 della Corte di Appello di
Bologna, domande che erano già state formulate nei giudizi precedenti.
10. Ciò premesso, si osserva che sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze: dal 1.7.1995 sino al luglio 2003 e erano locatari dell'unità immobiliare sita Parte_2 Controparte_1 in Modena, alla via Costellazioni 150, piano II, interno 9, di proprietà di , al tempo nel Pt_1 Pt_1
pagina 3 di 5 luglio 2003 veniva loro assegnato su richiesta una differente unità immobiliare, situata sempre nello stesso edificio ma all'interno n. 20; nel periodo tra il 4.6.1998 e il 20.3.2000 gli attori avevano espresso la propria disponibilità ad acquistare l'appartamento abitato e, solo dopo aver espresso tale volontà, veniva assegnato loro il nuovo appartamento;
erano stati ammessi all'acquisto ex lege 194/96 del nuovo e diverso appartamento e avevano proceduto al relativo acquisto in data 14.6.2004.
11. Questa Corte di Appello deve conformarsi al principio di diritto enunciato nella ordinanza della
Corte di cassazione.
12. La domanda originariamente proposta da e deve Parte_2 Controparte_1 essere rigettata, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte.
13. Dal momento che LA DI e hanno manifestato la volontà Pt_2 Controparte_1 dell'acquisto secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 20, del D.L. n. 351/2001, con riferimento all'unità immobiliare sita in Modena, Via Costellazioni n. 150, interno 9, l'opzione non vale rispetto all'immobile di cui all'interno 20.
14. Pertanto, LA DI CICCIO e non hanno diritto all'abbattimento del Controparte_1 prezzo di compravendita dello 0,08975% previsto dal D.L. n. 41/2004.
e DI devono essere condannati alla restituzione della Controparte_1 Pt_2 Pt_2 somma di € 25.559,69, corrispondente all'importo complessivamente già pagato dall' in Pt_1 esecuzione delle sentenze del Tribunale di Modena e della Corte di Appello di Bologna, oltre interessi legali da ciascuna data di corresponsione al saldo effettivo.
15. Spese.
Tenuto conto che la pronuncia di cassazione con rinvio è stata adottata in presenza di un contrasto di orientamenti di legittimità (negli stessi termini cass. 37728 del 2021; in senso contrario cass. 12128 del
2020), si giustifica la compensazione per metà delle spese dei due gradi di merito, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo, con condanna di e al rimborso della residua quota. Controparte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta la domanda proposta da e
contro
; Parte_2 Controparte_1 Pt_1
II - condanna LA DI CICCIO e alla restituzione in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di euro 25.559,69, corrispondente all'importo complessivamente già pagato dall' in Pt_1 esecuzione delle sentenze del Tribunale di Modena e della Corte di Appello di Bologna, oltre interessi legali da ciascuna data di corresponsione al saldo effettivo;
III – dichiara compensate nella misura della metà le spese di tutti i gradi di giudizio tra LA DI
pagina 4 di 5 e , da un lato, e , dall'altro lato, e condanna alla refusione in Pt_2 Controparte_1 Pt_1 favore di della residua quota della metà di tali spese, che liquida per l'intero, quanto al primo Pt_1 grado, in € 3.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, quanto al secondo grado, in € 5.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, quanto al giudizio di legittimità, in € 3.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, quanto al giudizio di rinvio in € 5.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1203/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AS TE e
[...] P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 40100 BOLOGNApresso il difensore avv.
AS TE
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOTARO Controparte_1 C.F._1
EL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GIUSTI 32 73100
LECCEpresso il difensore avv. TOTARO EL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOTARO EL Parte_2 C.F._2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GIUSTI 32 73100 LECCEpresso il difensore avv. TOTARO EL
APPELLATO
In punto a: giudizio di rinvio ex art. 392 cpc, disposto dalla sentenza della Corte Suprema di
Cassazione con ordinanza n. 13526 pubblicata il data 29.4.2022.
