Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 597
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Mancata sottoscrizione del ruolo

    La Corte ha ritenuto che il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la cartella di pagamento, sia stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, come previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992. La notifica della cartella è risultata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale e invio della raccomandata informativa. Inoltre, anche considerando la produzione dell'estratto di ruolo, la Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'estratto di ruolo sia inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis del D.P.R. 602/73, in quanto il contribuente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per un'azione diretta.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la cartella di pagamento, sia stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, come previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992. La notifica della cartella è risultata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale e invio della raccomandata informativa. Inoltre, anche considerando la produzione dell'estratto di ruolo, la Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'estratto di ruolo sia inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis del D.P.R. 602/73, in quanto il contribuente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per un'azione diretta.

  • Inammissibile
    Mancata notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto che il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la cartella di pagamento, sia stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, come previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992. La notifica della cartella è risultata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale e invio della raccomandata informativa. Inoltre, anche considerando la produzione dell'estratto di ruolo, la Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'estratto di ruolo sia inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis del D.P.R. 602/73, in quanto il contribuente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per un'azione diretta.

  • Inammissibile
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la cartella di pagamento, sia stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, come previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992. La notifica della cartella è risultata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale e invio della raccomandata informativa. Inoltre, anche considerando la produzione dell'estratto di ruolo, la Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'estratto di ruolo sia inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis del D.P.R. 602/73, in quanto il contribuente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per un'azione diretta.

  • Inammissibile
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la cartella di pagamento, sia stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, come previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992. La notifica della cartella è risultata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale e invio della raccomandata informativa. Inoltre, anche considerando la produzione dell'estratto di ruolo, la Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'estratto di ruolo sia inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis del D.P.R. 602/73, in quanto il contribuente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per un'azione diretta.

  • Accolto
    Erronea valutazione dei documenti probatori

    La Corte ha accolto l'appello, riformando la sentenza impugnata e dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado. La Corte ha ritenuto che il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la cartella di pagamento, sia stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, come previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992. La notifica della cartella è risultata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale e invio della raccomandata informativa. Inoltre, anche considerando la produzione dell'estratto di ruolo, la Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'estratto di ruolo sia inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis del D.P.R. 602/73, in quanto il contribuente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per un'azione diretta.

  • Accolto
    Soccombenza del resistente

    La Corte ha condannato il resistente appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 200,00 per il primo grado ed in € 200,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge, in favore di Riscossione Sicilia S.p.a., tenuto conto del duplice profilo di inammissibilità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 597
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 597
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo