CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 597/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/06/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
in data 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4418/2019 depositato il 02/07/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4594/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 07/12/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120007704039 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 05/06/2019 e depositato in data 02/07/2019 Riscossione Sicilia S.p.a., già Serit
Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per le provincie Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone appello
contro
Resistente_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, per la riforma parziale della sentenza n. 4594/03/18 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa in data 04/12/2018 e depositata in segreteria in data
07/12/2018, relativa alla cartella di pagamento n. 298.2012.00077040.39 (ruolo n. 1670/2011), recante la somma di € 276,23 per Tarsu 2010.
Nel giudizio di primo grado parte ricorrente eccepisce la mancata sottoscrizione del ruolo, il difetto di motivazione, la mancata notifica della cartella, la decadenza e l'inesistenza della pretesa tributaria.
La C.T.P. con la gravata sentenza, premessa l'ammissibilità del ricorso avente ad oggetto il solo ruolo e la sua tempestività, ritiene la nullità della notificazione della cartella in assenza di prova della spedizione e ricezione della raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito, con accoglimento del ricorso e compensazione delle spese.
Lamenta l'appellante la erronea valutazione dei documenti probatori prodotti in primo grado, in quanto la notifica della cartella n. 29820120007704039000 è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e si è regolarmente perfezionata (stante la riferibilità dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. alla cartella), con inammissibilità del ricorso alla data di impugnazione dell'estratto di ruolo.
Conclude perché la Corte voglia annullare e/o riformare la sentenza impugnata n. 4594/03/2018 depositata il 07/12/2018; condannare il resistente appellato alle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, Resistente_1, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 03/06/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che il ricorso avverso la cartella di pagamento risulta proposto (in data 12/03/2014) oltre il termine dei sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impositivo previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992 a pena di inammissibilità; invero dalla documentazione prodotta da DE la notifica della cartella risulta effettuata ex art. 140 c.p.c., con il deposito nella casa comunale (come da elenco Ass. n. 56 del 20/09/12, con riportato al n. 44 Resistente_1 e numero della cartella 29820120007704039000) e l'invio della prescritta raccomandata informativa in data 19/10/2012 (come da avviso di ricevimento della raccomandata, ritirata in data 09/11/2012, che riporta il numero della cartella 29820120007704039000);
■ che comunque, sotto ulteriore profilo, il contribuente ha con il ricorso di primo grado rilevato che “a seguito di una interrogazione eseguita presso l'Agente della Riscossione, ha preso atto che risulta debitore della somma di € 276,23, derivante da una iscrizione a ruolo incorporata nella cartella di pagamento oggi opposta”, depositando copia dell'estratto di ruolo;
■ che il D.P.R. n. 602/73 all'art. 12 comma 4 bis dispone che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”;
■ che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS.UU. n. 26283/22);
■ che con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi plasma l'interesse ad agire (Cass. SS.UU. n. 26283/22);
■ che parte appellante nulla ha dedotto e prodotto - ai fini della dimostrazione dell'interesse come individuato dal legislatore - circa la necessaria sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12, co. 4 bis;
■ che tanto comporta l'inammissibilità dell'originario ricorso di primo grado, con conseguente accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata;
■ che le spese del doppio grado seguono la soccombenza (tenuto conto del duplice profilo di inammissibilità),
e vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Condanna Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 200,00 per il primo grado ed in € 200,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge, in favore di Riscossione Sicilia S.p.a.
Così deciso in Siracusa in data 03 giugno 2025.
Il Relatore Il Presidente
EZ RA ID VU
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/06/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
in data 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4418/2019 depositato il 02/07/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4594/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 07/12/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120007704039 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 05/06/2019 e depositato in data 02/07/2019 Riscossione Sicilia S.p.a., già Serit
Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per le provincie Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone appello
contro
Resistente_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, per la riforma parziale della sentenza n. 4594/03/18 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa in data 04/12/2018 e depositata in segreteria in data
07/12/2018, relativa alla cartella di pagamento n. 298.2012.00077040.39 (ruolo n. 1670/2011), recante la somma di € 276,23 per Tarsu 2010.
Nel giudizio di primo grado parte ricorrente eccepisce la mancata sottoscrizione del ruolo, il difetto di motivazione, la mancata notifica della cartella, la decadenza e l'inesistenza della pretesa tributaria.
La C.T.P. con la gravata sentenza, premessa l'ammissibilità del ricorso avente ad oggetto il solo ruolo e la sua tempestività, ritiene la nullità della notificazione della cartella in assenza di prova della spedizione e ricezione della raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito, con accoglimento del ricorso e compensazione delle spese.
Lamenta l'appellante la erronea valutazione dei documenti probatori prodotti in primo grado, in quanto la notifica della cartella n. 29820120007704039000 è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e si è regolarmente perfezionata (stante la riferibilità dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. alla cartella), con inammissibilità del ricorso alla data di impugnazione dell'estratto di ruolo.
Conclude perché la Corte voglia annullare e/o riformare la sentenza impugnata n. 4594/03/2018 depositata il 07/12/2018; condannare il resistente appellato alle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, Resistente_1, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 03/06/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che il ricorso avverso la cartella di pagamento risulta proposto (in data 12/03/2014) oltre il termine dei sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impositivo previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992 a pena di inammissibilità; invero dalla documentazione prodotta da DE la notifica della cartella risulta effettuata ex art. 140 c.p.c., con il deposito nella casa comunale (come da elenco Ass. n. 56 del 20/09/12, con riportato al n. 44 Resistente_1 e numero della cartella 29820120007704039000) e l'invio della prescritta raccomandata informativa in data 19/10/2012 (come da avviso di ricevimento della raccomandata, ritirata in data 09/11/2012, che riporta il numero della cartella 29820120007704039000);
■ che comunque, sotto ulteriore profilo, il contribuente ha con il ricorso di primo grado rilevato che “a seguito di una interrogazione eseguita presso l'Agente della Riscossione, ha preso atto che risulta debitore della somma di € 276,23, derivante da una iscrizione a ruolo incorporata nella cartella di pagamento oggi opposta”, depositando copia dell'estratto di ruolo;
■ che il D.P.R. n. 602/73 all'art. 12 comma 4 bis dispone che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”;
■ che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS.UU. n. 26283/22);
■ che con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi plasma l'interesse ad agire (Cass. SS.UU. n. 26283/22);
■ che parte appellante nulla ha dedotto e prodotto - ai fini della dimostrazione dell'interesse come individuato dal legislatore - circa la necessaria sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12, co. 4 bis;
■ che tanto comporta l'inammissibilità dell'originario ricorso di primo grado, con conseguente accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata;
■ che le spese del doppio grado seguono la soccombenza (tenuto conto del duplice profilo di inammissibilità),
e vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Condanna Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 200,00 per il primo grado ed in € 200,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge, in favore di Riscossione Sicilia S.p.a.
Così deciso in Siracusa in data 03 giugno 2025.
Il Relatore Il Presidente
EZ RA ID VU