Conclusioni come da note
Motivi della decisione pagina 1 di 5 1. Il Tribunale di Modena aveva accolto la domanda di e Parte_2 CP_1
di condanna dell' (al tempo della proposizione di questa alla restituzione
[...] Pt_1 Pt_1 della somma di € 13.915,00, quale differenza tra il giusto prezzo di vendita relativo ad un immobile e la maggior somma dagli stessi pagata in occasione del rogito;
LA DI e Pt_2 CP_1
avevano esposto di avere pagato la somma di € 135.754,00 per il riscatto dell'immobile e
[...] di avere diritto, in quanto locatari dell'appartamento, all'ulteriore abbattimento del prezzo dello
0,08975% previsto dal D.L. n. 41/2004.
2. La Corte di Appello di Bologna aveva rigettato l'appello dell'istituto previdenziale contro la sentenza del Tribunale di Modena, affermando che non vi era all'art 1, commi 1 e 2, e nei commi successivi del D.L. n. 41/2004, convertito in L. 104/2004, “alcun riferimento alla potestà della P.A. di denegare o limitare tale beneficio per i conduttori che, dopo aver optato regolarmente per l'acquisto, abbiano poi fruito di un cambio alloggio”.
3. Proponeva ricorso per cassazione con due motivi nei confronti di e Pt_1 Parte_2
. Resisteva LA DI CICCIO con controricorso “in favore dei convenuti Controparte_1
e Nella”. Controparte_1 Parte_2
4. La Suprema Corte di cassazione così statuiva: “
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione.”.
5. La Suprema Corte accoglieva entrambi i motivi di ricorso, affermando di condividere l'orientamento di legittimità espresso con l'Ordinanza, Sez. 3, n. 9260 del 20.5.2020, secondo la quale “in tema di dismissione di beni appartenenti al patrimonio pubblico, il beneficio dell'abbattimento del prezzo di vendita previsto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 41 del 2004, conv. dalla legge n. 104 del 2004, è riconosciuto a condizione che il richiedente sia conduttore dello specifico immobile che intende acquistare e che in relazione ad esso abbia manifestato – con le modalità indicate nell'art. 3, comma
20, del d.l. n. 351 del 2001, conv. dalla legge n. 410 del 2001 – la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001; pertanto, in considerazione del carattere speciale e di stretta interpretazione della normativa sulla
l'impostazione seguita da Cass. 12128/2020).”.
Pertanto, dal momento che e avevano manifestato la Controparte_1 Parte_2 volontà di acquisto, secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 20, del D.L. n. 351/2001, con riferimento all'appartamento sito in Modena, Via Costellazioni n. 150, interno 9, tale opzione non valeva rispetto al diverso immobile poi acquistato, sito nello stesso edificio ma all'interno 20.
pagina 2 di 5 6. La causa veniva riassunta da , il quale rassegnava le seguenti conclusioni: Pt_1
“ - Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza respinta e disattesa, in totale riforma della sentenza n. 825/2011 del Tribunale di Modena, rigettare tutte le domande proposte dagli originari attori con condanna degli stessi alla restituzione di tutte le somme che l ha Pt_1 corrisposto in esecuzione dell'impugnata sentenza del Tribunale di Modena n. 825/2011 nonché della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 109/2017 quantificati in € 25.559,69 oltre ogni ulteriore somma corrisposta ed interessi legali dal dovuto al soddisfo effettivo. Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio ivi compreso il giudizio di Cassazione.”.
7. Si costituivano in giudizio LA DI e , rassegnando le Pt_2 Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Preliminarmente e nel merito: “Voglia la Corte d'Appello di Bologna tenere nel giusto conto che trattasi di controversia particolarmente complessa e non univocamente risolta dalla Corte di cassazione, osservando, peraltro, che i coniugi convenuti agivano in ragione di un diritto soggettivo riconosciuto loro da una legge ordinaria dello Stato (n. 104/2004) dichiarando per l'effetto la compensazione integrale delle spese di causa”; In subordine: “Voglia la Corte d'Appello di Bologna nel recepire l'ordinanza n. 13526/22 della Corte di Cassazione rilevare che trattasi di sentenza cassata con rinvio ex art. 385 c. p. c. ultimo comma liquidando, nel caso, solo le spese legali relative alla fase di impugnazione della sentenza;
Con riserva di dedurre, produrre, variare ed articolare mezzi istruttori.”.
8. In sede di comparsa conclusionale e modificavano Parte_2 Controparte_1 le conclusioni domandando di “rigettare le conclusioni come rassegnate da nell'atto di citazione Pt_1 in riassunzione, trattandosi di conclusioni diverse da quelle formulate nel giudizio avanti la Corte di
Cassazione” e di “statuire sulle spese e competenze come per legge”.
9. In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione preliminare formulata da e Parte_2
, secondo cui “inammissibili devono essere considerate le conclusioni come Controparte_1 formulate da nell'atto di riassunzione in appello”, in quanto diverse da quelle formulate sia nel Pt_1 precedente grado di appello sia avanti la Suprema Corte. Sul punto si osserva che l'eccezione, oltre ad essere generica, è infondata, in quanto ha richiesto il rigetto di tutte le domande proposte dagli Pt_1 attori e la condanna degli stessi alla restituzione di tutte le somme che l'istituto ha corrisposto in esecuzione delle sentenze n. 825/2011 del Tribunale di Modena e n. 109/2017 della Corte di Appello di
Bologna, domande che erano già state formulate nei giudizi precedenti.
10. Ciò premesso, si osserva che sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze: dal 1.7.1995 sino al luglio 2003 e erano locatari dell'unità immobiliare sita Parte_2 Controparte_1 in Modena, alla via Costellazioni 150, piano II, interno 9, di proprietà di , al tempo nel Pt_1 Pt_1
pagina 3 di 5 luglio 2003 veniva loro assegnato su richiesta una differente unità immobiliare, situata sempre nello stesso edificio ma all'interno n. 20; nel periodo tra il 4.6.1998 e il 20.3.2000 gli attori avevano espresso la propria disponibilità ad acquistare l'appartamento abitato e, solo dopo aver espresso tale volontà, veniva assegnato loro il nuovo appartamento;
erano stati ammessi all'acquisto ex lege 194/96 del nuovo e diverso appartamento e avevano proceduto al relativo acquisto in data 14.6.2004.
11. Questa Corte di Appello deve conformarsi al principio di diritto enunciato nella ordinanza della
Corte di cassazione.
12. La domanda originariamente proposta da e deve Parte_2 Controparte_1 essere rigettata, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte.
13. Dal momento che LA DI e hanno manifestato la volontà Pt_2 Controparte_1 dell'acquisto secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 20, del D.L. n. 351/2001, con riferimento all'unità immobiliare sita in Modena, Via Costellazioni n. 150, interno 9, l'opzione non vale rispetto all'immobile di cui all'interno 20.
14. Pertanto, LA DI CICCIO e non hanno diritto all'abbattimento del Controparte_1 prezzo di compravendita dello 0,08975% previsto dal D.L. n. 41/2004.
e DI devono essere condannati alla restituzione della Controparte_1 Pt_2 Pt_2 somma di € 25.559,69, corrispondente all'importo complessivamente già pagato dall' in Pt_1 esecuzione delle sentenze del Tribunale di Modena e della Corte di Appello di Bologna, oltre interessi legali da ciascuna data di corresponsione al saldo effettivo.
15. Spese.
Tenuto conto che la pronuncia di cassazione con rinvio è stata adottata in presenza di un contrasto di orientamenti di legittimità (negli stessi termini cass. 37728 del 2021; in senso contrario cass. 12128 del
2020), si giustifica la compensazione per metà delle spese dei due gradi di merito, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo, con condanna di e al rimborso della residua quota. Controparte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta la domanda proposta da e
contro
; Parte_2 Controparte_1 Pt_1
II - condanna LA DI CICCIO e alla restituzione in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di euro 25.559,69, corrispondente all'importo complessivamente già pagato dall' in Pt_1 esecuzione delle sentenze del Tribunale di Modena e della Corte di Appello di Bologna, oltre interessi legali da ciascuna data di corresponsione al saldo effettivo;
III – dichiara compensate nella misura della metà le spese di tutti i gradi di giudizio tra LA DI
pagina 4 di 5 e , da un lato, e , dall'altro lato, e condanna alla refusione in Pt_2 Controparte_1 Pt_1 favore di della residua quota della metà di tali spese, che liquida per l'intero, quanto al primo Pt_1 grado, in € 3.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, quanto al secondo grado, in € 5.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, quanto al giudizio di legittimità, in € 3.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, quanto al giudizio di rinvio in € 5.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 5 di 5